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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1557/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO NZ, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7028/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 2 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 31 marzo 2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TFK010100046/2023 col quale l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Avellino aveva reclamato il pagamento di € 8.861,00 per IRPEF dell'anno 2016 .La vertenza originava dall'accertamento nr. TF903M204551/2022 avente ad oggetto maggior reddito d'impresa a carico della ET SR , di cui l'odierno ricorrente era socio al 95%.
La CTP di Salerno , con sentenza n. 202/2024 rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo:
- che la sentenza di primo grado aveva posto a base della decisione elementi estranei al processo e fondati su congetture prive di rilievo abbandonando, di fatto, il fondamentale principio secondo cui il Giudice nell'emettere la sentenza deve attenersi esclusivamente ai fatti di causa e non a ciò che non è oggetto di contestazione, peraltro fondato esclusivamente su presunzioni o congetture.
- che la società ET non aveva il profilo di un contribuente idoneo a generare fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, posto che i rapporti commerciali si erano avuti esclusivamente tra la ET stessa e la Società 2 i, mancando, di fatto, l'ipotetico beneficiario della presunta frode.
L'AdE si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'atto impugnato trova il suo fondamento nell'avviso di accertamento societario n. TF903M204551/2022 , antecedente logico giuridico rispetto all'atto notificato al singolo socio, oggetto della presente controversia. Con sentenza n. 2795/2023 della CTP di Salerno ( confermata dalla sentenza n.6550 del 2025 di questa CTR) , veniva dichiarata la legittimità del predetto avviso di accertamento n. TF903M204551/2022 - relativo al maggiore reddito d'impresa della ET S.r.l. - al cui capitale sociale Ricorrente_1 partecipava nella misura del 95% - in tal modo giustificandosi l'imputazione al socio dei redditi della società. Ciò anche in virtù del fatto che il ricorrente non deduceva nè tantomeno dimostrava la mancata distribuzione degli utili o il loro accantonamento ( né altro argomentando a confutazione della pretesa erariale).
La presenza di un accertamento in capo alla società costituisce presupposto per l'applicazione della rettifica a carico dei soci in ordine ai dividendi (cfr. Cass.
9519/09). In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, la Corte di cassazione è concorde nell'affermare la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo all'ente. Il socio-contribuente ha sempre facoltà di offrire la prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente distribuiti, perché accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, “non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili”. Affinché la presunzione operi non è necessario che i soci siano tra loro parenti perché la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio. Quello che rileva ai fini di cui si discute, dunque, è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria che i ricavi extracontabili non siano stati distribuiti tra i soci. Non rileva, invece, la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità ( sul punto vedi Cass n. 24907 del 9/9/2025) .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo , poste a carico di parte ricorrente .
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 1500 oltre accessori , a carico di parte ricorrente
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DI FLORIO NZ, Relatore ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7028/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 2 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100046/2023 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 31 marzo 2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TFK010100046/2023 col quale l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Avellino aveva reclamato il pagamento di € 8.861,00 per IRPEF dell'anno 2016 .La vertenza originava dall'accertamento nr. TF903M204551/2022 avente ad oggetto maggior reddito d'impresa a carico della ET SR , di cui l'odierno ricorrente era socio al 95%.
La CTP di Salerno , con sentenza n. 202/2024 rigettava il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello il contribuente deducendo:
- che la sentenza di primo grado aveva posto a base della decisione elementi estranei al processo e fondati su congetture prive di rilievo abbandonando, di fatto, il fondamentale principio secondo cui il Giudice nell'emettere la sentenza deve attenersi esclusivamente ai fatti di causa e non a ciò che non è oggetto di contestazione, peraltro fondato esclusivamente su presunzioni o congetture.
- che la società ET non aveva il profilo di un contribuente idoneo a generare fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, posto che i rapporti commerciali si erano avuti esclusivamente tra la ET stessa e la Società 2 i, mancando, di fatto, l'ipotetico beneficiario della presunta frode.
L'AdE si costituiva con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'atto impugnato trova il suo fondamento nell'avviso di accertamento societario n. TF903M204551/2022 , antecedente logico giuridico rispetto all'atto notificato al singolo socio, oggetto della presente controversia. Con sentenza n. 2795/2023 della CTP di Salerno ( confermata dalla sentenza n.6550 del 2025 di questa CTR) , veniva dichiarata la legittimità del predetto avviso di accertamento n. TF903M204551/2022 - relativo al maggiore reddito d'impresa della ET S.r.l. - al cui capitale sociale Ricorrente_1 partecipava nella misura del 95% - in tal modo giustificandosi l'imputazione al socio dei redditi della società. Ciò anche in virtù del fatto che il ricorrente non deduceva nè tantomeno dimostrava la mancata distribuzione degli utili o il loro accantonamento ( né altro argomentando a confutazione della pretesa erariale).
La presenza di un accertamento in capo alla società costituisce presupposto per l'applicazione della rettifica a carico dei soci in ordine ai dividendi (cfr. Cass.
9519/09). In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, la Corte di cassazione è concorde nell'affermare la legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo all'ente. Il socio-contribuente ha sempre facoltà di offrire la prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente distribuiti, perché accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, “non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili”. Affinché la presunzione operi non è necessario che i soci siano tra loro parenti perché la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio. Quello che rileva ai fini di cui si discute, dunque, è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria che i ricavi extracontabili non siano stati distribuiti tra i soci. Non rileva, invece, la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità ( sul punto vedi Cass n. 24907 del 9/9/2025) .
L'appello andrà quindi rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo , poste a carico di parte ricorrente .
PQM
La Corte rigetta l'appello e pone le spese processuali, liquidate in euro 1500 oltre accessori , a carico di parte ricorrente
Salerno 13/2/2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Mauro De Luca