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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. SCIANNAMBLO CARLO
Ricorrente
E
CP_1
con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ritualmente depositato, in data 29.01.2024, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento - cat. VOCOM n. 36034475 con decorrenza 1.1.2007 - giusta sentenza n. 1161/2022 pubblicata il 5.7.2022 e passata in giudicato che così statuiva: “- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità cat. VOCOM decorrenza 1.1.2007, con la prima rata di pensione adeguata all'importo di euro 1530,26; per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della CP_1
pensione e al pagamento della stessa nel maggior importo accertato dal ctu nonché al pagamento delle differenze maturate sin dal gennaio 2016, pari ad euro 22759,43”
Precisava, quindi, che in forza di quanto così statuito la somma maturata dalla ricorrente nel
2023 sarebbe complessivamente pari a euro 4.226,35, oltre accessori come per legge e, conseguentemente, chiedeva condannarsi al pagamento di detta somma o anche quella CP_1 eventuale diversa somma emersa, oltre accessori come per legge;
con vittoria di spese e competenze e distrazione.
L' , si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia CP_1
del contendere atteso che aveva provveduto ad effettuare, in esecuzione della sentenza n.
1161/2022, la riliquidazione della pensione con ricostituzione del 24.05.2024 e pagamento degli arretrati con la rata di luglio 2024 precisando che “come si evince dal TE08 del
24.05.224 le differenze di pensione già corrisposte per l'anno 2023 sono pari a € 4.271,93 (€
1.901,48 importo spettante;
€ 1.572,87 importo percepito;
differenza € 328,61), per un importo che è quindi maggiore rispetto a quanto chiesto in ricorso.”
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza del 11.03.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007;
Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova del diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione così come richiesta in ricorso;
- allo stato risulta che la ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo la stessa ottemperato a tutte le obbligazioni su di lei gravanti;
- risulta altresì per tabulas che l' abbia provveduto alla riliquidazione della pensione solo CP_1
in data 24.05.2024 (come da in atti) ed al pagamento degli arretrati in data 01.07.2024, Pt_2
ovvero solo dopo il deposito del ricorso (26.01.2024) e la notifica dello stesso;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, ritiene che le spese di lite debbano esser poste a carico dell' e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto CP_1
conto della esigua attività processuale svolta
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le spese di lite che si CP_1
liquidano in tal misura in EURO 890,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 11/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabriella Puzzovio