Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1114
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 novembre 1951
Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire novemiliardisettecentomilioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 novembre 1951