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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 378/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Giudici
Dott. Paolo Bernardini Presidente relatore
Dr.ssa Giulia Capannoli
Dr.ssa Marta Dell'Unto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 378/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PERINTI LUCA, Indirizzo Telematico
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, dall'Avv. GOTI FEDERICA e dall'Avv. OLMI ANTONIO
( Indirizzo Telematico C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.M.: atti ritrasmessi il 29 gennaio 2025.
RICORRENTE: “In via istruttoria:
l'accoglimento e l'adozione di tutti i provvedimenti istruttori indicati nel ricorso per separazione giudiziale, nella memoria 709 cpc e nelle memorie N. R.G. 2 / 10
istruttorie depositate (183 cpc e repliche), non intendendo rinunciare ai predetti che devono quindi essere considerati come richiesti nella presente, riportati testualmente e conclusi in via istruttoria e preliminare;
Nel merito: disporre la revoca della potestà genitoriale della sig.ra Controparte_1
sul minore e/o affidare in via esclusiva, il figlio minore
[...] Persona_1
nato in Romania a [...] il [...], al padre Persona_1 Pt_1
con i provvedimenti ritenuti di giustizia nell'interesse del minore, disponendo
[...]
le modalità di frequentazione della madre con il figlio – meglio se alla presenza degli assistenti sociali – e con divieto di espatrio del minore con la madre;
disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo al sig. entro il 05 di ogni mese, all'iban del conto del padre, Pt_1
un assegno di contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili (salvo il più o il meno) come di legge, da rivalutarsi annualmente secondo codici istat costo della vita, la predetta contribuirà altresì al 50% delle spese di asilo, scolastiche sportive e di tutto quanto non previsto a titolo gratuito dal SSN;
accertare e dichiarare la responsabilità della sig. e CP_2 Controparte_1 per l'effetto condannare quest'ultima al ristoro dei danni tutti patiti e patendi dal sig. che si quantificano in euro 10.000,00 salvo il più o il meno di Parte_1
giustizia e di regione con riserva di indicare e quantificare gli stessi nel corso del procedimento di merito il tutto tenuto conto anche dell'atteggiamento processuale che assumerà controparte;
In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa di legge ”.
PARTE CONVENUTA: “ IN VIA PRINCIPALE: previo rigetto di ogni addebito per colpa e contestuale rigetto di ogni conseguente risarcimento in favore del e previo rigetto di ogni ulteriore richiesta e domanda, anche istruttoria, di Pt_1
controparte, dichiarare la separazione tra e Parte_1 Controparte_1 concedendo l'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i Persona_1
genitori, disponendo la migliore modalità di collocamento presso la madre, Pt_2 [...
.G. 3 / 10
in Bastia Umbra (PG), Via Emilio Donati n. 2 p.1, Loc. Controparte_1
Ospedalicchio, in ossequio alle risultanze istruttorie fornite dalle Relazioni dei
Servizi Sociali Asl Toscana e Asl Umbria, confermando a parti invertite le condizioni di cui all'ordinanza del 01.12.2022, quindi stabilendo così la frequentazione e il mantenimento perequativo e/o contributivo a carico del genitore non collocatario e stabilendo, pertanto, ogni ulteriore provvedimento che si renderà necessario per il bambino.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella completa ammissione delle richieste istruttorie presentate in atti, memorie e istanze e ivi formulate compiutamente e per cui non vi sono provvedimenti di rigetto in atti né rinunce della parte, nonché nella allegata documentazione richiamata in prosa e depositata in atti telematici e per la completa utilizzabilità delle Relazioni dei Servizi Sociali in atti in atti
Con rigetto di ogni domanda e richiesta avversa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino albanese pregiudicato in materia di spaccio di stupefacenti ed oggi imprenditore nel settore della cartellonistica stradale, ha chiesto, con domanda depositata il 17 febbraio del 2022, i provvedimenti urgenti finalizzati a far rientrare in Italia (dove risiede da anni la famiglia di origine dell'esponente) il figlio nato il [...], sottrattogli dalla moglie Persona_1
rumena nel mese precedente, ed al relativo affidamento esclusivo, secondo modalità protette (successivamente darà atto che il figlio è stato spontaneamente ricondotto in Italia dalla mamma, consegnandolo all'esponente nella metà del mese di maggio del 2022 ovvero dopo che nel mese di aprile vi erano state la pronuncia dell'ordinanza presidenziale e la declaratoria del difetto di giurisdizione del
Tribunale rumeno: v. infra); pretende anche una declaratoria di decadenza dalla altrui responsabilità genitoriale, oltre alla pronuncia di separazione con addebito alla controparte, colpevole pure di aver abbandonato a far data dal gennaio del 2022 il tetto coniugale, ed il conseguente ristoro del danno (quantificato in € 10.000); N. R.G. 4 / 10
chiede, poi, l'altrui condanna al versamento di un assegno di mantenimento per il minore di € 300 mensili. In sede di prima memoria ex art. 183 cpc ha dato atto che la convenuta sta vedendo il figlio ed osservando il percorso di riavvicinamento tramite i Servizi sociali di zona (il minore risiede nel territorio di Asciano).
Il Presidente del Tribunale ha disposto i provvedimenti provvisori tramite ordinanza del 13 aprile del 2022 con affidamento esclusivo del minore al padre e diritto di visita della madre soltanto con modalità concordate con il ricorrente ed al solo interno della relativa abitazione, sotto la supervisione dei Servizi sociali (e divieto assoluto di riportare all'estero il minore da parte della madre).
Subito dopo, il Tribunale rumeno, adito dalla madre, ha dichiarato il 14 aprile
2022 la propria "incompetenza" in favore di questo Ufficio.
La convenuta (svolgente attività di casalinga, poi, lavorante in alcuni night club italiani ed ora impiegata presso un'officina meccanica di Bastia Umbra- dichiarato stipendio mensile di € 1.100 - lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle ore 18 - ha un alloggio in locazione al canone di € 400 nella stessa località lavorativa, dotata di camera e cameretta), costituitasi il 12 luglio del 2022 e rimasta assente nella fase presidenziale, ha negato la propria intenzione di abbondonare l'Italia; ha inteso rimanere dai parenti rumeni per un periodo indeterminato onde valutare l'eventuale trasferimento dell'intero nucleo familiare in tale nazione, tanto da essere rientrata poco dopo che il marito ha lamentato la sua lontananza ed espresso la decisione di svolgere attività lavorativa in Italia (scontando nel nostro paese anche il periodo detentivo). Ha chiesto che venisse instaurato, anche in via provvisoria, un affidamento condiviso del piccolo, ma con collocamento prevalente presso di sè; nel merito non si è opposta alla separazione ma senza addebito (dunque non ha riproposte le accuse di violenza al ricorrente) e con liquidazione di un assegno di mantenimento per il minore, quantificato poi in € 450. In sede di prima memoria ex art. 183 cpc previgente ha ammesso di aver ripreso gli incontri con il figlio dal 26 luglio 2022 e di risiedere a
Bastia Umbra. N. R.G. 5 / 10
L'allora Giudice designata (Dr.ssa Ciofetti) con ordinanza del 14 luglio 2022 ha, comunque, confermato la decisione presidenziale, sollecitando i Servizi sociali a prendere in carico il nucleo familiare
L'1 dicembre 2022 le parti hanno presentato note scritte congiunte proponendo un accordo "provvisorio" sulle condizioni di affidamento condiviso e con obbligo di mantenimento diretto, salvo poi (v. note scritte del 15 settembre
2023) ritornare alle originarie posizioni contenziose. Nel frattempo, però, l'allora
Giudice designata con ordinanza dell'1/12/2022 in sede di udienza di trattazione scritta ha modificato la propria decisione dell'estate precedente, recependo gli accordi provvisori di cui supra.
All'udienza del 26 aprile 2023 la Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e disposto per una relazione di Servizi sociali avente sostanzialmente il contenuto di una CTU, cui ha fatto seguito la risposta in data 18 settembre 2023 da parte dei
Servizi sociali senesi ove si spiega che il bimbo frequenta la scuola materna ad
Asciano e vede la mamma a fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina); nella settimana senza permanenza del weekend, la donna tiene con sè il figlio dal mercoledì pomeriggio all'uscita dalla scuola al giovedì mattina sino al relativo ingresso scolastico;
non vi sono stati problemi al momento dello scambio del bimbo tra genitori nè durante le videochiamate quotidiane. Affermano che non sono emerse controindicazioni tali da dover modificare tale regime, ma non si ravvisano neppure difficoltà ad un aumento del periodo di incontri tra madre e figlio (lo Psicologo ritiene che il bimbo abbia desiderio di passare più tempo con la mamma con la quale ha prevalentemente vissuto per i primi due anni di vita, ma conferma che entrambi i genitori hanno buone capacità-, pur dando atto di non conoscere le condizioni ambientali di Bastia Umbra e che nessuno dei due genitori, come proposto dai Servizi, è disponibile ad avvicinare le rispettive abitazioni: in realtà, osserva il Collegio, per il padre ciò è più giustificato visto che il figlio è radicato ad Asciano dal 2022 e lì convive con padre e nonni paterni nella stessa casa - padre e figlio nella stessa camera, e ad Asciano vivono anche due altri N. R.G. 6 / 10
fratelli del ricorrente con le rispettive famiglie, mentre la convenuta vive a Bastia
Umbra da sola e da epoca più recente).
Pertanto, la medesima Giudice in sede di udienza del 19/9/2023 ha ripetuto lo stesso quesito pure per i Servizi sociali umbri.
A questo punto è seguito un rimpallo di competenze amministrative tra i diversi Servizi sociali umbri che non si sono attivati nel merito. Finalmente, il 28 maggio 2024 hanno risposto anche gli Assistenti sociali di Bastia, confermando che la madre è buona genitrice , indicano i relativi orari di lavoro e la disponibilità a renderli più elastici in previsione di un maggior periodo di soggiorno del bimbo presso di lei (si noti che sino a tale momento il piccolo ha frequentato la scuola materna di Asciano e che i Servizi in questione non hanno mai parlato con il ricorrente nè visto le condizioni di vita familiare presso la residenza di Asciano).
La mutata Giudice designata (Dr.ssa Fiamingo) ha emesso ordinanza del 2 agosto 2024 ove nella sostanza spiega che il minore si trova ben collocato e radicato in Asciano (giustamente richiamando il tempo trascorso, la presenza dei familiari del padre e la consolidata presenza del bimbo nel nostro territorio) e che un eventuale gestione del periodo di permanenza del piccolo con la madre va affrontato con prudenza attesi i futuri impegni scolastici;
pertanto la Giudice ha confermato sul punto le condizioni proposte originariamente dalle parti stesse e rinviato per un tentativo di conciliazione;
conciliazione che non ha avuto seguito, tanto da rendersi necessaria l'emissione di ulteriore ordinanza del sopravvenuto
Presidente relatore del 19 novembre 2024 sulla conferma della provvisoria collocazione del minore (stante la generica disponibilità della nonna materna a trasferirsi a Perugia onde aiutare la figlia nella cura del piccolo: da notare che pacificamente la nonna materna non abita più in Romania ma a RC NA , sull'Isola d'Elba, con un compagno;
tuttavia, nella sostanza non vi è stata comunque sperimentazione di questa dichiarata disponibilità della nonna: v. infra).
Il Collegio conferma pure che la decisione di non ammettere le prove orali reiteratamente domandate dalle parti è stata corretta. Invero, le richieste nel primo ricorso, ribadite in sede di memoria istruttoria, sono in parte irrilevanti e per il resto N. R.G. 7 / 10
inammissibili perchè aventi ad oggetto fatti documentali ovvero dedotti in termini generici (del resto, taluni neppure contestati dalla controparte).
E le istanze di prova orale articolate dalla convenuta nella seconda memoria effettivamente vedono l'allegazione nuova di fatti secondari ed un evidente cambio di rotta della difesa, finalizzato a ribaltare o comunque modificare la precedente linea di parziale ammissione (comunque, i singoli capi sono inammissibili perchè formulati in termini generici o vertenti su fatti irrilevanti o documentali).
Stando così le cose, è indubbio che il tormentato ed intrecciato decorso processuale confermi la venuta meno della comunione affettiva coniugale, in una alla duratura separazione intervenuta già prima delle lunghe more processuali ed all'inutilità dei ripetuti tentativi di conciliazione.
Il Collegio, però, non ha adeguati elementi per addebitare la separazione alla madre;
è indubbio che la convenuta abbia nei primi mesi del 2022 sottratto il figlio al padre, trasformando unilateralmente quello che doveva essere un temporaneo viaggio nel proprio paese di origine nella decisione di lasciare definitivamente il territorio italiano;
invero, dalla sentenza del Tribunale rumeno, pronunciata nell'aprile del 2022, emerge che tale giudice era poi stato adito proprio dalla attuale convenuta con la richiesta di consentire la propria permanenza e del figlio in
Romania (dove la convenuta ha ancora la sorella), stanti le asserite condotte violente del coniuge in Italia.
Tuttavia, queste stesse circostanze confermano che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile ben prima della sottrazione;
ma, stante l'inadeguatezza del materiale probatorio, non è possibile approfondire le cause dell'insorta crisi coniugale in parola, bensì soltanto prenderne atto.
E tali considerazioni, unitamente alle conclusioni raggiunte all'esito delle inchieste familiari, consentono anche di affermare che la convenuta non è meritevole di una pronuncia decadenziale dalla responsabilità genitoriale, avendo dimostrato nei fatti di essere una buona madre (è sì fuggita all'estero, ma non ha mai abbandonato il figlio, dimostrando sino ad oggi, di volerlo avere al proprio N. R.G. 8 / 10
fianco quanto più possibile); dunque, non merita accoglimento neppure la pretesa del ricorrente di un punitivo affidamento esclusivo del figlio in proprio favore.
Quest'ultima considerazione introduce il vero tema controverso della causa ovvero la questione relativa all'individuazione del luogo di collocamento prevalente del minore, rispetto a cui si sono affaticati, dopo la fase presidenziale, ben tre diversi Giudici, arrivando peraltro tutti alla medesima conclusione.
Invero, non vi sono ragioni sopravvenute apprezzabili per modificare il precedente decisum (nè il perpetuato accordo di affidamento condiviso ha evidenziato sopravvenute e serie controindicazioni).
Del resto, la novità , risultante nella dichiarata ma generica disponibilità della nonna materna a trasferirsi (implicitamente) in pianta stabile vicino al domicilio della figlia per aiutarla nella gestione del minore, non è stata ancora sperimentata
(almeno dai Servizi nell'ultima relazione in atti) nella sua concreta attuazione, onde apprezzarne il risultato utile.
Di contro, invece, l'idoneità alla collocazione prevalente presso il padre ed i relativi familiari è stata saggiata e, sino a prova contraria, apprezzata oggettivamente.
In questa fase della sua vita imporre al piccolo, vista la distanza geografica ed i futuri impegni scolastici, un cambio radicale di abitazione e di ambiente non appare indicato (con una nonna che dovrebbe misurarsi a propria volta nella novità, rappresentata dal proprio spostamento ed avvicinamento ad un nipote che non frequenta assiduamente da anni).
Del resto, a dispetto di quanto suggeriscono i Servizi sulla possibilità di estendere i giorni da trascorrere presso altra abitazione, sono gli stessi genitori a concordare (implicitamente laddove insistono sull'individuazione e mantenimento di una collocazione prevalente) sull'impercorribilità di un affidamento paritario sino a quando il bimbo dovrà suddividersi tra due abitazioni così distanti tra loro (si pensi ad i tempi di sveglia e di trasferta tra un comune e l'altro durante i giorni di scuola). N. R.G. 9 / 10
In ordine alla misura del contributo economico di mantenimento per il minore in favore del ricorrente (collocatario prevalente), egli ha ammesso in ricorso di avere un "buonissimo" stipendio: dalla busta paga del novembre 2021 risulta un trattamento netto di € 2.000 circa e da ultimo spiega di aver avviato un'impresa in proprio;
di contro la convenuta ha una retribuzione inferiore e deve sostenere le spese di locazione abitativa;
pertanto, è congruo limitare in € 150 l'assegno mensile da versare al coniuge ricorrente. Le spese straordinarie saranno suddivise in pari quota tra i genitori secondo quanto meglio specificato nel protocollo in uso presso questo Tribunale.
L'accertata temporanea sottrazione del minore al padre giustifica l'accoglimento, invece, della domanda di condanna della convenuta al ristoro del relativo danno (materiale e non) da quantificare in via equitativa in € 5.000 (le spese per il difensore italiano sono da ricomprendere nell'ambito della finali statuizioni sugli oneri processuali, trattandosi di attività collegata al presente procedimento). Per il resto, effettivamente l'interessato documenta di aver avviato le procedure internazionali per il rientro in Italia, di essersi costituito anche davanti al Giudice rumeno e di aver fatto un "paio di viaggi" in Romania nel ridotto periodo di sottrazione, comunicando per il resto tramite telefonate e videochiamate.
Trattandosi di debito di valore, il credito risarcitorio va maggiorato della rivalutazione secondo indici Istat nonchè degli interessi legali a titolo di danno.
In particolare, seguendo i criteri applicativi della giurisprudenza della Corte di appello di Firenze, la liquidazione del danno, in quanto espressa in moneta corrente, comporterà che gli interessi legali andranno calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (la sottrazione è durata meno di cinque mesi a partire dal gennaio del 2022), rivalutata annualmente secondo indici Istat fino al saldo.
Le spese processuali meritano di essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza e del comune interesse alla pronuncia di separazione nonché di regolamentazione dell'affidamento del minore.
N. R.G. 10 / 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena definitivamente pronunciando, dichiara la separazione coniugale delle parti che hanno contratto matrimonio in
Albania, celebrato il 21/8/2019, trascritto agli atti di matrimonio del comune di
Rapolano Terme al n. 3, parte II, serie C del 2022; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rapolano Terme di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
affida ad entrambi i genitori, collocandolo prevalentemente presso Persona_1
l'abitazione paterna in Asciano;
il minore resterà con la mamma a fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina) e, nella settimana senza permanenza del weekend, la madre terrà con sè il figlio dal mercoledì pomeriggio all'uscita dalla scuola al giovedì mattina sino al relativo ingresso scolastico;
le vacanze invernali
(periodo di Natale e Capodanno e periodo di Capodanno ed Epifania) e pasquali saranno trascorse dal minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
per quelle estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive;
conferma il divieto presidenziale di espatrio della convenuta con il minore;
pone a carico della medesima un assegno, quale contributo al mantenimento del figlio, dell'importo mensile di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
condanna la convenuta al ristoro del danno in favore del ricorrente che liquida in €
5.000, oltre accessori come meglio spiegato nella parte motiva;
rigetta ogni altra pretesa;
compensa le spese di lite.
Siena, 11/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Giudici
Dott. Paolo Bernardini Presidente relatore
Dr.ssa Giulia Capannoli
Dr.ssa Marta Dell'Unto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 378/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PERINTI LUCA, Indirizzo Telematico
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, dall'Avv. GOTI FEDERICA e dall'Avv. OLMI ANTONIO
( Indirizzo Telematico C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.M.: atti ritrasmessi il 29 gennaio 2025.
RICORRENTE: “In via istruttoria:
l'accoglimento e l'adozione di tutti i provvedimenti istruttori indicati nel ricorso per separazione giudiziale, nella memoria 709 cpc e nelle memorie N. R.G. 2 / 10
istruttorie depositate (183 cpc e repliche), non intendendo rinunciare ai predetti che devono quindi essere considerati come richiesti nella presente, riportati testualmente e conclusi in via istruttoria e preliminare;
Nel merito: disporre la revoca della potestà genitoriale della sig.ra Controparte_1
sul minore e/o affidare in via esclusiva, il figlio minore
[...] Persona_1
nato in Romania a [...] il [...], al padre Persona_1 Pt_1
con i provvedimenti ritenuti di giustizia nell'interesse del minore, disponendo
[...]
le modalità di frequentazione della madre con il figlio – meglio se alla presenza degli assistenti sociali – e con divieto di espatrio del minore con la madre;
disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo al sig. entro il 05 di ogni mese, all'iban del conto del padre, Pt_1
un assegno di contributo al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili (salvo il più o il meno) come di legge, da rivalutarsi annualmente secondo codici istat costo della vita, la predetta contribuirà altresì al 50% delle spese di asilo, scolastiche sportive e di tutto quanto non previsto a titolo gratuito dal SSN;
accertare e dichiarare la responsabilità della sig. e CP_2 Controparte_1 per l'effetto condannare quest'ultima al ristoro dei danni tutti patiti e patendi dal sig. che si quantificano in euro 10.000,00 salvo il più o il meno di Parte_1
giustizia e di regione con riserva di indicare e quantificare gli stessi nel corso del procedimento di merito il tutto tenuto conto anche dell'atteggiamento processuale che assumerà controparte;
In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa di legge ”.
PARTE CONVENUTA: “ IN VIA PRINCIPALE: previo rigetto di ogni addebito per colpa e contestuale rigetto di ogni conseguente risarcimento in favore del e previo rigetto di ogni ulteriore richiesta e domanda, anche istruttoria, di Pt_1
controparte, dichiarare la separazione tra e Parte_1 Controparte_1 concedendo l'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i Persona_1
genitori, disponendo la migliore modalità di collocamento presso la madre, Pt_2 [...
.G. 3 / 10
in Bastia Umbra (PG), Via Emilio Donati n. 2 p.1, Loc. Controparte_1
Ospedalicchio, in ossequio alle risultanze istruttorie fornite dalle Relazioni dei
Servizi Sociali Asl Toscana e Asl Umbria, confermando a parti invertite le condizioni di cui all'ordinanza del 01.12.2022, quindi stabilendo così la frequentazione e il mantenimento perequativo e/o contributivo a carico del genitore non collocatario e stabilendo, pertanto, ogni ulteriore provvedimento che si renderà necessario per il bambino.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella completa ammissione delle richieste istruttorie presentate in atti, memorie e istanze e ivi formulate compiutamente e per cui non vi sono provvedimenti di rigetto in atti né rinunce della parte, nonché nella allegata documentazione richiamata in prosa e depositata in atti telematici e per la completa utilizzabilità delle Relazioni dei Servizi Sociali in atti in atti
Con rigetto di ogni domanda e richiesta avversa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino albanese pregiudicato in materia di spaccio di stupefacenti ed oggi imprenditore nel settore della cartellonistica stradale, ha chiesto, con domanda depositata il 17 febbraio del 2022, i provvedimenti urgenti finalizzati a far rientrare in Italia (dove risiede da anni la famiglia di origine dell'esponente) il figlio nato il [...], sottrattogli dalla moglie Persona_1
rumena nel mese precedente, ed al relativo affidamento esclusivo, secondo modalità protette (successivamente darà atto che il figlio è stato spontaneamente ricondotto in Italia dalla mamma, consegnandolo all'esponente nella metà del mese di maggio del 2022 ovvero dopo che nel mese di aprile vi erano state la pronuncia dell'ordinanza presidenziale e la declaratoria del difetto di giurisdizione del
Tribunale rumeno: v. infra); pretende anche una declaratoria di decadenza dalla altrui responsabilità genitoriale, oltre alla pronuncia di separazione con addebito alla controparte, colpevole pure di aver abbandonato a far data dal gennaio del 2022 il tetto coniugale, ed il conseguente ristoro del danno (quantificato in € 10.000); N. R.G. 4 / 10
chiede, poi, l'altrui condanna al versamento di un assegno di mantenimento per il minore di € 300 mensili. In sede di prima memoria ex art. 183 cpc ha dato atto che la convenuta sta vedendo il figlio ed osservando il percorso di riavvicinamento tramite i Servizi sociali di zona (il minore risiede nel territorio di Asciano).
Il Presidente del Tribunale ha disposto i provvedimenti provvisori tramite ordinanza del 13 aprile del 2022 con affidamento esclusivo del minore al padre e diritto di visita della madre soltanto con modalità concordate con il ricorrente ed al solo interno della relativa abitazione, sotto la supervisione dei Servizi sociali (e divieto assoluto di riportare all'estero il minore da parte della madre).
Subito dopo, il Tribunale rumeno, adito dalla madre, ha dichiarato il 14 aprile
2022 la propria "incompetenza" in favore di questo Ufficio.
La convenuta (svolgente attività di casalinga, poi, lavorante in alcuni night club italiani ed ora impiegata presso un'officina meccanica di Bastia Umbra- dichiarato stipendio mensile di € 1.100 - lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle ore 18 - ha un alloggio in locazione al canone di € 400 nella stessa località lavorativa, dotata di camera e cameretta), costituitasi il 12 luglio del 2022 e rimasta assente nella fase presidenziale, ha negato la propria intenzione di abbondonare l'Italia; ha inteso rimanere dai parenti rumeni per un periodo indeterminato onde valutare l'eventuale trasferimento dell'intero nucleo familiare in tale nazione, tanto da essere rientrata poco dopo che il marito ha lamentato la sua lontananza ed espresso la decisione di svolgere attività lavorativa in Italia (scontando nel nostro paese anche il periodo detentivo). Ha chiesto che venisse instaurato, anche in via provvisoria, un affidamento condiviso del piccolo, ma con collocamento prevalente presso di sè; nel merito non si è opposta alla separazione ma senza addebito (dunque non ha riproposte le accuse di violenza al ricorrente) e con liquidazione di un assegno di mantenimento per il minore, quantificato poi in € 450. In sede di prima memoria ex art. 183 cpc previgente ha ammesso di aver ripreso gli incontri con il figlio dal 26 luglio 2022 e di risiedere a
Bastia Umbra. N. R.G. 5 / 10
L'allora Giudice designata (Dr.ssa Ciofetti) con ordinanza del 14 luglio 2022 ha, comunque, confermato la decisione presidenziale, sollecitando i Servizi sociali a prendere in carico il nucleo familiare
L'1 dicembre 2022 le parti hanno presentato note scritte congiunte proponendo un accordo "provvisorio" sulle condizioni di affidamento condiviso e con obbligo di mantenimento diretto, salvo poi (v. note scritte del 15 settembre
2023) ritornare alle originarie posizioni contenziose. Nel frattempo, però, l'allora
Giudice designata con ordinanza dell'1/12/2022 in sede di udienza di trattazione scritta ha modificato la propria decisione dell'estate precedente, recependo gli accordi provvisori di cui supra.
All'udienza del 26 aprile 2023 la Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e disposto per una relazione di Servizi sociali avente sostanzialmente il contenuto di una CTU, cui ha fatto seguito la risposta in data 18 settembre 2023 da parte dei
Servizi sociali senesi ove si spiega che il bimbo frequenta la scuola materna ad
Asciano e vede la mamma a fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina); nella settimana senza permanenza del weekend, la donna tiene con sè il figlio dal mercoledì pomeriggio all'uscita dalla scuola al giovedì mattina sino al relativo ingresso scolastico;
non vi sono stati problemi al momento dello scambio del bimbo tra genitori nè durante le videochiamate quotidiane. Affermano che non sono emerse controindicazioni tali da dover modificare tale regime, ma non si ravvisano neppure difficoltà ad un aumento del periodo di incontri tra madre e figlio (lo Psicologo ritiene che il bimbo abbia desiderio di passare più tempo con la mamma con la quale ha prevalentemente vissuto per i primi due anni di vita, ma conferma che entrambi i genitori hanno buone capacità-, pur dando atto di non conoscere le condizioni ambientali di Bastia Umbra e che nessuno dei due genitori, come proposto dai Servizi, è disponibile ad avvicinare le rispettive abitazioni: in realtà, osserva il Collegio, per il padre ciò è più giustificato visto che il figlio è radicato ad Asciano dal 2022 e lì convive con padre e nonni paterni nella stessa casa - padre e figlio nella stessa camera, e ad Asciano vivono anche due altri N. R.G. 6 / 10
fratelli del ricorrente con le rispettive famiglie, mentre la convenuta vive a Bastia
Umbra da sola e da epoca più recente).
Pertanto, la medesima Giudice in sede di udienza del 19/9/2023 ha ripetuto lo stesso quesito pure per i Servizi sociali umbri.
A questo punto è seguito un rimpallo di competenze amministrative tra i diversi Servizi sociali umbri che non si sono attivati nel merito. Finalmente, il 28 maggio 2024 hanno risposto anche gli Assistenti sociali di Bastia, confermando che la madre è buona genitrice , indicano i relativi orari di lavoro e la disponibilità a renderli più elastici in previsione di un maggior periodo di soggiorno del bimbo presso di lei (si noti che sino a tale momento il piccolo ha frequentato la scuola materna di Asciano e che i Servizi in questione non hanno mai parlato con il ricorrente nè visto le condizioni di vita familiare presso la residenza di Asciano).
La mutata Giudice designata (Dr.ssa Fiamingo) ha emesso ordinanza del 2 agosto 2024 ove nella sostanza spiega che il minore si trova ben collocato e radicato in Asciano (giustamente richiamando il tempo trascorso, la presenza dei familiari del padre e la consolidata presenza del bimbo nel nostro territorio) e che un eventuale gestione del periodo di permanenza del piccolo con la madre va affrontato con prudenza attesi i futuri impegni scolastici;
pertanto la Giudice ha confermato sul punto le condizioni proposte originariamente dalle parti stesse e rinviato per un tentativo di conciliazione;
conciliazione che non ha avuto seguito, tanto da rendersi necessaria l'emissione di ulteriore ordinanza del sopravvenuto
Presidente relatore del 19 novembre 2024 sulla conferma della provvisoria collocazione del minore (stante la generica disponibilità della nonna materna a trasferirsi a Perugia onde aiutare la figlia nella cura del piccolo: da notare che pacificamente la nonna materna non abita più in Romania ma a RC NA , sull'Isola d'Elba, con un compagno;
tuttavia, nella sostanza non vi è stata comunque sperimentazione di questa dichiarata disponibilità della nonna: v. infra).
Il Collegio conferma pure che la decisione di non ammettere le prove orali reiteratamente domandate dalle parti è stata corretta. Invero, le richieste nel primo ricorso, ribadite in sede di memoria istruttoria, sono in parte irrilevanti e per il resto N. R.G. 7 / 10
inammissibili perchè aventi ad oggetto fatti documentali ovvero dedotti in termini generici (del resto, taluni neppure contestati dalla controparte).
E le istanze di prova orale articolate dalla convenuta nella seconda memoria effettivamente vedono l'allegazione nuova di fatti secondari ed un evidente cambio di rotta della difesa, finalizzato a ribaltare o comunque modificare la precedente linea di parziale ammissione (comunque, i singoli capi sono inammissibili perchè formulati in termini generici o vertenti su fatti irrilevanti o documentali).
Stando così le cose, è indubbio che il tormentato ed intrecciato decorso processuale confermi la venuta meno della comunione affettiva coniugale, in una alla duratura separazione intervenuta già prima delle lunghe more processuali ed all'inutilità dei ripetuti tentativi di conciliazione.
Il Collegio, però, non ha adeguati elementi per addebitare la separazione alla madre;
è indubbio che la convenuta abbia nei primi mesi del 2022 sottratto il figlio al padre, trasformando unilateralmente quello che doveva essere un temporaneo viaggio nel proprio paese di origine nella decisione di lasciare definitivamente il territorio italiano;
invero, dalla sentenza del Tribunale rumeno, pronunciata nell'aprile del 2022, emerge che tale giudice era poi stato adito proprio dalla attuale convenuta con la richiesta di consentire la propria permanenza e del figlio in
Romania (dove la convenuta ha ancora la sorella), stanti le asserite condotte violente del coniuge in Italia.
Tuttavia, queste stesse circostanze confermano che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile ben prima della sottrazione;
ma, stante l'inadeguatezza del materiale probatorio, non è possibile approfondire le cause dell'insorta crisi coniugale in parola, bensì soltanto prenderne atto.
E tali considerazioni, unitamente alle conclusioni raggiunte all'esito delle inchieste familiari, consentono anche di affermare che la convenuta non è meritevole di una pronuncia decadenziale dalla responsabilità genitoriale, avendo dimostrato nei fatti di essere una buona madre (è sì fuggita all'estero, ma non ha mai abbandonato il figlio, dimostrando sino ad oggi, di volerlo avere al proprio N. R.G. 8 / 10
fianco quanto più possibile); dunque, non merita accoglimento neppure la pretesa del ricorrente di un punitivo affidamento esclusivo del figlio in proprio favore.
Quest'ultima considerazione introduce il vero tema controverso della causa ovvero la questione relativa all'individuazione del luogo di collocamento prevalente del minore, rispetto a cui si sono affaticati, dopo la fase presidenziale, ben tre diversi Giudici, arrivando peraltro tutti alla medesima conclusione.
Invero, non vi sono ragioni sopravvenute apprezzabili per modificare il precedente decisum (nè il perpetuato accordo di affidamento condiviso ha evidenziato sopravvenute e serie controindicazioni).
Del resto, la novità , risultante nella dichiarata ma generica disponibilità della nonna materna a trasferirsi (implicitamente) in pianta stabile vicino al domicilio della figlia per aiutarla nella gestione del minore, non è stata ancora sperimentata
(almeno dai Servizi nell'ultima relazione in atti) nella sua concreta attuazione, onde apprezzarne il risultato utile.
Di contro, invece, l'idoneità alla collocazione prevalente presso il padre ed i relativi familiari è stata saggiata e, sino a prova contraria, apprezzata oggettivamente.
In questa fase della sua vita imporre al piccolo, vista la distanza geografica ed i futuri impegni scolastici, un cambio radicale di abitazione e di ambiente non appare indicato (con una nonna che dovrebbe misurarsi a propria volta nella novità, rappresentata dal proprio spostamento ed avvicinamento ad un nipote che non frequenta assiduamente da anni).
Del resto, a dispetto di quanto suggeriscono i Servizi sulla possibilità di estendere i giorni da trascorrere presso altra abitazione, sono gli stessi genitori a concordare (implicitamente laddove insistono sull'individuazione e mantenimento di una collocazione prevalente) sull'impercorribilità di un affidamento paritario sino a quando il bimbo dovrà suddividersi tra due abitazioni così distanti tra loro (si pensi ad i tempi di sveglia e di trasferta tra un comune e l'altro durante i giorni di scuola). N. R.G. 9 / 10
In ordine alla misura del contributo economico di mantenimento per il minore in favore del ricorrente (collocatario prevalente), egli ha ammesso in ricorso di avere un "buonissimo" stipendio: dalla busta paga del novembre 2021 risulta un trattamento netto di € 2.000 circa e da ultimo spiega di aver avviato un'impresa in proprio;
di contro la convenuta ha una retribuzione inferiore e deve sostenere le spese di locazione abitativa;
pertanto, è congruo limitare in € 150 l'assegno mensile da versare al coniuge ricorrente. Le spese straordinarie saranno suddivise in pari quota tra i genitori secondo quanto meglio specificato nel protocollo in uso presso questo Tribunale.
L'accertata temporanea sottrazione del minore al padre giustifica l'accoglimento, invece, della domanda di condanna della convenuta al ristoro del relativo danno (materiale e non) da quantificare in via equitativa in € 5.000 (le spese per il difensore italiano sono da ricomprendere nell'ambito della finali statuizioni sugli oneri processuali, trattandosi di attività collegata al presente procedimento). Per il resto, effettivamente l'interessato documenta di aver avviato le procedure internazionali per il rientro in Italia, di essersi costituito anche davanti al Giudice rumeno e di aver fatto un "paio di viaggi" in Romania nel ridotto periodo di sottrazione, comunicando per il resto tramite telefonate e videochiamate.
Trattandosi di debito di valore, il credito risarcitorio va maggiorato della rivalutazione secondo indici Istat nonchè degli interessi legali a titolo di danno.
In particolare, seguendo i criteri applicativi della giurisprudenza della Corte di appello di Firenze, la liquidazione del danno, in quanto espressa in moneta corrente, comporterà che gli interessi legali andranno calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (la sottrazione è durata meno di cinque mesi a partire dal gennaio del 2022), rivalutata annualmente secondo indici Istat fino al saldo.
Le spese processuali meritano di essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza e del comune interesse alla pronuncia di separazione nonché di regolamentazione dell'affidamento del minore.
N. R.G. 10 / 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena definitivamente pronunciando, dichiara la separazione coniugale delle parti che hanno contratto matrimonio in
Albania, celebrato il 21/8/2019, trascritto agli atti di matrimonio del comune di
Rapolano Terme al n. 3, parte II, serie C del 2022; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rapolano Terme di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
affida ad entrambi i genitori, collocandolo prevalentemente presso Persona_1
l'abitazione paterna in Asciano;
il minore resterà con la mamma a fine settimana alternati (dal venerdì sera al lunedì mattina) e, nella settimana senza permanenza del weekend, la madre terrà con sè il figlio dal mercoledì pomeriggio all'uscita dalla scuola al giovedì mattina sino al relativo ingresso scolastico;
le vacanze invernali
(periodo di Natale e Capodanno e periodo di Capodanno ed Epifania) e pasquali saranno trascorse dal minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
per quelle estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive;
conferma il divieto presidenziale di espatrio della convenuta con il minore;
pone a carico della medesima un assegno, quale contributo al mantenimento del figlio, dell'importo mensile di 150,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
condanna la convenuta al ristoro del danno in favore del ricorrente che liquida in €
5.000, oltre accessori come meglio spiegato nella parte motiva;
rigetta ogni altra pretesa;
compensa le spese di lite.
Siena, 11/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Paolo Bernardini