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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5243.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il 30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021, al n. 5243.2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
, (CF , n. q. erede pro quota della sig. Parte_1 C.F._1
, (C. F. ), residente in San Giuseppe Ves, no Persona_1 C.F._2 alla Via Orazio n. 42, rapp. to e difeso dall'Avv. Giuseppe Ambrosio, C.F.:
presso cui elett.te domicilia in San Giuseppe Ves. no alla Via C.F._3
L. Murialdo n. 26;
APPELLANTE
E
[C.F.: ], nata a [...] il CP_1 C.F._4
08.03.1956 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa,
pagina 1 di 5 dall'avv. Concetta Ambrosio [C.F.: ] con domicilio eletto in C.F._5
Terzigno (Na) alla via A. Diaz n. 54;
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il 30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del
20.5.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella qualità di erede pro quota della sig. , (C. Parte_1 Persona_1
F. ), ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato il C.F._2 notificato il 26.7.2021), dinanzi a questa Corte, proponendo appello CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il 30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021 con cui, è stato così disposto: “rigetta l' opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 210,00 per spese, euro
2100,00 per competenza, oltre i.v.a. e c.p.a. e 15 % sg con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Iscritta la causa al numero 5243/2024 del Ruolo generale, a seguito del deposito dell'atto di citazione di appello in data 3.12.2024, si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 13.3.2025, contestando l'ammissibilità CP_1
e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e comunque infondato;
condannare l'appellante alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza depositata in data 17.4.2025 (a seguito di udienza del 8.4.2025 svoltasi mediante c.d. trattazione scritta), è stata rigettata l'istanza, formulata da
, volta ad ottenere la sospensione, dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza impugnata nonché disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale pagina 2 di 5 locatizio, fissando per la discussione della causa e la decisione, l'udienza collegiale del 20/5/2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, Parte_1 come tale, inammissibile.
Esso è stato proposto, con atto di citazione notificato il 26.7.2021, ma è stato depositato (ossia iscritto a ruolo) il 3.12.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. 5437/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021), fosse stata notificata in data 30.10.2024 al difensore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado di cui non è stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. la morte nel relativo giudizio.
L' iscrizione a ruolo (del 3.12.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(30.10.2024,) della notificazione della sentenza impugnata al difensore della parte deceduta di cui non è stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. la morte.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte aderisce, “la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art. 286 c.p.c., giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cassazione civile,
pagina 3 di 5 sez. 3 - , Ordinanza n. 4006 del 20/02/2018).
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
[...]
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del
27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26,001 a 52.000.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115
pagina 4 di 5 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5243/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il
30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021;
2. Dichiara tenuta e condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati CP_1 complessivamente in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Concetta Ambrosio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 20.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il 30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021, al n. 5243.2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
, (CF , n. q. erede pro quota della sig. Parte_1 C.F._1
, (C. F. ), residente in San Giuseppe Ves, no Persona_1 C.F._2 alla Via Orazio n. 42, rapp. to e difeso dall'Avv. Giuseppe Ambrosio, C.F.:
presso cui elett.te domicilia in San Giuseppe Ves. no alla Via C.F._3
L. Murialdo n. 26;
APPELLANTE
E
[C.F.: ], nata a [...] il CP_1 C.F._4
08.03.1956 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa,
pagina 1 di 5 dall'avv. Concetta Ambrosio [C.F.: ] con domicilio eletto in C.F._5
Terzigno (Na) alla via A. Diaz n. 54;
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il 30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del
20.5.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella qualità di erede pro quota della sig. , (C. Parte_1 Persona_1
F. ), ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato il C.F._2 notificato il 26.7.2021), dinanzi a questa Corte, proponendo appello CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il 30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021 con cui, è stato così disposto: “rigetta l' opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 210,00 per spese, euro
2100,00 per competenza, oltre i.v.a. e c.p.a. e 15 % sg con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Iscritta la causa al numero 5243/2024 del Ruolo generale, a seguito del deposito dell'atto di citazione di appello in data 3.12.2024, si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 13.3.2025, contestando l'ammissibilità CP_1
e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e comunque infondato;
condannare l'appellante alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza depositata in data 17.4.2025 (a seguito di udienza del 8.4.2025 svoltasi mediante c.d. trattazione scritta), è stata rigettata l'istanza, formulata da
, volta ad ottenere la sospensione, dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza impugnata nonché disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale pagina 2 di 5 locatizio, fissando per la discussione della causa e la decisione, l'udienza collegiale del 20/5/2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, Parte_1 come tale, inammissibile.
Esso è stato proposto, con atto di citazione notificato il 26.7.2021, ma è stato depositato (ossia iscritto a ruolo) il 3.12.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. 5437/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021), fosse stata notificata in data 30.10.2024 al difensore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado di cui non è stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. la morte nel relativo giudizio.
L' iscrizione a ruolo (del 3.12.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(30.10.2024,) della notificazione della sentenza impugnata al difensore della parte deceduta di cui non è stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. la morte.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui la Corte aderisce, “la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art. 286 c.p.c., giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cassazione civile,
pagina 3 di 5 sez. 3 - , Ordinanza n. 4006 del 20/02/2018).
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
[...]
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del
27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26,001 a 52.000.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115
pagina 4 di 5 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5243/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 8.8.2024, notificata il
30.10.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2189/2021;
2. Dichiara tenuta e condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati CP_1 complessivamente in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Concetta Ambrosio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 20.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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