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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8751/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Mariarosaria Budetta Consigliera
dott. Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20684/2017, promossa da:
(C.F.: ); (C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (C.F.: ; C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C. F.: ); (C. F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
); (C. F.: ), tutti nella qualità di eredi di
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6
, rappresentati e difesi dagli avv. Niccolò Falomi (C.F.: Persona_1 [...]
e MA MA (C.F.: ), con cui C.F._7 CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliano come in atti.
Appellanti
1 Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di (C.F. C.F._10 Persona_2
), rappresentate e difese dall'avv. Alberto Cuccuru (C.F. n. C.F._11
), presso cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in C.F._12
atti.
Appellate
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._13 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Gramolini (C.F. C.F._14
), come da procura alle liti in atti. C.F._15
Appellati
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del
25.09.2025, fissata per la verifica dell'esito delle trattative in corso per la definizione stragiudiziale della lite né a quella successiva del 02.10.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310 c.p.c.
rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2 2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Mariarosaria Budetta Consigliera
dott. Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20684/2017, promossa da:
(C.F.: ); (C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (C.F.: ; C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C. F.: ); (C. F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
); (C. F.: ), tutti nella qualità di eredi di
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6
, rappresentati e difesi dagli avv. Niccolò Falomi (C.F.: Persona_1 [...]
e MA MA (C.F.: ), con cui C.F._7 CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliano come in atti.
Appellanti
1 Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._9 Controparte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di (C.F. C.F._10 Persona_2
), rappresentate e difese dall'avv. Alberto Cuccuru (C.F. n. C.F._11
), presso cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in C.F._12
atti.
Appellate
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._13 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Gramolini (C.F. C.F._14
), come da procura alle liti in atti. C.F._15
Appellati
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza del
25.09.2025, fissata per la verifica dell'esito delle trattative in corso per la definizione stragiudiziale della lite né a quella successiva del 02.10.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310 c.p.c.
rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2 2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
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