Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1536
CGT1
Sentenza 31 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento della cartella di pagamento n. 07120250068054453000

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 07120250068054453000 da parte della Regione Campania travolgesse anche la cartella stessa, rendendola inesistente.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento n. 07120250027927074000

    La Corte ha ritenuto che la mancata, regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120250027927074000, non essendo sufficiente la mera 'compiuta giacenza', rendesse inesorabilmente nullo l'atto impositivo.

  • Accolto
    Principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che, anche a prescindere dalla regolare notifica degli atti prodromici, vi è un'evidente sproporzione nell'azione amministrativa che deve rispettare il principio di proporzionalità, richiamato anche dall'art. 1 co.3 bis della L. n. 212/2000 e dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1536
    Data del deposito : 31 gennaio 2026

    Testo completo