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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1536/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17078/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500031591000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1628/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500031591000, notificatagli in data 10.9.2025, avente ad oggetto il motociclo tg. 'Targa_1', in riferimento al mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 07120250027927074000 e n. 07120250068054453000, -sottese alla prefata comunicazione-, a loro volta notificategli rispettivamente in data 11.3.2025 e 28.3.2025, in materia di tassa automobilistica anno 2019, per l'importo complessivo pari ad euro 4715,95.
2. Deduceva il ricorrente, a fondamento delle sue doglianze:
-l'inesistenza delle pretese e conseguente illegittimità delle iscrizioni a ruolo;
-la nullità del preavviso per annullamento della cartella n. 07120250068054453000 da parte dell'ente impositore, Regione Campania, provvedimento di annullamento notificato in data 12.9.2025, in accoglimento del ricorso dell'odierno ricorrente;
-l'omessa notifica degli atti presupposti, prodromici all'altra cartella di pagamento n.
07120250027927074000
-l'avvenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria alla data di notifica della comunicazione in oggetto.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase antecedente quella della riscossione, ossia quella di accertamento, di esclusiva competenza dell'ente impositore, segnatamente nella parte in cui il ricorrente deduce l'annullamento della predetta cartella a mezzo di provvedimento della Regione Campania e, in ogni caso, quanto alla fase tutta, antecedente, come detto, quella della riscossione, propriamente intesa, compresa la prescrizione, evocata in giudizio;
nel merito, eccepiva la regolare, previa notifica delle cartelle in oggetto a mani proprie del destinatario, odierno ricorrente, non essendo necessaria la produzione integrale in giudizio della copia della cartella notificata;
eccepiva, ancora, la mancata prescrizione della pretesa tributaria, attesa la regolare notifica delle predette cartelle e la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali, di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. mod. e int.
4. Si costituiva, altresì, in giudizio la Regione Campania, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase della riscossione, propriamente detta;
adduceva di aver provveduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n.
07120250068054453000; quanto all'altra cartella di pagamento, sopra citata, eccepiva la sua regolare notifica, con conseguente pieno rispetto del termine prescrizionale triennale, vigente in materia, essendo stata, peraltro, come detto regolarmente notificata la predetta cartella con avviso di compiuta giacenza, sufficiente ai fini della regolare notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Va in primo luogo sottolineato che, come ammesso dalla stessa parte resistente, vi è stato l'annullamento in autotutela, da parte della Regione Campania, degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 07120250068054453000, sopra citata, che quindi, inesorabilmente, travolgevano anche quest'ultima, quali atti alla stessa prodromici;
cartella che, quindi, non andava affatto emessa, dovendo, dunque, considerarsi, nel presente giudizio, tamquam non esset.
3. Quanto all'altra cartella di pagamento atto prodromico alla comunicazione preventiva in oggetto, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata, regolare notifica di detta cartella, sopra menzionata, non essendo sufficiente la mera 'compiuta giacenza'.
4. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr. anche sul punto Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021 sul necessario invio della 'CAD' ai fini del perfezionamento della notifica di un atto impositivo).
5. Orbene, la caducazione (implicita) di una delle suddette cartelle, a seguito di annullamento degli avvisi di accertamento, ad essa sottesi, e la mancata, regolare notifica dell'altra cartella di pagamento rendono illegittima la pretesa tributaria impositiva in questione.
6. Anche a prescindere dalla regolare notifica dei suddetti atti prodromici vi è l'evidente sproporzione, in ragione dell'annullamento di una delle predette cartelle, dell'azione amministrativa che, anche in materia tributaria, deve rispettare il principio di proporzionalità, non potendo aggredire un bene di valore economico di molto maggiore rispetto alla pretesa tributaria avanzata (cfr., sul punto, Cass., Ord.. n.
32062 del 12.12.2024; confor.: Cass., Sent. n. 22499/2015; n. 1736/2019; n. 2047/2020).
7. Trattasi di un principio basilare, che deve improntare di sé l'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa), che sono norme, da questo punto di vista, direttamente applicabili nei rapporti interpersonali tra P.A. e cittadini e che, come tali, possono essere evocate ed applicate anche d'ufficio (cd. Drittwirkung).
8. Peraltro, il principio di proporzionalità è espressamente richiamato dall'art.1 co.3 bis della L. n. 212/2000 (cd. 'Statuto dei Diritti del Contribuente') -come introdotto dal D. Lgs. n. 219/2023-, legge che,
a sua volta, si qualifica come espressamente attuativa dei principi costituzionali.
9. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido tra loro alla refusione delle pagamento delle spese del presente i giudizio che si liquidano in euro 232,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge e CUT da attribuirsdi al difensore di parte ricorrente che si è dichiarata anticipatario.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17078/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500031591000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1628/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500031591000, notificatagli in data 10.9.2025, avente ad oggetto il motociclo tg. 'Targa_1', in riferimento al mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 07120250027927074000 e n. 07120250068054453000, -sottese alla prefata comunicazione-, a loro volta notificategli rispettivamente in data 11.3.2025 e 28.3.2025, in materia di tassa automobilistica anno 2019, per l'importo complessivo pari ad euro 4715,95.
2. Deduceva il ricorrente, a fondamento delle sue doglianze:
-l'inesistenza delle pretese e conseguente illegittimità delle iscrizioni a ruolo;
-la nullità del preavviso per annullamento della cartella n. 07120250068054453000 da parte dell'ente impositore, Regione Campania, provvedimento di annullamento notificato in data 12.9.2025, in accoglimento del ricorso dell'odierno ricorrente;
-l'omessa notifica degli atti presupposti, prodromici all'altra cartella di pagamento n.
07120250027927074000
-l'avvenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria alla data di notifica della comunicazione in oggetto.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase antecedente quella della riscossione, ossia quella di accertamento, di esclusiva competenza dell'ente impositore, segnatamente nella parte in cui il ricorrente deduce l'annullamento della predetta cartella a mezzo di provvedimento della Regione Campania e, in ogni caso, quanto alla fase tutta, antecedente, come detto, quella della riscossione, propriamente intesa, compresa la prescrizione, evocata in giudizio;
nel merito, eccepiva la regolare, previa notifica delle cartelle in oggetto a mani proprie del destinatario, odierno ricorrente, non essendo necessaria la produzione integrale in giudizio della copia della cartella notificata;
eccepiva, ancora, la mancata prescrizione della pretesa tributaria, attesa la regolare notifica delle predette cartelle e la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali, di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. mod. e int.
4. Si costituiva, altresì, in giudizio la Regione Campania, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase della riscossione, propriamente detta;
adduceva di aver provveduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n.
07120250068054453000; quanto all'altra cartella di pagamento, sopra citata, eccepiva la sua regolare notifica, con conseguente pieno rispetto del termine prescrizionale triennale, vigente in materia, essendo stata, peraltro, come detto regolarmente notificata la predetta cartella con avviso di compiuta giacenza, sufficiente ai fini della regolare notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Va in primo luogo sottolineato che, come ammesso dalla stessa parte resistente, vi è stato l'annullamento in autotutela, da parte della Regione Campania, degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 07120250068054453000, sopra citata, che quindi, inesorabilmente, travolgevano anche quest'ultima, quali atti alla stessa prodromici;
cartella che, quindi, non andava affatto emessa, dovendo, dunque, considerarsi, nel presente giudizio, tamquam non esset.
3. Quanto all'altra cartella di pagamento atto prodromico alla comunicazione preventiva in oggetto, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata, regolare notifica di detta cartella, sopra menzionata, non essendo sufficiente la mera 'compiuta giacenza'.
4. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr. anche sul punto Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021 sul necessario invio della 'CAD' ai fini del perfezionamento della notifica di un atto impositivo).
5. Orbene, la caducazione (implicita) di una delle suddette cartelle, a seguito di annullamento degli avvisi di accertamento, ad essa sottesi, e la mancata, regolare notifica dell'altra cartella di pagamento rendono illegittima la pretesa tributaria impositiva in questione.
6. Anche a prescindere dalla regolare notifica dei suddetti atti prodromici vi è l'evidente sproporzione, in ragione dell'annullamento di una delle predette cartelle, dell'azione amministrativa che, anche in materia tributaria, deve rispettare il principio di proporzionalità, non potendo aggredire un bene di valore economico di molto maggiore rispetto alla pretesa tributaria avanzata (cfr., sul punto, Cass., Ord.. n.
32062 del 12.12.2024; confor.: Cass., Sent. n. 22499/2015; n. 1736/2019; n. 2047/2020).
7. Trattasi di un principio basilare, che deve improntare di sé l'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa), che sono norme, da questo punto di vista, direttamente applicabili nei rapporti interpersonali tra P.A. e cittadini e che, come tali, possono essere evocate ed applicate anche d'ufficio (cd. Drittwirkung).
8. Peraltro, il principio di proporzionalità è espressamente richiamato dall'art.1 co.3 bis della L. n. 212/2000 (cd. 'Statuto dei Diritti del Contribuente') -come introdotto dal D. Lgs. n. 219/2023-, legge che,
a sua volta, si qualifica come espressamente attuativa dei principi costituzionali.
9. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido tra loro alla refusione delle pagamento delle spese del presente i giudizio che si liquidano in euro 232,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge e CUT da attribuirsdi al difensore di parte ricorrente che si è dichiarata anticipatario.