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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Carmen Misasi Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3555/2022 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Zurzolo Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] dello Stato di Catanzaro
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro;
CONVENUTI
E
[...]
Controparte_3
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto di essere stato Parte_1
contravvenzionato con il verbale di contestazione n. 70/17372378 del 03.02.2021 per la violazione degli artt. 116, c. 15-17, C.d.S. perché circolava alla guida dell'autovettura, tg. FA464MK, senza essere munito della patente di guida in quanto revocata con provvedimento del 03.12.2020 emesso dalla Prefettura di Roma e che era stato destinatario anche di verbale di sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, avente ad oggetto l'autovettura in questione.
Ha inoltre precisato che nel verbale di contestazione gli agenti della Polizia di Stato avevano riportato una circostanza storicamente falsa e, cioè, che egli fosse alla guida del veicolo.
A sostegno della falsità della circostanza l'attore ha dedotto: che nel pomeriggio del 02.02.2021 agenti della Polizia Stradale di lo avevano trovato sull'autostrada A2, tra lo svincolo CP_3
di Torano e quello di Montalto Uffugo, in stato di semi-incoscienza e ferito, a piedi nudi e con gli abiti strappati;
che la sua vettura era stata, invece, trovata in sosta su una piazzola dell'autostrada, distante dal punto in cui lui si trovava all'arrivo della p.g.; che egli, quindi, non era stato controllato alla guida del veicolo ma era stato rinvenuto in strada barcollante e non alla guida dell'autovettura.
Il ha, infine, aggiunto che gli agenti non avevano proceduto ad ulteriori accertamenti, atteso Pt_1
che egli aveva loro riferito di avere subito una aggressione e che, probabilmente, altri soggetti (autori dell'aggressione) avevano condotto il veicolo nella piazzola di sosta sull'autostrada A2.
Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare come falsa l'espressione “… era alla guida del veicolo indicato …” contenuta nel verbale di accertamento della Sezione di Polizia Stradale di CP_1
n.70/17372378 del 03.02.2021, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi.
All'udienza del 16.01.2023, avendo parte attrice evidenziato l'erronea indicazione nell'atto di citazione della data di comparizione (16.01.2022, anziché 16.01.2023), il giudice istruttore ha disposto la rinnovazione della citazione e rinviato la causa all'udienza del 10.07.2023.
Si sono, quindi, costituiti in giudizio il Controparte_4
e la che, in relazione a quanto accaduto sulla Controparte_2 progressiva chilometrica 239+900 Sud dell'arteria autostradale A2, hanno sostenuto che Parte_1
all'arrivo della p.g., versava in uno stato di evidente incoscienza, con visibili condizioni
[...]
psicofisiche alterate (senza scarpe, abiti strappati, pieno di escoriazioni, copiosa fuoriuscita di saliva dalla bocca, pronuncia di frasi disconnesse con chiaro riferimento ad una bambina), in balia degli autoveicoli in transito.
Hanno ancora allegato i convenuti che gli agenti della Polstrada, intervenuti sul posto, avevano posto in essere le azioni opportune per garantire la viabilità in sicurezza e affidato il a personale Pt_1
sanitario intervenuto, coadiuvato, per soli motivi di sicurezza, dallo stesso personale della Polstrada;
che, procedendo ad ulteriori accertamenti, avevano rinvenuto al km. 237+900 Nord l'autovettura
Opel Mokka, tg. FA464MK, di proprietà dell'odierno attore, aperta, con le chiavi inserite nel quadro e con un seggiolino per trasporto di bambini regolarmente posizionato nell'abitacolo; che, stante la presenza del seggiolino ed il ricordo delle frasi sconnesse pronunciate dal , gli operatori Pt_1
avevano proceduto ad ulteriori ricerche, accertando, in tal modo, che la bimba, figlia del , si Pt_1
trovava con la mamma, ex coniuge dell'attore.
Le parti convenute hanno infine precisato che dagli esiti delle analisi cliniche risultava la positività dell'attore all'assunzione di sostanze stupefacenti, quali cocaina, e che in ospedale, riacquistata lucidità, il aveva spontaneamente dichiarato di essere giunto sul posto alla guida Pt_1 dell'autovettura rinvenuta nella piazzola e di essere rimasto senza benzina.
Alla luce di quanto esposto, hanno, quindi, chiesto al Tribunale di dichiarare inammissibile ed infondata l'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze.
Con note scritte, depositate in data 07.07.2023, parte attrice ha precisato di non contestare la ricostruzione dei fatti per come esposta nella comparsa di costituzione e risposta di controparte, rilevando tuttavia che al momento del controllo, secondo la stessa ricostruzione fornita da controparte, il non era alla guida della vettura e che, al contrario, il veicolo era parcheggiato nel piazzale Pt_1
con le chiavi inserite. Ne ha concluso che il verbale era stato elevato nei suoi confronti per mera presunzione, che in materia di sanzioni amministrative non opera, se non in casi eccezionali ricollegati ad ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis c.p. Sentito uno dei testi ammessi, avendo il difensore di parte attrice rinunciato all'altro testimone, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nessuna delle parti ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Tanto premesso, osserva il Tribunale che dalla lettura degli atti di causa emerge che le doglianze dell'attore si appuntano sul fatto che nel verbale di accertamento è scritto che il “alla guida Pt_1 del veicolo indicato circolava senza essere munito della prescritta patente di guida …” - circostanza che, secondo parte attrice, non poteva essere affermata, essendo egli stato trovato dagli agenti a piedi sulla strada mentre l'autovettura era ferma in una piazzola di sosta.
Ebbene, premette il Collegio che i processi verbali fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (v. Cass. civ, n. 2780/2004, n. 16697/2003,
n. 11718/2003).
La Cassazione ha anche chiarito come “la fede privilegiata che caratterizza l'atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (v. Cass. Sez. 2 sentenza n. 30129/2024, Sez. 3 sentenza n. 10376/2024, Sez. 2 sentenza n. 4141/2023).
Ne consegue che non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.,
l'esperimento del rimedio della querela di falso, oggi azionata dal , qualora la parte intenda Pt_1 limitarsi a contestare l'elaborazione soggettiva di alcuni fatti, operata dai pubblici ufficiali.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dal verbale e dall'accertamento dei fatti come svolto in corso di causa che i verbalizzanti nel corso dell'attività di controllo hanno accertato la presenza dell'odierno attore a piedi lungo la strada, in mezzo alla carreggiata. E hanno ritenuto che il fosse alla Pt_1 guida della sua automobile per aver rinvenuto il mezzo parcheggiato in una piazzola sulla carreggiata opposta.
Sui fatti, invero incontestati, è stata raccolta anche la testimonianza di , agente della Testimone_1
Polizia Stradale - in servizio presso la Sottosezione di , il quale, CP_3 CP_3 intervenuto sul posto, ha in particolare dichiarato: “preciso che il sig. non si trovava in stato Pt_1
di semi incoscienza, bensì era molto alterato … il soggetto usciva da dietro le macchine ed era agitato, si arrampicava sulle vetture e si lasciava cadere … il traffico era molto intenso …
l'autovettura era ferma in direzione nord, mentre il soggetto era sulla corsia sud e proprio il Pt_1
mi ha riferito di essere passato da una parte all'altra, attraversando l'autostrada … non ha mai riferito di essere arrivato con altre persone alla guida …”.
Pacifica è poi la circostanza che al fosse stata ritirata la patente. Pt_1
Dalla valutazione di tali circostanze di fatto come prima descritte i verbalizzanti hanno tratto la conclusione che l'attore avesse commesso un illecito (guida senza patente).
Appare, dunque, evidente che l'approdo investigativo cui sono pervenuti i verbalizzanti (guida senza patente) è frutto di una elaborazione dei dati a loro disposizione da cui sono giunti alla conclusione che il fosse alla guida della l'autovettura – elaborazione che, come tale, non è assistita da Pt_1 fede privilegiata data la connaturale e fisiologica presenza di possibili margini di errore.
Da ciò che è stato scritto nel verbale di accertamento (“alla guida del veicolo indicato circolava senza essere munito della prescritta patente di guida …) non emerge quindi alcuna falsità ideologica, laddove si consideri che, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito, le conclusioni a cui sono giunti gli agenti in base agli elementi di fatto a loro disposizione non costituiscono un fatto in senso stretto, oggetto della loro percezione diretta.
La domanda attorea va, per i motivi esposti, dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
n.55/2014, come modificato, in relazione al valore della causa (compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della ordinarietà delle questioni trattate
(fase di studio: euro 300,00, fase introduttiva: euro 300,00, fase di trattazione: euro 500,00, fase decisoria: euro 500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso avverso il verbale di accertamento n.
700017372378 del 03.02.2021 per violazione dell'art. 116, c. 15-17, C.d.S.; - condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.600,000 per compenso, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE est. dott.ssa Filomena De Sanzo
IL PRESIDENTE dott.ssa Rosangela Viteritti