Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1074/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1074/2024 R.G. promossa da ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Bianchi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola CP_1 C.F._2
Rubiero e Mirko Massaro, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico dei difensori, giusta procura allegata alla comparsa di risposta del 12-11-2024;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Adria (RO), località Ca' Emo, in data 11.06.2011, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2011, parte II, serie A, n. 12, e, per l'effetto;
2. Ordinare all'ufficiale di stato civile di detto comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3. I figli minori e , nati entrambi ad Adria, Persona_1 Persona_2 rispettivamente il 10.10.2007 e 18.01.2013, sono affidati ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre starà con i figli un pomeriggio a settimana, dal dopo scuola e fino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato alle
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si tratterranno con il genitore cinque giorni consecutivi, alternando Per_2 il Natale o il Capodanno per ogni anno;
tre giorni, in concomitanza delle vacanze pasquali, ad anni alterni;
due settimane, anche non consecutive, in concomitanza del periodo estivo;
i figli staranno alternativamente con ciascuno di anno in anno durante le festività.
4. Il padre verserà un assegno di mantenimento, in favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, di
€ 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, intendendosi per tali quella medico-sanitarie non garantite dal SSN, scolastiche (materiale di cancelleria d'inizio anno, libri di testo, gite scolastiche d'istruzione) quelle odontoiatriche nonché per un'attività ludico sportiva, debitamente documentate;
5. L'assegno unico e gli assegni familiari resteranno assegnati alla moglie;
6. Ll'autovettura Dacia Daster, targata FV768FH, resterà in godimento a
, mentre manterrà a proprio uso, per il futuro e Parte_1 CP_1 fino alla sua vendita, l'autovettura intestata alla moglie, Fiat Brava, targata AV775AL;
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, per cuinulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
8. I coniugi prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto.
9. I coniugi si impegnano a far sì che i minori mantengano e continuino ad intrattenere proficui rapporti con i nonni materni e paterni;
10. I coniugi altresì si impegnano a non far frequentare ai minori eventuali rispettivi partner, se non in caso di relazione duratura, e comunque previa comunicazione;
11. I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito telefonico e indirizzo di residenza, mettendo sempre a conoscenza dell'altro ogni variazione degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti in altre località con i figli minori;
12. Spese di giudizio compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 26-6-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero dichiarati Parte_1 cessati gli effetti civili del matrimonio da lei contratto l'11-6-2011 ad Adria (RO) con , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 12, CP_1 anno 2011 Parte II, Serie A, ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
10-10-2007 ed in data 18-1-2013;
2 - la ricorrente era titolare dell'impresa familiare presso cui prestava attività Per_ lavorativa, mentre il lavorava come operaio;
- con decreto n. 8299/2022, depositato il 28-12-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi indicate all'udienza presidenziale del 27-12-2022, svoltasi mediante trattazione scritta;
- i termini di cui all'art. 3 co.4 L. 898/1970 erano ampiamente decorsi senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza.
La ricorrente chiedeva, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la statuizione dell'obbligo del resistente di corrisponderle la somma mensile di 500,00 euro a titolo di mantenimento dei figli entrambi minori di età (€ 250,00 per ognuno), oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi.
Con decreto depositato il 3-7-2024, il Presidente relatore fissava ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé alla data del 12-11-2024, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Con comparsa depositata il 12-11-2024, si costituiva in giudizio , il CP_1 quale, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili formulata dalla ricorrente, chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, sicché il giudice relatore ha fissato nuova udienza alla data dell'8-1-2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendone lo svolgimento con le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c, senza l'assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
All'esito dell'udienza cartolare sopra indicata, il giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 12-11-2024, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Rovigo con il decreto n. 8299/2022, depositato il 28-12-2022, l'udienza presidenziale si è
3 tenuta il 27-12-2022 in forma cartolare, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Gli accordi raggiunti dalle parti, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli e all'esercizio del diritto di visita paterno, nonché al contributo economico da questi dovuto a titolo di mantenimento degli stessi, risultano conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e , minori di Per_1 Per_2 età.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1074/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e l'11-6-2011 ad Adria (RO), trascritto nei registri dello Pt_1 CP_1 stato civile di quel Comune al n. 12, anno 2011, Parte II, Serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 9 gennaio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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