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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9786 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17082/2025, avente ad oggetto: contratti atipici per la raccolta del gioco lecito
TRA
( ), in giudizio a mezzo del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore avv. rappr.ta e difesa dall'avv. Claudio Ghia Controparte_1 del Foro di Roma e dall'avv. Roberto Marullo del Foro di Milano ATTRICE
E
( ), con sede in Teverola alla via Controparte_2 P.IVA_2 Garibaldi n. 216 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 17.12.2025, la concludeva Parte_1 riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (società Parte_1 risultante dalla fusione per incorporazione della in Controparte_3
deduceva, in sintesi: a) che, nella sua qualità di Controparte_4 pubblica concessionaria di giochi leciti, aveva stipulato con la CP_2 quattro diversi contratti: in data 15.4.2022, un contratto per punto di
[...] gioco sportivo (di seguito “contratto PGS”), in data 29.8.2022, un contratto per punto vendita fisico di giochi numerici a totalizzatore nazionale (di seguito “contratto GNTN”) nonché un contratto per “Servizi addizionali – My Sisal” ed, in data 14.7.2023, un contratto per la raccolta del giocate tramite apparecchi da intrattenimento (di seguito “contratto AWP”); b) che, in forza di tali contratti, l'esercente si era impegnata, oltre al versamento di un canone
1 mensile relativo ai servizi addizionali, a riversare ad essa attrice l'intero ammontare derivante dalla raccolta dei giochi detratte le vincite ed il proprio corrispettivo – il tutto secondo le risultanze di resoconti contabili (cd.
“borderò”) inviati settimanalmente;
c) che, secondo le previsioni contrattuali, tali resoconti avrebbero, peraltro, assunto carattere definitivo qualora non contestati dall'esercente entro quindici giorni;
d) che, nel caso di specie, come emergeva, appunto, dai borderò contabili non contestati dal gestore, la non aveva provveduto a versare né la somma di € 70.690,07 Controparte_2 dovuta in al periodo “dal 12-08-2024 al 18-08-2024” né l'ulteriore somma di
€ 469,32 dovuta in relazione al periodo “dal 09-09-2024 al 15-09-2024”; e) che, in ragione di tale complessiva condotta di inadempimento della convenuta, essa attrice, con comunicazione dell'11.09.2024, avvalendosi delle relative clausole risolutive espresse contenute in ciascuno dei contratti stipulati, aveva dichiarato risolti i medesimi contratti;
f) che, neppure a seguito di tanto, la aveva, poi, provveduto al pagamento Controparte_2 della complessiva somma dovuta di € 71.159,39; g) che, inoltre, sempre in ragione del predetto complessivo inadempimento, erano dovute ad essa attrice, una penale di € 30.000,00 in forza della relativa clausola di cui all'art. 16 del contratto PGS, una penale di € 100,00 in forza della relativa clausola di cui all'art. 10 del contratto GNTN ed una penale di € 1.100,00 in forza della relativa clausola di cui all'art. 9 del contratto AWP.
La instava, pertanto, per la declaratoria di risoluzione dei contratti Parte_1 inter partes “ai sensi dell'art. 1456 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 1453 c.c.” nonché per la condanna della convenuta al pagamento delle somme di € 71.159,39 e di € 31.210,00, quest'ultima a titolo di penali, oltre interessi.
La pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2 contumace.
Tutto ciò premesso, le domande attoree sono fondate e vanno, pertanto, accolte.
Quanto all'effettiva esistenza, in relazione ai quattro contratti per i quali è lite, di un complessivo debito della ammontante ad € 71.159,39, Controparte_2 la stessa deve ritenersi provata sulla scorta cd. borderò contabili prodotti in atti dall'attrice.
A tali documenti deve, infatti, riconoscersi piena efficacia probatoria, atteso: a) che gli stessi per la loro modalità di formazione (registrazione automatica dei dati delle giocate provenienti dai vari terminali di gioco collegati in rete), devono qualificarsi quali rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e, dunque, fanno piena prova dei “fatti” contabili in essi rappresentati in assenza di qualsivoglia disconoscimento da parte della convenuta che è rimasta contumace;
b) che i contratti intercorsi tra le parti contengono (art. 9 del contratto PGS, punto 2 dell'allegato 2 al contratto GNTN, art. 7 del contratto per “Servizi addizionali – My Sisal” ed art. 9 del contratto AWP) delle espresse pattuizioni, qualificabili quali patti sulla prova di cui all'art. 2698 c.c., secondo le quali i dati riportati nei cd. borderò devono ritenersi
“approvati”…“in via definitiva” dall'esercente ove non contestati nei termini
2 ivi previsti e che, nella specie, alcuna tempestiva contestazione risulta essere stata effettuata da parte della Controparte_2
Ed, allora, accertata l'effettiva esistenza degli “insoluti” indicati dall'attrice, deve, in primo luogo, ritenersi che la si sia legittimamente avvalsa Parte_1 delle clausole risolutive espresse rispettivamente contenute nell'art. 16, lett. h), del contratto PGS, nell'art. 9, lett. k), del contratto AWP, nell'art. 7, comma secondo, lett. a), del contratto “Servizi addizionali – My Sisal” e nell'art. 14 lett. e) del contratto GNTN, dovendosi, dunque, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei medesimi contratti per fatti di inadempimento della convenuta.
Trattandosi di contratti durata in relazione ai quali la risoluzione non ha naturalmente effetto retroattivo, la va, poi, condannata al Controparte_2 pagamento della predetta complessiva somma di € 71.159,39, oltre interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dal 18.4.2024 sull'importo di € 70.690,07 e dal 15.9.2024 sull'importo € 469,32.
Parimenti fondata è, poi, la domanda, avanzata dalla , di pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma complessiva di € 31.210,00 a titolo di penali, essendo al riguardo sufficiente rilevare: a) che il contratto PSG, con riferimento all'ipotesi di risoluzione contrattuale di cui all'16, comma primo, lett. h), effettivamente prevede, al secondo comma del medesimo articolo, l'obbligo di pagamento di una penale correlata all'aggio medio mensile ma, comunque, di importo non inferiore ad € 30.000,00; b) che il contratto GNTN effettivamente prevede, all'art. 10, l'obbligo di pagamento di una penale di € 50,00 in relazione a ciascun mancato o ritardato riversamento di somme dovute (nella specie sono due i periodi contabili da considerarsi); c) che il contratto AWP, con riferimento alle ipotesi di risoluzione contrattuale di cui al primo comma dell'art. 9, effettivamente prevede, al secondo comma del medesimo articolo, l'obbligo di pagamento di una penale di € 10,00 per ogni giorno intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di naturale scadenza del contratto (nella specie 111 giorni).
La va, pertanto, ulteriormente condanna al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attrice, a titolo di penali, della somma 31.210,00, oltre interessi, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed all'andamento concreto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti per i quali è lite ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatti di inadempimento della Controparte_2
3 2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 71.159,39, oltre interessi di mora come in parte
[...] motiva;
3. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
a titolo di penali, della somma di € 31.210,00, oltre interessi di mora
[...] come in parte motiva;
4. condanna la al rimborso, in favore della Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 6.000,00,
[...] oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Così deciso in Milano addì 17.12.2025 Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
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