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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024 e vertente
TRA
e entrambe in persona Parte_1 Controparte_1
dei rispettivi rappresentanti legali p.t. ed entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
PIERGROSSI ALBERTO, in virtù di procure allegate all'atto di citazione in appello;
Appellanti
E
, nato a [...] l'[...], ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. FRASCA MIRIAM, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
FATTO
Con l'atto di citazione originario, l'odierno appellato citava in giudizio le odierne appellanti chiedendo loro la restituzione dell'importo di € 4.986,24, ritenuto impropriamente addebitato sul suo conto, con le seguenti argomentazioni:
“Il Dott. ha effettuato una prenotazione di viaggio, sul sito per le CP_2 Parte_1
date dal 31 maggio 2018 al 3 giugno 2018 ed ha tentato di eseguire il pagamento richiesto per l'importo di Euro 4.986,24 a mezzo carta di credito allo stesso intestata, carta di credito collegata al conto corrente dello stesso Dott. . CP_2
Questa prima operazione non andava a buon fine di tal che il Dott. provvedeva CP_2
1 ad annullare siffatta operazione di prenotazione, e il customer service di Booking confermava l'avvenuta cancellazione della prenotazione (doc. 1: Cancellazione di prenotazione del 4.02.2018 recante numero di conferma 1105619243 – codice pin 2571 della produzione di parte di 1°).
Successivamente, il Dott. eseguiva operazione di prenotazione ex novo e CP_2 quest'ultima andava a buon fine con la rituale accettazione e conferma del viaggio
(doc. 2: Prenotazione recante numero di conferma 1882582600 – codice pin 8892 della Pa produzione di parte di .
Successivamente, nonostante la ritualità dell'avvenuta ricezione della cancellazione – la prima prenotazione non andata a buon fine – Booking ha richiesto una prima operazione di accredito pari ad Euro 1.776,05 in data 04.06.2018 nonché ulteriore operazione di accredito per l'importo di Euro 3.175,39 in data 11.06.2018 oltre
l'importo di Euro 55,57 in data 11.06.2018 per commissioni di cambio, pur non risultando le predette operazioni né regolari né autorizzate dal correntista Dott. CP_2
in quanto operazioni da imputarsi ad una prenotazione di viaggio ritualmente cancellata”.
Costituendosi in quella sede, le odierni appellanti eccepivano preliminarmente la carenza di giurisdizione in capo al giudice italiano, nonché il difetto di legittimazione passiva di quindi contestavano anche nel merito la domanda Controparte_1
attorea evidenziando in primo luogo di essere mera intermediaria, di talchè eventuali risarcimenti andavano diretti alla struttura che era stata prenotata dall'attore e che aveva incassato le somme, quindi argomentando in ordine all'insussistenza del danno da
“vacanza rovinata”.
Con le memorie depositate il 20.11.2020, poi, l'odierna parte appellante evidenziava anche che dalla documentazione ex adverso depositata si evinceva chiaramente che il dott. aveva cancellato solo la prima prenotazione, ma non la seconda per la quale CP_2
la struttura prenotata procedeva all'addebito sul conto corrente oggetto di causa.
Con l'ordinanza del 18.2.2021 il Giudice di Pace rigettava la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione, quindi fissava l'udienza per l'eventuale articolazione dei mezzi istruttori.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti e non essendo state spiegate ulteriori istanze istruttorie (oltre ad una istanza ex art. 210 c.p.c. a cui non veniva dato
2 seguiti), con la sentenza n. 743/2022 il Giudice di Pace di Benevento accoglieva la domanda attorea.
Con l'atto di citazione in appello in esame, quindi, la e la Parte_1
chiedevano la riforma della citata sentenza in Controparte_3
particolare ribadendo il difetto di legittimazione passiva della seconda, nonché le difese già argomentate sia in sede di costituzione in giudizio (relative alla interpretazione della funzione e della natura di ) che nelle citate comparse depositate il Parte_1
20.11.2020 (relative all'omessa cancellazione della seconda prenotazione, tra l'altro non rimborsabile), con rigetto della domanda attorea ed adozione di ogni necessario e consequenziale provvedimento.
Il Dott. si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avverso appello, CP_2
richiamando le argomentazioni già rese nel primo grado di giudizio ed evidenziando di non aver mai richiesto il danno da “vacanza rovinata”, ma solo il risarcimento del danno ingiusto subito.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24.9.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(di cui si avvaleva solo l'appellante).
DIRITTO
Per il principio della ragione più liquida, si ritiene di dover accogliere l'appello direttamente per totale infondatezza nel merito della domanda attorea.
La sentenza impugnata, infatti, nel merito così argomentava l'accoglimento:
3 Anche se effettivamente in sede di costituzione, i citati fatti storici non erano stati contestati (vertendo la difesa della Booking più su questioni generali, non attinenti il caso specifico), come già evidenziato nella memoria depositata il 20.11.2020 gli stessi venivano specificamente e fondatamente contestati.
Non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che non è condivisibile l'argomentazione resa dal Giudice di Pace secondo la quale parte attrice avrebbe assolto il proprio onere probatorio con la documentazione depositata: dalla documentazione allegata già all'atto di citazione, infatti, si evince la palese infondatezza della domanda attorea giacchè veniva depositata solo la conferma della cancellazione gratuita della prenotazione n. 1105619243 – codice PIN n. 2571, ma nessuna cancellazione risulta in atti con riferimento alla seconda prenotazione (di cui pure l'attore aveva dato atto nella propria ricostruzione dei fatti) la n. 1882582600 – codice PIN n. 8892, prenotazione ben distinta dalla prima (regolarmente cancellata senza penali) trattandosi di una prenotazione non cancellabile;
nella stampa a colori della stessa (depositata cartaceamente nel fascicolo di primo grado), infatti, sotto ognuna delle diverse stanze prenotate era scritto in rosso “Prezzo basso, nessun rimborso. Non è possibile modificare le date del tuo soggiorno”.
In definitiva, quindi, l'odierno appellato subiva semplicemente l'addebito per una
4 prenotazione che non risulta essere stata cancellata e che, del resto, veniva scientemente eseguita senza l'opzione della cancellazione gratuita per avvantaggiarsi di un prezzo più basso.
La sentenza di primo grado, quindi, va totalmente riformata con rigetto della domanda originaria e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto già eventualmente incassato, alla luce della domanda delle appellanti di vedere adottare ogni provvedimento consequenziale alla riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, alla luce del D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata dalle odierni appellanti.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 743/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Benevento il 6.5.2022 e, per l'effetto, RIGETTA la domanda spiegata in primo grado da , Controparte_2
condannandolo alla restituzione di quanto eventualmente già ottenuto in esecuzione della stessa;
2) CONDANNA a Controparte_2
rimborsare in favore delle parti appellanti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio che liquida in € 382,50 per C.U. e diritti e complessivi € 2.589,00 per compensi ex D.M. 147/2022 (di cui € 661,00 per le due fasi di studio, € 677,00 per le due fasi introduttive, € 200,00 per la trattazione dinanzi al Giudice di Pace ed € 1.051,00 per le due fasi decisorie), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 11/04/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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