Articolo 299 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 298Articolo 300
Versione
12 maggio 1963
Art. 299. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1944-45 sono stabiliti, come
dalla deliberazione della Corte dei conti,
nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1944-45 (articolo 295) ................. L. 3.831.530,68 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 297) ..... " 2.952.666,95 somme riscosse e non versate in Tesoreria
(colonna s del riepilogo della entrata) ...... " 1.292,44
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1945 ... L. 6.785.490,07
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963