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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2024, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 17.06.2024 all'esito della trattazione in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9405/2023 avente ad
OGGETTO: assegno sociale
TRA
nato a Khmelnitsk in [...] il [...], rappresentato e dagli avvocati Parte_1
Michela De Risi e Massimo Scala, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.2023 la ricorrente deduceva:
- di avere fatto il suo ingresso in Italia il 17.09.2009 e di avere una residenza stabile e continuativa presso il Comune di Napoli (NA) da oltre 10 anni;
- di avere mantenuto una residenza stabile e continuativa dal 17/09/2009 al 04.11.2013;
- di essere stato cancellato all'anagrafe per irreperibilità dal 04.11.2013 al 17.05.2016 ma di avere soggiornato ugualmente in Italia, come attestato dai certificati medici, dall' estratto conto previdenziale nonché dal permesso di soggiorno lungo periodo del 06.12.2010;
- di avere presentato in data 14.10.2022, a mezzo patronato, stante il grave stato di necessità e di bisogno in cui versava e tuttora versa, domanda n. protocollo 2107941800266 alla competente sede per il riconoscimento e la concessione dell'assegno sociale;
CP_1
- che l'ente previdenziale con nota del 30.01.2023 reiettava la detta richiesta con la seguente motivazione “…pratica rigettata dopo 30 gg dalla richiesta documentale …passaporto da cui emerga permanenza continuativa in Italia per 10 anni”; - di avere, a mezzo patronato, prodotto la documentazione richiesta ed esperito ricorso amministrativo protocollo n. 5100.14/10/2022.0 del 14.02.2023, senza alcun riscontro. CP_1
- di avere esperito il presente ricorso giudiziale al fine di tutelare i propri diritti egli interessi stante la illogicità ed inconferenza dei motivi addotti dall'ente convenuto.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “1) accertare la sussistenza dei presupposti di legge al riconoscimento in favore della odierno ricorrente sig. Persona_1 la concessione dell'assegno sociale e dichiarare il diritto al richiesto assegno a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo, in virtù dei motivi di cui al presente ricorso;
ove
e per quanto occorra con 2) annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di rigetto emesso in data30.01.2023, ed ogni altro ed ulteriore provvedimento comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio. 4) Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale”. CP_ L' si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo:
- che il ricorrente, residente in [...] dal 17.9.2009, all'età di 63 anni era stato dichiarato “irreperibile” al censimento e cancellato il 4.11.2013 sino al 17.5.2016, giorno in cui ha dichiarato la propria residenza in Napoli via Supportico Lopez n.12;
- che dal 4.11.2013 al 17.5.2016 il ricorrente non aveva soggiornato legalmente nel territorio italiano, interrompendo la residenza decennale richiesta dalla legge;
- che i certificati medici prodotti per la prima volta in questa sede, in semplice copia priva di attestazione di conformità all'originale, erano del tutto irrilevanti in quanto sono privi Pa dell'indicazione dell'identificazione del soggetto presentatosi all'ASL Distretto di via Pt_2
Chiatamone tramite documentazione anagrafica;
-che il permesso di soggiorno era stato rilasciato in data 21.10.2020 e quindi nulla dimostrava per gli anni 2013/2016, anzi, documentava che per gli anni precedenti il 2020 la presenza in Italia non era legale poiché mancava il permesso di soggiorno;
- che l'estratto contributivo non rilevava perché attestava solo che erano stati pagati i contributi ad un soggetto qualificatosi come per una collaborazione di sole 4 settimane dall'1 al 31 Parte_1 marzo 2015, senza coprire l'intero decennio richiesto;
- che il ricorrente, sia in fase amministrativa che in questa sede giudiziaria, non aveva allegato documenti quali il passaporto, il contratto di affitto dell'abitazione in cui avrebbe vissuto dal 2013 al 2016 oppure i contratti di lavoro che avrebbe svolto per mantenersi in quegli anni, mentre si è limitato a mere affermazioni prive di valido riscontro documentale.
Concludeva pertanto chiedendo di “-rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese”.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Il ricorso va rigettato
L' articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008,
n.133 ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto a condizione “che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Nel caso di specie, dal certificato di residenza storica si evince che il ricorrente, residente in [...] dal 17.9.2009, è stato dichiarato irreperibile al censimento e cancellato il
4.11.2013 sino al 17.5.2016, giorno in cui ha dichiarato la propria residenza in Napoli via Supportico
Lopez n.12
Pertanto, dal 4.11.2013 al 17.5.2016 il ricorrente non ha soggiornato legalmente nel territorio italiano, interrompendo la residenza decennale richiesta dalla legge.
I certificati medici prodotti datati 14.05.14 e 25.1.2015, come correttamente sostenuto da in CP_1 memoria, sono del tutto irrilevanti in quanto non dimostrano con certezza assoluta chi si sia fatto refertare, mancando l'indicazione dell'identificazione del soggetto presentatosi all'ASL
[...]
di via Chiatamone tramite documentazione anagrafica (carta di identità, patente, Parte_4 passaporto, permesso di soggiorno ecc.) e in ogni caso insufficienti a fini della decennalità, ma solo per il momento della visita, non essendo stato indicato nemmeno una prognosi, ma solo una condizione morbigena con prescrizione farmacologica.
I permessi di soggiorno di cui in atti ( rilasciati in data 29.01.2009, 06.12.2010 e 21.10.2020) non documentano la presenza continuativa sul territorio italiano e l'estratto contributivo, come correttamente sostenuto da in memoria, non rileva attestando solo che sono stati pagati i CP_1 contributi ad un soggetto qualificatosi come per una collaborazione di sole 4 settimane Parte_1 dall'1 al 31 marzo 2015 e, comunque, non copre l'intero decennio richiesto. Né è stata depositata altra documentazione attestante la presenza sul territorio italiano, quale un contratto di affitto di una abitazione per il periodo in cui è stato dichiarato irreperibile, oppure eventuali contratti di lavoro per il periodo in considerazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato
Stante l'idonea dichiarazione ex art. 152 disp att cpc nulla è dovuto per le spese
PQM
Il giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Rigetta il ricorso
- Nulla per le spese
Si comunichi
Napoli 17.06.24
Il Giudice
Dott. ssa Marta Correggia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 17.06.2024 all'esito della trattazione in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9405/2023 avente ad
OGGETTO: assegno sociale
TRA
nato a Khmelnitsk in [...] il [...], rappresentato e dagli avvocati Parte_1
Michela De Risi e Massimo Scala, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.2023 la ricorrente deduceva:
- di avere fatto il suo ingresso in Italia il 17.09.2009 e di avere una residenza stabile e continuativa presso il Comune di Napoli (NA) da oltre 10 anni;
- di avere mantenuto una residenza stabile e continuativa dal 17/09/2009 al 04.11.2013;
- di essere stato cancellato all'anagrafe per irreperibilità dal 04.11.2013 al 17.05.2016 ma di avere soggiornato ugualmente in Italia, come attestato dai certificati medici, dall' estratto conto previdenziale nonché dal permesso di soggiorno lungo periodo del 06.12.2010;
- di avere presentato in data 14.10.2022, a mezzo patronato, stante il grave stato di necessità e di bisogno in cui versava e tuttora versa, domanda n. protocollo 2107941800266 alla competente sede per il riconoscimento e la concessione dell'assegno sociale;
CP_1
- che l'ente previdenziale con nota del 30.01.2023 reiettava la detta richiesta con la seguente motivazione “…pratica rigettata dopo 30 gg dalla richiesta documentale …passaporto da cui emerga permanenza continuativa in Italia per 10 anni”; - di avere, a mezzo patronato, prodotto la documentazione richiesta ed esperito ricorso amministrativo protocollo n. 5100.14/10/2022.0 del 14.02.2023, senza alcun riscontro. CP_1
- di avere esperito il presente ricorso giudiziale al fine di tutelare i propri diritti egli interessi stante la illogicità ed inconferenza dei motivi addotti dall'ente convenuto.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “1) accertare la sussistenza dei presupposti di legge al riconoscimento in favore della odierno ricorrente sig. Persona_1 la concessione dell'assegno sociale e dichiarare il diritto al richiesto assegno a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo, in virtù dei motivi di cui al presente ricorso;
ove
e per quanto occorra con 2) annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di rigetto emesso in data30.01.2023, ed ogni altro ed ulteriore provvedimento comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio. 4) Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale”. CP_ L' si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo:
- che il ricorrente, residente in [...] dal 17.9.2009, all'età di 63 anni era stato dichiarato “irreperibile” al censimento e cancellato il 4.11.2013 sino al 17.5.2016, giorno in cui ha dichiarato la propria residenza in Napoli via Supportico Lopez n.12;
- che dal 4.11.2013 al 17.5.2016 il ricorrente non aveva soggiornato legalmente nel territorio italiano, interrompendo la residenza decennale richiesta dalla legge;
- che i certificati medici prodotti per la prima volta in questa sede, in semplice copia priva di attestazione di conformità all'originale, erano del tutto irrilevanti in quanto sono privi Pa dell'indicazione dell'identificazione del soggetto presentatosi all'ASL Distretto di via Pt_2
Chiatamone tramite documentazione anagrafica;
-che il permesso di soggiorno era stato rilasciato in data 21.10.2020 e quindi nulla dimostrava per gli anni 2013/2016, anzi, documentava che per gli anni precedenti il 2020 la presenza in Italia non era legale poiché mancava il permesso di soggiorno;
- che l'estratto contributivo non rilevava perché attestava solo che erano stati pagati i contributi ad un soggetto qualificatosi come per una collaborazione di sole 4 settimane dall'1 al 31 Parte_1 marzo 2015, senza coprire l'intero decennio richiesto;
- che il ricorrente, sia in fase amministrativa che in questa sede giudiziaria, non aveva allegato documenti quali il passaporto, il contratto di affitto dell'abitazione in cui avrebbe vissuto dal 2013 al 2016 oppure i contratti di lavoro che avrebbe svolto per mantenersi in quegli anni, mentre si è limitato a mere affermazioni prive di valido riscontro documentale.
Concludeva pertanto chiedendo di “-rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese”.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Il ricorso va rigettato
L' articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008,
n.133 ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto a condizione “che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Nel caso di specie, dal certificato di residenza storica si evince che il ricorrente, residente in [...] dal 17.9.2009, è stato dichiarato irreperibile al censimento e cancellato il
4.11.2013 sino al 17.5.2016, giorno in cui ha dichiarato la propria residenza in Napoli via Supportico
Lopez n.12
Pertanto, dal 4.11.2013 al 17.5.2016 il ricorrente non ha soggiornato legalmente nel territorio italiano, interrompendo la residenza decennale richiesta dalla legge.
I certificati medici prodotti datati 14.05.14 e 25.1.2015, come correttamente sostenuto da in CP_1 memoria, sono del tutto irrilevanti in quanto non dimostrano con certezza assoluta chi si sia fatto refertare, mancando l'indicazione dell'identificazione del soggetto presentatosi all'ASL
[...]
di via Chiatamone tramite documentazione anagrafica (carta di identità, patente, Parte_4 passaporto, permesso di soggiorno ecc.) e in ogni caso insufficienti a fini della decennalità, ma solo per il momento della visita, non essendo stato indicato nemmeno una prognosi, ma solo una condizione morbigena con prescrizione farmacologica.
I permessi di soggiorno di cui in atti ( rilasciati in data 29.01.2009, 06.12.2010 e 21.10.2020) non documentano la presenza continuativa sul territorio italiano e l'estratto contributivo, come correttamente sostenuto da in memoria, non rileva attestando solo che sono stati pagati i CP_1 contributi ad un soggetto qualificatosi come per una collaborazione di sole 4 settimane Parte_1 dall'1 al 31 marzo 2015 e, comunque, non copre l'intero decennio richiesto. Né è stata depositata altra documentazione attestante la presenza sul territorio italiano, quale un contratto di affitto di una abitazione per il periodo in cui è stato dichiarato irreperibile, oppure eventuali contratti di lavoro per il periodo in considerazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato
Stante l'idonea dichiarazione ex art. 152 disp att cpc nulla è dovuto per le spese
PQM
Il giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Rigetta il ricorso
- Nulla per le spese
Si comunichi
Napoli 17.06.24
Il Giudice
Dott. ssa Marta Correggia