Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
00455 01 AULA "A" - CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dal Sig. per diritti L. 115 GEN 2001 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANCELLIERE 14295/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Paolino Dell'Anno Presidente Cron.823 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 11 ot- Dott. Guido Vidiri Consigliere Dott. Pasquale Picone ConsigliCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Rilasciata copia legale al Sig. AVV. GEN. STATO SENTENZA per diritti L. 6 MAR 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR NA, elettivamente domiciliata in Roma, via di Fioranello n. 96, presso l'avv. Paolo di Giovanni che la rappresenta e difen- de giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici- liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
controricorrente 4165 Л avverso la sentenza n. 492/98, decisa il 16 aprile 1998 e pubbli- cata il 12 maggio 1998, resa dal Tribunale di Potenza nel procedi- mento n. 289/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 13 novembre 1997, il Pretore di Potenza re- spingeva la domanda proposta dall'odierna parte ricorrente e inte- sa ad ottenere l'assegno mensile d'invalidità civile, ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118. AR NA interponeva appello e in esito il Tribunale di Poten- za, con sentenza n. 492/98 emessa in data 16 aprile 12 maggio - 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che facevano difetto, oltre al requisito sanitario, non provato, i requisiti reddituale ed occupazionale, non apparendo sufficiente, per il primo, la mera produzione di atto di notorietà e non essendo stata documentata, per il secondo, l'iscrizione ne- gli elenchi degli invalidi e l'incollocamento. AR NA propone ricorso per cassazione e deduce un solo mo- tivo. Il Ministero dell'Interno, costituendosi a seguito di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta inizialmente pres- 2 so l'Avvocatura Distrettuale di Potenza anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge 20 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 1 legge 15 maggio 1997. Si afferma che il requisito dell'incollocamento ben può provarsi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur secon mancata l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 482/68. Non viene invece censurato il rilievo del Collegio di merito, mo- tivato col richiamo all'autorità del precedente di questa Corte 27 5995, in ordine alla impossibilità di provare ilmaggio 1991 n. requisito reddituale con la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non appare infatti idoneo allo scopo il mero richiamo all'art. 1 legge 15 maggio 1997 n. 127 che, dal contesto del discorso, risul- ta chiaramente riferito al solo stato di disoccupazione, non es- sendo formulato rilievo di sorta in ordine all'argomento addotto dal Tribunale mediante richiamo del precedente di legittimità ove si rinviene una ben precisa motivazione nel senso che la dichiara- zione sostitutiva dell'atto di notorietà è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti fra privati, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse affer- mazioni. Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione 3 の col quale viene censurato uno solo dei due argomenti di motiva- zione, ciascuno dei quali sorregge autonomamente il decisum della sentenza impugnata, giacché, quand'anche si accogliesse il pro- spettato motivo di ricorso, l'altra affermazione della pronuncia impugnata sarebbe pur sempre idonea a costituire il fondamento decisione, in quanto non investita dalla censura (Cass.della civ., 26 gennaio 1985, n. 380). Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e te- merarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 11 ottobre 2000 IL PRESIDENTE Violin. Non fum. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto you DI LLO, SSA 10 A I BO T . COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 , T 3 SA R 5 D Depositata in Cancelleria 'A E STA . SP LL N I . E 15 GEN. 2001 O N 3 D P G oggi, -7 SI IM O :1 IL CLLLABORATOIRE N A 1 E DA A PL CAS D M S 1 E E I TE , R DI CANCELLERIA E A P O G U ESEN ISTR O S G T E IT L G IR E R A D L O EL D