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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1406/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8670/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Bacoli - Via Lungolago 8 80070 Bacoli NA
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016793975000 TARI 2011 – TASSA AUTOMOBILISTICA 2007 – 2008 – 2009 - 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 6 febbraio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alle annualità 2007-2008-2009-2010 nonché della TARI in favore del Comune di Bacoli relativamente all'annualità 2011; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono il Comune di Bacoli, la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente Regione Campania risulta la rituale notifica degli avvisi di accertamento per il 2007 in data 15 gennaio 2011 a mani proprie, per il 2008 per compiuta giacenza nel dicembre 2011, per il 2009 in data 19 ottobre 2012 a mani proprie, per il 2010 per compiuta giacenza in data 17 dicembre 2013. Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione risulta la rituale notifica delle cartelle di pagamento in data 11 giugno 2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 6 aprile 2013 nelle mani di un familiare che ha sottoscritto per ricezione, in data 16 settembre 2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed in data 2 dicembre 2015 per rifiuto di ricezione che vale come notifica. Successivamente sono state notificate intimazioni di pagamento in data 9 dicembre 2018 e 6 marzo 2019 a mani proprie. Il Comune di Bacoli nel 2012 incaricava la riscossione del recupero del credito e Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato le cartelle di pagamento e le intimazioni come detto in precedenza. Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Questi atti non sono stati impugnati dal ricorrente. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata avente fede privilegiata.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore e la riscossione hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per ciascuna parte resistente costituita oltre accessori se dovuti e come per legge.
Così deciso in Napoli in data 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8670/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Bacoli - Via Lungolago 8 80070 Bacoli NA
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016793975000 TARI 2011 – TASSA AUTOMOBILISTICA 2007 – 2008 – 2009 - 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 6 febbraio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alle annualità 2007-2008-2009-2010 nonché della TARI in favore del Comune di Bacoli relativamente all'annualità 2011; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono il Comune di Bacoli, la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente Regione Campania risulta la rituale notifica degli avvisi di accertamento per il 2007 in data 15 gennaio 2011 a mani proprie, per il 2008 per compiuta giacenza nel dicembre 2011, per il 2009 in data 19 ottobre 2012 a mani proprie, per il 2010 per compiuta giacenza in data 17 dicembre 2013. Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione risulta la rituale notifica delle cartelle di pagamento in data 11 giugno 2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 6 aprile 2013 nelle mani di un familiare che ha sottoscritto per ricezione, in data 16 settembre 2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed in data 2 dicembre 2015 per rifiuto di ricezione che vale come notifica. Successivamente sono state notificate intimazioni di pagamento in data 9 dicembre 2018 e 6 marzo 2019 a mani proprie. Il Comune di Bacoli nel 2012 incaricava la riscossione del recupero del credito e Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato le cartelle di pagamento e le intimazioni come detto in precedenza. Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Questi atti non sono stati impugnati dal ricorrente. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata avente fede privilegiata.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore e la riscossione hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per ciascuna parte resistente costituita oltre accessori se dovuti e come per legge.
Così deciso in Napoli in data 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso