Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1406
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento siano stati ritualmente notificati e che non vi sia stata prescrizione o decadenza. Inoltre, ha evidenziato che gli atti prodromici non impugnati non possono essere contestati nel merito, salvo vizi propri.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, così come gli atti prodromici. Ha inoltre affermato che i vizi di merito del rapporto tributario possono essere fatti valere solo nei confronti del provvedimento impugnato per vizi propri, dato che gli atti prodromici sono stati notificati e non impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1406
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1406
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo