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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 935/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 611/2024 depositata in data 1/2/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto De Filippo elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in Pomigliano d'Arco (NA) via Nazionale delle Puglie Parco Amici
Fabb. A2 – Appellante
E
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Stefano Intorcia, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Benevento (BN) via RI TA n. 20 - Appellata
Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 611/2024 depositata in data 1/2/2024 ha rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso l'ordinanza n. 2021/1770 emessa il Parte_1
17/9/2021 con cui la di , richiamato Controparte_1 CP_1
il verbale di accertamento dell'1/4/2021, aveva ingiunto alla predetta società il pagamento della sanzione amministrativa di euro 17.685,47 con riferimento agli artt. 18 e 14 comma 7 d.lgs. n.
86/2016, 15 comma 3 d.lgs. n. 194/2007, 21 comma 2 d.lgs del decreto n. 27/2014 e 12 comma 9
d.lgs n. 128/2016 per aver tentato di importare dalla Cina apparecchiature elettriche ed elettroniche senza o con incompleta dichiarazione di conformità UE e documentazione tecnica.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 1/9/2024; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La , costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nonché “ ex art. 96 c.p.c., quanto meno ai sensi del terzo
comma di tale norma”.
1.3. Il Consigliere Istruttore con ordinanza deposita il 3/4/2024 ha disposto il mutamento del rito ordinario in rito lavoro, fissando l'udienza di discussione del 20/11/2025 e concedendo alle parti termine perentorio fino al 20/9/2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memoria e documenti.
1.4. La con memoria depositata Controparte_1
il 10/9/2024 ha eccepito l'inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente.
1.5. La Corte all'udienza del 20/11/2025, all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. L'appello è inammissibile giacchè è stato proposto tardivamente. In diritto giova premettere che l'art. 6 d.lgs n. 151/2011 prevede che le controversie aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito lavoro e che le disposizioni contenute nel medesimo art. 6 si applicano ai procedimenti che, come quello in esame, sono stati instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del già citato d. lgs n. 150/2011, vale a dire il 6/10/2011.
Nel caso di specie dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che il giudizio è stato introdotto con ricorso e trattato con il rito lavoro.
Orbene nelle controversie per le quali trova applicazione il rito del lavoro l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.; l'appello, pertanto si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ossia – nella formulazione attuale dell'art. 327 c.p.c. applicabile alla fattispecie in esame – nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza e ciò anche se l'appello è stato erroneamente proposto con la forma della citazione, assumendo in tal caso rilievo solo la data di deposito della medesima.
Più precisamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel procedimento di opposizione
ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150
del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto
dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio
della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è
notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza
delle prescrizioni formali richieste dalla legge” ( cfr. ex multis Cass. n. 19754/2024; Cass. n.
1020/2017).
Ciò posto, nella fattispecie in esame l'appello è stato proposto, non già con ricorso, ma con atto di citazione depositato il 10/9/2024 e, dunque, oltre il termine cd. lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia sei mesi;
in particolare il suindicato terminato è iniziato a decorrere dall'1/2/2024, data di deposito della sentenza impugnata, e, pertanto, pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale ( pari a 31 giorni relativi al periodo 1 – 31 agosto di ciascun anno, come previsto dall'art. 1 legge n. 742/1969, a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 comma 1 decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazione dalla legge n. 162/2014) era scaduto alla data del
10/9/2024.
Ne consegue che, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sicchè la società
[...]
va condannata al pagamento delle spese in favore della Parte_2 Controparte_2
di ; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo tariffa
[...] CP_1
vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Passando alla disamina della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va osservato che la domanda, per come formulata, lascia intendere che la ed Controparte_1
Agricoltura di Salerno ha chiesto la condanna della società anche ai sensi dell'art. 96 Parte_2
comma 1 c.p.c.. in quanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. è stata avanzata “quanto meno ai sensi del
terzo comma di tale norma”.
Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
va respinta giacchè non vi sono elementi per sostenere che l'appellante abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave;
per di più l'appellata ha formulato la domanda in maniera estremamente generica,
al punto che risulta del tutto carente l'allegazione dei danni subiti.
Sotto quest' ultimo profilo acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato ( cfr. Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U. n. 7583/2004).
La Corte ritiene che non ricorrono neppure le condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. poichè non sussistono elementi indicativi dell'abuso del diritto di impugnazione, di certo non configurabile sulla base del solo fatto che tale diritto sia stato esercitato tardivamente determinando la declaratoria di inammissibilità del gravame ( cfr. in particolare Cass. n. 26545/2021 anche in motivazione).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_3 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 611/2024 emessa dal Tribunale di Salerno in data 1/2/2024 e
[...]
depositata in pari data, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. rigetta la domanda proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 935/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 611/2024 depositata in data 1/2/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto De Filippo elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in Pomigliano d'Arco (NA) via Nazionale delle Puglie Parco Amici
Fabb. A2 – Appellante
E
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Stefano Intorcia, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Benevento (BN) via RI TA n. 20 - Appellata
Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 611/2024 depositata in data 1/2/2024 ha rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso l'ordinanza n. 2021/1770 emessa il Parte_1
17/9/2021 con cui la di , richiamato Controparte_1 CP_1
il verbale di accertamento dell'1/4/2021, aveva ingiunto alla predetta società il pagamento della sanzione amministrativa di euro 17.685,47 con riferimento agli artt. 18 e 14 comma 7 d.lgs. n.
86/2016, 15 comma 3 d.lgs. n. 194/2007, 21 comma 2 d.lgs del decreto n. 27/2014 e 12 comma 9
d.lgs n. 128/2016 per aver tentato di importare dalla Cina apparecchiature elettriche ed elettroniche senza o con incompleta dichiarazione di conformità UE e documentazione tecnica.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 1/9/2024; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La , costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nonché “ ex art. 96 c.p.c., quanto meno ai sensi del terzo
comma di tale norma”.
1.3. Il Consigliere Istruttore con ordinanza deposita il 3/4/2024 ha disposto il mutamento del rito ordinario in rito lavoro, fissando l'udienza di discussione del 20/11/2025 e concedendo alle parti termine perentorio fino al 20/9/2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memoria e documenti.
1.4. La con memoria depositata Controparte_1
il 10/9/2024 ha eccepito l'inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente.
1.5. La Corte all'udienza del 20/11/2025, all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. L'appello è inammissibile giacchè è stato proposto tardivamente. In diritto giova premettere che l'art. 6 d.lgs n. 151/2011 prevede che le controversie aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito lavoro e che le disposizioni contenute nel medesimo art. 6 si applicano ai procedimenti che, come quello in esame, sono stati instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del già citato d. lgs n. 150/2011, vale a dire il 6/10/2011.
Nel caso di specie dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che il giudizio è stato introdotto con ricorso e trattato con il rito lavoro.
Orbene nelle controversie per le quali trova applicazione il rito del lavoro l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.; l'appello, pertanto si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ossia – nella formulazione attuale dell'art. 327 c.p.c. applicabile alla fattispecie in esame – nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza e ciò anche se l'appello è stato erroneamente proposto con la forma della citazione, assumendo in tal caso rilievo solo la data di deposito della medesima.
Più precisamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel procedimento di opposizione
ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150
del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto
dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio
della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è
notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza
delle prescrizioni formali richieste dalla legge” ( cfr. ex multis Cass. n. 19754/2024; Cass. n.
1020/2017).
Ciò posto, nella fattispecie in esame l'appello è stato proposto, non già con ricorso, ma con atto di citazione depositato il 10/9/2024 e, dunque, oltre il termine cd. lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia sei mesi;
in particolare il suindicato terminato è iniziato a decorrere dall'1/2/2024, data di deposito della sentenza impugnata, e, pertanto, pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale ( pari a 31 giorni relativi al periodo 1 – 31 agosto di ciascun anno, come previsto dall'art. 1 legge n. 742/1969, a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 comma 1 decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazione dalla legge n. 162/2014) era scaduto alla data del
10/9/2024.
Ne consegue che, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sicchè la società
[...]
va condannata al pagamento delle spese in favore della Parte_2 Controparte_2
di ; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo tariffa
[...] CP_1
vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Passando alla disamina della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va osservato che la domanda, per come formulata, lascia intendere che la ed Controparte_1
Agricoltura di Salerno ha chiesto la condanna della società anche ai sensi dell'art. 96 Parte_2
comma 1 c.p.c.. in quanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. è stata avanzata “quanto meno ai sensi del
terzo comma di tale norma”.
Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
va respinta giacchè non vi sono elementi per sostenere che l'appellante abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave;
per di più l'appellata ha formulato la domanda in maniera estremamente generica,
al punto che risulta del tutto carente l'allegazione dei danni subiti.
Sotto quest' ultimo profilo acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato ( cfr. Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U. n. 7583/2004).
La Corte ritiene che non ricorrono neppure le condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. poichè non sussistono elementi indicativi dell'abuso del diritto di impugnazione, di certo non configurabile sulla base del solo fatto che tale diritto sia stato esercitato tardivamente determinando la declaratoria di inammissibilità del gravame ( cfr. in particolare Cass. n. 26545/2021 anche in motivazione).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_3 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 611/2024 emessa dal Tribunale di Salerno in data 1/2/2024 e
[...]
depositata in pari data, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. rigetta la domanda proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci