Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 22.5.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. N. M. De Marco
Ricorrente
CONTRO
CP 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che, con nota ricevuta in data 11.4.2023, CP 1 aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 1680,00 in quanto "è stato corrisposto il Reddito di Emergenza, riconosciuto per ulteriori tre quote
(marzo, aprile, maggio 2021) per emergenza COVID – 19 – art. n. 12, comma 1 del Decreto
Legge 22 marzo 2021, n. 41, non spettante per mancanza dei requisiti di legge".
Eccepiva l'infondatezza della pretesa poiché, secondo il principio di cassa, aveva percepito - nel mese di febbraio 2021- l'importo di € 346,51 (al di sotto del limite di legge) quale retribuzione del mese precedente.
Precisava inoltre che il coniuge era portatore di handicap e titolare di indennità di accompagnamento.
Chiedeva quindi che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione.
Si costituiva CP 1 che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, relative alle mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia e' incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini
ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo
82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilita' di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio
2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilita' con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita' di cui al comma 1, lettera b), nonche' l'incompatibilita' con la titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.
(..) 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile". L'art. 36 del dl 73/2021 ha poi previsto il riconoscimento di ulteriori quattro mensilità di reddito di emergenza per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.
La suddetta disposizione ha stabilito infatti che “1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile
2021"
Nel provvedimento impugnato CP_1 ha chiesto la restituzione dell'importo erogato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 in quanto “dalla visualizzazione delle denunce trimestrali della manodopera agricola è emerso che la retribuzione percepita dal ricorrente nel mese di febbraio
2021 è pari a euro 694,00, superiore quindi all'importo del beneficio concesso".
Tale circostanza risulta dalla documentazione prodotta dall' CP_2 e non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione: il ricorrente non ha allegato, a titolo esemplificativo, di non aver percepito tale compenso (nel periodo rilevante ai fini che occupano) né ha fornito alcun elemento che induca a ritenere che la retribuzione percepita nel mese di febbraio 2021 (secondo il principio di cassa) sia stata inferiore rispetto a quella indicata da CP_1, essendosi limitato a depositare copia della busta paga relativa alla retribuzione maturata per il mese di gennaio 2021.
Dovendosi dunque avere riguardo al reddito relativo al mese di febbraio 2021, in effetti superiore rispetto all'importo del beneficio concesso (pari sempre ad € 560,00), l'azione di ripetizione delle somme erogate per il periodo in contestazione è fondata.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att c.p.c, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Brindisi, 22.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere