Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3854.22 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Daniele Raffaello e Daniele TE
Antonio, come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., sig. rappresentata e difesa CP_1 CP_2 dall'avv. Luigi Mazza, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver lavorato ininterrottamente dal 20.09.2017 al 27.05.2019, per conto e alle dipendenze della società avente ad oggetto attività di ristorazione, presso il CP_1 ristorante “Misaki” sito in Sorrento (NA) alla via S. Francesco n. 9/11/13/15; formalmente, la resistente procedeva all'inquadramento del sig. per il Pt_1 periodo dal 20/09/2017 al 10/01/2019, con contratti a tempo determinato part – time al 60% poi prorogati, e, a distanza di circa un mese, nuovamente inquadrava il ricorrente, con contratto a tempo determinato part – time al 60%, per il periodo dal
12/02/2019 al 27/05/2019; anche nell'intervallo di mancato inquadramento 11/01/2019- 11/02/2019, il ricorrente era stato soggetto al potere gerarchico e
in data 03/06/2019, al ricorrente era richiesto, al fine di vedersi liquidate le competenze maturate nel mese di maggio 2019 e il TFR relativo al periodo di formale inquadramento 12/02/2019 - 27/05/2019, di sottoscrivere un verbale di conciliazione sindacale dinanzi alla CISAL di S. Giuseppe Vesuviano;
il suddetto verbale, ad una piana lettura, era da considerarsi assolutamente nullo, come emergeva dalla circostanza che non vi era alcuna discordanza tra quanto richiesto dal lavoratore e quanto riconosciuto poi dalla resistente, vale a dire, risultava assente “la lite” tra le parti;
il ricorrente, fin dall'assunzione, aveva sempre svolto le mansioni di secondo chef, nonostante fosse stato inquadrato con le mansioni di inserviente di cucina, livello 7, CCNL Pubblici Esercizi per il periodo dal 20/09/2017 al 10/01/2019
e con le mansioni di aiuto cuoco, livello 5, CCNL cit. per il periodo dal 12/02/2019 al 27/05/2019; per l'intero periodo del rapporto di lavoro, il ricorrente si occupava di assistere lo Chef, sig. , nelle attività quotidiane in cucina e di Persona_1 rappresentarlo in sua assenza;
di cucinare e presentare il cibo in conformità con gli standard aziendali, garantendo che tutti i piatti fossero preparati secondo le ricette;
di ordinare i generi alimentari, controllare le scorte e supervisionare la gestione del magazzino;
diversamente da quanto risultante dalle buste paga, il ricorrente aveva osservato un orario di lavoro a tempo pieno, per 6 giorni a settimana, con un giorno di risposo settimanale mai ricadente di domenica, dalle ore 10,30 alle ore 15,00 e dalle ore 18.00 alle ore 00.00; in virtù delle mansioni espletate di secondo chef, il ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto, fin dall'assunzione, l'inquadramento nel superiore livello 4 di cui all'art. 54 CCNL;
il ricorrente aveva sempre prestato attività lavorativa nella giornata di domenica e nelle festività, godendo unicamente di una settimana di ferie all'anno, nel mese di marzo, e non godendo dei permessi retribuiti;
a fronte della prestazione lavorativa come sopra specificata, l'istante aveva percepito, diversamente da quanto risultante nelle buste paga, la retribuzione mensile di € 1.400,00, per una parte a mezzo bonifico bancario (corrispondente all'importo netto riportato nelle singole buste paga), per la restante parte in contanti, fino alla concorrenza di € 1.400,00; detta retribuzione era assolutamente inadeguata rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa e più precisamente rispetto alle tabelle retributive di cui al CCNL cit., a quanto disposto in materia di lavoro straordinario ex art. 111 e Allegato E CCNL cit., in materia di lavoro domenicale e festivo ex artt.
130 e 131 CCNL cit., in materia di ferie dagli artt. 134 e 135 ccnl cit., in materia di permessi e congedi dall'art. 141 CCNL cit., in materia di mensilità supplementari ex artt. 183 e 184 CCNL cit.; alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto per dimissioni, aveva percepito, a titolo di TFR, esclusivamente la somma di € 238,34, dal datore di lavoro riferita al solo periodo 12/02/2019-27/05/2019, in violazione degli artt. 217 e 218 CCNL cit., né ha ricevuto alcunché per ratei delle competenze di fine rapporto. Ha, quindi, rilevato di aver percepito una retribuzione insufficiente rispetto alla qualità ed alla quantità della prestazione resa e di aver diritto alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati al ricorso, sulla scorta di quanto previsto dal vigente C.C.N.L per i dipendenti da Aziende dei settori Pubblici esercizi,
Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo nonché – comunque – dagli artt. 36
Cost. e 2099 c.c.; nello specifico: A) € 1.717,35 per differenze paga;
B) € 745,69 per 13.ma; C) € 458,10 per ratei 13.ma. D) € 776,12 per ratei 14.ma E) € 57,99 per festività F) € 1.808,17 per ferie non godute G) € 1.279,38 per permessi non goduti H)
€ 18.322,19 per straordinario diurno al 30% I) € 3.917,57 per TFR. per un totale complessivo di € 29.082,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione del 03/06/2019 per le motivazioni esposte in premessa;
B) Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 20/09/2017 al 27/05/2019 e con articolazione della prestazione lavorativa nei giorni ed orari indicati in premessa;
C)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù delle mansioni svolte, ad essere inquadrato, fin dall'assunzione, nel livello 4 del CCNL Pubblici esercizi del 8.2.2018; D) Per l'effetto, condannare la società in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento della complessiva somma di euro 29.082,56, per i titoli di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali......” ”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda ne ha chiesto il rigetto. Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità allegatoria e l'improponibilità dello stesso, in virtù del disposto di cui all' art. 2113 ultimo comma cc, atteso che il sig. in data 3 giugno 2019, aveva sottoscritto con TE il sig. , nella qualità di legale rappresentante della , un verbale CP_2 CP_1 di conciliazione in sede Sindacale, non impugnato, a mezzo del quale ricevuto la somma complessiva di €.1004,79 a tacitazione e saldo definitivo di ogni suo avere relativamente al periodo di lavoro: 12 febbraio 2019/27 maggio 2019; nel richiamato verbale di conciliazione al capo e) le parti avevano pure convenuto che, relativamente ad un precedente rapporto di lavoro, dal 2 settembre 2017 al 10 gennaio 2019 il lavoratore era stato già pienamente soddisfatto e quindi di non aver null'altro a pretendere. Nel merito ha eccepito 'infondatezza della domanda per avere i ricorrente ricevuto tutto quanto a lui spettante in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa. La domanda è infondata e va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte di natura dirimente.
in data 20 settembre 2017, veniva assunto alle dipendenze della TE
, previa sottoscrizione di un contratto di lavoro part-time (ventiquattro ore CP_1 settimanali dal lunedì alla domenica con riposo settimanale il giovedì) ed a tempo determinato della durata di mesi due con scadenza alla data del 30 novembre 2017 successivamente prorogato fino alla data del 31 dicembre 2018; il 12 febbraio 2019 le parti sottoscrivevano un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time sempre con prestazione lavorativa di ventiquattro ore settimanali dal lunedì al sabato, con riposo nella giornata della domenica;
il rapporto di lavoro si risolveva con le dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 27 maggio 2019 e decorrenza dal 28 maggio 2019.
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante “MISAKI” con sede in Sorrento, via San Francesco;
il contratto di lavoro a termine ed intercorso tra le parti dal 20 settembre 2017 al 31 dicembre 2018 prevedeva, da parte del signor lo svolgimento di mansioni di inserviente di cucina (mansione Parte_2 ricollegabile al settimo livello del ccnl Turismo-Confcommercio). Il contratto di lavoro a tempo indeterminato ed intercorso tra le parti dal 12 febbraio 2019 al 27 maggio 2019 sottoscritto dalle parti prevedeva, da parte del signor Parte_2 lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco di cucina (mansione ricollegabile al quinto livello del ccnl Turismo Confcommercio)
Ciò posto, a fronte delle richiamate emergenze documentali, l'istante rivendica differenze retributive in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolto, che assume maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e delle superiori mansioni asseritamente espletate.
E' opportuno evidenziare che la causa ha subito diversi rinvii anche nel tentativo, rimasto infruttuoso, di definire bonariamente la lite.
Invero in sede di comparizione parti (udienza del 12.12.23 )il ricorrente ribadiva di aver lavorato più di quattro ore al giorno e si dichiarava disponibile ad accettare la proposta transattiva del giudice, formulata ai sensi dell'art. 420 c.p.c. prime dell'attività istruttoria (in misura di €5000); il sig. , nel riportarsi alla CP_2 memoria ribadiva che il lavoratore aveva avuto tutto quello che gli spettava, precisando che, cessato questo rapporto di lavoro, il ricorrente aveva continuato a lavorare con lui quasi due anni presso un altro ristorante con un'altra società, avendo sempre avuto buoni rapporti. Solo al fine di chiudere il giudizio, si dichiarava disponibile ad offrire una somma non superiore ad euro 1.500,00.
Ebbene le scarne risultanze della prova orale non hanno offerto alcun riscontro alle deduzioni dell'istante, sul quale ricadeva il relativo onere probatorio. Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione (v. ex multis Cass.
n. 14468 del 07/11/2000 ).
Parimenti, quanto al rivendicato superiore inquadramento, è noto che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Ciò posto in linea generale ed in punto di diritto, nella specie, all'udienza del
28.11.24, la difesa del ricorrente, ha esibito la citazione del teste Testimone_1
non andata a buon fine, nonostante le precedenti intimazioni, notificate per
[...] compiuta giacenza, non avessero dato esito di irreperibilità per indirizzo sconosciuto. Ha inoltre dichiarato, per l'altro teste indicato in ricorso, che non era stato possibile reperirlo in quanto non si è reperito l'indirizzo.
Occorre pertanto prendere atto della mancata escussione dei testi indicati dal ricorrente la cui irrituale intimazione ricade sulla parte su cui incombeva il relativo onere probatorio.
Di contro, le deposizioni dei testi indicati dalla parte resistente, per la loro genericità, non hanno apportato alcun utile elemento ai fini della comprensione dei fatti di causa.
Nel dettaglio, per quanto di maggiore interesse ai fini del decidere, il teste Tes_2
ha affermato: “ .... Ho conosciuto il ricorrente che è venuto a lavorare
[...] all'apertura del ristorante ed ha lavorato in cucina. Per quello che ricordo, lavorava al lavaggio e nella preparazione dei piatti. Io lavoravo solo la sera dalle ore 20.30 fino alle 22.30. Ricordo che il ricorrente, quando io lavoravo, c'era. Non conosco per il resto i suoi orari...”. Il teste “Sono fratello di Testimone_3 CP_2
. Ho lavorato nella società dal 2017 al dicembre 2021 occupandomi
[...] CP_1 della contabilità. Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato in cucina dalla fine del
2017 fino a quando non è andato a Pompei. Non ricordo gli orari di lavoro del ricorrente in quanto io andavo a giorni alterni a Sorrento ed a Pompei, generalmente nel corso della mattinata;
a volte vedevo il ricorrente intorno alle 13.00. Sono passati molti anni e non ricordo con precisione i fatti, posso dire che lo vedevo a volte intorno alle 13.00/13.30.”
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda va rigettata, non risultando provato il diritto del ricorrente a percepire in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro differenze retributive ulteriori rispetto a quelle indicate nelle buste paga allegate in atti ed essendo onere delle parti di indicare gli elementi di prova utili per la decisione.
Per quanto concerne il Trattamento di Fine Rapporto dalle buste paga in atti si rileva che il ricorrente con la paga del mese di dicembre 2018 ha percepito, quale anticipo TFR l'importo lordo di €.500,00 (vedasi busta paga dicembre e bonifico di pagamento del 7 gennaio 2019), €.304,00 lordi (vedasi busta paga gennaio 2019 e successivo bonifico del 5 febbraio 2019), €. 238,34 lordi (vedasi busta paga di maggio 2019 e bonifico di pagamento del 13 luglio 2019).
Le argomentazioni svolte sono assorbenti e rendono superflua ogni considerazione in merito alla validità ed efficacia del verbale di conciliazione del 03/06/2019.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della natura della decisione e della peculiarità dell'iter processuale e del contenzioso caratterizzato da una situazione di assoluta incertezza su determinanti questioni di fatto (C. Cost. n. 77/2018)
P.Q.M.
Così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 24.04.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè