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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4673 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CI Paolinelli ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Ostra, Via Gramsci n. 24; ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Serrani ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Falconara Marittima, via Flaminia 470; convenuto
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “1) Si insiste affinché la separazione sia addebitata al marito, con obbligo tra i coniugi del mutuo rispetto, con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza dove ritenuto più opportuno e con impegno a prestare il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2) L'abitazione familiare resterà assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli.
- 1 - 3) I figli saranno affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la di lei residenza in Ostra – Via Monnea n. 19.
4) Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori a settimane alterne, il sabato o la CP_1
domenica, senza pernottamento, solo previo assenso della madre e dei figli stessi.
5) I Servizi Sociali del comune di residenza continueranno con l'attività di vigilanza e di supporto al nucleo familiare, prevista con decreto n. cronol. 247/2024 del 10/01/2024;
6) corrisponderà alla moglie, con decorrenza dalla data della domanda e CP_1
conseguente rimborso degli arretrati, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della stessa, la somma complessiva di 750,00 euro (euro 250 ciascuno per e CI, euro Per_1
100 per , euro 150 per la moglie), importo da consegnare entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese direttamente alla beneficiaria, mediante bonifico alle coordinate che la stessa indicherà, con applicazione della rivalutazione Istat.
7) Saranno a carico di entrambi i coniugi, in ugual misura tra loro, tutte le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie per esigenze mediche, sanitarie, di istruzione e per lo svolgimento di attività ricreative e/o sportive dei figli, come elencate nel protocollo del Tribunale di Ancona – Art. 10. rimborserà alla CP_2
moglie il 50% delle spese straordinarie documentate affrontate dalla stessa dal mese di maggio 2022.
8) Assegno unico, indennità di qualsiasi tipologia e detrazioni andranno a beneficio della moglie.
9) A titolo di rimborso spese e risarcimento del danno imputabile alla sua condotta dal maggio 2022 all'udienza di comparizione, il corrisponderà alla la CP_1 Pt_1 somma complessiva di €5000.
Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, compreso il 15,00 % forfettario”.
PER IL CONVENUTO: “Nel Merito dichiarare la separazione personale dei coniugi
e alle seguenti condizioni: CP_1 Pt_1
1) dichiarare la loro separazione personale, con l'obbligo di mutuo rispetto e facoltà per ognuno di fissare la propria residenza dove ritenuto più opportuno con impegno a prestare il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2)l'abitazione familiare resterà assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli
- 2 - 3) i figli minori saranno affidati in via condivisa ai genitori con collocazione presso la madre in Ostra, via Monnea 19
3) Il padre potrà tenere con sé i figli minori a week end alterni, dall'uscita di scuola del sabato ino a lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola alle ore 8:00. Inoltre potrà trattenere con sé i minori due pomeriggi a settimana prelevandoli da scuola w riportandoli presso l'abitazione materna entro le ore 21:00
I figli inoltre resteranno con il padre per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio.
I figli inoltre resteranno con il padre altresì per la metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori, il giorno della Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, I figli inoltre resteranno con il padre in modo esclusivo, con il padre per un periodo di 14 giorni (da dividersi, preferibilmente, in due periodi di giorni 7)
e così nel periodo invernale, e di cui ogni volta dovrà esser dato preavviso di giorni 15;
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento a favore della signora
entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di euro 500,00 a titolo di Pt_1
mantenimento dei figli (euro 200,0 per ogni figlio minorenne ed Euro 100,00 per il figlio maggiorenne e lavoratore), tenuto conto del periodo di permanenza presso il padre, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative, individuate in conformità del protocollo Avvocati/Magistrati del Tribunale di Ancona approvato l'11/07/2013 ed euro
100,00 a titolo di contributo di mantenimento della Pt_1
6) Respingere ogni diversa domanda avversaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.10.2022 ha chiesto: Parte_1
- la separazione giudiziale con addebito al marito Controparte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori e CI;
Per_1
- l'assegnazione della casa familiare;
- di porre a carico del marito un contributo di 300,00 euro il mantenimento dei figli minori e di euro 200,00 per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente;
- 3 - - di poter percepire in maniera integrale l'assegno unico;
- un contributo per il suo mantenimento di euro 200,00;
- la condanna del convenuto al rimborso delle spese ed al risarcimento causato dalla condotta da questi posta in essere a partire dal maggio 2022.
2. si è regolarmente costituito in giudizio ed ha aderito alla richiesta di Controparte_1
separazione. Ha inoltre domandato:
- l'affidamento condiviso dei figli;
- la possibilità di trascorrere con loro fine settimana alternati e due pomeriggi durante la settimana;
- di porre a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro
150,00.
3. All'udienza presidenziale del 18.05.2021 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: nulla con riferimento alla casa familiare la cui destinazione seguirà l'ordinario regime di proprietà, ha previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ha posto a carico del signor un assegno CP_1
mensile di euro 500,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro
200,00 ciascuno per e CI, euro 100,00 per ) e di euro 150 a titolo di Per_1 Per_2
contributo al mantenimento della moglie.
3.1 Il convenuto nella memoria integrativa depositata il 5.3.2023 si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di euro 500,00 (euro
200,00 per ogni figlio minorenne ed euro 100,00 per il figlio maggiorenne e lavoratore) ed a versare euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della signora Pt_1
3.2 La ricorrente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha rilevato il mancato rispetto da parte del signor dei provvedimenti provvisori e urgenti (omesso CP_1
versamento dal mese di marzo 2023 del mantenimento dovuto per lei e per i figli, inosservanza del diritto/dovere di far visita, mancato versamento delle spese straordinarie)
e, pertanto, ha domandato l'affidamento esclusivo dei figli.
3.3 In data 7.5.2024 il signor in seguito alla rinuncia al mandato del precedente CP_1
difensore (avv. Ippoliti) si è costituito con un nuovo difensore (avv. Serrani), che ha insistito “per l'accoglimento delle conclusioni da questi rassegnate (da ultimo) con la comparsa di costituzione depositata in data 5.03.2023”. Successivamente anche l'avv.
Serrani ha rinunciato al mandato (cfr. udienza del 23.10.2024 e documentazione depositata
- 4 - il 23.10.2024), ma ha comunque partecipato alle udienze successive tenuto conto della mancata nomina da parte del signor di un nuovo difensore. CP_1
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e relazioni dei Servizi Sociali.
All'udienza del 10.1.2024 è stato effettuato l'ascolto del minore Persona_3
La minore CI, invece, non è stata ascoltata considerato che non ha ancora compiuto undici anni, è affetta da un disturbo del linguaggio ed un severo disturbo dell'apprendimento e, inoltre, non è stata avanzata alcuna richiesta dalle parti.
I difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va preliminarmente evidenziato che l'intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n.
326/2023, ha già dichiarato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti. Pertanto, le questioni che verranno esaminate nel presente provvedimento sono le seguenti:
- addebito della separazione;
- affidamento dei figli minori e determinazione del contributo al mantenimento di entrambi i figli;
- assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Non può invece essere trattata la domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare avanzata dalla ricorrente considerato che il presente procedimento è sorto in epoca antecedente alla riforma introdotta con il d.lgs.149/2022, per cui va richiamato il costante principio giurisprudenziale per cui nei giudizi di separazione e divorzio non è ammesso il cumulo di domande, ma possono essere trattate soltanto le questioni specificamente connesse all'oggetto necessario del giudizio (appunto domanda di separazione o divorzio), posto che “l'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36” (cfr. Cass. 24 dicembre 2014
n. 27386).
Conseguentemente, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito del giudizio di separazione, caratterizzato da un rito peculiare con decisione
- 5 - collegiale, con quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte.
6. La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, evidenziando che “Il matrimonio è entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale, senza alcun preavviso, nel mese di maggio 2022 ha lasciato la casa familiare e ora convive a Senigallia con la sua nuova compagna e i due figli di lei. La ha successivamente scoperto che Pt_1 aveva una relazione con questa donna da anni” e che “Nell'abbandonare CP_1
moglie e figli, il ha lasciato numerosi problemi irrisolti: non ha completato la CP_1
ristrutturazione della casa, che si era impegnato a fare a sue spese, viste le competenze che possiede;
si é appropriato di mobilio destinato alla casa familiare, probabilmente per portarlo presso la casa delle sua nuova compagna;
ha lasciato bollette relative a acqua, luce e gas e bolli auto impagati, di cui la si è dovuta far carico, chiedendo un Pt_1 prestito al padre per evitare il distacco”.
6.1 nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che la crisi Controparte_1
familiare sarebbe avvenuta a causa del comportamento ostile perpetrato nei suoi confronti dal padre della ricorrente, mentre la relazione con la nuova compagna sarebbe sorta soltanto in seguito alla rottura del matrimonio.
6.2 In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
- 6 - convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
6.3 Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni.
All'udienza del 10.7.2024 è stato sentito padre della ricorrente, il quale ha Testimone_1 riferito in particolare che “una mattina di maggio 2022 lui portò di sotto i bambini perché doveva andare a lavorare, poi da lì non è più tornato a casa” e che “lui si era impegnato a completare i lavori, ma poi li ha abbandonati. La cucina la voleva fare su misura in muratura, per cui siamo stati costretti a demolire le opere già fatte. L'impianto elettrico invece lo abbiamo rifatto da nuovo e lo stiamo ancora pagando”.
All'udienza del 23.10.2024 è stato sentito anche figlio maggiorenne Testimone_2 delle parti, il quale ha dichiarato: “se ne è andato di casa in maniera inaspettata, anche se avevo avuto qualche sospetto quando qualche giorno prima mi aveva portato a casa di quella che poi è diventata la sua compagna, dicendomi genericamente che era una ragazza per la quale aveva fatto dei lavoretti”.
6.4 Da tali risultanze istruttorie, dunque, si può affermare che la crisi familiare è dipesa dalla della decisione del signor il quale nel mese di maggio 2022 ha CP_1
improvvisamente abbandonato la casa familiare avendo intrapreso una relazione con un'altra donna, che poco prima aveva peraltro già fatto conoscere al figlio , Per_2
sebbene qualificandola come una cliente.
La separazione, dunque, va addebitata a il quale viceversa non ha fornito Controparte_1
nessun elemento istruttorio, nemmeno di carattere presuntivo, a sostegno della tesi secondo cui la crisi familiare sarebbe dipesa dagli inadeguati comportamenti del padre della signora
Pt_1
7. La ricorrente, che inizialmente aveva chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, nel corso del giudizio ha domandato l'affidamento esclusivo evidenziando che in seguito all'adozione dell'ordinanza presidenziale il signor avrebbe omesso dal mese di CP_1
marzo 2023 di provvedere al mantenimento dei figli e, inoltre, non avrebbe osservato il diritto/dovere di visita.
Nella comparsa conclusionale, poi, la ricorrente ha precisato che sebbene la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 12.12.2024 lascerebbe ben sperare in merito alla recuperabilità del rapporto padre/figli, permarrebbe tuttavia l'incapacità del convenuto di provvedere all'assistenza materiale e morale dei figli.
- 7 - 7.1 Il signor dopo essere uscito di casa effettivamente è rimasto inadempiente CP_1
agli obblighi di mantenimento dei figli ed ha per alcuni mesi anche completamente interrotto i rapporti.
Per quanto riguarda l'aspetto economico va dato atto che il convenuto con sentenza n.
1485/2024, depositata il 23.8.2024, è stato condannato ai sensi dell'art. 570 bis c.p. per aver omesso di corrispondere sin dal mese di marzo 2023 le somme previste nell'ordinanza presidenziale, tanto che la ricorrente è dovuta ricorrere all'aiuto del padre, come dallo stesso confermato all'udienza del 10.7.2024.
Il padre della ricorrente è stato sentito anche relativamente al rapporto tra il signor ed i figli ed ha riferito che “da quando è uscito di casa non si è più occupato CP_1
dei figli, che non vede e non sente. Non ha nemmeno partecipato alla comunione di CI, che c'è stata nel maggio 2023”.
Tale versione è stata confermata anche dal figlio maggiorenne della coppia il quale ha ricordato che “da quando mio padre è uscito di casa non l'ho più visto, ci siamo sentiti telefonicamente soltanto in occasione della comunione di mia sorella. Per quanto riguarda mio fratello e mia sorella adesso lui li sta vedendo tramite i servizi sociali”, mentre con specifico riferimento alla mancata partecipazione del padre alla comunione della sorella ha precisato che “disse che sarebbe venuto ma poi non ha partecipato dando la colpa a mamma. Io avevo in mano il telefono di mamma e ricordo di averci parlato per dirgli che aveva ingiustamente creato un problema”.
La tematica del rapporto con il padre è stata trattata nel corso dell'ascolto del minore il quale ha in particolare riferito che “mio padre l'ho sentito solo al cellulare Per_1
l'ultima volta nel mese di agosto;
non lo sento un po' anche perché io non voglio, all'inizio gli volevo molto bene ma ora litighiamo spesso perché quando ci sentiamo lui mi dice delle cose dei miei familiari;
da agosto lui non mi ha più cercato;
mio padre ha il mio numero di telefono ma non mi chiama;
da un lato non mi importa che lui non mi cerchi, fino a due anni fa ero più legato a AP ma ora si sta comportando male e non vorrei riavvicinarmi a lui;
a fine scuola/inizio estate, mi si è rotto il telefono e lui me lo ha riparato, in quell'occasione lui mi ha chiesto se volevo andare con lui, io gli ho chiesto di pensarci e quando gli ho detto che non me la sentivo, lui si è arrabbiato e mi ha ribadito che mi ha riparato il cellulare;
non riesco a perdonarlo perché lui mi parla male della mamma, dei miei familiari;
non vede più neanche mia sorella CI;
non si assume le sue responsabilità, lui da le colpe agli altri”.
- 8 - Il minore ha poi ricordato che in un'occasione, mentre stava con la sorella, la compagna del padre lo ha rimproverato perché “secondo lei stavo spiando AP ed io le ho risposto che volevo scoprire cosa facesse AP perché temevo mi nascondesse qualcosa;
un'altra volta ero con i figli di , ci hanno mandato in camera senza dirci il perché e questa cosa mi Per_4 ha dato tanto fastidio;
sarebbe meglio che non lo incontrassi più, AP;
c'è anche un'altra cosa che mi ha dato sempre più fastidio;
un mese dopo l'inizio dell'estate scorsa, quando doveva venirmi a prendere inventava sempre una scusa e arrivava in ritardo di almeno un'ora; una volta che eravamo al parco e lo stavamo aspettando in macchina con la mamma, quando lui è arrivato insieme ad ed ai figli, lui si è messo a litigare con la Per_4
mamma e poi è intervenuta e CI si è messa a piangere, AP ha preso le valige Per_4
che dovevamo andare con lui ma siccome continuavano a litigare tra loro ad un certo punto ho detto una parolaccia per far capire che ero stanco della situazione e lui ha rimesso le valige nella macchina di mamma e ci ha lasciato con lei”.
In seguito all'ascolto il signor ha dichiarato “vorrei recuperare il rapporto con i CP_1 miei figli, con i quali non sto praticamente dal mese di maggio 2023, mentre l'ultima volta ci siamo sentiti ad agosto. Attualmente sono disoccupato e non sto lavorando da diversi mesi. A fine gennaio inizierò a lavorare in un cantiere dato che ho una ditta individuale”.
In questo contesto, allora, considerato che il minore aveva manifestato in maniera molto chiara ed esplicita la propria volontà di non trascorrere del tempo con il padre, il giudice istruttore per favorire la ripresa dei contatti tra il padre ed i figli e CI ma allo Per_1
stesso tempo evitare che potessero verificarsi condotte tali da provocare un ulteriore distacco, ha previsto che gli incontri sarebbero dovuti avvenire alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali.
Inoltre, per agevolare il dialogo tra i genitori, ai Servizi Sociali sono stati attribuiti anche compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, con onere di convocare periodicamente i genitori così da:
- assumere informazioni sulle condizioni dei minori, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori;
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero a condividere insieme alcune decisioni.
I Servizi Sociali hanno depositato una prima relazione il 19.4.2024, nella quale hanno in particolare evidenziato che il 28.3.2024 si era svolto un colloquio alla presenza di uno
- 9 - psicologo psicoterapueta del consultorio e dei minori “per renderli edotti, raccogliere il loro parere e prepararli all'avvio degli incontri di riavvicinamento con il loro AP”, che ha avuto esito positivo per cui si è svolto un primo incontro il 10.4.2024 che ha avuto un buon esito tanto che, visto il parere favorevole delle parti coinvolte, è stata fissata un'ulteriore data per il 29.4.2024.
Dalla successiva relazione del 12.12.2024 si evince che dal mese di luglio il signor ha incontrato regolarmente i figli presso uno spazio neutro con cadenza CP_1 settimanale. L'evoluzione degli incontri è stata positiva, come risulta dalla relazione dell'educatrice allegata a quella depositata dai Servizi Sociali, dalla quale è emerso che
“inizialmente i due ragazzini erano un po' titubanti nei confronti del AP, anche perché non lo vedevano da molto.
Per quanto riguarda ha un rapporto positivo con il padre, è abbastanza evidente Per_1
che nutre affetto e stima nei suoi confronti. Nel corso degli incontri gli racconta molte cose che vive ed esperienze vissute. Cerca la sua approvazione ed è contento di essere stimato dal AP. nei confronti di è molto disponibile, ascolta quasi sempre i suoi CP_1 Per_1
racconti con interesse, gli dimostra il suo affetto e parlano molto. Hanno un ottimo dialogo.
CI è molto più chiusa e riservata;
Spesso durante gli incontri non parla e sembra abbia un po' d'imbarazzo nei confronti del AP. Spesso, inoltre, quando prova a raccontare qualcosa viene stoppata dal fratello maggiore, che le parla sopra e vuole stare al centro dell'attenzione. nei confronti di CI è molto affettuoso, le fa un sacco di complimenti e spesso le dà CP_1 dimostrazioni d'affetto che CI sembra apprezzare.
A volte gli incontri sono saltati a causa di impegni lavorativi del padre, che lavorava su turni. Nel complesso il rapporto tra il padre e i due figli è buono ed è migliorato nel corso degli incontri. Tra i due fratelli, CI è quella che presenta più difficoltà a rapportarsi con il padre ma è anche vero che quando è il AP ad andarle incontro, facendole battute o dimostrandole affetto, lei rimane molto contenta. non ha alcuna opposizione nei confronti del padre, apparentemente apprezza molto Per_1
la sua presenza e ne ha bisogno, è completamente sé stesso e gli parla di tutto. È contento quando è in presenza del AP”.
- 10 - Nella relazione di aggiornamento l'assistente sociale ha evidenziato che “il sig. CP_1
esprime una personalità estremamente semplice, ma si pone con atteggiamento di apertura
e collaborazione quando si affrontano temi sulla paternità.
Seppur il non garantisca una continuità nell'erogazione dell'assegno di CP_1
mantenimento a causa di cambiamenti economici riconducibili ad una discontinuità lavorativa e problemi annessi, suscitando una preoccupazione sulla sig.ra che teme Pt_1
una ripercussione negativa sul benessere dei figli che nutrono nei confronti del padre delle aspettative, la situazione familiare nell'ultimo periodo sembra essersi stabilizzata.
Alla luce di quanto sopra, dall'osservazione degli incontri protetti, dai colloqui finora svolti e dal confronto periodico con il consultorio familiare che ha svolto incontri di sostegno alla genitorialità, emerge un graduale miglioramento dei rapporti padre-figli minori”.
7.2 In questo contesto il Tribunale ritiene che, nonostante alcune criticità manifestate dal signor non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento CP_1
condiviso.
Non v'è dubbio che l'uomo sia rimasto per un periodo totalmente inadempiente agli obblighi di mantenimento e in questa fase, come riscontrato dai Servizi Sociali nell'ultima relazione di aggiornamento, non sia riuscito a garantire il versamento in maniera continua.
È stato altresì accertato che per diversi mesi il padre non ha avuto alcun rapporto con i figli.
Il convenuto, tuttavia, con riferimento all'aspetto economico ha cercato di giustificare la propria inadempienza in ragione delle difficoltà economiche nelle quali si è trovato. In particolare, ai Servizi Sociali ha riferito di aver aiutato economicamente il nucleo nelle spese familiari in un primo periodo, agevolato dalle entrate in positivo dell'impresa edile, ma che poi non sarebbe riuscito a garantire loro un mantenimento a causa di sopraggiunte difficoltà lavorative (“allo stato attuale egli non contribuisce affatto, anche se esprime il desiderio di voler contribuire quanto possibile al benessere dei figli”, relazione del
19.4.2024).
Per quanto riguarda, invece, il rapporto con i figli i Servizi Sociali hanno evidenziato un significativo miglioramento e la volontà dei figli di rafforzare il legame con la figura paterna.
Tanto chiarito, nonostante alcune criticità manifestate dalla figura paterna (in particolare con riferimento all'assistenza materiale) non è possibile affermare in un'ottica prognostica che il signor abbia delle carenze sotto l'aspetto della capacità affettiva, di CP_1
- 11 - attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto tali da giustificare nel superiore interesse dei minori l'affidamento esclusivo alla ricorrente, la cui richiesta deve dunque essere rigettata.
7.3 In ogni caso il nucleo familiare merita di essere sostenuto e supportato per cui va confermato il mandato di vigilanza e di supporto già conferito ai Servizi Sociali, i quali dovranno convocare periodicamente i genitori (appare congruo prospettare un incontro ogni due mesi), così da:
- assumere informazioni sulle condizioni dei minori, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori;
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero a condividere insieme alcune decisioni.
7.4 Per quanto riguarda le modalità di visita padre figli allo stato appare opportuno che gli incontri continuino ad avvenire alla presenza dell'educatore, considerato che i Servizi sociali nell'ultima relazione pur descrivendo un significativo miglioramento non hanno fornito indicazioni per una eventuale liberalizzazione.
A tal proposito, dunque, saranno gli stessi Servizi Sociali ad indicare alle parti il momento a partire dal quale gli incontri potranno avvenire liberamente e a concordare con i genitori un preciso calendario di visite.
7.5 Non appare necessario provvedere all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di immobile di proprietà del padre della ricorrente, i cui genitori abitano al piano sottostante.
8. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento dei figli, sia con riferimento ai minori che rispetto al figlio maggiorenne . Per_2
8.1 Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
8.2 La situazione patrimoniale delle parti è la seguente.
La ricorrente non ha un'occupazione lavorativa. Nel ricorso si legge che “non si trova in condizioni di salute ottimali, ed è impossibilitata a svolgere lavori pesanti. Pur di racimolare qualcosa, sporadicamente la stessa svolge alcune ore di lavoro come colf”.
- 12 - La situazione del convenuto, invece, non è chiara. Dal verbale dell'udienza presidenziale si evince che dopo aver lavorato come lavoratore subordinato ad ottobre 2021 ha aperto una ditta individuale. Nel 2021 ha avuto un reddito imponibile da lavoratore dipendente di
11.914 (doc. 4 allegato al ricorso e doc. allegato alla comparsa di costituzione).
Agli atti non vi sono le dichiarazioni dei redditi aggiornate, ma l'andamento della ditta individuale è desumibile dall'analisi degli estratti del conto corrente relativi agli anni 2022
e 2023, dai quali risulta al 31.12.2021 un saldo attivo di 6.549,23 euro, al 31.12.2022 un saldo negativo di 22,44 euro ed al 31.12.2023 un saldo negativo di 77,89 euro (doc. depositati il 7.5.2024). Nel 2022 nell'estratto conto ci sono entrate per circa 40.000 euro, mentre nel 2023 vi sono entrate soltanto fino al 2.5.2023 per circa 15.000 euro.
Per il periodo successivo non vi sono ulteriori precise informazioni. All'udienza del
10.1.2024 il signor ha personalmente dichiarato “Attualmente sono disoccupato CP_1
e non sto lavorando da diversi mesi. A fine gennaio inizierò a lavorare in un cantiere dato che ho una ditta individuale”.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte del signor trova conferma nella CP_1 relazione dell'educatrice, nella quale si legge che “A volte gli incontri sono saltati a causa di impegni lavorativi del padre”.
8.3 Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di dover prevedere come contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di euro 500 (250 euro per ciascun figlio), importo che è stato determinato tenendo in considerazione i seguenti elementi:
- il signor è titolare di una ditta individuale, e, sebbene possa aver avuto dei CP_1
momenti di difficoltà, ha una specifica capacità lavorativa che, come risulta dagli estratti del conto corrente, gli ha permesso di avere dei discreti guadagni;
- i minori trascorrono il tempo in maniera quasi esclusiva con la madre;
- la signora potrà beneficiare interamente dell'assegno unico, considerato che sul Pt_1
punto il convenuto ha manifestato il proprio consenso in tutti i vari scritti difensivi.
Le spese straordinarie, la cui gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il distretto delle Marche, che contiene una elencazione delle spese considerabili tali, oltre all'indicazione di quali tra queste spese richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
8.4 Per quanto riguarda, invece, la posizione del figlio la richiesta di contributo Per_2
non può essere accolta, considerato che è maggiorenne ed ha terminato da tempo Per_2 gli studi (durate l'ascolto ha riferito che il fratello “ha smesso di studiare dopo che Per_1
- 13 - è stato bocciato due/tre volte”). Dalla lettura del ricorso si evince che nel mese di settembre
2022 aveva ha cominciato a lavorare in una carrozzeria, ma poi già all'udienza presidenziale non era più occupato. Successivamente ha reperito un nuovo lavoro tanto che all'udienza del 10.7.2024, alla quale avrebbe dovuto partecipare in qualità di testimone, era assente per motivi di lavoro. Non è noto di che tipo di lavoro si tratti, né quale sia l'entità della retribuzione, in ogni caso va evidenziato che trattandosi di figlio maggiorenne che da tempo ha interrotto gli studi era onere della ricorrente allegare e provare circostanze oggettive ed esterne idonee a rendere giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
In mancanza di qualsiasi allegazione va escluso il diritto della ricorrente di continuare e ricevere un contributo per il mantenimento del figlio. In ogni caso tale statuizione avrà effetti con decorrenza a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento, considerato che rispetto alla situazione nota al momento dell'ordinanza presidenziale sono emerse circostanze sopravvenute, ovvero l'ulteriore decorso del tempo (rilevante ai fini dell'acquisizione di un'autonomia economica) ed il reperimento da parte di di Per_2 un'ulteriore occupazione lavorativa.
9. La signora ha poi chiesto un contributo per il proprio mantenimento. Pt_1
A tal proposito va dato atto che il convenuto nella comparsa di costituzione depositata in seguito all'ordinanza presidenziale ha concluso rendendosi disponibile a versare “euro
100,00 a titolo di contributo di mantenimento della , ribandendo poi tali Pt_1 conclusioni anche nell'atto di intervento del nuovo difensore del 7.5.2024.
Pertanto, tenuto conto del perdurante stato di disoccupazione della signora e della Pt_1
disponibilità manifestata dal convenuto, tenuto conto in ogni caso che il convenuto ha affrontato dei periodi di difficoltà economica, appare equo quantificare il contributo in euro
100, somma alla quale va chiaramente attribuita una funzione alimentare collegata alla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale.
10. Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza (il convenuto
è soccombente rispetto alla domanda di addebito della separazione, mentre la ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di affidamento esclusivo, mentre con riferimento alla quantificazione degli assegni di mantenimento non è ravvisabile un'effettiva soccombenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- 14 - addebita la separazione a Controparte_1
affida i figli minori e CI ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il nucleo familiare sia seguito dai Servizi Sociali del Comune di Ostra che dovranno compiere le attività indicate ai paragrafi n.
7.3 e 7.4; dispone che le visite tra padre e figli continuino ad avvenire in modalità protetta, fino a diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali;
dispone che corrisponda ad entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e CI, la somma mensile Per_1
complessiva di euro 500,00 (250 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il distretto delle Marche;
dispone che percepisca interamente l'assegno unico universale previsto in Parte_1
favore dei figli;
dispone che non sia più tenuto a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1
con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
Per_2
dispone che corrisponda ad entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di euro 100,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Ostra.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4673 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CI Paolinelli ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Ostra, Via Gramsci n. 24; ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Serrani ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Falconara Marittima, via Flaminia 470; convenuto
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “1) Si insiste affinché la separazione sia addebitata al marito, con obbligo tra i coniugi del mutuo rispetto, con facoltà per ognuno di fissare la propria residenza dove ritenuto più opportuno e con impegno a prestare il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2) L'abitazione familiare resterà assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli.
- 1 - 3) I figli saranno affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la di lei residenza in Ostra – Via Monnea n. 19.
4) Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori a settimane alterne, il sabato o la CP_1
domenica, senza pernottamento, solo previo assenso della madre e dei figli stessi.
5) I Servizi Sociali del comune di residenza continueranno con l'attività di vigilanza e di supporto al nucleo familiare, prevista con decreto n. cronol. 247/2024 del 10/01/2024;
6) corrisponderà alla moglie, con decorrenza dalla data della domanda e CP_1
conseguente rimborso degli arretrati, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della stessa, la somma complessiva di 750,00 euro (euro 250 ciascuno per e CI, euro Per_1
100 per , euro 150 per la moglie), importo da consegnare entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese direttamente alla beneficiaria, mediante bonifico alle coordinate che la stessa indicherà, con applicazione della rivalutazione Istat.
7) Saranno a carico di entrambi i coniugi, in ugual misura tra loro, tutte le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie per esigenze mediche, sanitarie, di istruzione e per lo svolgimento di attività ricreative e/o sportive dei figli, come elencate nel protocollo del Tribunale di Ancona – Art. 10. rimborserà alla CP_2
moglie il 50% delle spese straordinarie documentate affrontate dalla stessa dal mese di maggio 2022.
8) Assegno unico, indennità di qualsiasi tipologia e detrazioni andranno a beneficio della moglie.
9) A titolo di rimborso spese e risarcimento del danno imputabile alla sua condotta dal maggio 2022 all'udienza di comparizione, il corrisponderà alla la CP_1 Pt_1 somma complessiva di €5000.
Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, compreso il 15,00 % forfettario”.
PER IL CONVENUTO: “Nel Merito dichiarare la separazione personale dei coniugi
e alle seguenti condizioni: CP_1 Pt_1
1) dichiarare la loro separazione personale, con l'obbligo di mutuo rispetto e facoltà per ognuno di fissare la propria residenza dove ritenuto più opportuno con impegno a prestare il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2)l'abitazione familiare resterà assegnata alla moglie che vi abiterà insieme ai figli
- 2 - 3) i figli minori saranno affidati in via condivisa ai genitori con collocazione presso la madre in Ostra, via Monnea 19
3) Il padre potrà tenere con sé i figli minori a week end alterni, dall'uscita di scuola del sabato ino a lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola alle ore 8:00. Inoltre potrà trattenere con sé i minori due pomeriggi a settimana prelevandoli da scuola w riportandoli presso l'abitazione materna entro le ore 21:00
I figli inoltre resteranno con il padre per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio.
I figli inoltre resteranno con il padre altresì per la metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori, il giorno della Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, I figli inoltre resteranno con il padre in modo esclusivo, con il padre per un periodo di 14 giorni (da dividersi, preferibilmente, in due periodi di giorni 7)
e così nel periodo invernale, e di cui ogni volta dovrà esser dato preavviso di giorni 15;
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento a favore della signora
entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di euro 500,00 a titolo di Pt_1
mantenimento dei figli (euro 200,0 per ogni figlio minorenne ed Euro 100,00 per il figlio maggiorenne e lavoratore), tenuto conto del periodo di permanenza presso il padre, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative, individuate in conformità del protocollo Avvocati/Magistrati del Tribunale di Ancona approvato l'11/07/2013 ed euro
100,00 a titolo di contributo di mantenimento della Pt_1
6) Respingere ogni diversa domanda avversaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.10.2022 ha chiesto: Parte_1
- la separazione giudiziale con addebito al marito Controparte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori e CI;
Per_1
- l'assegnazione della casa familiare;
- di porre a carico del marito un contributo di 300,00 euro il mantenimento dei figli minori e di euro 200,00 per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente;
- 3 - - di poter percepire in maniera integrale l'assegno unico;
- un contributo per il suo mantenimento di euro 200,00;
- la condanna del convenuto al rimborso delle spese ed al risarcimento causato dalla condotta da questi posta in essere a partire dal maggio 2022.
2. si è regolarmente costituito in giudizio ed ha aderito alla richiesta di Controparte_1
separazione. Ha inoltre domandato:
- l'affidamento condiviso dei figli;
- la possibilità di trascorrere con loro fine settimana alternati e due pomeriggi durante la settimana;
- di porre a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro
150,00.
3. All'udienza presidenziale del 18.05.2021 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: nulla con riferimento alla casa familiare la cui destinazione seguirà l'ordinario regime di proprietà, ha previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ha posto a carico del signor un assegno CP_1
mensile di euro 500,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro
200,00 ciascuno per e CI, euro 100,00 per ) e di euro 150 a titolo di Per_1 Per_2
contributo al mantenimento della moglie.
3.1 Il convenuto nella memoria integrativa depositata il 5.3.2023 si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di euro 500,00 (euro
200,00 per ogni figlio minorenne ed euro 100,00 per il figlio maggiorenne e lavoratore) ed a versare euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della signora Pt_1
3.2 La ricorrente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha rilevato il mancato rispetto da parte del signor dei provvedimenti provvisori e urgenti (omesso CP_1
versamento dal mese di marzo 2023 del mantenimento dovuto per lei e per i figli, inosservanza del diritto/dovere di far visita, mancato versamento delle spese straordinarie)
e, pertanto, ha domandato l'affidamento esclusivo dei figli.
3.3 In data 7.5.2024 il signor in seguito alla rinuncia al mandato del precedente CP_1
difensore (avv. Ippoliti) si è costituito con un nuovo difensore (avv. Serrani), che ha insistito “per l'accoglimento delle conclusioni da questi rassegnate (da ultimo) con la comparsa di costituzione depositata in data 5.03.2023”. Successivamente anche l'avv.
Serrani ha rinunciato al mandato (cfr. udienza del 23.10.2024 e documentazione depositata
- 4 - il 23.10.2024), ma ha comunque partecipato alle udienze successive tenuto conto della mancata nomina da parte del signor di un nuovo difensore. CP_1
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e relazioni dei Servizi Sociali.
All'udienza del 10.1.2024 è stato effettuato l'ascolto del minore Persona_3
La minore CI, invece, non è stata ascoltata considerato che non ha ancora compiuto undici anni, è affetta da un disturbo del linguaggio ed un severo disturbo dell'apprendimento e, inoltre, non è stata avanzata alcuna richiesta dalle parti.
I difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12.12.2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va preliminarmente evidenziato che l'intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n.
326/2023, ha già dichiarato la separazione dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti. Pertanto, le questioni che verranno esaminate nel presente provvedimento sono le seguenti:
- addebito della separazione;
- affidamento dei figli minori e determinazione del contributo al mantenimento di entrambi i figli;
- assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Non può invece essere trattata la domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare avanzata dalla ricorrente considerato che il presente procedimento è sorto in epoca antecedente alla riforma introdotta con il d.lgs.149/2022, per cui va richiamato il costante principio giurisprudenziale per cui nei giudizi di separazione e divorzio non è ammesso il cumulo di domande, ma possono essere trattate soltanto le questioni specificamente connesse all'oggetto necessario del giudizio (appunto domanda di separazione o divorzio), posto che “l'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36” (cfr. Cass. 24 dicembre 2014
n. 27386).
Conseguentemente, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito del giudizio di separazione, caratterizzato da un rito peculiare con decisione
- 5 - collegiale, con quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte.
6. La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, evidenziando che “Il matrimonio è entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale, senza alcun preavviso, nel mese di maggio 2022 ha lasciato la casa familiare e ora convive a Senigallia con la sua nuova compagna e i due figli di lei. La ha successivamente scoperto che Pt_1 aveva una relazione con questa donna da anni” e che “Nell'abbandonare CP_1
moglie e figli, il ha lasciato numerosi problemi irrisolti: non ha completato la CP_1
ristrutturazione della casa, che si era impegnato a fare a sue spese, viste le competenze che possiede;
si é appropriato di mobilio destinato alla casa familiare, probabilmente per portarlo presso la casa delle sua nuova compagna;
ha lasciato bollette relative a acqua, luce e gas e bolli auto impagati, di cui la si è dovuta far carico, chiedendo un Pt_1 prestito al padre per evitare il distacco”.
6.1 nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che la crisi Controparte_1
familiare sarebbe avvenuta a causa del comportamento ostile perpetrato nei suoi confronti dal padre della ricorrente, mentre la relazione con la nuova compagna sarebbe sorta soltanto in seguito alla rottura del matrimonio.
6.2 In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
- 6 - convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
6.3 Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni.
All'udienza del 10.7.2024 è stato sentito padre della ricorrente, il quale ha Testimone_1 riferito in particolare che “una mattina di maggio 2022 lui portò di sotto i bambini perché doveva andare a lavorare, poi da lì non è più tornato a casa” e che “lui si era impegnato a completare i lavori, ma poi li ha abbandonati. La cucina la voleva fare su misura in muratura, per cui siamo stati costretti a demolire le opere già fatte. L'impianto elettrico invece lo abbiamo rifatto da nuovo e lo stiamo ancora pagando”.
All'udienza del 23.10.2024 è stato sentito anche figlio maggiorenne Testimone_2 delle parti, il quale ha dichiarato: “se ne è andato di casa in maniera inaspettata, anche se avevo avuto qualche sospetto quando qualche giorno prima mi aveva portato a casa di quella che poi è diventata la sua compagna, dicendomi genericamente che era una ragazza per la quale aveva fatto dei lavoretti”.
6.4 Da tali risultanze istruttorie, dunque, si può affermare che la crisi familiare è dipesa dalla della decisione del signor il quale nel mese di maggio 2022 ha CP_1
improvvisamente abbandonato la casa familiare avendo intrapreso una relazione con un'altra donna, che poco prima aveva peraltro già fatto conoscere al figlio , Per_2
sebbene qualificandola come una cliente.
La separazione, dunque, va addebitata a il quale viceversa non ha fornito Controparte_1
nessun elemento istruttorio, nemmeno di carattere presuntivo, a sostegno della tesi secondo cui la crisi familiare sarebbe dipesa dagli inadeguati comportamenti del padre della signora
Pt_1
7. La ricorrente, che inizialmente aveva chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, nel corso del giudizio ha domandato l'affidamento esclusivo evidenziando che in seguito all'adozione dell'ordinanza presidenziale il signor avrebbe omesso dal mese di CP_1
marzo 2023 di provvedere al mantenimento dei figli e, inoltre, non avrebbe osservato il diritto/dovere di visita.
Nella comparsa conclusionale, poi, la ricorrente ha precisato che sebbene la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 12.12.2024 lascerebbe ben sperare in merito alla recuperabilità del rapporto padre/figli, permarrebbe tuttavia l'incapacità del convenuto di provvedere all'assistenza materiale e morale dei figli.
- 7 - 7.1 Il signor dopo essere uscito di casa effettivamente è rimasto inadempiente CP_1
agli obblighi di mantenimento dei figli ed ha per alcuni mesi anche completamente interrotto i rapporti.
Per quanto riguarda l'aspetto economico va dato atto che il convenuto con sentenza n.
1485/2024, depositata il 23.8.2024, è stato condannato ai sensi dell'art. 570 bis c.p. per aver omesso di corrispondere sin dal mese di marzo 2023 le somme previste nell'ordinanza presidenziale, tanto che la ricorrente è dovuta ricorrere all'aiuto del padre, come dallo stesso confermato all'udienza del 10.7.2024.
Il padre della ricorrente è stato sentito anche relativamente al rapporto tra il signor ed i figli ed ha riferito che “da quando è uscito di casa non si è più occupato CP_1
dei figli, che non vede e non sente. Non ha nemmeno partecipato alla comunione di CI, che c'è stata nel maggio 2023”.
Tale versione è stata confermata anche dal figlio maggiorenne della coppia il quale ha ricordato che “da quando mio padre è uscito di casa non l'ho più visto, ci siamo sentiti telefonicamente soltanto in occasione della comunione di mia sorella. Per quanto riguarda mio fratello e mia sorella adesso lui li sta vedendo tramite i servizi sociali”, mentre con specifico riferimento alla mancata partecipazione del padre alla comunione della sorella ha precisato che “disse che sarebbe venuto ma poi non ha partecipato dando la colpa a mamma. Io avevo in mano il telefono di mamma e ricordo di averci parlato per dirgli che aveva ingiustamente creato un problema”.
La tematica del rapporto con il padre è stata trattata nel corso dell'ascolto del minore il quale ha in particolare riferito che “mio padre l'ho sentito solo al cellulare Per_1
l'ultima volta nel mese di agosto;
non lo sento un po' anche perché io non voglio, all'inizio gli volevo molto bene ma ora litighiamo spesso perché quando ci sentiamo lui mi dice delle cose dei miei familiari;
da agosto lui non mi ha più cercato;
mio padre ha il mio numero di telefono ma non mi chiama;
da un lato non mi importa che lui non mi cerchi, fino a due anni fa ero più legato a AP ma ora si sta comportando male e non vorrei riavvicinarmi a lui;
a fine scuola/inizio estate, mi si è rotto il telefono e lui me lo ha riparato, in quell'occasione lui mi ha chiesto se volevo andare con lui, io gli ho chiesto di pensarci e quando gli ho detto che non me la sentivo, lui si è arrabbiato e mi ha ribadito che mi ha riparato il cellulare;
non riesco a perdonarlo perché lui mi parla male della mamma, dei miei familiari;
non vede più neanche mia sorella CI;
non si assume le sue responsabilità, lui da le colpe agli altri”.
- 8 - Il minore ha poi ricordato che in un'occasione, mentre stava con la sorella, la compagna del padre lo ha rimproverato perché “secondo lei stavo spiando AP ed io le ho risposto che volevo scoprire cosa facesse AP perché temevo mi nascondesse qualcosa;
un'altra volta ero con i figli di , ci hanno mandato in camera senza dirci il perché e questa cosa mi Per_4 ha dato tanto fastidio;
sarebbe meglio che non lo incontrassi più, AP;
c'è anche un'altra cosa che mi ha dato sempre più fastidio;
un mese dopo l'inizio dell'estate scorsa, quando doveva venirmi a prendere inventava sempre una scusa e arrivava in ritardo di almeno un'ora; una volta che eravamo al parco e lo stavamo aspettando in macchina con la mamma, quando lui è arrivato insieme ad ed ai figli, lui si è messo a litigare con la Per_4
mamma e poi è intervenuta e CI si è messa a piangere, AP ha preso le valige Per_4
che dovevamo andare con lui ma siccome continuavano a litigare tra loro ad un certo punto ho detto una parolaccia per far capire che ero stanco della situazione e lui ha rimesso le valige nella macchina di mamma e ci ha lasciato con lei”.
In seguito all'ascolto il signor ha dichiarato “vorrei recuperare il rapporto con i CP_1 miei figli, con i quali non sto praticamente dal mese di maggio 2023, mentre l'ultima volta ci siamo sentiti ad agosto. Attualmente sono disoccupato e non sto lavorando da diversi mesi. A fine gennaio inizierò a lavorare in un cantiere dato che ho una ditta individuale”.
In questo contesto, allora, considerato che il minore aveva manifestato in maniera molto chiara ed esplicita la propria volontà di non trascorrere del tempo con il padre, il giudice istruttore per favorire la ripresa dei contatti tra il padre ed i figli e CI ma allo Per_1
stesso tempo evitare che potessero verificarsi condotte tali da provocare un ulteriore distacco, ha previsto che gli incontri sarebbero dovuti avvenire alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali.
Inoltre, per agevolare il dialogo tra i genitori, ai Servizi Sociali sono stati attribuiti anche compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, con onere di convocare periodicamente i genitori così da:
- assumere informazioni sulle condizioni dei minori, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori;
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero a condividere insieme alcune decisioni.
I Servizi Sociali hanno depositato una prima relazione il 19.4.2024, nella quale hanno in particolare evidenziato che il 28.3.2024 si era svolto un colloquio alla presenza di uno
- 9 - psicologo psicoterapueta del consultorio e dei minori “per renderli edotti, raccogliere il loro parere e prepararli all'avvio degli incontri di riavvicinamento con il loro AP”, che ha avuto esito positivo per cui si è svolto un primo incontro il 10.4.2024 che ha avuto un buon esito tanto che, visto il parere favorevole delle parti coinvolte, è stata fissata un'ulteriore data per il 29.4.2024.
Dalla successiva relazione del 12.12.2024 si evince che dal mese di luglio il signor ha incontrato regolarmente i figli presso uno spazio neutro con cadenza CP_1 settimanale. L'evoluzione degli incontri è stata positiva, come risulta dalla relazione dell'educatrice allegata a quella depositata dai Servizi Sociali, dalla quale è emerso che
“inizialmente i due ragazzini erano un po' titubanti nei confronti del AP, anche perché non lo vedevano da molto.
Per quanto riguarda ha un rapporto positivo con il padre, è abbastanza evidente Per_1
che nutre affetto e stima nei suoi confronti. Nel corso degli incontri gli racconta molte cose che vive ed esperienze vissute. Cerca la sua approvazione ed è contento di essere stimato dal AP. nei confronti di è molto disponibile, ascolta quasi sempre i suoi CP_1 Per_1
racconti con interesse, gli dimostra il suo affetto e parlano molto. Hanno un ottimo dialogo.
CI è molto più chiusa e riservata;
Spesso durante gli incontri non parla e sembra abbia un po' d'imbarazzo nei confronti del AP. Spesso, inoltre, quando prova a raccontare qualcosa viene stoppata dal fratello maggiore, che le parla sopra e vuole stare al centro dell'attenzione. nei confronti di CI è molto affettuoso, le fa un sacco di complimenti e spesso le dà CP_1 dimostrazioni d'affetto che CI sembra apprezzare.
A volte gli incontri sono saltati a causa di impegni lavorativi del padre, che lavorava su turni. Nel complesso il rapporto tra il padre e i due figli è buono ed è migliorato nel corso degli incontri. Tra i due fratelli, CI è quella che presenta più difficoltà a rapportarsi con il padre ma è anche vero che quando è il AP ad andarle incontro, facendole battute o dimostrandole affetto, lei rimane molto contenta. non ha alcuna opposizione nei confronti del padre, apparentemente apprezza molto Per_1
la sua presenza e ne ha bisogno, è completamente sé stesso e gli parla di tutto. È contento quando è in presenza del AP”.
- 10 - Nella relazione di aggiornamento l'assistente sociale ha evidenziato che “il sig. CP_1
esprime una personalità estremamente semplice, ma si pone con atteggiamento di apertura
e collaborazione quando si affrontano temi sulla paternità.
Seppur il non garantisca una continuità nell'erogazione dell'assegno di CP_1
mantenimento a causa di cambiamenti economici riconducibili ad una discontinuità lavorativa e problemi annessi, suscitando una preoccupazione sulla sig.ra che teme Pt_1
una ripercussione negativa sul benessere dei figli che nutrono nei confronti del padre delle aspettative, la situazione familiare nell'ultimo periodo sembra essersi stabilizzata.
Alla luce di quanto sopra, dall'osservazione degli incontri protetti, dai colloqui finora svolti e dal confronto periodico con il consultorio familiare che ha svolto incontri di sostegno alla genitorialità, emerge un graduale miglioramento dei rapporti padre-figli minori”.
7.2 In questo contesto il Tribunale ritiene che, nonostante alcune criticità manifestate dal signor non sussistano i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento CP_1
condiviso.
Non v'è dubbio che l'uomo sia rimasto per un periodo totalmente inadempiente agli obblighi di mantenimento e in questa fase, come riscontrato dai Servizi Sociali nell'ultima relazione di aggiornamento, non sia riuscito a garantire il versamento in maniera continua.
È stato altresì accertato che per diversi mesi il padre non ha avuto alcun rapporto con i figli.
Il convenuto, tuttavia, con riferimento all'aspetto economico ha cercato di giustificare la propria inadempienza in ragione delle difficoltà economiche nelle quali si è trovato. In particolare, ai Servizi Sociali ha riferito di aver aiutato economicamente il nucleo nelle spese familiari in un primo periodo, agevolato dalle entrate in positivo dell'impresa edile, ma che poi non sarebbe riuscito a garantire loro un mantenimento a causa di sopraggiunte difficoltà lavorative (“allo stato attuale egli non contribuisce affatto, anche se esprime il desiderio di voler contribuire quanto possibile al benessere dei figli”, relazione del
19.4.2024).
Per quanto riguarda, invece, il rapporto con i figli i Servizi Sociali hanno evidenziato un significativo miglioramento e la volontà dei figli di rafforzare il legame con la figura paterna.
Tanto chiarito, nonostante alcune criticità manifestate dalla figura paterna (in particolare con riferimento all'assistenza materiale) non è possibile affermare in un'ottica prognostica che il signor abbia delle carenze sotto l'aspetto della capacità affettiva, di CP_1
- 11 - attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto tali da giustificare nel superiore interesse dei minori l'affidamento esclusivo alla ricorrente, la cui richiesta deve dunque essere rigettata.
7.3 In ogni caso il nucleo familiare merita di essere sostenuto e supportato per cui va confermato il mandato di vigilanza e di supporto già conferito ai Servizi Sociali, i quali dovranno convocare periodicamente i genitori (appare congruo prospettare un incontro ogni due mesi), così da:
- assumere informazioni sulle condizioni dei minori, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori;
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero a condividere insieme alcune decisioni.
7.4 Per quanto riguarda le modalità di visita padre figli allo stato appare opportuno che gli incontri continuino ad avvenire alla presenza dell'educatore, considerato che i Servizi sociali nell'ultima relazione pur descrivendo un significativo miglioramento non hanno fornito indicazioni per una eventuale liberalizzazione.
A tal proposito, dunque, saranno gli stessi Servizi Sociali ad indicare alle parti il momento a partire dal quale gli incontri potranno avvenire liberamente e a concordare con i genitori un preciso calendario di visite.
7.5 Non appare necessario provvedere all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di immobile di proprietà del padre della ricorrente, i cui genitori abitano al piano sottostante.
8. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento dei figli, sia con riferimento ai minori che rispetto al figlio maggiorenne . Per_2
8.1 Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
8.2 La situazione patrimoniale delle parti è la seguente.
La ricorrente non ha un'occupazione lavorativa. Nel ricorso si legge che “non si trova in condizioni di salute ottimali, ed è impossibilitata a svolgere lavori pesanti. Pur di racimolare qualcosa, sporadicamente la stessa svolge alcune ore di lavoro come colf”.
- 12 - La situazione del convenuto, invece, non è chiara. Dal verbale dell'udienza presidenziale si evince che dopo aver lavorato come lavoratore subordinato ad ottobre 2021 ha aperto una ditta individuale. Nel 2021 ha avuto un reddito imponibile da lavoratore dipendente di
11.914 (doc. 4 allegato al ricorso e doc. allegato alla comparsa di costituzione).
Agli atti non vi sono le dichiarazioni dei redditi aggiornate, ma l'andamento della ditta individuale è desumibile dall'analisi degli estratti del conto corrente relativi agli anni 2022
e 2023, dai quali risulta al 31.12.2021 un saldo attivo di 6.549,23 euro, al 31.12.2022 un saldo negativo di 22,44 euro ed al 31.12.2023 un saldo negativo di 77,89 euro (doc. depositati il 7.5.2024). Nel 2022 nell'estratto conto ci sono entrate per circa 40.000 euro, mentre nel 2023 vi sono entrate soltanto fino al 2.5.2023 per circa 15.000 euro.
Per il periodo successivo non vi sono ulteriori precise informazioni. All'udienza del
10.1.2024 il signor ha personalmente dichiarato “Attualmente sono disoccupato CP_1
e non sto lavorando da diversi mesi. A fine gennaio inizierò a lavorare in un cantiere dato che ho una ditta individuale”.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte del signor trova conferma nella CP_1 relazione dell'educatrice, nella quale si legge che “A volte gli incontri sono saltati a causa di impegni lavorativi del padre”.
8.3 Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di dover prevedere come contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di euro 500 (250 euro per ciascun figlio), importo che è stato determinato tenendo in considerazione i seguenti elementi:
- il signor è titolare di una ditta individuale, e, sebbene possa aver avuto dei CP_1
momenti di difficoltà, ha una specifica capacità lavorativa che, come risulta dagli estratti del conto corrente, gli ha permesso di avere dei discreti guadagni;
- i minori trascorrono il tempo in maniera quasi esclusiva con la madre;
- la signora potrà beneficiare interamente dell'assegno unico, considerato che sul Pt_1
punto il convenuto ha manifestato il proprio consenso in tutti i vari scritti difensivi.
Le spese straordinarie, la cui gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il distretto delle Marche, che contiene una elencazione delle spese considerabili tali, oltre all'indicazione di quali tra queste spese richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
8.4 Per quanto riguarda, invece, la posizione del figlio la richiesta di contributo Per_2
non può essere accolta, considerato che è maggiorenne ed ha terminato da tempo Per_2 gli studi (durate l'ascolto ha riferito che il fratello “ha smesso di studiare dopo che Per_1
- 13 - è stato bocciato due/tre volte”). Dalla lettura del ricorso si evince che nel mese di settembre
2022 aveva ha cominciato a lavorare in una carrozzeria, ma poi già all'udienza presidenziale non era più occupato. Successivamente ha reperito un nuovo lavoro tanto che all'udienza del 10.7.2024, alla quale avrebbe dovuto partecipare in qualità di testimone, era assente per motivi di lavoro. Non è noto di che tipo di lavoro si tratti, né quale sia l'entità della retribuzione, in ogni caso va evidenziato che trattandosi di figlio maggiorenne che da tempo ha interrotto gli studi era onere della ricorrente allegare e provare circostanze oggettive ed esterne idonee a rendere giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
In mancanza di qualsiasi allegazione va escluso il diritto della ricorrente di continuare e ricevere un contributo per il mantenimento del figlio. In ogni caso tale statuizione avrà effetti con decorrenza a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento, considerato che rispetto alla situazione nota al momento dell'ordinanza presidenziale sono emerse circostanze sopravvenute, ovvero l'ulteriore decorso del tempo (rilevante ai fini dell'acquisizione di un'autonomia economica) ed il reperimento da parte di di Per_2 un'ulteriore occupazione lavorativa.
9. La signora ha poi chiesto un contributo per il proprio mantenimento. Pt_1
A tal proposito va dato atto che il convenuto nella comparsa di costituzione depositata in seguito all'ordinanza presidenziale ha concluso rendendosi disponibile a versare “euro
100,00 a titolo di contributo di mantenimento della , ribandendo poi tali Pt_1 conclusioni anche nell'atto di intervento del nuovo difensore del 7.5.2024.
Pertanto, tenuto conto del perdurante stato di disoccupazione della signora e della Pt_1
disponibilità manifestata dal convenuto, tenuto conto in ogni caso che il convenuto ha affrontato dei periodi di difficoltà economica, appare equo quantificare il contributo in euro
100, somma alla quale va chiaramente attribuita una funzione alimentare collegata alla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale.
10. Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza (il convenuto
è soccombente rispetto alla domanda di addebito della separazione, mentre la ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di affidamento esclusivo, mentre con riferimento alla quantificazione degli assegni di mantenimento non è ravvisabile un'effettiva soccombenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- 14 - addebita la separazione a Controparte_1
affida i figli minori e CI ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il nucleo familiare sia seguito dai Servizi Sociali del Comune di Ostra che dovranno compiere le attività indicate ai paragrafi n.
7.3 e 7.4; dispone che le visite tra padre e figli continuino ad avvenire in modalità protetta, fino a diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali;
dispone che corrisponda ad entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e CI, la somma mensile Per_1
complessiva di euro 500,00 (250 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il distretto delle Marche;
dispone che percepisca interamente l'assegno unico universale previsto in Parte_1
favore dei figli;
dispone che non sia più tenuto a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1
con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
Per_2
dispone che corrisponda ad entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di euro 100,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Ostra.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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