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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere rel. R. Gen. N. 278/2023 Nel procedimento civile n. r.g. 278/2023 pendente tra:
[...]
[...]
con gli avvocati CLAUDIO TONIOLI e Parte_1
CATERINA BASSO del foro di Vicenza nonché con l'avvocato ELISABETTA
GUARINI del foro di Bergamo
PARTE APPELLANTE e con l'avvocato Professore MAURIZIO LOGOZZO e con CP_1
l'avvocato MANUELA CRISTINA CHIZZOLA del foro di Milano PARTE APPELLATA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(svolgimento del processo, conclusioni delle parti e motivi della decisione)
Con sentenza n. 287/23 pubblicata in data 14 febbraio 2023 il Tribunale di Bergamo ha condannato a restituire a la Parte_1 CP_1 somma di € 676.124,24 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 29.193,00 per compensi professionali ed in € 980,00 per spese esenti. OGGETTO: a impugnato tale sentenza chiedendo che, in via pregiudiziale, Parte_1 Indebito soggettivo - fosse accertato che il contraddittorio doveva essere integrato in primo grado con Indebito oggettivo l e, conseguentemente, fosse disposta la rimessione della causa Controparte_2 al Giudice di primo grado;
nel merito ha chiesto che la sentenza impugnata fosse integralmente revocata. si è costituita anche in grado d'appello resistendo al gravame CP_1 avversario.
All'udienza del 13 novembre 2024 fissata per la rimessione in decisione della causa, su richiesta delle parti, è stato disposto un rinvio essendo pendente innanzi alla Corte
Costituzionale questione avente rilevanza ai fini del decidere. A seguito di istanza pagina 1 di 2 concorde delle parti è stata fissata udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art.306 cpc accettata dalla controparte, fissandosi all'uopo udienza al 26 febbraio 2025, con relativa sostituzione ex art.127 ter cpc con note scritte da depositarsi in via telematica perentoriamente entro la data sopra indicata del 24 febbraio 2025.
Le parti hanno depositato entro il termine concesso le predette note scritte con le quali hanno chiesto concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Al Collegio non resta che prenderne atto dichiarando estinto il giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio a spese compensate
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL GIUDICE ESTENSORE
Maura Mancini
pagina 2 di 2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere rel. R. Gen. N. 278/2023 Nel procedimento civile n. r.g. 278/2023 pendente tra:
[...]
[...]
con gli avvocati CLAUDIO TONIOLI e Parte_1
CATERINA BASSO del foro di Vicenza nonché con l'avvocato ELISABETTA
GUARINI del foro di Bergamo
PARTE APPELLANTE e con l'avvocato Professore MAURIZIO LOGOZZO e con CP_1
l'avvocato MANUELA CRISTINA CHIZZOLA del foro di Milano PARTE APPELLATA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(svolgimento del processo, conclusioni delle parti e motivi della decisione)
Con sentenza n. 287/23 pubblicata in data 14 febbraio 2023 il Tribunale di Bergamo ha condannato a restituire a la Parte_1 CP_1 somma di € 676.124,24 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 29.193,00 per compensi professionali ed in € 980,00 per spese esenti. OGGETTO: a impugnato tale sentenza chiedendo che, in via pregiudiziale, Parte_1 Indebito soggettivo - fosse accertato che il contraddittorio doveva essere integrato in primo grado con Indebito oggettivo l e, conseguentemente, fosse disposta la rimessione della causa Controparte_2 al Giudice di primo grado;
nel merito ha chiesto che la sentenza impugnata fosse integralmente revocata. si è costituita anche in grado d'appello resistendo al gravame CP_1 avversario.
All'udienza del 13 novembre 2024 fissata per la rimessione in decisione della causa, su richiesta delle parti, è stato disposto un rinvio essendo pendente innanzi alla Corte
Costituzionale questione avente rilevanza ai fini del decidere. A seguito di istanza pagina 1 di 2 concorde delle parti è stata fissata udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art.306 cpc accettata dalla controparte, fissandosi all'uopo udienza al 26 febbraio 2025, con relativa sostituzione ex art.127 ter cpc con note scritte da depositarsi in via telematica perentoriamente entro la data sopra indicata del 24 febbraio 2025.
Le parti hanno depositato entro il termine concesso le predette note scritte con le quali hanno chiesto concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Al Collegio non resta che prenderne atto dichiarando estinto il giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio a spese compensate
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL GIUDICE ESTENSORE
Maura Mancini
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