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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MACERATA
Sezione civile composto dai Magistrati seguenti:
Dott. Luigi Reale Presidente,
Dott. Umberto Rana Giudice,
Dott. Quirino Caturano Giudice rel., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2165 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 28 maggio 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Bruno Pettinari, giusta investitura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Massimo Di Cola, come da incarico in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
MAGISTRATO del PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisato le conclusioni come da note sostitutive ex art. 127 ter
c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere accolta la domanda di separazione.
Dalla lettura degli atti processuali si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, emergendo la intollerabile prosecuzione della convivenza.
1 La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di udienza di comparizione, celebrata il 3 marzo 2022, innanzi al Presidente del Tribunale, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già esperito, dalla circostanza che i coniugi, dopo l'udienza presidenziale hanno continuato a vivere separati, né risulta che essi allo stato si siano riconciliati.
Va poi disattesa la domanda di addebito promossa dalla resistente.
Di vero, dirimente è la constatazione che la resistente non ha specificamente reiterato in sede di precisazione delle conclusioni siffatta domanda.
Comunque, nessuno dei capitoli articolati nella memoria istruttoria è specificamente volto a portare in emersione il nesso di causalità tra le condotte asseritamente angustianti e vessatorie del coniuge ricorrente e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Al riguardo, è il caso di considerare che, stando al suo stesso plesso allegatorio, la ricorrente, pur avendo dedotto un contegno del coniuge distaccato da sé e dalla figlia sin dall'inizio della relazione matrimoniale, al punto da ben presto - sempre come asserito - tradursi in episodi di dedotta violenza (per vero non denunciati e comunque non oggetto di accertamento nella apposita sede né addotti a motivo di una eventuale separazione su suo impulso), è giunta non senza contraddizione a lamentare, da ultimo, la circostanza che fosse stato il coniuge ad abbandonare, non tanto la casa coniugale, quanto il talamo.
Non resta, a questo punto, che provvedere sulle domande della resistente sì come dirette al conseguimento di un assegno di un assegno per sé e per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Revocabile in dubbio non è il divario reddituale obbiettivamente registrabile tra le parti, sia al tempo della introduzione della lite che all'altezza del tempo presente.
Da un lato, l' con la relativa certezza di percepire un reddito netto da trattamento Pt_1
pensionistico, che attinge la soglia di euro 1.650,00 per tredici mensilità annue (trascurando il TFR maturato durante il periodo coniugale). Reddito che, in costanza della vita matrimoniale, è stato ulteriormente implementato, ciò che è innegabile, dalla attività di artigiano (falegname/restauratore) cui egli era aduso dedicarsi, una volta sgravato dagli impegni lavorativi (essendo a quell'epoca un insegnante), oltre che liberato -deve ritenersi- da quelli famigliari.
Dall'altro, la che, all'incontrario, non percepisce alcun reddito da lavoro o da CP_1
pensione o ad altro titolo (non vi è prova di ciò).
2 Il rilievo che questa ultima, come apertamente ed energicamente stigmatizzato dal coniuge, si ostini a evitare di affrontare il mercato del lavoro collocandovisi dal lato della offerta ovvero, una volta ammesso e provato che non possa per davvero attendere a nessuna occupazione in ragione della età o delle relative condizioni di salute, a fare istanze di sussidio pubblico, non è dirimente rispetto al complesso di valutazioni da compiere in seno al procedimento di separazione.
Al cui interno, viene in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio, in costanza del quale, come appena anticipato, l' percepiva un duplice reddito (da Pt_1
pubblico impiegato e da artigiano), al quale ha certamente e in senso favorevole contribuito anche la concordata distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia. Si può ragionevolmente asserire che, al tempo in cui il ricorrente decise di unirsi in nuove nozze con la sua attuale seconda moglie (dopo un periodo di convivenza con questa, a far tempo dal 1997), egli avesse accettato il fatto che la resistente, con la quale stringeva una unione formalizzata, fosse libera da impegni lavorativi, per dedicarsi alla vita coniugale e alla figlia. Né ha l' specificamente sol dedotto che, nel perdurare del matrimonio, la Pt_1
moglie si fosse scientemente sottratta, con suo disappunto, a occasioni di lavoro esterno all'ambito della famiglia o che ella avesse delle particolari attitudini da mettere a frutto per svolgerne uno per il quale fosse richiesta o meno una qualifica professionale, che la resistente non ha (come a lui ab imis ben noto).
Difficilmente, dunque, la al momento del matrimonio già quarantacinquenne, e CP_1
con più forte ragione oggi, alla età di 65 anni, può essere ritenuta responsabile del suddetto divario reddituale. La circostanza che, nel contesto geografico della Provincia di Macerata, siano ricercate figure di lavoratori con più o meno scarsa competenze professionali, circostanza dal ricorrente valorizzata mercé la produzione di ritagli di articoli di testate giornalistiche locali, appare non pienamente rilevante ai fini in discorso, dovendosi peraltro verificare, in concreto, i profili richiesti (anche in rapporto alla età: dai documenti forniti non emerge una domanda inevasa di lavoratrici di 65 anni di età). Né si ha prova del rifiuto sistematico di concrete offerte di lavoro in tesi provenute alla resistente e che questa abbia rifiutato per motivi ingiustificati (da predicarsi tali anche in relazione al tipo di impegno e alla retribuzione offerta).
Al riguardo, si è deciso che l'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva
3 possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 24049/2021). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018).
Sicchè, per quanto riguarda la rilevanza della capacità di lavoro del coniuge richiedente l'assegno in sede di separazione, si deve tenere presente che – a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dall'art. 5, comma 6, l. 898/70 come succ. modif. dalla l.
74/87 – per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento non occorre il concorso del requisito della impossibilità per lo stesso coniuge “di procurarsi un reddito per ragioni oggettive” (Cass., 21 settembre 2005, n. 18604).
Pertanto, nel giudizio di separazione l'attitudine al lavoro del coniuge che richiede l'assegno, come potenziale capacità di guadagno, è valutata con minore rigore rispetto al contesto del divorzio, benché possa comunque incidere (ove comprovata nei termini di cui sopra) sulla determinazione dell'assegno (Cass., 11 dicembre 2003, n. 18920).
Ancora, la non è proprietaria di immobili, né quindi può vivere mettendo a frutto CP_1
alcunché.
D'altro canto, la circostanza che essa omette di presentare domande di prestazione di ausili pubblici, non appare dirimente: ancora una volta, si tratta di stabilire se ne abbia o meno i requisiti (del che il ricorrente non sembra adeguatamente curarsi) e soprattutto se in accoglimento di esse, la sovvenuta/assistita avrebbe potuto godere di quel medesimo tenero di vita di cui fruiva durante il matrimonio e la cui corresponsione da parte del coniuge redditualmente più forte – come sarà bene rammemorare – costituisce espressione di un dovere di solidarietà post coniugale che su di lui, in via primaria, deve ricadere.
Il tenore di vita, a sua volta, può essere in concreto desunto anche in rapporto all'importo, di oltre 600,00 euro mensili che la resistente percepiva per fronteggiare gli acquisti di generi alimentari e di conforto. Il rilievo che detta somma fosse precedentemente da dividere per tre (e non tra la resistente e la figlia, come -secondo il ricorrente- deve essere a
4 seguito della fine del matrimonio) è il prodotto di una linea difensiva che tende a sovrapporre il profilo della ricostruzione delle fonti del tenore di vita, desumibili induttivamente -inter alia- dalla somma che il ricorrente liberamente e unilateralmente largiva alla moglie per la spesa giornaliera (il che equivale a ritenere che la restante metà circa fosse a disposizione esclusiva del ricorrente e da questi solo amministrata), con quello, successivo, della quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Qui giunti, richiamato il reddito pensionistico dell' deve aggiungersi che questi è Pt_1
ormai liberato, da agosto 2024, del peso della rata della del mutuo ipotecario, di oltre
400,00 euro, oltre che di tutte le altre che ancora sono riportate negli statini versati nell'incarto. Stando a quanto dichiarato da sua figlia, quale amministratrice di sostegno del padre, al giudice tutelare, l'importo mensile di euro 1.650,00 deve essere diffalcato di euro
330,00 corrispondenti all'acquisto di una protesi (e che scadrà nel 2029).
Ha egli soggiunto che in considerazione del relativo degradato stato di salute ha bisogno di una persona di servizio.
Si tratta di una voce di spesa che, anche e soprattutto in ragione della vetusta età del ricorrente, può essere tenuta in conto, benché dall'esame del referto rilasciato dall'UOC di oncologia si apprenda, a parziale temperamento della gravità del quadro clinico denunciato in atti, quanto segue:
Si viene così al prodotto della capacità di risparmio dell' e al suo deliberato silente Pt_1
diffalco di somme dal conto al fine di fornire una falsante e distorcente rappresentazione di movimentazioni bancarie.
Secondo la difesa della resistente, basata anche sulle risultanze delle indagini, nel periodo intercorrente tra il 11/01/2022 al 7/03/2022, oltre ai costi per le ordinarie esigenze di vita, il ricorrente ha effettuato prelievi in contanti sul suo conto corrente per 4.000,00 (il
11/01/2022 €1500,00; 2/02/2022 €500,00; 8/02/2022 €500,00; 16/02/2022 €500,00;
28/02/2022 €500,00; 4/03/2022 €500,00.
In risposta, il ricorrente non ha mancato di ribattere che “si accusa gratuitamente Pt_1 di aver prelevato nel giro di un breve lasso di tempo la somma di € 4.000,00 senza considerare assolutamente che lo stesso, avendo ceduto la casa coniugale, ha dovuto
5 allestire una nuova abitazione con tutto ciò che questo comporta (versare la caparra degli affitti, acquistare qualche piccolo elettrodomestico ed il minimo per arredare la casa)”.
Sennonché, stando a quanto risulta dal “riepilogo spese” depositato dallo stesso ricorrente
(v. doc. n. 2 allegato alle note del 28 marzo 2022), nel settembre 2021, sono stati corrisposti euro 1.000,00 (in contanti) in corrispondenza della voce di spesa: “Ikea + altri negozi per acquisto beni essenziali (piatti, stoviglie, lenzuola, asciugamani, tovaglie, ecc, scarpiera, como, mobiletto bagno, barattoli e contenitori vari, stendibiancheria)”. Sempre nel settembre 2021: “Aspirapolvere a traino”. Agosto 2021: “Televisione + decoder”.
Dunque, non poteva avere il ricorrente per davvero sostenuto dette spese prelevando importi corrispondenti nel tornante temporale gennaio- marzo 2022, se il genere di acquisti di cui è andato discorrendo nella presente sede al fine di dare una parvenza di credibilità ai prelievi disinvoltamente compiùti rimontano cronologicamente al settembre 2021, data per la quale li aveva anche già pagati (senza neppure essere costretto a far ricorso ai prestiti dei figli avuti dalla prima relazione, i quali, si annoti incidenter, non sentendosi tenuti nei confronti del padre neppure nei limiti degli alimenti - benché, diversamente da , Per_1
muniti di reddito -, hanno comunque puntualizzato che si tratta di prestiti da rimborsare).
Quel che precede denota uno scarso livello di affidabilità del “riepilogo spese”, il quale pur si prefigge in apparenza di analiticamente, fedelmente e freddamente di riportare le movimentazioni in dare e avere registrate in conto corrente, ma dal quale, nel periodo in esame (dall'11 gennaio 2022 al 4 marzo 2022), risultano affatto omessi i detti prelievi, così come le spese attraverso essi (asseritamente) sostenute.
Anche in considerazione di tanto, oltre che del perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento (pure con riferimento alle obbligazioni già scadute e non integralmente adempiute) si rivela la fondatezza del provvedimento di distrazione ex art. 156, comma VI,
c.p.c.
Tanto chiarito, a fronte delle spese per canoni del documentato contratto di locazione, pari ad euro 220,00 mensili gravanti sul ricorrente (il quale non ha altri immobili a disposizione, se non quello ospitante la ormai dismessa attività artigianale), il Tribunale non può non conferire rilevanza al dato che l'immobile di esclusiva proprietà del ricorrente viene assegnato in godimento alla resistente, che è titolata a goderne in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Avuto riguardo ai criteri che precedono, appare quindi congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di euro 300,00 mensili, oltre
6 rivalutazione. È questo un importo che, tanto in ragione della contrazione dell'assegno di mantenimento per la figlia (di cui infra) che in grazia della ormai intervenuta estinzione del mutuo fondiario, può consentire al ricorrente di fronteggiare le spese (ulteriori rispetto a quelle direttamente gravanti sul sistema socio sanitario assistenziale) relative alla propria assistenza con quelle cui è tenuto nei confronti della moglie dopo 17 anni di matrimonio (e
6 di convivenza).
Quanto alla figlia della coppia, la relativa non autosufficienza economica non è seriamente smentibile. Del resto, lo stesso nella propria memoria integrativa, era a Pt_1 domandare di versare a favore della figlia “la somma mensile di € 150,00, Parte_2
fino al mese di settembre 2024, successivamente tale importo potrà essere incrementato di
€ 100,00”.
Orbene, il collegio ritiene, come anticipato, che, avuto riguardo alla età (28 anni) della figlia, al conseguimento della laurea (in giurisprudenza) e alla mancata deduzione, nell'interesse di questa, di particolari esigenze formative e relativi costi (è in atti la prova della iscrizione ad un progetto che prevede l'attribuzione di una borsa lavoro, “patto di servizio”), appaia congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di suo mantenimento,
l'importo mensile di euro 150,00 da corrispondere nelle già indicate modalità, oltre rivalutazione.
L'importo delle spese straordinarie, tali da considerarsi secondo il vigente Protocollo, possono essere ripartite tra i coniugi in ragione del 60% a carico del ricorrente e per la restante parte a carico della resistente.
In presenza della apposita richiesta della resistente, deve infine essere confermato, nei termini di cui in parte dispositiva, il provvedimento del 21 luglio 2023, di accoglimento del ricorso ex art. 156, comma VI, c.c., essendo conclamato l'inadempimento doloso dell' che, in maniera pervicace quanto infondata, ha apertamente infranto Pt_1
l'obbligazione di pagamento del duplice assegno (sì come confermata in sede di reclamo dalla Corte distrettuale dall' compulsata); né rileva, a fronte degli inadempimenti Pt_1 pregressi, la circostanza che questi abbia iniziato a corrispondere l'assegno da una certa data in avanti, autonomamente e unilateralmente imputando i pagamenti parziali alle obbligazioni più prossime alla definizione della lite.
In considerazione del complessivo segno del giudizio, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 23 Parte_1
maggio 1944, e , nata a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio contratto in Esanatoglia il 23 maggio 2004, e iscritto nei registri del Comune di
Esanatoglia nella Parte I, Serie -, ufficio 1, Anno 2004, n.1;
- rigetta la domanda di addebito promossa dalla resistente;
- conferma la assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile Parte_1
di euro 150,00 per il mantenimento della figlia , da versare entro il giorno 5 Parte_2 di ogni mese alla resistente, automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 60% alle spese straordinarie della figlia;
- pone altresì a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, per il relativo mantenimento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, l'importo, calcolato come in parte motiva, di euro 300,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
- conferma il provvedimento del 21 luglio 2023, riducendo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, l'ammontare della prestazione pecuniaria da distrarre in favore di
, in conformità a quanto disposto ai capi che precedono;
Controparte_1
- ordina l'interale compensazione delle spese di lite;
- ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza nel relativo registro, mandando la Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficiale dello Stato civile;
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est.
Il Presidente
8
IL TRIBUNALE di MACERATA
Sezione civile composto dai Magistrati seguenti:
Dott. Luigi Reale Presidente,
Dott. Umberto Rana Giudice,
Dott. Quirino Caturano Giudice rel., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2165 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 28 maggio 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Bruno Pettinari, giusta investitura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Massimo Di Cola, come da incarico in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
MAGISTRATO del PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisato le conclusioni come da note sostitutive ex art. 127 ter
c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere accolta la domanda di separazione.
Dalla lettura degli atti processuali si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, emergendo la intollerabile prosecuzione della convivenza.
1 La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di udienza di comparizione, celebrata il 3 marzo 2022, innanzi al Presidente del Tribunale, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già esperito, dalla circostanza che i coniugi, dopo l'udienza presidenziale hanno continuato a vivere separati, né risulta che essi allo stato si siano riconciliati.
Va poi disattesa la domanda di addebito promossa dalla resistente.
Di vero, dirimente è la constatazione che la resistente non ha specificamente reiterato in sede di precisazione delle conclusioni siffatta domanda.
Comunque, nessuno dei capitoli articolati nella memoria istruttoria è specificamente volto a portare in emersione il nesso di causalità tra le condotte asseritamente angustianti e vessatorie del coniuge ricorrente e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Al riguardo, è il caso di considerare che, stando al suo stesso plesso allegatorio, la ricorrente, pur avendo dedotto un contegno del coniuge distaccato da sé e dalla figlia sin dall'inizio della relazione matrimoniale, al punto da ben presto - sempre come asserito - tradursi in episodi di dedotta violenza (per vero non denunciati e comunque non oggetto di accertamento nella apposita sede né addotti a motivo di una eventuale separazione su suo impulso), è giunta non senza contraddizione a lamentare, da ultimo, la circostanza che fosse stato il coniuge ad abbandonare, non tanto la casa coniugale, quanto il talamo.
Non resta, a questo punto, che provvedere sulle domande della resistente sì come dirette al conseguimento di un assegno di un assegno per sé e per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Revocabile in dubbio non è il divario reddituale obbiettivamente registrabile tra le parti, sia al tempo della introduzione della lite che all'altezza del tempo presente.
Da un lato, l' con la relativa certezza di percepire un reddito netto da trattamento Pt_1
pensionistico, che attinge la soglia di euro 1.650,00 per tredici mensilità annue (trascurando il TFR maturato durante il periodo coniugale). Reddito che, in costanza della vita matrimoniale, è stato ulteriormente implementato, ciò che è innegabile, dalla attività di artigiano (falegname/restauratore) cui egli era aduso dedicarsi, una volta sgravato dagli impegni lavorativi (essendo a quell'epoca un insegnante), oltre che liberato -deve ritenersi- da quelli famigliari.
Dall'altro, la che, all'incontrario, non percepisce alcun reddito da lavoro o da CP_1
pensione o ad altro titolo (non vi è prova di ciò).
2 Il rilievo che questa ultima, come apertamente ed energicamente stigmatizzato dal coniuge, si ostini a evitare di affrontare il mercato del lavoro collocandovisi dal lato della offerta ovvero, una volta ammesso e provato che non possa per davvero attendere a nessuna occupazione in ragione della età o delle relative condizioni di salute, a fare istanze di sussidio pubblico, non è dirimente rispetto al complesso di valutazioni da compiere in seno al procedimento di separazione.
Al cui interno, viene in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio, in costanza del quale, come appena anticipato, l' percepiva un duplice reddito (da Pt_1
pubblico impiegato e da artigiano), al quale ha certamente e in senso favorevole contribuito anche la concordata distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia. Si può ragionevolmente asserire che, al tempo in cui il ricorrente decise di unirsi in nuove nozze con la sua attuale seconda moglie (dopo un periodo di convivenza con questa, a far tempo dal 1997), egli avesse accettato il fatto che la resistente, con la quale stringeva una unione formalizzata, fosse libera da impegni lavorativi, per dedicarsi alla vita coniugale e alla figlia. Né ha l' specificamente sol dedotto che, nel perdurare del matrimonio, la Pt_1
moglie si fosse scientemente sottratta, con suo disappunto, a occasioni di lavoro esterno all'ambito della famiglia o che ella avesse delle particolari attitudini da mettere a frutto per svolgerne uno per il quale fosse richiesta o meno una qualifica professionale, che la resistente non ha (come a lui ab imis ben noto).
Difficilmente, dunque, la al momento del matrimonio già quarantacinquenne, e CP_1
con più forte ragione oggi, alla età di 65 anni, può essere ritenuta responsabile del suddetto divario reddituale. La circostanza che, nel contesto geografico della Provincia di Macerata, siano ricercate figure di lavoratori con più o meno scarsa competenze professionali, circostanza dal ricorrente valorizzata mercé la produzione di ritagli di articoli di testate giornalistiche locali, appare non pienamente rilevante ai fini in discorso, dovendosi peraltro verificare, in concreto, i profili richiesti (anche in rapporto alla età: dai documenti forniti non emerge una domanda inevasa di lavoratrici di 65 anni di età). Né si ha prova del rifiuto sistematico di concrete offerte di lavoro in tesi provenute alla resistente e che questa abbia rifiutato per motivi ingiustificati (da predicarsi tali anche in relazione al tipo di impegno e alla retribuzione offerta).
Al riguardo, si è deciso che l'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva
3 possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 24049/2021). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018).
Sicchè, per quanto riguarda la rilevanza della capacità di lavoro del coniuge richiedente l'assegno in sede di separazione, si deve tenere presente che – a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dall'art. 5, comma 6, l. 898/70 come succ. modif. dalla l.
74/87 – per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento non occorre il concorso del requisito della impossibilità per lo stesso coniuge “di procurarsi un reddito per ragioni oggettive” (Cass., 21 settembre 2005, n. 18604).
Pertanto, nel giudizio di separazione l'attitudine al lavoro del coniuge che richiede l'assegno, come potenziale capacità di guadagno, è valutata con minore rigore rispetto al contesto del divorzio, benché possa comunque incidere (ove comprovata nei termini di cui sopra) sulla determinazione dell'assegno (Cass., 11 dicembre 2003, n. 18920).
Ancora, la non è proprietaria di immobili, né quindi può vivere mettendo a frutto CP_1
alcunché.
D'altro canto, la circostanza che essa omette di presentare domande di prestazione di ausili pubblici, non appare dirimente: ancora una volta, si tratta di stabilire se ne abbia o meno i requisiti (del che il ricorrente non sembra adeguatamente curarsi) e soprattutto se in accoglimento di esse, la sovvenuta/assistita avrebbe potuto godere di quel medesimo tenero di vita di cui fruiva durante il matrimonio e la cui corresponsione da parte del coniuge redditualmente più forte – come sarà bene rammemorare – costituisce espressione di un dovere di solidarietà post coniugale che su di lui, in via primaria, deve ricadere.
Il tenore di vita, a sua volta, può essere in concreto desunto anche in rapporto all'importo, di oltre 600,00 euro mensili che la resistente percepiva per fronteggiare gli acquisti di generi alimentari e di conforto. Il rilievo che detta somma fosse precedentemente da dividere per tre (e non tra la resistente e la figlia, come -secondo il ricorrente- deve essere a
4 seguito della fine del matrimonio) è il prodotto di una linea difensiva che tende a sovrapporre il profilo della ricostruzione delle fonti del tenore di vita, desumibili induttivamente -inter alia- dalla somma che il ricorrente liberamente e unilateralmente largiva alla moglie per la spesa giornaliera (il che equivale a ritenere che la restante metà circa fosse a disposizione esclusiva del ricorrente e da questi solo amministrata), con quello, successivo, della quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Qui giunti, richiamato il reddito pensionistico dell' deve aggiungersi che questi è Pt_1
ormai liberato, da agosto 2024, del peso della rata della del mutuo ipotecario, di oltre
400,00 euro, oltre che di tutte le altre che ancora sono riportate negli statini versati nell'incarto. Stando a quanto dichiarato da sua figlia, quale amministratrice di sostegno del padre, al giudice tutelare, l'importo mensile di euro 1.650,00 deve essere diffalcato di euro
330,00 corrispondenti all'acquisto di una protesi (e che scadrà nel 2029).
Ha egli soggiunto che in considerazione del relativo degradato stato di salute ha bisogno di una persona di servizio.
Si tratta di una voce di spesa che, anche e soprattutto in ragione della vetusta età del ricorrente, può essere tenuta in conto, benché dall'esame del referto rilasciato dall'UOC di oncologia si apprenda, a parziale temperamento della gravità del quadro clinico denunciato in atti, quanto segue:
Si viene così al prodotto della capacità di risparmio dell' e al suo deliberato silente Pt_1
diffalco di somme dal conto al fine di fornire una falsante e distorcente rappresentazione di movimentazioni bancarie.
Secondo la difesa della resistente, basata anche sulle risultanze delle indagini, nel periodo intercorrente tra il 11/01/2022 al 7/03/2022, oltre ai costi per le ordinarie esigenze di vita, il ricorrente ha effettuato prelievi in contanti sul suo conto corrente per 4.000,00 (il
11/01/2022 €1500,00; 2/02/2022 €500,00; 8/02/2022 €500,00; 16/02/2022 €500,00;
28/02/2022 €500,00; 4/03/2022 €500,00.
In risposta, il ricorrente non ha mancato di ribattere che “si accusa gratuitamente Pt_1 di aver prelevato nel giro di un breve lasso di tempo la somma di € 4.000,00 senza considerare assolutamente che lo stesso, avendo ceduto la casa coniugale, ha dovuto
5 allestire una nuova abitazione con tutto ciò che questo comporta (versare la caparra degli affitti, acquistare qualche piccolo elettrodomestico ed il minimo per arredare la casa)”.
Sennonché, stando a quanto risulta dal “riepilogo spese” depositato dallo stesso ricorrente
(v. doc. n. 2 allegato alle note del 28 marzo 2022), nel settembre 2021, sono stati corrisposti euro 1.000,00 (in contanti) in corrispondenza della voce di spesa: “Ikea + altri negozi per acquisto beni essenziali (piatti, stoviglie, lenzuola, asciugamani, tovaglie, ecc, scarpiera, como, mobiletto bagno, barattoli e contenitori vari, stendibiancheria)”. Sempre nel settembre 2021: “Aspirapolvere a traino”. Agosto 2021: “Televisione + decoder”.
Dunque, non poteva avere il ricorrente per davvero sostenuto dette spese prelevando importi corrispondenti nel tornante temporale gennaio- marzo 2022, se il genere di acquisti di cui è andato discorrendo nella presente sede al fine di dare una parvenza di credibilità ai prelievi disinvoltamente compiùti rimontano cronologicamente al settembre 2021, data per la quale li aveva anche già pagati (senza neppure essere costretto a far ricorso ai prestiti dei figli avuti dalla prima relazione, i quali, si annoti incidenter, non sentendosi tenuti nei confronti del padre neppure nei limiti degli alimenti - benché, diversamente da , Per_1
muniti di reddito -, hanno comunque puntualizzato che si tratta di prestiti da rimborsare).
Quel che precede denota uno scarso livello di affidabilità del “riepilogo spese”, il quale pur si prefigge in apparenza di analiticamente, fedelmente e freddamente di riportare le movimentazioni in dare e avere registrate in conto corrente, ma dal quale, nel periodo in esame (dall'11 gennaio 2022 al 4 marzo 2022), risultano affatto omessi i detti prelievi, così come le spese attraverso essi (asseritamente) sostenute.
Anche in considerazione di tanto, oltre che del perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento (pure con riferimento alle obbligazioni già scadute e non integralmente adempiute) si rivela la fondatezza del provvedimento di distrazione ex art. 156, comma VI,
c.p.c.
Tanto chiarito, a fronte delle spese per canoni del documentato contratto di locazione, pari ad euro 220,00 mensili gravanti sul ricorrente (il quale non ha altri immobili a disposizione, se non quello ospitante la ormai dismessa attività artigianale), il Tribunale non può non conferire rilevanza al dato che l'immobile di esclusiva proprietà del ricorrente viene assegnato in godimento alla resistente, che è titolata a goderne in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Avuto riguardo ai criteri che precedono, appare quindi congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di euro 300,00 mensili, oltre
6 rivalutazione. È questo un importo che, tanto in ragione della contrazione dell'assegno di mantenimento per la figlia (di cui infra) che in grazia della ormai intervenuta estinzione del mutuo fondiario, può consentire al ricorrente di fronteggiare le spese (ulteriori rispetto a quelle direttamente gravanti sul sistema socio sanitario assistenziale) relative alla propria assistenza con quelle cui è tenuto nei confronti della moglie dopo 17 anni di matrimonio (e
6 di convivenza).
Quanto alla figlia della coppia, la relativa non autosufficienza economica non è seriamente smentibile. Del resto, lo stesso nella propria memoria integrativa, era a Pt_1 domandare di versare a favore della figlia “la somma mensile di € 150,00, Parte_2
fino al mese di settembre 2024, successivamente tale importo potrà essere incrementato di
€ 100,00”.
Orbene, il collegio ritiene, come anticipato, che, avuto riguardo alla età (28 anni) della figlia, al conseguimento della laurea (in giurisprudenza) e alla mancata deduzione, nell'interesse di questa, di particolari esigenze formative e relativi costi (è in atti la prova della iscrizione ad un progetto che prevede l'attribuzione di una borsa lavoro, “patto di servizio”), appaia congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di suo mantenimento,
l'importo mensile di euro 150,00 da corrispondere nelle già indicate modalità, oltre rivalutazione.
L'importo delle spese straordinarie, tali da considerarsi secondo il vigente Protocollo, possono essere ripartite tra i coniugi in ragione del 60% a carico del ricorrente e per la restante parte a carico della resistente.
In presenza della apposita richiesta della resistente, deve infine essere confermato, nei termini di cui in parte dispositiva, il provvedimento del 21 luglio 2023, di accoglimento del ricorso ex art. 156, comma VI, c.c., essendo conclamato l'inadempimento doloso dell' che, in maniera pervicace quanto infondata, ha apertamente infranto Pt_1
l'obbligazione di pagamento del duplice assegno (sì come confermata in sede di reclamo dalla Corte distrettuale dall' compulsata); né rileva, a fronte degli inadempimenti Pt_1 pregressi, la circostanza che questi abbia iniziato a corrispondere l'assegno da una certa data in avanti, autonomamente e unilateralmente imputando i pagamenti parziali alle obbligazioni più prossime alla definizione della lite.
In considerazione del complessivo segno del giudizio, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 23 Parte_1
maggio 1944, e , nata a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio contratto in Esanatoglia il 23 maggio 2004, e iscritto nei registri del Comune di
Esanatoglia nella Parte I, Serie -, ufficio 1, Anno 2004, n.1;
- rigetta la domanda di addebito promossa dalla resistente;
- conferma la assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile Parte_1
di euro 150,00 per il mantenimento della figlia , da versare entro il giorno 5 Parte_2 di ogni mese alla resistente, automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 60% alle spese straordinarie della figlia;
- pone altresì a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, per il relativo mantenimento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, l'importo, calcolato come in parte motiva, di euro 300,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;
- conferma il provvedimento del 21 luglio 2023, riducendo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, l'ammontare della prestazione pecuniaria da distrarre in favore di
, in conformità a quanto disposto ai capi che precedono;
Controparte_1
- ordina l'interale compensazione delle spese di lite;
- ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza nel relativo registro, mandando la Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficiale dello Stato civile;
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est.
Il Presidente
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