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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 7127/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F. , ed elettivamente domiciliata in Trecase, C.F._1 alla Via Vesuvio, n. 53, presso lo studio dell'avv. GABRIELLA LAURETTA
( , dalla quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura posta in calce CodiceFiscale_2 ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di pensione di reversibilità categoria SO, certificato di pensione n.
003-5101-28047224, con decorrenza dal mese di agosto 2020; che, essendosi ridotta la sua capacità lavorativa del 100%, presentava, in data 16/07/2024, domanda n. 16/07/2024.0217997, all' di competenza, per vedersi CP_1 riconoscere il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.7668/9I; che l' non provvedeva a convocare la ricorrente a visita medico -legale; CP_2 che la ricorrente non superava il reddito familiare previsto per il riconoscimento del diritto all'assegno per cui è causa percependo, come unico reddito rilevante ai fine della richiesta prestazione assistenziale, la sola pensione categoria SO n. 003-5101-28047224 di circa euro 794,28 mensili;
che, con decorrenza dal marzo 2021, veniva dichiarata inabile, con necessità di accompagnamento con decreto di omologa RG. 6596/2021 del 21/11/2022 essendo affetta da: “ipoacusia bilaterale, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ipertensiva, incontinenza sfinterica ed urinaria, impossibilità alla stazione eretta e deambulazione con appoggio, emiparesi sinistra per esiti di ictus, bpco, asma”. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “sentire dichiarare che l'istante ha diritto a percepire l'assegno al nucleo familiare con decorrenza dal 16/03/2021 nei limiti della prescrizione quinquennale ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n.7668/96 sulla sua pensione di reversibilità, categoria SO n. 003-5101-28047224; Sentir dichiarare l' l' in persona del suo legale CP_1 Controparte_3 rappresentante, tenuto alla corresponsione dei relativi ratei di pensione e di interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
Sentir condannare alle spese e agli onorari.”
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo l'intervenuto pagamento del dovuto a decorrere dall'1.7.2021 e chiedeva il rigetto per il periodo antecedente. Letto l'art. 127 ter c.p.c, all' esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa come da presente sentenza.
**********
Parte ricorrente ha presentato, in data 16.07.2024, domanda di assegno per il nucleo familiare unipersonale, sul proprio trattamento di reversibilità, affermando di essere inabile
[doc. 01].
In data 05.11.2024 parte ricorrente è stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro in sede sanitaria [doc. 02].
In data 10.12.2024 parte ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso che ha dato inizio al presente giudizio, con cui chiedeva la condanna di al pagamento dell'assegno per il CP_1 nucleo familiare sul trattamento di reversibilità.
Nelle more, in data 17.02.2025, ha liquidato la prestazione oggetto di causa con CP_1 decorrenza, tuttavia, dall'1.07.2021 [doc. 03]. Invero, l' ha dedotto al riguardo parte ricorrente ha comunicato in sede CP_1 amministrativa i propri redditi solo dal 2020 al 2023, pertanto, aveva diritto alla prestazione solo dall' 01.07.2021 (il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 avrebbe avuto necessità di attestazione reddituale relativa all'anno 2019). La prestazione oggetto di causa infatti è stata liquidata, sulla base dei redditi del 2020, dichiarati in istanza amministrativa, per il periodo dall'1.07.2021. Al riguardo, parte istante nulla ha obiettato nelle note depositate in data 19.2.2025, deducendo: “rileva che l'adempimento del petitum del ricorso da parte dell'Ente convenuto è intervenuto solo successivamente in data 17.02.2025, dopo la notifica del ricorso introduttivo, pertanto vi è nel caso di specie soccombenza virtuale dell'Ente convenuto. Si chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con disposizione di spese di lite”. Tenuto conto delle conclusioni rassegnate deve ritenersi implicitamente rinunciata la pretesa relativa al periodo antecedente
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo all'1.7.2021; mentre, per il periodo antecedente (da marzo 2021 a giugno 2021), il ricorso deve essere respinto. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere dall' 1.7.2021 e rigetta per la domanda per il periodo antecedente;
previa compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3, condanna l' al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 875, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 21.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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