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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ragusa
Giudice del Lavoro
N. R.G. 2356/2024
Il Giudice Alessandro La Vecchia, lette le note di trattazione scritta, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da
(c.f. ), quale Parte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno del figlio (c.f. Parte_2
, con l'avv. VALVO CORRADO;
C.F._2
attore contro
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. CARUSO ELEONORA;
P.IVA_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
, quale a.d.s. del figlio , premesso Parte_1 Parte_2
che questi è affetto da un disturbo dello spettro autistico, ha chiesto in via cautelare di ordinare all' di erogargli “almeno 20 ore CP_1
settimanali di terapia ABA o altro metodo comportamentale, oltre psicomotricità, logopedia, CAA e 6 ore mensili di supervisione, o nella diversa misura o metodica di trattamento che sarà determinata dal
Tribunale, per tutto il tempo necessario allo stesso e comunque non inferiore a 3 anni, tramite terapie riabilitative da attuarsi in tutti i contesti di vita frequentati e che tengano conto della sostenibilità dell'intervento, da effettuarsi in via diretta da parte dell' o mediante rimborso delle spese anticipate dai ricorrenti”.
L si è costituita contestando la sussistenza tanto del fumus quanto del periculum, ed in particolare deducendo:
- che il trattamento sarebbe stato erogato presso il centro convenzionato sino al 2021: quindi l'aver atteso tre anni per l'introdurre il giudizio evidenzierebbe l'assenza dell'urgenza;
- che la ricorrente nulla avrebbe dedotto in ordine alla propria condizione economica e dunque alla possibilità di accedere a trattamenti privati;
- che i genitori optarono per soli 3 accessi al centro Autos in luogo dei
5 proposti, e che gli stessi richiesero le dimissioni del figlio l'1.6.2022;
- che il trattamento intensivo richiesto, secondo il programma regionale per l'autismo, va somministrato nella fascia d'età tra i 18 mesi e i 4 anni, mentre il ricorrente è maggiorenne;
- che il metodo ABA richiesto non ha evidenza scientifica di efficacia.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è infondato.
L'accettazione della proposta di inserimento presso il centro AUTOS dell' di risale al 2.7.2021 e la richiesta di dimissioni al CP_1
31.5.2022 (doc. 3 pp. 2 e 7), mentre il ricorso al 12.12.2024.
La ricorrente stessa ha dedotto (contrariamente a quanto sostenuto dall' che “nessuna terapia comportamentale [qual è quella richiesta] è stata garantita ed attuata […] da parte dell' .
Il ricorrente ha quindi fruito per 11 mesi dei servizi erogati dal centro
AUTOS senza dolersi della mancata somministrazione della terapia che oggi richiede, ed ha poi atteso ulteriori quasi due anni e mezzo per proporre il ricorso.
Tale scansione di eventi, in mancanza dell'allegazione di alcun recente mutamento della situazione (ad es. variazione delle condizioni economiche), rende palese l'insussistenza dell'urgenza di provvedere (cfr.
Tribunale di Torino, ordinanza 05/07/2007 in leggiditalia.it) e la capacità
della famiglia di affrontare la spesa per le terapie private e dunque l'insussistenza del requisito dell'irreparabilità del pregiudizio, in quanto lo stesso, deve ritenersi di natura esclusivamente economica e quindi riparabile.
Infatti, è lo stesso ricorrente ad allegare di aver ricevuto “negli anni”
l'erogazione della terapia col metodo ABA presso centri privati a pagamento, senza spiegare per quale motivo non possa più provvedere in tal senso eventualmente richiedendo, in giudizio di cognizione, il rimborso della spesa sostenuta. Ed anzi il ricorrente ammette espressamente di avere tuttora la disponibilità economica per sostenere la spesa presso strutture private, nel momento in cui chiede, in alternativa all'erogazione diretta della terapia da parte dell' il rimborso della spesa per l'erogazione da parte di centri privati.
Il ricorso è quindi infondato per difetto di periculum in mora, reso evidente dal fatto che il ricorrente non ha reagito alla situazione di cui si duole per un tempo nel quale, con ogni probabilità, si sarebbe concluso il giudizio di cognizione ordinaria sulla medesima pretesa, ed ha la possibilità di continuare a fruire di quanto richiede come ha fatto negli scorsi anni, per poi chiedere il rimborso della spesa in sede ordinaria.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 1800 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e pone le spese di c.t.u.
definitivamente a carico del ricorrente.
Si comunichi.
03/04/2025
Il Giudice
Alessandro La Vecchia
Giudice del Lavoro
N. R.G. 2356/2024
Il Giudice Alessandro La Vecchia, lette le note di trattazione scritta, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da
(c.f. ), quale Parte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno del figlio (c.f. Parte_2
, con l'avv. VALVO CORRADO;
C.F._2
attore contro
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. CARUSO ELEONORA;
P.IVA_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
, quale a.d.s. del figlio , premesso Parte_1 Parte_2
che questi è affetto da un disturbo dello spettro autistico, ha chiesto in via cautelare di ordinare all' di erogargli “almeno 20 ore CP_1
settimanali di terapia ABA o altro metodo comportamentale, oltre psicomotricità, logopedia, CAA e 6 ore mensili di supervisione, o nella diversa misura o metodica di trattamento che sarà determinata dal
Tribunale, per tutto il tempo necessario allo stesso e comunque non inferiore a 3 anni, tramite terapie riabilitative da attuarsi in tutti i contesti di vita frequentati e che tengano conto della sostenibilità dell'intervento, da effettuarsi in via diretta da parte dell' o mediante rimborso delle spese anticipate dai ricorrenti”.
L si è costituita contestando la sussistenza tanto del fumus quanto del periculum, ed in particolare deducendo:
- che il trattamento sarebbe stato erogato presso il centro convenzionato sino al 2021: quindi l'aver atteso tre anni per l'introdurre il giudizio evidenzierebbe l'assenza dell'urgenza;
- che la ricorrente nulla avrebbe dedotto in ordine alla propria condizione economica e dunque alla possibilità di accedere a trattamenti privati;
- che i genitori optarono per soli 3 accessi al centro Autos in luogo dei
5 proposti, e che gli stessi richiesero le dimissioni del figlio l'1.6.2022;
- che il trattamento intensivo richiesto, secondo il programma regionale per l'autismo, va somministrato nella fascia d'età tra i 18 mesi e i 4 anni, mentre il ricorrente è maggiorenne;
- che il metodo ABA richiesto non ha evidenza scientifica di efficacia.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è infondato.
L'accettazione della proposta di inserimento presso il centro AUTOS dell' di risale al 2.7.2021 e la richiesta di dimissioni al CP_1
31.5.2022 (doc. 3 pp. 2 e 7), mentre il ricorso al 12.12.2024.
La ricorrente stessa ha dedotto (contrariamente a quanto sostenuto dall' che “nessuna terapia comportamentale [qual è quella richiesta] è stata garantita ed attuata […] da parte dell' .
Il ricorrente ha quindi fruito per 11 mesi dei servizi erogati dal centro
AUTOS senza dolersi della mancata somministrazione della terapia che oggi richiede, ed ha poi atteso ulteriori quasi due anni e mezzo per proporre il ricorso.
Tale scansione di eventi, in mancanza dell'allegazione di alcun recente mutamento della situazione (ad es. variazione delle condizioni economiche), rende palese l'insussistenza dell'urgenza di provvedere (cfr.
Tribunale di Torino, ordinanza 05/07/2007 in leggiditalia.it) e la capacità
della famiglia di affrontare la spesa per le terapie private e dunque l'insussistenza del requisito dell'irreparabilità del pregiudizio, in quanto lo stesso, deve ritenersi di natura esclusivamente economica e quindi riparabile.
Infatti, è lo stesso ricorrente ad allegare di aver ricevuto “negli anni”
l'erogazione della terapia col metodo ABA presso centri privati a pagamento, senza spiegare per quale motivo non possa più provvedere in tal senso eventualmente richiedendo, in giudizio di cognizione, il rimborso della spesa sostenuta. Ed anzi il ricorrente ammette espressamente di avere tuttora la disponibilità economica per sostenere la spesa presso strutture private, nel momento in cui chiede, in alternativa all'erogazione diretta della terapia da parte dell' il rimborso della spesa per l'erogazione da parte di centri privati.
Il ricorso è quindi infondato per difetto di periculum in mora, reso evidente dal fatto che il ricorrente non ha reagito alla situazione di cui si duole per un tempo nel quale, con ogni probabilità, si sarebbe concluso il giudizio di cognizione ordinaria sulla medesima pretesa, ed ha la possibilità di continuare a fruire di quanto richiede come ha fatto negli scorsi anni, per poi chiedere il rimborso della spesa in sede ordinaria.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 1800 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e pone le spese di c.t.u.
definitivamente a carico del ricorrente.
Si comunichi.
03/04/2025
Il Giudice
Alessandro La Vecchia