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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/05/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13384/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13384/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ABBATISTA Giovanni, giusta Parte_1 procura in atti;
opponente
Contro
con il patrocinio dell'Avv. CARBONE Alessandro, giusta Controparte_1 procura in atti;
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto il decreto n. 2332/2019, emanato in data
14/06/2019, depositato in data 17/06/2019 nell'ambito del procedimento N.RG.
5493/2019 e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, a favore di della somma di € 9.267,32 oltre interessi legali e spese di Controparte_1
pagina 1 di 7 lite, quale residuo importo dovuto in forza di un prestito riconosciuto da Pt_1 nella dichiarazione di debito sottoscritta dal medesimo in data 28/05/2015.
Il debitore ingiunto, contestando la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, ed in particolare, in via preliminare, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di esigibilità del credito e, nel merito, contestando l'autenticità della firma apposta in calce alla dichiarazione di riconoscimento del debito, la mancanza di prova del credito vantato da ha richiesto: “1.revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di CP_1 ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2332/2019, depositato il 17.06.2019 nell'ambito del procedimento n. rg. 5493/2019 presso il Tribunale di Bari, per i motivi di cui in narrativa;
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
II. – Costituendosi in giudizio, contestando le avverse deduzioni, il convenuto opposto ha richiesto: “1) Preliminarmente, in accoglimento della proposta istanza di verificazione provvedere ai sensi dell'art. 217 c.p.c. e ss. 2) Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione, così come proposta, perché infondata per tutti i motivi in premessa narrati e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n°2332/2019. 3) Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
III. – Istruita per mezzo di prove documentali ed espletata la C.T.U. grafologica depositata in data 28/03/2023, la causa è infine giunta all'udienza del
12/02/2025, ove è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
V. – È in atti la scrittura privata datata 28/5/2015 (doc. 3 fasc. , CP_1 ove, per la parte che qui interessa, si legge: “Io sottoscritto (…) Parte_1 dichiaro di ricevere in data odierna dal sig. (…) la somma di Controparte_1
€10.000,00 (dico diecimila euro) a titolo di prestito personale. Mi impegno a restituire al sig. la somma ricevuta in maniera dilazionata in Controparte_1 base alle proprie disponibilità”.
pagina 2 di 7 La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fonda su tale scrittura privata di riconoscimento di debito.
In sede di opposizione, l'opponente ha disconosciuto la propria firma in calce al documento.
Avendo il creditore opposto manifestato la volontà di avvalersi della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., il Tribunale ha dato ingresso ad una C.T.U. grafologica a cura della dott.ssa la quale ha acclarato in Persona_1 maniera inequivocabile e perentoria l'effettiva riconducibilità all'opponente della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 28/05/2022. Pt_1
A dire del C.T.U., infatti, “Le indagini svolte con metodo grafologico sul reperto grafico in verifica, tenendo conto delle leggi e dei principi della scienza grafologica nonché seguendo le nuove Linee Guida Controparte_2
e le nuove Buone Prassi A.G.I. aderenti alle linee guida
[...] CP_2 permettono di raggiungere la seguente conclusione (…): la firma in accertamento, in originale è riconducibile alla mano di e quindi può ritenersi Parte_1 autografa”.
L'analitica indagine peritale, condotta attraverso l'accurato confronto tra la firma in verifica e le scritture di comparazione, è dunque pervenuta a una conclusione basata su motivazioni logiche, coerenti, integralmente richiamabili in questa sede e neppure minimamente contestate dall'opponente, che hanno escluso l'ipotesi alternativa di eterografia.
Pertanto, come specificamente riportato nella relazione in atti, la C.T.U. ha concluso per l'inequivoca riconducibilità all'opponente della Pt_1 sottoscrizione apposta sul documento in verifica.
A fronte di tale risultato conoscitivo, del tutto superflue e irrilevanti si appalesano le prove orali articolate dell'opponente – e già disattese in corso di causa – in quanto prive di concludenza dimostrativa rispetto ai condivisibili esiti dell'indagine peritale.
Al riguardo, giova invero ricordare che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art. 2702
pagina 3 di 7 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore;
ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione o, comunque, questa sia stata giudizialmente accertata, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, potendo il sottoscrittore, al più, assumere, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, assolvendo l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis (Cass., n. 16007 del 24/10/2003; Cass., n. 3155 del
18/2/2004; Cass., n. 15219 del 5/7/2007).
Nel caso di specie, essendo la paternità della sottoscrizione in capo all'odierno opponente stata accertata all'esito dell'indagine peritale, gravava dunque sull'attore opponente proporre querela di falso e assolvere l'onere di allegare e provare l'interpolazione della scrittura privata, idonea ad incidere sul collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione e, dunque, sulla riferibilità e provenienza del documento, così come appare oggettivamente formato, dal sottoscrittore.
Tale onere non è stato minimamente assolto dall'opponente.
Ciò detto, la scrittura privata in questione, giudizialmente riconosciuta come sottoscritta dall'opponente, pone, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di pagamento della somma complessiva ivi specificamente indicata e allo stesso concessa a titolo di mutuo.
Qualificata la citata scrittura privata, quantomeno, in termini di promessa unilaterale di riconoscimento di debito, occorre dunque ricostruire il quadro giurisprudenziale e normativo applicabile al caso di specie.
In primo luogo, sul punto, occorre richiamare una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione
pagina 4 di 7 ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. n. 22948 del 20.08.2024).
Dalla lettura della scrittura privata di riconoscimento di debito emerge senza dubbio non già solo la consapevolezza dell'esistenza del debito, bensì anche un'intenzione ricognitiva, essendo peraltro esplicitato dallo stesso debitore il proprio obbligo restitutorio.
In secondo luogo, si rileva come l'art. 1988 c.c., rubricato “promessa di pagamento e ricognizione di debito” prevede testualmente che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
In tal senso è, altresì, anche il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la quale a più riprese ha statuito che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr.
Cass. n. 2091 del 25.01.2022 e Cass. n. 20689 del 13.10.2016) e ancora che “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova
pagina 5 di 7 contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. n. 21098 del 16.09.2013).
Dispensato, pertanto ed in ogni caso, il destinatario della promessa di pagamento, il convenuto opposto dall'onere di provare l'esistenza CP_1 del rapporto fondamentale sotteso al riconoscimento di debito offerto in comunicazione, occorre valutare se il mutuatario abbia idoneamente fornito, nel corso del presente giudizio, prova contraria e/o abbia provato un fatto estintivo, modificativo od impeditivo dell'altrui pretesa creditoria.
Alla luce delle deduzioni e difese svolte dall'odierna opponente, si rileva come il mutuatario non abbia affatto dimostrato l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale alla base del predetto riconoscimento di debito, non avendo sul punto dimostrato alcunché.
Né può certo costituire prova dell'inesistenza del contratto di mutuo la pretesa e indimostrata illogicità dei fatti dedotti in narrativa dal creditore ricorrente o la generica e apodittica negazione della ricezione della somma mutuata, smentita dal contenuto della citata scrittura ricognitiva di debito in cui il sottoscrittore dà puntualmente atto di aver ricevuto la somma concessa in prestito.
Pertanto, una volta accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento contenente la ricognizione del debito, l'esistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti dell'opposto deve ritenersi provata. CP_1
Quanto all'eccepita inesigibilità del credito fondata sulla mancata previsione di un termine determinato per la vantata restituzione, dalla lettura della citata scrittura privata si evince che le parti si erano accordate sulle modalità di restituzione dilazionata della somma data a mutuo. Di conseguenza, deve trovare applicazione non il disposto dell'art. 1817 c. 2 c.c., bensì quello dell'art. 1819 c.c., che legittima il creditore a pretendere l'immediata restituzione dell'intera somma in seguito al mancato pagamento anche di una sola rata.
Nella specie, il creditore ha allegato che, negli anni successivi alla consegna della somma mutuata, il debitore opponente non aveva mai corrisposto alcuna somma a titolo restitutorio, nonostante i solleciti di pagamento documentati in pagina 6 di 7 atti, sicché, stante anche il lungo lasso temporale trascorso, la somma è divenuta interamente esigibile.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la piena conferma del decreto ingiuntivo emesso.
V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.608,00, fase decisionale
€ 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13384/2019 R.G., tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
2332/2019, depositato il 17/06/2019, che diviene così esecutivo ex art. 653
c.p.c.;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1 compensi difensivi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carbone dichiaratosi anticipatario;
3) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente Parte_1 condannando quest'ultimo a rifondere l'opposto di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Bari, 24 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13384/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ABBATISTA Giovanni, giusta Parte_1 procura in atti;
opponente
Contro
con il patrocinio dell'Avv. CARBONE Alessandro, giusta Controparte_1 procura in atti;
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto il decreto n. 2332/2019, emanato in data
14/06/2019, depositato in data 17/06/2019 nell'ambito del procedimento N.RG.
5493/2019 e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, a favore di della somma di € 9.267,32 oltre interessi legali e spese di Controparte_1
pagina 1 di 7 lite, quale residuo importo dovuto in forza di un prestito riconosciuto da Pt_1 nella dichiarazione di debito sottoscritta dal medesimo in data 28/05/2015.
Il debitore ingiunto, contestando la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, ed in particolare, in via preliminare, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di esigibilità del credito e, nel merito, contestando l'autenticità della firma apposta in calce alla dichiarazione di riconoscimento del debito, la mancanza di prova del credito vantato da ha richiesto: “1.revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di CP_1 ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2332/2019, depositato il 17.06.2019 nell'ambito del procedimento n. rg. 5493/2019 presso il Tribunale di Bari, per i motivi di cui in narrativa;
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
II. – Costituendosi in giudizio, contestando le avverse deduzioni, il convenuto opposto ha richiesto: “1) Preliminarmente, in accoglimento della proposta istanza di verificazione provvedere ai sensi dell'art. 217 c.p.c. e ss. 2) Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione, così come proposta, perché infondata per tutti i motivi in premessa narrati e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n°2332/2019. 3) Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
III. – Istruita per mezzo di prove documentali ed espletata la C.T.U. grafologica depositata in data 28/03/2023, la causa è infine giunta all'udienza del
12/02/2025, ove è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
V. – È in atti la scrittura privata datata 28/5/2015 (doc. 3 fasc. , CP_1 ove, per la parte che qui interessa, si legge: “Io sottoscritto (…) Parte_1 dichiaro di ricevere in data odierna dal sig. (…) la somma di Controparte_1
€10.000,00 (dico diecimila euro) a titolo di prestito personale. Mi impegno a restituire al sig. la somma ricevuta in maniera dilazionata in Controparte_1 base alle proprie disponibilità”.
pagina 2 di 7 La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fonda su tale scrittura privata di riconoscimento di debito.
In sede di opposizione, l'opponente ha disconosciuto la propria firma in calce al documento.
Avendo il creditore opposto manifestato la volontà di avvalersi della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., il Tribunale ha dato ingresso ad una C.T.U. grafologica a cura della dott.ssa la quale ha acclarato in Persona_1 maniera inequivocabile e perentoria l'effettiva riconducibilità all'opponente della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 28/05/2022. Pt_1
A dire del C.T.U., infatti, “Le indagini svolte con metodo grafologico sul reperto grafico in verifica, tenendo conto delle leggi e dei principi della scienza grafologica nonché seguendo le nuove Linee Guida Controparte_2
e le nuove Buone Prassi A.G.I. aderenti alle linee guida
[...] CP_2 permettono di raggiungere la seguente conclusione (…): la firma in accertamento, in originale è riconducibile alla mano di e quindi può ritenersi Parte_1 autografa”.
L'analitica indagine peritale, condotta attraverso l'accurato confronto tra la firma in verifica e le scritture di comparazione, è dunque pervenuta a una conclusione basata su motivazioni logiche, coerenti, integralmente richiamabili in questa sede e neppure minimamente contestate dall'opponente, che hanno escluso l'ipotesi alternativa di eterografia.
Pertanto, come specificamente riportato nella relazione in atti, la C.T.U. ha concluso per l'inequivoca riconducibilità all'opponente della Pt_1 sottoscrizione apposta sul documento in verifica.
A fronte di tale risultato conoscitivo, del tutto superflue e irrilevanti si appalesano le prove orali articolate dell'opponente – e già disattese in corso di causa – in quanto prive di concludenza dimostrativa rispetto ai condivisibili esiti dell'indagine peritale.
Al riguardo, giova invero ricordare che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art. 2702
pagina 3 di 7 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore;
ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione o, comunque, questa sia stata giudizialmente accertata, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, potendo il sottoscrittore, al più, assumere, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, assolvendo l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis (Cass., n. 16007 del 24/10/2003; Cass., n. 3155 del
18/2/2004; Cass., n. 15219 del 5/7/2007).
Nel caso di specie, essendo la paternità della sottoscrizione in capo all'odierno opponente stata accertata all'esito dell'indagine peritale, gravava dunque sull'attore opponente proporre querela di falso e assolvere l'onere di allegare e provare l'interpolazione della scrittura privata, idonea ad incidere sul collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione e, dunque, sulla riferibilità e provenienza del documento, così come appare oggettivamente formato, dal sottoscrittore.
Tale onere non è stato minimamente assolto dall'opponente.
Ciò detto, la scrittura privata in questione, giudizialmente riconosciuta come sottoscritta dall'opponente, pone, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di pagamento della somma complessiva ivi specificamente indicata e allo stesso concessa a titolo di mutuo.
Qualificata la citata scrittura privata, quantomeno, in termini di promessa unilaterale di riconoscimento di debito, occorre dunque ricostruire il quadro giurisprudenziale e normativo applicabile al caso di specie.
In primo luogo, sul punto, occorre richiamare una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione
pagina 4 di 7 ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. n. 22948 del 20.08.2024).
Dalla lettura della scrittura privata di riconoscimento di debito emerge senza dubbio non già solo la consapevolezza dell'esistenza del debito, bensì anche un'intenzione ricognitiva, essendo peraltro esplicitato dallo stesso debitore il proprio obbligo restitutorio.
In secondo luogo, si rileva come l'art. 1988 c.c., rubricato “promessa di pagamento e ricognizione di debito” prevede testualmente che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
In tal senso è, altresì, anche il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la quale a più riprese ha statuito che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr.
Cass. n. 2091 del 25.01.2022 e Cass. n. 20689 del 13.10.2016) e ancora che “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova
pagina 5 di 7 contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. n. 21098 del 16.09.2013).
Dispensato, pertanto ed in ogni caso, il destinatario della promessa di pagamento, il convenuto opposto dall'onere di provare l'esistenza CP_1 del rapporto fondamentale sotteso al riconoscimento di debito offerto in comunicazione, occorre valutare se il mutuatario abbia idoneamente fornito, nel corso del presente giudizio, prova contraria e/o abbia provato un fatto estintivo, modificativo od impeditivo dell'altrui pretesa creditoria.
Alla luce delle deduzioni e difese svolte dall'odierna opponente, si rileva come il mutuatario non abbia affatto dimostrato l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale alla base del predetto riconoscimento di debito, non avendo sul punto dimostrato alcunché.
Né può certo costituire prova dell'inesistenza del contratto di mutuo la pretesa e indimostrata illogicità dei fatti dedotti in narrativa dal creditore ricorrente o la generica e apodittica negazione della ricezione della somma mutuata, smentita dal contenuto della citata scrittura ricognitiva di debito in cui il sottoscrittore dà puntualmente atto di aver ricevuto la somma concessa in prestito.
Pertanto, una volta accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento contenente la ricognizione del debito, l'esistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti dell'opposto deve ritenersi provata. CP_1
Quanto all'eccepita inesigibilità del credito fondata sulla mancata previsione di un termine determinato per la vantata restituzione, dalla lettura della citata scrittura privata si evince che le parti si erano accordate sulle modalità di restituzione dilazionata della somma data a mutuo. Di conseguenza, deve trovare applicazione non il disposto dell'art. 1817 c. 2 c.c., bensì quello dell'art. 1819 c.c., che legittima il creditore a pretendere l'immediata restituzione dell'intera somma in seguito al mancato pagamento anche di una sola rata.
Nella specie, il creditore ha allegato che, negli anni successivi alla consegna della somma mutuata, il debitore opponente non aveva mai corrisposto alcuna somma a titolo restitutorio, nonostante i solleciti di pagamento documentati in pagina 6 di 7 atti, sicché, stante anche il lungo lasso temporale trascorso, la somma è divenuta interamente esigibile.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la piena conferma del decreto ingiuntivo emesso.
V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.608,00, fase decisionale
€ 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13384/2019 R.G., tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
2332/2019, depositato il 17/06/2019, che diviene così esecutivo ex art. 653
c.p.c.;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1 compensi difensivi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carbone dichiaratosi anticipatario;
3) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente Parte_1 condannando quest'ultimo a rifondere l'opposto di quanto eventualmente versato a tale titolo.
Bari, 24 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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