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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/05/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 679 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 679 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10/05/2024 ore 10:45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata dal proprio ufficio mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Gianluca Boirivant;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice, attesa la ritualità della notifica al convenuto (cfr. relative di accettazione e CP_1 consegna PEC del 7.9.2023), ne dichiara la contumacia. Solleva quindi la questione circa l'attualità del rapporto con il convenuto. CP_1
L'Avv. Boirivant chiede di essere autorizzato alla produzione di documentazione relativa ed il
Giudice autorizza in tal senso.
Attese le allegazioni sul punto, ritenuta per il resto la causa matura per essere decisa, invita il procuratore a concludere, salvo aggiornare l'udienza in caso di mancato caricamento della documentazione da acquisire in tempo utile per la camera di consiglio.
L'Avv. Boirivant discute riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi.
1 Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, dà atto che, nel corso della mattinata, risulta essere pervenuta nota autorizzata con le allegazioni richieste.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17:30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 10 maggio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 679 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Boirivant;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente – contratti a tempo determinato.
3 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto: condannare il
[...]
, in persona del a mettere a disposizione della suddetta ricorrente Controparte_1 Controparte_2 detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del
28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur regolarmente notificato (cfr. ricevute di accettazione e consegna PEC del CP_1
7.9.2023), non si è costituito, rimanendo contumace.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa mediante la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati nel marzo 2024 anche dall'intervento del
Primo Presidente della Corte di Cassazione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara.
5. Pare, comunque, opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
4 La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti,
5 che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il . CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la pronuncia sopra specificata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n.
29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
6 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non CP_1 costituendosi non ha allegato, né ha fatto emergere in alcun modo, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. I servizi espletati dal ricorrente attengono, per quanto riguarda gli AA.SS. 2019/2020 e
2022/2023, all'espletamento di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo) o con orario di 24 ore settimanali e, pertanto, completo. Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di spettanza del bonus per le supplenze su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
11. Sussistono inoltre i presupposti per il beneficio con riferimento all'A.S. 2021/2022, in cui la ricorrente risulta aver espletato una supplenza su cd. organico di fatto (fino al 30 giugno 2022) per un orario settimanale del 50% dell'orario previsto per l'incarico presso la scuola primaria (pari a 24 ore settimanali).
Vi è, difatti, da rilevare che la quantificazione oraria è irrilevante, posto che per i docenti di ruolo
è prevista analoga irrilevanza. Se sul punto non si registra una risposta definitiva dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia le ragioni poste alla base della decisione di legittimità, unitamente alla necessità di assicurare parità di trattamento tra docenti part time (titolari di supplenza annuale) e di ruolo, personale quest'ultimo in cui la natura completa o parziale dell'orario scolastico non incide sulla misura e spettanza del beneficio, non possono che deporre verso una soluzione favorevole alle ragioni del ricorrente. Questo a maggior ragione se si consideri, appunto, che l'orario coperto dal docente è pari al 50% dell'orario settimanale per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado e, pertanto, la sua attività si pone in totale analogia con quella svolta dagli insegnanti di ruolo
7 che hanno orario di lavoro part time e per i quali il beneficio viene riconosciuto nella misura intera (e non proporzionalmente frazionata).
12. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'annualità 2020/2021. La docente ha difatti documentato di aver sostanzialmente sostituito un docente in organico per un Persona_1 lasso di tempo sostanzialmente coincidente per la durata delle lezioni. I contratti difatti si sviluppano temporalmente senza una soluzione di continuità dal 5.10.2020 al 10.6.2021.
Occorre osservare, dal punto di vista fattuale - alla luce anche di quanto incidenter tantum considerato dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza sopra richiamata - che i servizi effettuati di fatto si pongono, quanto alla effettività della mansione propria di insegnamento (per cui il bonus è concepito), a copertura dell'intero anno scolastico, dal momento che la ricorrente ha di fatto coperto l'insegnamento dai primi di ottobre fino al termine delle lezioni.
La docente, quindi, ha dimostrato di aver sopperito ad un'esigenza formativa di lunga durata del e di aver “coperto” la carenza organica sostanzialmente per tutta l'annualità scolastica di CP_1 riferimento con precipuo riguardo all'incarico di docenza analogamente ai docenti di ruolo.
Di qui le raggiunte conclusioni.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che, su richiesta del
Tribunale, parte ricorrente ha allegato, con nota del 3.4.2024, di avere un incarico di supplente fino al
30 giugno 2024 presso l' di Prato. Org_1
Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo” (Cass., n. 29961/2023 citata).
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente
(o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo
8 indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Stante le incertezze giurisprudenziali in merito alla spettanza del beneficio in caso di supplenze che non siano di carattere astrattamente annuale (30 giugno o 31 agosto dell'anno successivo), sussistono i presupposti per la compensazione di un quarto delle spese del giudizio. Le ulteriori spese (tenuto conto del consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale oramai da diversi mesi rispetto al quale si registra un'inerzia da parte del ), seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di 3/4 delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, per €. 985,50 (rispetto all'intero pari ad €. 1.314,00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Compensa l'ulteriore quarto delle spese di lite tra le parti.
9 Così deciso in Prato, il 10 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 679 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10/05/2024 ore 10:45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata dal proprio ufficio mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Gianluca Boirivant;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il Giudice, attesa la ritualità della notifica al convenuto (cfr. relative di accettazione e CP_1 consegna PEC del 7.9.2023), ne dichiara la contumacia. Solleva quindi la questione circa l'attualità del rapporto con il convenuto. CP_1
L'Avv. Boirivant chiede di essere autorizzato alla produzione di documentazione relativa ed il
Giudice autorizza in tal senso.
Attese le allegazioni sul punto, ritenuta per il resto la causa matura per essere decisa, invita il procuratore a concludere, salvo aggiornare l'udienza in caso di mancato caricamento della documentazione da acquisire in tempo utile per la camera di consiglio.
L'Avv. Boirivant discute riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi.
1 Il giudice, autorizzato il procuratore a sconnettersi, dà atto che, nel corso della mattinata, risulta essere pervenuta nota autorizzata con le allegazioni richieste.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17:30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 10 maggio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 679 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Boirivant;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente – contratti a tempo determinato.
3 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto: condannare il
[...]
, in persona del a mettere a disposizione della suddetta ricorrente Controparte_1 Controparte_2 detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del
28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur regolarmente notificato (cfr. ricevute di accettazione e consegna PEC del CP_1
7.9.2023), non si è costituito, rimanendo contumace.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa mediante la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati nel marzo 2024 anche dall'intervento del
Primo Presidente della Corte di Cassazione, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara.
5. Pare, comunque, opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
4 La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti,
5 che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il . CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la pronuncia sopra specificata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n.
29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
6 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non CP_1 costituendosi non ha allegato, né ha fatto emergere in alcun modo, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. I servizi espletati dal ricorrente attengono, per quanto riguarda gli AA.SS. 2019/2020 e
2022/2023, all'espletamento di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo) o con orario di 24 ore settimanali e, pertanto, completo. Non possono, quindi, che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di spettanza del bonus per le supplenze su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
11. Sussistono inoltre i presupposti per il beneficio con riferimento all'A.S. 2021/2022, in cui la ricorrente risulta aver espletato una supplenza su cd. organico di fatto (fino al 30 giugno 2022) per un orario settimanale del 50% dell'orario previsto per l'incarico presso la scuola primaria (pari a 24 ore settimanali).
Vi è, difatti, da rilevare che la quantificazione oraria è irrilevante, posto che per i docenti di ruolo
è prevista analoga irrilevanza. Se sul punto non si registra una risposta definitiva dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia le ragioni poste alla base della decisione di legittimità, unitamente alla necessità di assicurare parità di trattamento tra docenti part time (titolari di supplenza annuale) e di ruolo, personale quest'ultimo in cui la natura completa o parziale dell'orario scolastico non incide sulla misura e spettanza del beneficio, non possono che deporre verso una soluzione favorevole alle ragioni del ricorrente. Questo a maggior ragione se si consideri, appunto, che l'orario coperto dal docente è pari al 50% dell'orario settimanale per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado e, pertanto, la sua attività si pone in totale analogia con quella svolta dagli insegnanti di ruolo
7 che hanno orario di lavoro part time e per i quali il beneficio viene riconosciuto nella misura intera (e non proporzionalmente frazionata).
12. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'annualità 2020/2021. La docente ha difatti documentato di aver sostanzialmente sostituito un docente in organico per un Persona_1 lasso di tempo sostanzialmente coincidente per la durata delle lezioni. I contratti difatti si sviluppano temporalmente senza una soluzione di continuità dal 5.10.2020 al 10.6.2021.
Occorre osservare, dal punto di vista fattuale - alla luce anche di quanto incidenter tantum considerato dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza sopra richiamata - che i servizi effettuati di fatto si pongono, quanto alla effettività della mansione propria di insegnamento (per cui il bonus è concepito), a copertura dell'intero anno scolastico, dal momento che la ricorrente ha di fatto coperto l'insegnamento dai primi di ottobre fino al termine delle lezioni.
La docente, quindi, ha dimostrato di aver sopperito ad un'esigenza formativa di lunga durata del e di aver “coperto” la carenza organica sostanzialmente per tutta l'annualità scolastica di CP_1 riferimento con precipuo riguardo all'incarico di docenza analogamente ai docenti di ruolo.
Di qui le raggiunte conclusioni.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che, su richiesta del
Tribunale, parte ricorrente ha allegato, con nota del 3.4.2024, di avere un incarico di supplente fino al
30 giugno 2024 presso l' di Prato. Org_1
Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo” (Cass., n. 29961/2023 citata).
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente
(o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo
8 indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Stante le incertezze giurisprudenziali in merito alla spettanza del beneficio in caso di supplenze che non siano di carattere astrattamente annuale (30 giugno o 31 agosto dell'anno successivo), sussistono i presupposti per la compensazione di un quarto delle spese del giudizio. Le ulteriori spese (tenuto conto del consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale oramai da diversi mesi rispetto al quale si registra un'inerzia da parte del ), seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di 3/4 delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, per €. 985,50 (rispetto all'intero pari ad €. 1.314,00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Compensa l'ulteriore quarto delle spese di lite tra le parti.
9 Così deciso in Prato, il 10 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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