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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa NI MUSSA Presidente
Dott.ssa SE MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 738/2025 V.G.,
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 473 bis 29 e 51 cpc per la modifica delle condizioni di separazione
promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] CodiceFiscale_1
Molinatto n. 6 Verolengo (To)
e
C.F. , nato a [...] il [...], e residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in Verolengo (TO) C.so Delio Verna N. 21, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Novara n. 37 (TO), presso lo studio dell'Avv. Ylenia Forgione, che li rappresenta per procura alle liti in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“ I ricorrenti chiedono che codesto Tribunale di Ivrea, a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale del 04 novembre 2019 omologato con decreto del giorno
11.11.2019, voglia disporre che:
Per_ 1) Fermo l'affido condiviso, La permanenza con ciascun genitore delle figlie minori e Per_2
inizierà il lunedì alle ore 13:30 e terminerà il lunedì successivo alle ore 13:30. Pertanto, le Per_3
figlie permarranno con la madre dal lunedì alle ore 13:30 al lunedì successivo alle ore 13:30, e con il padre dal lunedì alle ore 13:30 al lunedì successivo alle ore 13:30;
2) Durante le vacanze scolastiche estive, i periodi di permanenza verranno divisi come segue:
Nel mese di agosto, ciascun genitore avrà diritto a due settimane consecutive di permanenza con i figli.
Le due settimane saranno suddivise alternativamente: il primo anno, il primo genitore avrà diritto ai primi 15 giorni del mese, e il secondo genitore ai successivi 15 giorni, l'anno successivo l'ordine sarà invertito;
3) Durante gli altri periodi di vacanza scolastica (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), i periodi di permanenza verranno divisi in modo paritario, alternando un anno con un genitore e un anno con l'altro;
4) In considerazione che le parti adotteranno un sistema di collocazione a settimane alterne e quindi per tempi paritari della prole presso ciascun genitore, le stesse rinunciano reciprocamente a percepire l'assegno di mantenimento per le figlie e ogni genitore si assumerà l'onere del mantenimento diretto per il tempo che trascorrerà con le figlie. La sig.ra inoltre, si accollerà Pt_1
il 100% delle spese straordinarie e per contro la stessa percepirà il 100% dell'assegno unico relativo alle tre figlie con espressa rinuncia a tal proposito da parte del sig. Parte_2 Per_ 5) In considerazione del fatto che la figlia percepisce una pensione di invalidità, le parti convengono che la pensione di invalidità percepita dalla figlia sarà interamente gestita dalla madre,
che la utilizzerà per le esigenze della medesima. Il padre rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di gestire o amministrare la pensione di invalidità della figlia.
CP_ Per_ 6) Il di Chivasso riconosce alla minore il diritto ad un affidamento diurno posto in carico a Stante l'accordo sulla collocazione su indicato, i genitori si impegnano a Controparte_2
chiedere all'affidataria la disponibilità a seguire la minore presso ciascuno dei genitori e quindi tenendo conto dello schema di collocazione alternata presso i genitori;
7) Le parti danno atto che l'immobile sito in Verolengo, Via Molinatto n. 6, identificato al Catasto
fabbricati al foglio 4, particella 57 sub 114 (abitazione), foglio 4, particella 57 sub 110 (magazzino)
e foglio 4, particella 57 sub 111 (ente comune), è stato già ceduto come da impegno assunto in sede di separazione dal marito alla moglie che ne è divenuta proprietaria esclusiva. Il mutuo cointestato relativo all'immobile sarà, non avendo la accettato l'accollo da parte della sola CP_3 Pt_1
interamente pagato dalla sig.ra Pt_1
8) L'autovettura Ford tg FK887XB, già intestata alla sig.ra rimarrà di sua esclusiva Pt_1
proprietà. In considerazione della presenza di una pedana per disabili, il sig. avrà la facoltà Pt_2
Per_ di utilizzare l'autovettura ogni qualvolta necessiti di trasportare la figlia Tuttavia, al fine di garantire l'autonomia della madre, quando il sig. utilizzerà l'autovettura Ford, dovrà Pt_2
lasciare a disposizione della sig.ra la propria autovettura personale;
Pt_1
Per quanto non modificato con il presente atto, si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il Pubblico Ministero”, successivamente all'udienza del
25.11.2025, il PM cui pure gli atti sono stati trasmessi, nulla ha fatto pervenire.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 28.3.2025, e premesso Parte_1 Parte_2
che: - il Tribunale di Ivrea con decreto omologato dell'11.11.2019, n. 4601/2019, aveva dichiarato
Per_ la separazione personale dei coniugi, regolamentando i loro rapporti con le figlie ,
nata a [...], il [...], nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Per_2 Per_4
13.5.2014) anche sotto il profilo della contribuzione al loro mantenimento;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione dei genitori, tali da riflettersi parzialmente sull'affidamento della prole e su altre questioni di natura patrimoniale;
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha trasmesso il 29.4.2025 il suo visto.
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento della prole nonché
condizioni di natura patrimoniale in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole
(tali da garantire il pari accesso della prole ad entrambe le figure genitoriali in ossequio al principio cd. della “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite e ratificate dal
Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto omologato dell'11.11.2019,
n. 4601/2019 del Tribunale di Ivrea, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicato decreto omologato, come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto il decreto omologato;
2) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2 dicembre 2025 IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
SE RO NI SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)