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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/11/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3238 / 2023 promosso da:
1. nata CP_1 Parte_1 il 30/10/1964 a Caracas (Venezuela);
2. nata il Controparte_2
29/04/1983 a Caracas (Venezuela);
3. nata il Parte_2
03/12/1981 a Caracas (Venezuela); tutte rappresentate, difese ed assistite dall'avv. Silvia
ELCE ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Pescara, via Marrucini n. 80, in virtù di procure ver- sate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_3 del Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_3
Pag. 2 di 10 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di Persona_1 nato il [...] in [...], emigrato in Venezuela, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Mini- stero del Ministero del Potere Popolare degli Affari Esteri della
Repubblica Boliveriana del Venezuela in data 04.03.2022.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da conside- rarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_3 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate-
Pag. 3 di 10 ria di "stato di cittadinanza italiana". Alla luce di detti prin- cipi, posto che nel caso di specie le ricorrenti risiedono all'este- ro e che il loro avo, è nato in [...], Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Po- tenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Ci- vile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigra- zione protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tu- tela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi ri- medio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza del ricorrente, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio, contratto in data 14/01/1914, da Persona_2
(figlia dell'avo, e pertanto cittadina italiana), con il cittadino stra- niero TO (venezuelano), nascevano otto figli, fra Parte_1 cui, in data 06/12/1921, , dal Persona_3 cui matrimonio, nel 1945 con , di- Persona_4 scendono gli odierni ricorrenti, tutti nati dopo il 01.01.1948.
Pag. 4 di 10 In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continui- tà applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va rico- nosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di citta- dinanza originario illegittimamente compresso, possono far- lo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire delle ricorrenti.
4. - Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cit- tadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso inin- terrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di pa- dre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Re- pubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve-
Pag. 5 di 10 ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema deli- neato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giu- stiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fat- tispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo cittadino italiano non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella venezuelana, come attestato dal certificato rilasciato dalla Ministero del Potere Popolare degli Afferi Esteri della Repubblica Boliveriana del Venezuela in data 04.03.2022
(doc. 4), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la citta- dinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della linea di tra- smissione dello status civitatis, in ragione del matrimonio con- tratto, in data 14/01/1914, da (figlia dell'avo, Persona_2
e pertanto cittadina italiana) con il cittadino straniero Per_5
(venezuelano), dalla cui unione nascevano otto figli, fra
[...] cui in data 06/12/1921. Dal Persona_3 matrimonio di quest'ultima, nel 1945, con Parte_3
, discendono le odierne ricorrenti, tutte nate dopo il
[...]
01.01.1948.
Orbene il matrimonio di con un cittadino Persona_2 straniero, avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di
Pag. 6 di 10 entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non solo in ra- gione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. leg- ge n. 555/1912 “La donna maritata non può assumere una cit- tadinanza diversa da quella del marito anche se esista separa- zione personale fra coniugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il ma- rito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit- tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi-
Pag. 7 di 10 na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudi- ziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cit- tadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma inco- stituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cit- tadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rap- porto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione
Pag. 8 di 10 dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che l e ricorrenti sono cittadine italiane e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_3
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate, nonché della necessita, nel caso di specie, di accertamento in via giudiziale e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_3
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. nata Parte_4 il 30/10/1964 a Caracas (Venezuela),
2. nata il Controparte_2
29/04/1983 a Caracas (Venezuela),
3. nata il Parte_2
03/12/1981 a Caracas (Venezuela), sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padula (SA),
Pag. 9 di 10 ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3238 / 2023 promosso da:
1. nata CP_1 Parte_1 il 30/10/1964 a Caracas (Venezuela);
2. nata il Controparte_2
29/04/1983 a Caracas (Venezuela);
3. nata il Parte_2
03/12/1981 a Caracas (Venezuela); tutte rappresentate, difese ed assistite dall'avv. Silvia
ELCE ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Pescara, via Marrucini n. 80, in virtù di procure ver- sate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_3 del Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - Le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_3
Pag. 2 di 10 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di Persona_1 nato il [...] in [...], emigrato in Venezuela, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Mini- stero del Ministero del Potere Popolare degli Affari Esteri della
Repubblica Boliveriana del Venezuela in data 04.03.2022.
A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da conside- rarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_3 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate-
Pag. 3 di 10 ria di "stato di cittadinanza italiana". Alla luce di detti prin- cipi, posto che nel caso di specie le ricorrenti risiedono all'este- ro e che il loro avo, è nato in [...], Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Po- tenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Ci- vile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigra- zione protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tu- tela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi ri- medio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza del ricorrente, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio, contratto in data 14/01/1914, da Persona_2
(figlia dell'avo, e pertanto cittadina italiana), con il cittadino stra- niero TO (venezuelano), nascevano otto figli, fra Parte_1 cui, in data 06/12/1921, , dal Persona_3 cui matrimonio, nel 1945 con , di- Persona_4 scendono gli odierni ricorrenti, tutti nati dopo il 01.01.1948.
Pag. 4 di 10 In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continui- tà applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va rico- nosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di citta- dinanza originario illegittimamente compresso, possono far- lo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire delle ricorrenti.
4. - Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cit- tadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso inin- terrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di pa- dre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Re- pubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve-
Pag. 5 di 10 ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema deli- neato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giu- stiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fat- tispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo cittadino italiano non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella venezuelana, come attestato dal certificato rilasciato dalla Ministero del Potere Popolare degli Afferi Esteri della Repubblica Boliveriana del Venezuela in data 04.03.2022
(doc. 4), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la citta- dinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della linea di tra- smissione dello status civitatis, in ragione del matrimonio con- tratto, in data 14/01/1914, da (figlia dell'avo, Persona_2
e pertanto cittadina italiana) con il cittadino straniero Per_5
(venezuelano), dalla cui unione nascevano otto figli, fra
[...] cui in data 06/12/1921. Dal Persona_3 matrimonio di quest'ultima, nel 1945, con Parte_3
, discendono le odierne ricorrenti, tutte nate dopo il
[...]
01.01.1948.
Orbene il matrimonio di con un cittadino Persona_2 straniero, avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di
Pag. 6 di 10 entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non solo in ra- gione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. leg- ge n. 555/1912 “La donna maritata non può assumere una cit- tadinanza diversa da quella del marito anche se esista separa- zione personale fra coniugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il ma- rito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit- tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi-
Pag. 7 di 10 na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudi- ziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cit- tadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma inco- stituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cit- tadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rap- porto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione
Pag. 8 di 10 dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che l e ricorrenti sono cittadine italiane e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_3
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate, nonché della necessita, nel caso di specie, di accertamento in via giudiziale e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_3
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. nata Parte_4 il 30/10/1964 a Caracas (Venezuela),
2. nata il Controparte_2
29/04/1983 a Caracas (Venezuela),
3. nata il Parte_2
03/12/1981 a Caracas (Venezuela), sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padula (SA),
Pag. 9 di 10 ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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