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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/07/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNETTO OBINO
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELA GRAZIA RINA
CONVENUTA
OGGETTO: tutela del possesso.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
17.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Rieti, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvedere:
1) dichiarare la tenuta ad immettere la Sig.ra nel possesso Controparte_2 Parte_1 ed effettivo esercizio della servitù di passaggio precisata in premessa e sancita nel “Verbale di Concordamento e
Liquidazione…” del 23/10/2006 (confr. all. 1), mediante consegna di copia della chiave del cancello posto sulla S.P.
Turanense di accesso alla strada poderale che, attraverso la particella 540 del foglio 14 del C.T. del Comune di Colle di
Tora, conduce ai terreni di proprietà dell'attrice distinti con le particelle 93, 94, 530, 541 e 542 del predetto foglio 14;
1 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti o subendi dalla Sig.ra Controparte_2
o, comunque, al pagamento in favore di quest'ultima di una indennità risarcitoria per l'impossibilità di Parte_1 accedere ai propri terreni di cui alle particelle 93, 94, 530, 541 e 542 del foglio 14 del C.T. del Comune di Colle di Tora,
a far data dal marzo 2021 e sino all'effettiva riconsegna delle menzionate chiavi, che si indica in € 10.000,00
(diecimila/00) e, comunque, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa;
3) condannare la al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, Controparte_2 oltre rimborso forfettario ed oneri previdenziali e fiscali di legge”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di aver ceduto volontariamente alla una porzione di 1.500 mq. della particella Controparte_3
256 ed una porzione di 800 mq. della particella 125, entrambe del foglio 14 del C.T. del Comune di Colle di Tora, successivamente frazionate per dar luogo all'attuale particella 540, al fine di consentire la realizzazione dell'impianto di depurazione del Comune di Colle di Tora;
- che la Sig.ra la Provincia di concordavano la servitù di passaggio in favore della Parte_1 CP_3 cedente sulla strada poderale che partendo dalla S.P. Turanense, attraverso la particella 540, permetteva all'attrice di accedere agli altri terreni di sua proprietà, identificati dalle particelle 93,
94 e residue parti della 256 e della 125, queste ultime ora 530, 541 e 542, altrimenti interclusi;
- che, in forza degli accordi raggiunti tra le parti, pertanto, la Sig.ra riceveva le chiavi Parte_1 del lucchetto del cancello di accesso alla strada poderale, esercitando regolarmente il diritto di passaggio a decorrere dall'anno 2006;
- che nel mese di marzo 2021 l'attrice ha trovato il cancello di accesso dalla S.P. Turanense chiuso da un lucchetto diverso dal preesistente, installato dalla Controparte_2 quale nuovo gestore dell'impianto di depurazione;
- che i molteplici tentativi di risolvere bonariamente la vicenda, finalizzati ad ottenere il rilascio e la consegna di una copia delle chiavi del cancello da parte dell' all'attrice, hanno avuto CP_2 esito negativo, in quanto la società convenuta pretendeva la preventiva assunzione da parte dell'istante di una serie di impegni e responsabilità mediante sottoscrizione di una “Lettera di coordinamento” inviata all'attrice nell'aprile 2021;
- che sussiste, nel caso di specie, il diritto della parte attrice di ottenere il rilascio e la consegna della copia delle chiavi del cancello di accesso e la cessazione della condotta illecita della CP_2 nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'impossibilità di accedere, a far data dal mese di marzo 2021, ai propri terreni.
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 deduzioni attoree e in particolare deducendo:
2 - che dalla documentazione in possesso della parte convenuta, ottenuta nel corso del processo di consegna alla stessa delle opere idriche, fognarie e di depurazione da parte del Controparte_4
non emergeva alcun diritto di servitù di passaggio in favore della sig.ra
[...] Parte_1
- che in conseguenza della presa in gestione dell'impianto di depurazione sito nel comune di Colle di Tora, la società convenuta metteva in sicurezza il suddetto impianto anche attraverso la sostituzione del cancello d'ingresso, stante il suo danneggiamento;
- che dopo essere stata contattata dall'attrice la convenuta ha manifestato la propria disponibilità alla consegna di una copia delle chiavi di ingresso all'area previa sottoscrizione di una “lettera di coordinamento”, avente la finalità di disciplinare l'accesso in sicurezza all'impianto di depurazione e di portare a conoscenza della parte attrice i rischi presenti all'interno dell'area;
- che a seguito di una serie di interlocuzioni le parti erano addivenute ad un accordo per la consegna della copia delle chiavi, poi non sottoscritto per la necessità di procedere ad alcuni interventi di messa in sicurezza dell'impianto, a causa dei quali la convenuta aveva chiesto il rinvio della consegna delle chiavi all'ottobre 2022; Cont
- che non sussistono, quindi, i presupposti per imputare ad alcuna condotta di spoglio violento e/o clandestino del diritto di servitù rivendicato dalla parte attrice;
- che la convenuta ribadisce la disponibilità alla consegna di copia delle chiavi del cancello all'attrice;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla parte attrice poiché generica e indeterminata e, comunque, non provata.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'avversa domanda così come introdotta, è inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare insussistente ogni addebito di responsabilità nei confronti della;
Controparte_2
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, ridurre la stessa entro i limiti di equità e giustizia;
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche corresponsabilità a carico della società convenuta, il risarcimento dovrà essere comunque liquidato in relazione alle sole voci di danno che dovessero risultare rigorosamente dimostrate e giuridicamente rilevanti;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.”.
Nel corso del procedimento, con ordinanza emessa in data 13.01.2023, veniva rilevato l'omesso espletamento della procedura di mediazione e veniva, pertanto, disposto il rinvio per consentire l'espletamento di tale procedura.
3 In conseguenza dell'infruttuoso esperimento della procedura di mediazione, con ordinanza del
27.06.2023 venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, n.
1-2-3, c.p.c..
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 17.06.2025) del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione, avendo la parte convenuta consegnato all'attrice le chiavi del cancello oggetto del presente giudizio in data 21.3.2023 (cfr. deposito effettuato da parte attrice in data 22.3.2023).
Dovendo in ogni caso valutarsi la cd. soccombenza virtuale ai fini della pronuncia sulle spese di lite, deve osservarsi, preliminarmente, che la domanda proposta da parte attrice deve qualificarsi – alla luce delle deduzioni svolte dalla medesima parte e delle conclusioni formulate – come domanda di reintegrazione nel possesso, la quale può essere proposta anche con citazione (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
1122 del 04/02/1988: “L'adozione della Forma del ricorso per la proposizione dell'Azione possessoria non è prescritta sotto comminatoria di nullità, con la conseguenza che la Azione stessa è ammissibile anche se proposta con citazione. In tale ultima ipotesi resta soltanto esclusa la possibilità di emanazione dei provvedimenti interinali urgenti […]”).
Fatta tale premessa, deve ulteriormente rilevarsi la tardività, e la conseguente inammissibilità, dell'eccezione di decadenza dall'azione possessoria per decorso del termine annuale dallo spoglio sollevata dalla parte convenuta soltanto nelle prime memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr., sul punto,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8810 del 2015: “va ribadita anche in questa sede la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale […] la decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dal sofferto spoglio non può esser rilevata di ufficio ma richiede una tempestiva eccezione del convenuto (vedi ex multis : Cass. Sez. II n. 5841/2006; Cass. Sez. II n.
23718/2011)”).
Quanto al merito dell'azione possessoria promossa, deve osservarsi che gli elementi oggettivi e soggettivi dello spoglio devono ritenersi sussistenti nella condotta della convenuta quantomeno a partire dall'aprile Cont 2021, atteso che da tale momento la risultava senz'altro a conoscenza (cfr. lettera di coordinamento Cont trasmessa da all'attrice – allegato 3 all'atto di citazione) del possesso del passaggio da parte dell'attrice e non ha dimostrato di avere provveduto tempestivamente al ripristino di tale passaggio mediante la consegna delle chiavi del cancello (e anzi, nel capitolo di prova testimoniale n. 5 formulato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte convenuta ha espressamente affermato di aver subordinato la propria disponibilità a ripristinare il passaggio alla condizione che l'attrice si attenesse alle prescrizioni indicate nella richiamata lettera di coordinamento, circostanza che rende evidente l'indisponibilità della convenuta a ripristinare il passaggio come precedentemente goduto).
Conseguentemente, la domanda di reintegrazione nel possesso deve ritenersi fondata.
4 Deve invece essere rigettata la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno, atteso che, “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (cfr., Cass., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 31642 del 04/11/2021) e che nel caso di specie l'attrice non solo non ha provato, ma non ha neppure specificamente dedotto i danni che avrebbe subito a causa del lamentato spoglio, essendosi limitata ad affermare che a causa dello stesso non ha potuto accedere ai propri terreni coltivati, con conseguente “perdita dei raccolti e necessità di ingenti opere e spese per il ripristino della loro produttività”, senza ulteriori deduzioni in ordine alla tipologia dei raccolti, all'estensione dei terreni e alla tipologia ed entità delle spese sostenute o prevedibili. Risultano dunque difettare gli elementi minimi per la valutazione della sussistenza e dell'entità di un danno risarcibile derivato dalla condotta di spoglio.
Dalle superiori considerazioni, tenuto conto della cd. soccombenza virtuale della convenuta rispetto alla domanda di reintegrazione nel possesso e del rigetto della domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, deriva la condanna della convenuta a rifondere all'attrice il 50% delle spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione;
- rigetta la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni dell'atto di citazione;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300,00 (50% di € 2.600,00) per compensi e in € 132,00 (50% di € 264,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 18.7.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNETTO OBINO
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELA GRAZIA RINA
CONVENUTA
OGGETTO: tutela del possesso.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
17.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Rieti, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvedere:
1) dichiarare la tenuta ad immettere la Sig.ra nel possesso Controparte_2 Parte_1 ed effettivo esercizio della servitù di passaggio precisata in premessa e sancita nel “Verbale di Concordamento e
Liquidazione…” del 23/10/2006 (confr. all. 1), mediante consegna di copia della chiave del cancello posto sulla S.P.
Turanense di accesso alla strada poderale che, attraverso la particella 540 del foglio 14 del C.T. del Comune di Colle di
Tora, conduce ai terreni di proprietà dell'attrice distinti con le particelle 93, 94, 530, 541 e 542 del predetto foglio 14;
1 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti o subendi dalla Sig.ra Controparte_2
o, comunque, al pagamento in favore di quest'ultima di una indennità risarcitoria per l'impossibilità di Parte_1 accedere ai propri terreni di cui alle particelle 93, 94, 530, 541 e 542 del foglio 14 del C.T. del Comune di Colle di Tora,
a far data dal marzo 2021 e sino all'effettiva riconsegna delle menzionate chiavi, che si indica in € 10.000,00
(diecimila/00) e, comunque, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa;
3) condannare la al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, Controparte_2 oltre rimborso forfettario ed oneri previdenziali e fiscali di legge”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di aver ceduto volontariamente alla una porzione di 1.500 mq. della particella Controparte_3
256 ed una porzione di 800 mq. della particella 125, entrambe del foglio 14 del C.T. del Comune di Colle di Tora, successivamente frazionate per dar luogo all'attuale particella 540, al fine di consentire la realizzazione dell'impianto di depurazione del Comune di Colle di Tora;
- che la Sig.ra la Provincia di concordavano la servitù di passaggio in favore della Parte_1 CP_3 cedente sulla strada poderale che partendo dalla S.P. Turanense, attraverso la particella 540, permetteva all'attrice di accedere agli altri terreni di sua proprietà, identificati dalle particelle 93,
94 e residue parti della 256 e della 125, queste ultime ora 530, 541 e 542, altrimenti interclusi;
- che, in forza degli accordi raggiunti tra le parti, pertanto, la Sig.ra riceveva le chiavi Parte_1 del lucchetto del cancello di accesso alla strada poderale, esercitando regolarmente il diritto di passaggio a decorrere dall'anno 2006;
- che nel mese di marzo 2021 l'attrice ha trovato il cancello di accesso dalla S.P. Turanense chiuso da un lucchetto diverso dal preesistente, installato dalla Controparte_2 quale nuovo gestore dell'impianto di depurazione;
- che i molteplici tentativi di risolvere bonariamente la vicenda, finalizzati ad ottenere il rilascio e la consegna di una copia delle chiavi del cancello da parte dell' all'attrice, hanno avuto CP_2 esito negativo, in quanto la società convenuta pretendeva la preventiva assunzione da parte dell'istante di una serie di impegni e responsabilità mediante sottoscrizione di una “Lettera di coordinamento” inviata all'attrice nell'aprile 2021;
- che sussiste, nel caso di specie, il diritto della parte attrice di ottenere il rilascio e la consegna della copia delle chiavi del cancello di accesso e la cessazione della condotta illecita della CP_2 nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'impossibilità di accedere, a far data dal mese di marzo 2021, ai propri terreni.
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 deduzioni attoree e in particolare deducendo:
2 - che dalla documentazione in possesso della parte convenuta, ottenuta nel corso del processo di consegna alla stessa delle opere idriche, fognarie e di depurazione da parte del Controparte_4
non emergeva alcun diritto di servitù di passaggio in favore della sig.ra
[...] Parte_1
- che in conseguenza della presa in gestione dell'impianto di depurazione sito nel comune di Colle di Tora, la società convenuta metteva in sicurezza il suddetto impianto anche attraverso la sostituzione del cancello d'ingresso, stante il suo danneggiamento;
- che dopo essere stata contattata dall'attrice la convenuta ha manifestato la propria disponibilità alla consegna di una copia delle chiavi di ingresso all'area previa sottoscrizione di una “lettera di coordinamento”, avente la finalità di disciplinare l'accesso in sicurezza all'impianto di depurazione e di portare a conoscenza della parte attrice i rischi presenti all'interno dell'area;
- che a seguito di una serie di interlocuzioni le parti erano addivenute ad un accordo per la consegna della copia delle chiavi, poi non sottoscritto per la necessità di procedere ad alcuni interventi di messa in sicurezza dell'impianto, a causa dei quali la convenuta aveva chiesto il rinvio della consegna delle chiavi all'ottobre 2022; Cont
- che non sussistono, quindi, i presupposti per imputare ad alcuna condotta di spoglio violento e/o clandestino del diritto di servitù rivendicato dalla parte attrice;
- che la convenuta ribadisce la disponibilità alla consegna di copia delle chiavi del cancello all'attrice;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla parte attrice poiché generica e indeterminata e, comunque, non provata.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'avversa domanda così come introdotta, è inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare insussistente ogni addebito di responsabilità nei confronti della;
Controparte_2
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, ridurre la stessa entro i limiti di equità e giustizia;
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche corresponsabilità a carico della società convenuta, il risarcimento dovrà essere comunque liquidato in relazione alle sole voci di danno che dovessero risultare rigorosamente dimostrate e giuridicamente rilevanti;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.”.
Nel corso del procedimento, con ordinanza emessa in data 13.01.2023, veniva rilevato l'omesso espletamento della procedura di mediazione e veniva, pertanto, disposto il rinvio per consentire l'espletamento di tale procedura.
3 In conseguenza dell'infruttuoso esperimento della procedura di mediazione, con ordinanza del
27.06.2023 venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, n.
1-2-3, c.p.c..
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 17.06.2025) del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione, avendo la parte convenuta consegnato all'attrice le chiavi del cancello oggetto del presente giudizio in data 21.3.2023 (cfr. deposito effettuato da parte attrice in data 22.3.2023).
Dovendo in ogni caso valutarsi la cd. soccombenza virtuale ai fini della pronuncia sulle spese di lite, deve osservarsi, preliminarmente, che la domanda proposta da parte attrice deve qualificarsi – alla luce delle deduzioni svolte dalla medesima parte e delle conclusioni formulate – come domanda di reintegrazione nel possesso, la quale può essere proposta anche con citazione (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
1122 del 04/02/1988: “L'adozione della Forma del ricorso per la proposizione dell'Azione possessoria non è prescritta sotto comminatoria di nullità, con la conseguenza che la Azione stessa è ammissibile anche se proposta con citazione. In tale ultima ipotesi resta soltanto esclusa la possibilità di emanazione dei provvedimenti interinali urgenti […]”).
Fatta tale premessa, deve ulteriormente rilevarsi la tardività, e la conseguente inammissibilità, dell'eccezione di decadenza dall'azione possessoria per decorso del termine annuale dallo spoglio sollevata dalla parte convenuta soltanto nelle prime memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr., sul punto,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8810 del 2015: “va ribadita anche in questa sede la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale […] la decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dal sofferto spoglio non può esser rilevata di ufficio ma richiede una tempestiva eccezione del convenuto (vedi ex multis : Cass. Sez. II n. 5841/2006; Cass. Sez. II n.
23718/2011)”).
Quanto al merito dell'azione possessoria promossa, deve osservarsi che gli elementi oggettivi e soggettivi dello spoglio devono ritenersi sussistenti nella condotta della convenuta quantomeno a partire dall'aprile Cont 2021, atteso che da tale momento la risultava senz'altro a conoscenza (cfr. lettera di coordinamento Cont trasmessa da all'attrice – allegato 3 all'atto di citazione) del possesso del passaggio da parte dell'attrice e non ha dimostrato di avere provveduto tempestivamente al ripristino di tale passaggio mediante la consegna delle chiavi del cancello (e anzi, nel capitolo di prova testimoniale n. 5 formulato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte convenuta ha espressamente affermato di aver subordinato la propria disponibilità a ripristinare il passaggio alla condizione che l'attrice si attenesse alle prescrizioni indicate nella richiamata lettera di coordinamento, circostanza che rende evidente l'indisponibilità della convenuta a ripristinare il passaggio come precedentemente goduto).
Conseguentemente, la domanda di reintegrazione nel possesso deve ritenersi fondata.
4 Deve invece essere rigettata la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno, atteso che, “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (cfr., Cass., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 31642 del 04/11/2021) e che nel caso di specie l'attrice non solo non ha provato, ma non ha neppure specificamente dedotto i danni che avrebbe subito a causa del lamentato spoglio, essendosi limitata ad affermare che a causa dello stesso non ha potuto accedere ai propri terreni coltivati, con conseguente “perdita dei raccolti e necessità di ingenti opere e spese per il ripristino della loro produttività”, senza ulteriori deduzioni in ordine alla tipologia dei raccolti, all'estensione dei terreni e alla tipologia ed entità delle spese sostenute o prevedibili. Risultano dunque difettare gli elementi minimi per la valutazione della sussistenza e dell'entità di un danno risarcibile derivato dalla condotta di spoglio.
Dalle superiori considerazioni, tenuto conto della cd. soccombenza virtuale della convenuta rispetto alla domanda di reintegrazione nel possesso e del rigetto della domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, deriva la condanna della convenuta a rifondere all'attrice il 50% delle spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione;
- rigetta la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni dell'atto di citazione;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300,00 (50% di € 2.600,00) per compensi e in € 132,00 (50% di € 264,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 18.7.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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