Ordinanza collegiale 30 aprile 2021
Sentenza 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/07/2021, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00899/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga e Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cappelletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego del diritto di accesso ai documenti richiesti con istanza del -OMISSIS-, legale incaricato d-OMISSIS- convenuta;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso agli atti amministrativi oggetto dell'istanza predetta;
e per la condanna
-OMISSIS- all'ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza -OMISSIS- (in seguito, -OMISSIS-), in quanto ritenuto di natura esclusivamente discriminatoria, stabilendo la reintegra del dipendente nel posto di lavoro.
Tale sentenza è stata confermata dalla-OMISSIS-.
1.1. Con lettera del -OMISSIS-, -OMISSIS- ha dichiarato di addebitare al dottor -OMISSIS-, “ -OMISSIS- ” della medesima-OMISSIS-, i danni derivanti dall’illegittimo licenziamento -OMISSIS-, per complessivi € 874.991,87, con riserva altresì di addebito degli ulteriori importi dovuti a titolo di contributi previdenziali, e ha intimato al ricorrente il pagamento della predetta somma.
2. A seguito di tale richiesta di risarcimento danni, il -OMISSIS-ha presentato istanza di accesso agli atti per l’esibizione:
“1) Parere -OMISSIS- del -OMISSIS-;
2) Parere -OMISSIS- del -OMISSIS-;
3) Memoria ed allegati presentati da -OMISSIS- in -OMISSIS-;
4) Memoria ed allegati presentati da -OMISSIS- alla -OMISSIS-
5) Memoria ed allegati depositati dal legale -OMISSIS- -OMISSIS-”.
2.1. Con nota del -OMISSIS-, -OMISSIS- ha accolto parzialmente tale richiesta di accesso e ha trasmesso al ricorrente copia:
- del reclamo alla -OMISSIS-;
- della memoria di costituzione in appello -OMISSIS-;
- del ricorso -OMISSIS-.
-OMISSIS- ha invece espressamente respinto l’istanza di esibizione dei pareri -OMISSIS-, in quanto “non possono essere trasmessi in forza del -OMISSIS- ”.
2.2. In data-OMISSIS-ha presentato un’ulteriore istanza di accesso, integrativa della precedente con cui ha chiesto l’esibizione “ dei seguenti ulteriori documenti :
- le tre sentenze riguardanti il caso (-OMISSIS-);
- tutta la documentazione dimessa dal difensore -OMISSIS- e dal difensore -OMISSIS- nel giudizio definito dal -OMISSIS-, compresa la trascrizione delle conversazioni telefoniche, nonché copia integrale del verbale di tutte le udienze di causa delle due fasi celebrate del ‘-OMISSIS-;
- i verbali del consiglio di amministrazione che hanno avuto per oggetto la vicenda -OMISSIS- con particolare riferimento a quello riguardante l’attivazione del procedimento disciplinare, il provvedimento di licenziamento, la costituzione in giudizio e la decisione dio non proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento pensale a suo carico;
- i pareri legali resi -OMISSIS- in merito alla condotta -OMISSIS-, all’attivazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti e all’emissione del provvedimento di licenziamento;
- la denuncia penale presentata a carico -OMISSIS-e i documenti ad essa allegati, nonché la richiesta di archiviazione del -OMISSIS-.”.
Con la medesima istanza il ricorrente chiedeva inoltre, “ al fine di valutarne la congruità ”, “ un’elencazione analitica delle voci che compongono la somma richiesta di euro 874.991,87 a titolo di risarcimento del danno, nonché copia:
- degli atti introduttivi degli ulteriori tre contenziosi citati nella usa lettera -OMISSIS-;
- degli atti difensivi predisposti d-OMISSIS-;
- dei provvedimenti assunti dal consiglio di amministrazione per deliberare la difesa e per definire transattivamente i predetti contenziosi ”.
2.3. Tale istanza di accesso è stata respinta -OMISSIS-, nell’interesse di -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, in quanto “ Gli-OMISSIS-, quale -OMISSIS-, sono infatti soggetti all’accesso solo relativamente alle attività di natura pubblicistica o ad essa strettamente connesse. Non sono, invece, soggetti all’accesso relativamente all’attività di gestione, quale è l’azione di responsabilità nei confronti -OMISSIS-. -OMISSIS- … omissis … In linea generale, è inoltre escluso, per consolidata giurisprudenza amministrativa, l’accesso a pareri legali preordinati a supportare le deliberazioni dell’organo decisionale circa un contenzioso in essere o potenziale, come è nel caso dell’azione di responsabilità nei confronti -OMISSIS- ”.
3. Con ricorso, notificato in data-OMISSIS-ha impugnato il sopra indicato diniego di accesso, chiedendo l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.
Anche gli atti privati degli -OMISSIS-sarebbero sottoposti al diritto di accesso.
In base all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici .
Il ricorrente avrebbe interesse ad accedere agli atti richiesti per difendersi dalla pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti da -OMISSIS- e per valutare la possibilità di una definizione transattiva della vertenza.
II - Violazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990; erronea applicazione dell’art. 24 della legge n, 241 del 1990.
Diversamente da quanto ritenuto da -OMISSIS- l’istanza di accesso non avrebbe ad oggetto pareri riferiti a controversie in atto o future, bensì “ a quelli acquisiti ed utilizzati d-OMISSIS- per attivare il procedimento di licenziamento annullato e, successivamente, per deliberare e gestire le cause che ne sono seguite e per deliberare la mancata opposizione all’archiviazione del procedimento penale attivato nei confronti -OMISSIS- in seguito alla segnalazione indirizzata all’Autorità giudiziaria penale delle medesime condotte che avevano costituito la causa del licenziamento ”.
La richiesta avrebbe quindi riguardo a pareri inseriti in procedimenti da tempo definiti e in controversie coperte dal giudicato nei confronti di -OMISSIS- e sarebbe diretta a ricostruire e documentare procedimenti amministrativi e giudiziari già esauriti per verificare, sotto i profili della legittimità e della trasparenza, l’azione e le scelte gestionali -OMISSIS- convenuta, nonché le motivazioni che le hanno determinate.
4. -OMISSIS- si è costituita in giudizio, contestando nel merito le censure proposte ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto:
- la nota impugnata del -OMISSIS-non avrebbe natura provvedimentale. Sarebbe sottoscritta da un legale esterno e non da -OMISSIS- e avrebbe natura interlocutoria.
- con atto del -OMISSIS-, -OMISSIS- avrebbe già parzialmente respinto le istanze di accesso del ricorrente del -OMISSIS-. E tale atto di diniego non è stato oggetto di tempestiva impugnazione;
- il ricorrente non avrebbe un interesse all’ostensione dei documenti richiesti che sarebbero atti difensivi che riguardano un contenzioso meramente lavoristico.
5. A seguito della camera di consiglio del -OMISSIS--OMISSIS- ha depositato l’atto di citazione con cui ha convenuto in giudizio il ricorrente avanti al -OMISSIS-
- ha rinviato “ l’esame della causa alla camera di consiglio del -OMISSIS-per consentire al ricorrente di verificare in relazione a quali documenti permane l’interesse all’ostensione” ;
- ha assegnato al ricorrente il termine di 10 giorni per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto titolare dei dati a cui gli atti richiesti si riferiscono.
6. -OMISSIS- ha dichiarato di avere esibito al ricorrente gli atti e i documenti già prodotti in sede civile e, in adempimento alla sopra indicata ordinanza di questa Sezione, il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio e, con memoria del -OMISSIS-, ha indicato gli atti di cui ha assume di avere interesse all’ostensione e segnatamente:
A) “ Copia dei provvedimenti giurisdizionali, nonché degli atti difensivi ed istruttori delle cause riguardanti il primo licenziamento -OMISSIS- e, in particolare:
- della sentenza definitiva della -OMISSIS-(controparte ha prodotto soltanto copia del dispositivo);
- di tutta la documentazione dimessa dal difensore -OMISSIS- e dal difensore -OMISSIS- nel giudizio definito dal -OMISSIS-, compresa la trascrizione delle conversazioni telefoniche, nonché copia integrale del verbale di tutte le udienze di causa delle due fasi celebrate
del ‘-OMISSIS-;
- delle memorie difensive di -OMISSIS- -OMISSIS-e dei verbali della due fasi di giudizio definite, l’una, con la sentenza n-OMISSIS- ”.
B) “ copia della documentazione riguardante il procedimento di licenziamento -OMISSIS- e,
in particolare:
- dei pareri richiesti da -OMISSIS--OMISSIS-;
- dei pareri richiesti da -OMISSIS- -OMISSIS-;
- dei pareri richiesti da -OMISSIS- -OMISSIS-in relazione al rapporto di lavoro e licenziamento -OMISSIS- negli anni-OMISSIS-;
- dei pareri richiesti da -OMISSIS- -OMISSIS-in relazione alla verifica e al pagamento delle lavorazioni eseguite nei ristoranti di proprietà -OMISSIS- -OMISSIS- denominati ‘-OMISSIS-e ‘-OMISSIS- e dati in gestione alla -OMISSIS-sotto la verifica e il controllo -OMISSIS- ”.
C) “ copia della documentazione riguardante le contestazioni disciplinari che hanno determinato il licenziamento -OMISSIS-, oggetto anche di denuncia penale e di indagini della -OMISSIS- in particolare:
- della denuncia penale presentata da -OMISSIS- -OMISSIS- a carico -OMISSIS- e i documenti ad essa allegati;
- dei pareri richiesti da -OMISSIS- -OMISSIS- ed espressi -OMISSIS-in merito alla rilevanza penale della condotta -OMISSIS-;
- delle memorie presentate da -OMISSIS- -OMISSIS- al -OMISSIS-.;
- delle sommarie informazioni testimoniali rese dal -OMISSIS-;
- dei verbali di sopralluogo eseguiti -OMISSIS-, incaricato da -OMISSIS- -OMISSIS- nel -OMISSIS-;
- della relazione peritale -OMISSIS-sul computer -OMISSIS-;
- della relazione d’indagine finale resa al-OMISSIS-in relazione alla gestione amministrativa -OMISSIS- con i relativi allegati;
- della relazione resa al -OMISSIS-;
- della richiesta di archiviazione del -OMISSIS-;
- della deliberazione del consiglio di amministrazione di -OMISSIS- -OMISSIS- con la quale è stata deciso di omettere l’atto di opposizione al provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico -OMISSIS- ”.
D) “ copia della documentazione relativa alla mancata riammissione in servizio -OMISSIS-, al suo secondo licenziamento e alle determinazioni assunte da -OMISSIS- -OMISSIS- in ordine alle transazioni con lui concluse, considerato che gli vengono attribuite la responsabilità amministrativa e patrimoniale anche di tali vicende, e in particolare:
- degli atti difensivi predisposti da -OMISSIS- -OMISSIS- negli ulteriori tre contenziosi attivati-OMISSIS-contro di essa avanti al -OMISSIS-;
- dei provvedimenti assunti dal consiglio di amministrazione per deliberare le difese e per definire transattivamente i predetti contenziosi;
- dei pareri espressi in argomento -OMISSIS-e -OMISSIS- ”.
7. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2021, -OMISSIS- ha eccepito l’inammissibilità delle nuove richieste di ostensione avanzate dal ricorrente e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione con cui l’Azienda resistente deduce l’inammissibilità del ricorso in relazione alla natura non provvedimentale dell’impugnata nota del -OMISSIS-: tale atto, inviato da un legale esterno e non da -OMISSIS-, avrebbe natura meramente interlocutoria.
1.1. L’eccezione non è fondata.
Per quanto sottoscritta da un legale esterno, la nota costituisce la risposta di -OMISSIS- alle istanze di accesso del -OMISSIS-: è l’atto con cui viene manifestata all’esterno la decisione finale -OMISSIS- e pertanto ha effetti provvedimentali ed è suscettibile di impugnazione.
Peraltro in tale nota -OMISSIS-dichiara espressamente di riscontrare l’istanza di accesso “ nell’interesse -OMISSIS- -OMISSIS- ”, producendo direttamente effetto nei confronti di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1388 cod. civ..
1.2. Né può ritenersi che la nota del -OMISSIS-abbia carattere solo interlocutorio. Con essa -OMISSIS-, per mezzo-OMISSIS-, ha dato riscontro, respingendola, all’istanza di accesso del ricorrente del -OMISSIS-. Le dichiarazioni finali contenute nella nota in cui viene paventata la possibilità di un dialogo con l’Amministrazione, non escludono la natura decisoria - allo stato – dell’atto impugnato.
1.3. Va d’altra parte aggiunto che, anche a non voler considerare la natura provvedimentale della nota impugnata, sull’istanza del-OMISSIS-si sarebbe in ogni caso formato il silenzio diniego.
2. Fondata, nei limiti di seguito precisati, è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla resistente, in quanto con atto del -OMISSIS- – rimasto inoppugnato - -OMISSIS- avrebbe già parzialmente respinto le istanze di accesso del ricorrente del -OMISSIS-.
2.1. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso in materia di accesso deve ritenersi necessariamente posto a pena di decadenza e la mancata impugnazione del diniego entro detto termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6).
La reiterazione di istanze di accesso agli atti è invece ammessa qualora vi siano tra le stesse significative differenze soggettive ed oggettive e sopravvenienze giuridiche e fattuali (T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 5 febbraio 2020, n. 3).
2.2. Alla luce di tali consolidate affermazioni, il ricorso in esame deve pertanto ritenersi inammissibile nella parte in cui è volto ad ottenere l’ostensione dei documenti di cui alle precedenti istanze del ricorrente - la prima, pervenuta “ a mezzo mail pervenuta -OMISSIS- ; la seconda pervenuta con “successiva raccomandata del -OMISSIS-e pec a firma -OMISSIS-” - istanze entrambe parzialmente respinte da -OMISSIS- con nota del -OMISSIS-, non impugnata dal ricorrente.
Il ricorrente nell’istanza di accesso del-OMISSIS-non introduce alcun elemento effettivamente innovativo rispetto alle istanze precedenti.
Risulta pertanto inammissibile la domanda di ostensione dei pareri -OMISSIS- del -OMISSIS-.
3. E’ invece infondata l’eccezione con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all’ostensione di atti difensivi concernenti un contenzioso meramente lavoristico.
Deve infatti ritenersi che, a seguito della lettera del -OMISSIS- di -OMISSIS- e della successiva proposizione dell’azione risarcitoria nei suoi confronti in sede civile, il ricorrente abbia interesse ad accertare i fatti correlati, ivi compreso lo svolgimento del contenzioso lavoristico.
4. Venendo al merito, l’Adunanza Plenaria ha da tempo chiarito che “ la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 Cost. e riguarda quindi gli atti dell'Amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito) ”. Pertanto, “ anche l'attività degli -OMISSIS-e dei gestori di pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 97 Cost., essendo svolta, pur se sottoposta di regola al diritto comune, oltre che nell'interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività; pertanto, i relativi atti sono soggetti all'accesso ai sensi dell'art. 23 legge 7 agosto 1990 n. 241 ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 22 aprile 1999, n. 4).
Come evidenziato dalla stessa resistente, in base agli artt. 23, comma 1, e 25, comma 2, della legge n. 142 del 1990 (oggi art. 114 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e ai sensi dell’art. 3 del suo statuto, -OMISSIS- è un -OMISSIS-, incaricato dello svolgimento di attività di interesse generale, e pertanto soggiace al pari delle pubbliche amministrazioni alle norme dettate in materia di accesso ai documenti dalla legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1122; Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 166; Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 267) anche in relazione alla sua attività di diritto privato.
5. In materia di accesso devono tuttavia ritenersi consolidati i seguenti principi:
- in base all’art. 22, comma 1 lett. d ), della legge n. 241 del 1990, per " documento amministrativo ", deve intendersi “ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”. Deve trattarsi quindi di documenti già formati, non di informazioni da elaborare. Infatti non può trovare soddisfazione la pretesa di accedere ad informazioni (e non già a documenti già formati), ancora da elaborarsi da parte dell'Amministrazione, in quanto l'accesso documentale disciplinato dagli articoli 22 e ss., della legge n. 241 del 1990 - quale è quello esercitato nella fattispecie - può avere ad oggetto solo documenti già materialmente esistenti, così come previsto dall'art. 22, comma 4, legge citata, secondo cui “ non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 447);
- l'istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo preciso e circoscritto), e non può riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 marzo 2021, n. 2987);
- ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”; tuttavia la stessa disposizione aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso difensivo è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. E’ stato quindi chiarito che in materia di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché “ l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4);
- quanto ai pareri legali, la giurisprudenza costante del giudice amministrativo ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso “ quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. Stato., ord., Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798) … omissis … nega invece l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761; id., sez. VI, 13 ottobre 2003, n. 6200)” (Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2890);
- le parti non possono estendere nel corso del giudizio il “ thema decidendum” attraverso il deposito di una memoria non notificata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 113). In questo senso deve ritenersi inammissibile l’estensione della domanda di ostensione di documenti che non erano indicati nell’originaria istanza di accesso;
- le istanze di accesso di documenti già esibiti devono ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
6. Alla luce di tali consolidate acquisizioni giurisprudenziali, risultano quindi in parte fondate le censure di cui al primo motivo e al secondo motivo di ricorso e va riconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti nei limiti di seguito delineati:
a) va accolta la domanda di ostensione delle “ tre sentenze riguardanti il caso (-OMISSIS-)” , trattandosi di atti determinati, di carattere pubblico per i quali non sono state evidenziate particolari ragioni di riservatezza. La sentenza della -OMISSIS-risultano peraltro già esibite in quanto prodotte in sede civile;
b) deve essere respinta la domanda di ostensione di “ tutta la documentazione dimessa dal difensore -OMISSIS- e dal difensore -OMISSIS- nel giudizio definito dal -OMISSIS-, compresa la trascrizione delle conversazioni telefoniche, nonché copia integrale del verbale di tutte le udienze di causa delle due fasi celebrate del ‘-OMISSIS-”, stante l’ampiezza e la genericità dell’istanza nonché in considerazione del fatto che si tratta di atti giudiziari per i quali il ricorrente non ha in alcun modo fornito elementi idonei a far ritenere indispensabile la loro acquisizione;
c) va respinta la domanda di ostensione dei “ verbali del consiglio di amministrazione che hanno avuto per oggetto la vicenda -OMISSIS-”, in quanto generica;
d) va accolta la domanda di ostensione dei verbali del consiglio di amministrazione riguardanti “ l’attivazione del procedimento disciplinare, il provvedimento di licenziamento”, trattandosi di atti non difensivi per i quali non sono state manifestate particolari esigenze di riservatezza. Il provvedimento di licenziamento risulta peraltro già prodotto in sede civile;
e) va respinta la domanda di ostensione della “costituzione in giudizio e la decisione di non proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale a suo carico”, trattandosi di atti giudiziari e difensivi per quali non sono stati forniti elementi idonei a far ritenere indispensabile la loro acquisizione;
e) va accolta la domanda di ostensione dei “pareri legali resi -OMISSIS- in merito alla condotta -OMISSIS-, all’attivazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti e all’emissione del provvedimento di licenziamento” : si tratta infatti di pareri aventi una funzione endoprocedimentale e non strumentale al giudizio risarcitorio promosso contro il ricorrente. Come già visto è invece inammissibile la domanda di ostensione dei pareri -OMISSIS- in data -OMISSIS-, oggetto di precedente diniego all’accesso, non impugnato;
f) va respinta la domanda di ostensione riguardante “la denuncia penale presentata a carico -OMISSIS-e i documenti ad essa allegati, nonché la richiesta di archiviazione del -OMISSIS-.” : s i tratta infatti di atti giudiziari per quali non sono stati forniti elementi idonei a far ritenere indispensabile la loro acquisizione;
g) va respinta la domanda di ostensione di “un’elencazione analitica delle voci che compongono la somma richiesta di euro 874.991,87 a titolo di risarcimento del danno”, trattandosi di informazioni e non di un documento amministrativo già formato;
f) va respinta la domanda di ostensione degli “atti introduttivi degli ulteriori tre contenziosi citati nella usa lettera -OMISSIS-” e “degli atti difensivi predisposti d-OMISSIS-” in quanto atti giudiziari per quali non sono stati forniti elementi idonei a far ritenere indispensabile la loro acquisizione;
g) va respinta infine la domanda di ostensione “dei provvedimenti assunti dal consiglio di amministrazione per deliberare la difesa e per definire transattivamente i predetti contenziosi ”, trattandosi di atti sostanzialmente difesivi la cui esibizione potrebbe compromettere il diritto di difesa -OMISSIS- resistente e per i quali non sono stati forniti elementi idonei a far ritenere indispensabile la loro acquisizione.
6.1. Il fatto che alcuni degli atti giudiziari richiesti si riferiscano ad un contenzioso già concluso non risulta rilevante, in quanto in definitiva si tratta di atti riguardanti un’unica vicenda processuale complessa in itinere, idonei ad incidere sulla effettività del diritto di difesa -OMISSIS- resistente nel giudizio risarcitorio promosso contro il ricorrente.
6.2. Quanto alla mancata prova dell’indispensabilità dell’acquisizione documentale degli atti giudiziari richiesti, va altresì rilevato che il ricorrente non è stato parte di tali giudizi e ai sensi dell’art. 2909 cod. civ, non ne subisce gli effetti diretti. Spetterà ad -OMISSIS- provare in giudizio gli elementi costitutivi della responsabilità del ricorrente in base ai generali principi del giudizio civile, applicabili anche nelle controversie riguardanti diritti soggettivi tra privati e soggetti di diritto pubblico.
6.3. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti sopra evidenziati e per l’effetto, annullato in parte il diniego impugnato, va ordinato ad -OMISSIS- di consentire l’accesso agli atti sopra indicati mediante estrazione di copia degli stessi entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza.
7. Per la peculiarità della fattispecie e in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande proposte, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte il provvedimento impugnato, accerta il diritto di accesso agli atti indicati in motivazione mediante estrazione di copia degli stessi, ed ordina all’-OMISSIS- di consentire l’accesso agli atti medesimi entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO