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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 941/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in persona del Giudice dr. Antonio Cirma ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 941/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
(C.F. indicato: rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti allegata all'atto di riassunzione, dall'Avv. Giulio Amandola
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa C.F._2
(CE), alla Via Eduardo De Filippo, n. 18 (Parco Habitat – Scala C), con domicilio digitale indicato in atti;
-ATTORE-
e
(C.F. indicato: ), quale concessionario del servizio Controparte_1 P.IVA_1
riscossione tributi ed entrate patrimoniali del in persona del Controparte_2
legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sebastiano Piscopo (C.F. ), C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Caivano (NA) alla via Donadio n. 23,
(domicilio digitale indicato in atti);
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
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CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. ha promosso opposizione avverso l'atto di pignoramento ex art. Parte_1
72 bis D.P.R. n. 602/1973 promosso da sui crediti da essa vantati Controparte_1
nei confronti della banca di Credito Popolare S.p.A.
Il procedimento veniva iscritto al RGE n. 3139/2023.
Con ordinanza del 18.10.2023, comunicata in pari data, il GE rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
La signora depositava atto di riassunzione che veniva iscritto al RGE n. Pt_1
153/2024.
Con provvedimento del 18.01.2024 il GOP, rilevato che trattavasi di giudizio di merito, trasmetteva gli atti al Presidente di Sezione che ne disponeva l'iscrizione al
Ruolo generale degli affari civili contenziosi.
La causa veniva iscritta il 2.02.2024 al RG n. 941/2024 ed assegnato alla dott.ssa
Lojodice la quale, con provvedimento del 25.02.2024, fissava l'udienza di prima comparizione ed assegnava termine per la notifica dell'atto introduttivo.
Si è costituita la eccependo, tra l'altro, la tardiva introduzione del Controparte_1
giudizio di merito.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi mediante trattazione scritta la dott.ssa Lojodice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente in sostituzione della dott.ssa Lojodice e la decisione veniva rinviata all'udienza del 15.05.2025.
2. Ciò posto, l'odierna opposizione va dichiarata improcedibile.
Invero, alla luce della ricostruzione che precede risulta che il termine (perentorio) per l'introduzione del giudizio di merito sulla spiegata opposizione veniva a scadere in
data 16.01.2024 (segnatamente, novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del GE, termine individuato nella medesima ordinanza).
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Nel caso di specie, invece, nel termine perentorio così individuato l'odierna opponente depositava unicamente un ricorso in riassunzione e per di più al ruolo delle esecuzioni mobiliari, laddove la notifica alle controparti (di cui manca evidenza del fascicolo) non può essere avvenuta prima del 25.02.2024, data in cui il precedente giudice assegnava il termine per la notifica del ricorso.
Tale circostanza impone quindi di verificare se, ai fini della tempestiva introduzione del giudizio di merito sull'opposizione, sia sufficiente il mero deposito dell'atto di ricorso nel termine fissato, oppure si imponga la notifica altresì dello stesso alla controparte.
2.1. Ritiene questo giudice che sia da accogliersi la seconda delle prospettate soluzioni.
Occorre ricordare come la riforma di cui alla legge n. 80 del 2005 (la quale ha modificato il sistema delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi,
introducendo il noto meccanismo bifasico incentrato su di una prima fase cautelare innanzi al giudice dell'esecuzione ed una seconda fase a cognizione piena) abbia previsto – agli artt. 616 e 618 c.p.c. – che l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione (giudizio che fa seguito alla fase cautelare innanzi al G.E. e che ha carattere meramente eventuale) debba aver luogo secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, ovverosia normalmente con atto di citazione, salve le peculiari materie per le quali sia previsto lo schema del ricorso (materia del lavoro e locatizia, ad esempio), ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie.
Vero è che, in conformità al costante orientamento della Corte di Cassazione, l'errore nell'individuazione dell'atto introduttivo del giudizio costituisce pur sempre una nullità rientrante fra quelle formali di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (con conseguente sanatoria per il raggiungimento dello scopo: cfr. Cass. 18 agosto 2006, n. 18201).
Tuttavia, è altrettanto vero che, stante il carattere perentorio del termine per l'introduzione del giudizio di merito, la verifica circa il rispetto di tale termine deve inevitabilmente essere fatta con riguardo al parametro legale (ossia, quello dell'atto di citazione), e quindi con esclusivo riferimento al momento della notificazione.
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Detta impostazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto che: “In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel
termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto
introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto,
nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con
ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine,
l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla
controparte” (cfr. Cass. Sez. 3, 02/03/2023, n. 6237).
Il principio di fondo ricavabile è, infatti, quello secondo cui la verifica del rispetto del termine perentorio (e, correlativamente, l'accertamento della eventuale decadenza)
va effettuato pur sempre in base al modello normativamente previsto in luogo di quello (erroneamente) utilizzato.
Ne consegue, nel caso di specie, che l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione spiegata deve ritenersi tardiva.
2.3. Quanto alle conseguenze della dedotta tardività, ritiene questo Giudice che –
contrariamente a quanto pur autorevolmente prospettato in dottrina (secondo cui si ravviserebbe in tal caso l'estinzione del giudizio ex art. 307, terzo comma, c.p.c.) – la conseguenza debba essere nel senso dell'improcedibilità e non già dell'estinzione.
Invero, la fattispecie dell'estinzione ex art. 307, terzo comma, c.p.c. presuppone la considerazione della fase cautelare e della fase di merito sull'opposizione all'esecuzione nei termini di un unico complessivo giudizio, laddove appare maggiormente rispondente al dato normativo (quale risultante a seguito della riforma del 2005, stante soprattutto il carattere meramente eventuale del giudizio di merito sull'opposizione) la considerazione in via del tutto autonoma delle dette fasi.
Si impone pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la declaratoria di improcedibilità.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, in ragione del valore della causa più vicino al
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minimo che al massimo dello scaglione, con attribuzione in favore dell'Avv.
Sebastiano Piscopo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata da iscritta al RG n. Parte_1
941/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione.
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Sebastiano
Piscopo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa l'11.06.2025
Il giudice
Dr. Antonio Cirma
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