Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
Al lavoratore subordinato impegnato nello svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del lunedì successivo alle votazioni, spettano le competenze dell'intera giornata, mentre l'assenza dal lavoro del martedì e mercoledì successivi è da computarsi come riposo compensativo. Pertanto la precisa corrispondenza tra quote retributive e riposi compensativi da un lato e giornate di consultazioni elettorali dall'altro fa sì che la prestazione per qualche ora soltanto dell'attività elettorale nell'ultimo giorno delle operazioni debba essere considerata ad ogni effetto come prestazione lavorativa per l'intera giornata.
Commentario • 1
- 1. Permessi elettoraliMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8712 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREDITO ITALIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato RG VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 268/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/02/99 R.G.N. 318/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DEL BUFALO per delega TORNABUONI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino del 22/5/96 BI GI conveniva in giudizio il Credito Italiano Spa per il riconoscimento di un ulteriore giorno di riposo compensativo (o per il pagamento della somma complessiva di L. 109.100, con rivalutazione ed interessi) a titolo di integrazione delle spettanze maturate in occasione del Referundum popolare del 1995, in cui aveva svolto l'attività elettorale di presidente di seggio dal 10 al 12 giugno. Il Credito Italiano contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza della Banca, con sentenza del 20/1 - 1/2/99, confermava la decisione, precisando che l'art. 11 L. n. 53 del 21/3/90, al primo comma, prevedeva che "coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali... hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni"; al secondo comma la norma stabiliva che i giorni di assenza dal lavoro erano considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa e la legge n. 69 del 29/1/92, di interpretazione autentica di questo comma, precisava che lo stesso "va inteso nel senso che i lavoratori.... hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni peritali".
La norma quindi introduceva "una 'fictio' di parificazione dei giorni... in cui interviene l'espletamento delle operazioni legate a tale evenienza a giornate di normale prestazione lavorativa, eccettuati i giorni che sarebbero stati festivi o non lavorativi per i quali è prevista l'attribuzione di riposi compensativi o di 'specifiche quote retributivè"; il lavoratore, non avendo fruito del riposo spettante per legge c/o contratto, aveva diritto alla concessione del riposo compensativo o ad una retribuzione aggiuntiva, che nella specie era stata regolarmente concessa.
Per il restante periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, stante l'equiparazione fra adempimento delle operazioni elettorali e prestazione lavorativa e l'individuazione da parte del legislatore della "unità di misura per indicare l'estensione del beneficio concesso, che è il giorno", come tale non frazionabile, il lavoratore che aveva partecipato allo svolgimento delle operazioni elettorali, "anche solo (per) una parte qualsiasi della giornata" aveva diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa per tutto il giorno "dato che al giorno di assenza pieno corrisponde un'attività lavorativa normalmente effettuata, per fictio legis". Da ciò consegue che avendo il BI lavorato nelle prime ore di lunedì 12/6/94 aveva diritto a rimanere assente dal lavoro per quel giorno e poi ad avere i due giorni di riposo compensativo per l'attività elettorale prestata nel sabato e domenica precedenti. Questa previsione non era arbitraria, ma trovava un equo bilanciamento con il maggior lavoro prestato nelle fasi conclusive delle operazioni di voto.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Credito Italiano Spa, fondato su un solo motivo.
Resiste il BI con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 119 DPR n. 361 del 30/3/57, come sostituito dall'art. 11 L. n. 53 del 21/3/90, e dell'art. 1 L. n. 69 del 29/1/92, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale a ritenere che basti anche un'ora sola di impegno elettorale nella giornata di lunedì per giustificare l'assenza dal lavoro per l'intera giornata: ai sensi dell'art. 1 L. n. 62/92 il lavoratore impegnato nelle operazioni elettorali ha diritto unicamente al pagamento di specifiche quote retributive, ovvero a riposi compensativi "solo per i giorni festivi o non lavorativi", mentre per le funzioni esplicate nelle normali giornate lavorative ha diritto solo ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo "corrispondente alla durata delle relative operazioni" e non oltre. Peraltro, la mancata prestazione lavorativa nel giorno in cui il lavoratore gode del riposo compensativo nel giorno immediatamente successivo alle operazioni elettorali è più che sufficiente per il recupero delle energie lavorative, come emerge anche dalla sentenza della Consulta n. 452 del 13/12/91. Il BI ha regolarmente usufruito del riposo compensativo per il sabato e domenica precedenti, nelle giornate di lunedì e martedì, ed è stato retribuito dallo Stato per il maggior lavoro svolto e non ha diritto a nessun'altra provvidenza.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto di precisare il principio di diritto. condiviso dal Collegio ed ormai assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte tanto da costituire diritto vivente, secondo cui "al lavoratore subordinato impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del lunedì successivo alle votazioni, spettano le competenze dell'intera giornata (mentre) l'assenza dal lavoro nel martedì e mercoledì successivi (la fattispecie presa in esame nella.... pronuncia riguarda un dipendente bancario e perciò con prestazioni lavorative concentrate in cinque giorni alla settimana) è da computarsi come riposo compensativo (Cass. n. 1062 del 29/1/2000). Il legislatore in base alla chiara formulazione delle norma ha istituito una precisa corrispondenza fra quote retributive e riposi compensativi, facendoli coincidere con le giornate di consultazioni elettorali, per cui è a queste ultime che deve farsi riferimento per determinare sia le quote retributive che i riposi compensativi, e non alle ore di attività prestata nello svolgimento delle operazioni elettorali, come vorrebbe la Banca ricorrente;
ne consegue che la prestazione dell'attività elettorale, sia pure per qualche ora soltanto nell'ultimo giorno delle operazioni elettorali, viene a tutti gli effetti considerata come prestazione lavorativa per l'intera giornata. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6,80 oltre ad Euro 2.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002