Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8712
CASS
Sentenza 17 giugno 2002

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Al lavoratore subordinato impegnato nello svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del lunedì successivo alle votazioni, spettano le competenze dell'intera giornata, mentre l'assenza dal lavoro del martedì e mercoledì successivi è da computarsi come riposo compensativo. Pertanto la precisa corrispondenza tra quote retributive e riposi compensativi da un lato e giornate di consultazioni elettorali dall'altro fa sì che la prestazione per qualche ora soltanto dell'attività elettorale nell'ultimo giorno delle operazioni debba essere considerata ad ogni effetto come prestazione lavorativa per l'intera giornata.

Commentario1

  • 1Permessi elettorali
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8712
Data del deposito : 17 giugno 2002

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