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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 7274/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Parte_1 Parte_2
Lo Bello e Teresa Tornambé ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, corso
Il Cancelliere
Tukory, n. 278.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Paola Buscema ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via
Mario Rutelli, n. 38.
- resistente –
All'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma netta di euro
200,00 per il periodico rinnovo della CQC oltre interessi dalla notificazione del ricorso al saldo;
condanna la società resistente a corrispondere:
- al ricorrente la somma lorda di euro 343,40 a titolo di indennità sostitutiva Parte_1
delle ferie non godute nei giorni di partecipazione ai corsi per il rinnovo della CQC, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- al ricorrente la somma lorda di euro 365,50 a titolo di indennità sostitutiva Parte_2
delle ferie non godute nei giorni di partecipazione ai corsi per il rinnovo della CQC, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
1 rigetta per il resto il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 luglio 2022, i ricorrenti in epigrafe - premesso di essere ex dipendenti collocati in quiescenza - convenivano in giudizio l' per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale) e così 1.Per la determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti in caso di contestazione sulle somme di cui al punto 1, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
3.Per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente la riliquidazone del TFR, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
4.Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione
degli stessi nei modi e termini di legge .
5.Dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510
3512 3516 3518 3520. • PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 - 3123 -3039 •
FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO • INDENNITA' DI GUIDA •
INDENNITA' DI TURNO • IND. EFF. GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 • IND. EFF.
cod 3147 • COD 3019 • Controparte_2 Controparte_3
COD 3001 • COD 3020 • TEMPI ACC.ART1 CP_4 Controparte_5
AA18/10/95 COD 3004 • RATEI 13° E 14° MENSILITA' 6.Conseguentemente condannare
l' convenuta al pagamento delle somme derivanti sia dal riconoscimento della CP_6
riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività
soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa 7. Ritenere e dichiarare che il possesso del titolo (nel caso di specie la carta CQC) risponda all'interesse esclusivo del datore di lavoro e come tale le spese devono essere a carico dell' 8. Condannare CP_1
l' rimborsare ai ricorrenti autisti la somma di 200,00 euro per ciascun ricorrente anticipata CP_1
di tasca propria per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). "In spregio agli accordi sottoscritti con i sindacati e al CCNL di settore 9. Ritenere e dichiarare che il corso
2 per il rinnovo della cqc doveva essere esperito durante l'orario di lavoro (art 35 ccnl autoferrotranviari). 10.Condannare l' a rimborsare/risarcire le 35 ore dedicate al rinnovo CP_1
della CQC nelle giornate di ferie nella misura di euro 600,00 o in quella minore o maggiore somma
che il Tribunale riterrà equa per ciascun ricorrente. 11.Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente qualora venga contesta la somma di euro 800,00 (200,00 per il costo anticipato per il rinnovo della cqc oltre euro 600,00 per rimborso/risarcimento delle 35 ore) per ciascun ricorrente ed in caso di contestazione sull'ammontare disporre e nominare un ctu per consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. 12.Condannare l' n persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore convenuto alle spese ed onorari del giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo variamente l'infondatezza delle domande, delle quali chiedeva il rigetto, producendo in atti accordi aziendali nei quali si sarebbe stabilita l'esclusione dalla base di calcolo del T.F.R. delle indennità in essi previste e oggetto della domanda.
La causa, senza istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Va rilevato, anzitutto, che la società convenuta ha depositato in allegato al ricorso gli accordi aziendali del 1995, del 2000, del 2003 e del 2006 (cfr. allegati nn. da 3 a 7 della memoria di costituzione).
In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n. 297/1982
- prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5.
Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. è “quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla
contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione
3 della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019).
Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal 1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità
previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti
incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di
produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale 100/225”.
Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14).
Ed ancora, ove l'Accordo del 31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19: “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del
23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^, 14^mensilità , TFR e straordinario”.
Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi “non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge 297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la
4 misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge 297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR”; art. 1 dell'Accordo del
31.7.2003 “A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di “ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su
13°, 14°, T.F.R. e straordinario”).
Per quanto concerne, poi, l'indennità ex art 12 dell'Accordo del 31.07.2003, si osserva che la stessa è stata riconosciuta solo al personale con la qualifica di “Quadro” e, quindi, non anche ai ricorrenti.
Infine, appare infondata l'eccezione sollevata dai ricorrenti di nullità delle clausole sopra indicate degli accordi aziendali, che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione dell'art. 2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali.
L'eccezione, infatti, non può essere accolta, posto che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che le parti collettive possono pattuire la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro a una clausola del contratto collettivo nazionale o di un contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline, ove non sia diversamente previsto. Il criterio interpretativo che va utilizzato dal giudice è costituito dalla volontà delle parti e dalla prevalenza della fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, secondo il criterio di competenza e di specialità, con il solo limite del rispetto della normativa di legge inderogabile
(Cass. civ., sez. lav., n. 19351/2007; da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 17939/2022: “il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline -e di un loro diverso ambito
applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili- che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali).
Dunque, il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione.
5 Deve, pertanto, concludersi che l'espressa esclusione da parte degli accordi aziendali delle richiamate indennità dalla base di calcolo del T.F.R e la congruità degli importi liquidati ai ricorrenti alla cessazione del rapporto di lavoro precludono l'accoglimento delle domande attoree.
Soltanto in estrema sintesi, dunque, va rilevato come nel caso di specie la contrattazione collettiva stabilisca espressamente l'esclusione delle indennità 7/a e 7/b dalla base di calcolo del
TFR e come tale previsione, del tutto lecita ai sensi dell'art. 2120 c.c. (secondo cui la retribuzione rilevante ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”), comporti l'irrilevanza del carattere continuativo dell'erogazione avvenuta nel corso del rapporto di lavoro (fatta salva ogni valutazione circa le contestazioni di anche sul carattere continuativo dell'emolumento). CP_1
La seconda pretesa, concernente il mancato godimento dei 4 giorni di ex festività soppresse, è
parimenti infondata perché, come correttamente osservato dalla resistente, i 25 giorni di ferie totali riconosciuti da erano conformi al dettato dell'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980 (cfr. CP_1
sul punto la precedente pronuncia di questo Tribunale prodotta come allegato n. 11 della memoria di costituzione, cui appare senz'altro sufficiente rinviare).
La terza pretesa riguarda l'importo spettante per i giorni di ferie che, secondo i ricorrenti, non può essere inferiore a quello spettante i giorni di lavoro (dovendo includere, quindi, tutte le indennità espressamente elencate a pagina 7 del ricorso).
Ebbene, nei termini in cui è stata avanzata in ricorso, tale pretesa non può trovare accoglimento perché se, da un lato (in via dirimente), “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022), dall'altro lato (a fortiori) i ricorrenti hanno fatto generico riferimento ad una serie di voci “retributive” da cui è praticamente impossibile cogliere la loro effettiva inclusione nella retribuzione “normale” (cfr. pagina 7 del ricorso, prestando attenzione al fatto che chi agisce in giudizio non può farlo soltanto per far valere dei principi o per richiedere l'astratta applicazione di una regola, ma è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa concretamente fatta valere).
Per quanto concerne, invece, la carta di qualificazione del conducente, la questione relativa alla natura dell'interesse sotteso al possesso nonché al rinnovo della stessa è stata reiteratamente
6 affrontata, con esiti non sempre univoci, soprattutto dalla magistratura contabile, anche in sede consultiva, nonché dalla giurisprudenza ordinaria.
Determinanti, per la risoluzione della questione, appaiono le seguenti considerazioni, mutuate dal condivisibile parere espresso a tal proposito dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana nel precedente segnalato dai ricorrenti nelle note conclusive (deliberazione n.
30/2020/PAR del 03 aprile 2020):
L'articolo 3, par. 1, della direttiva 2003/59/CE in tema di “qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri” prevede, al fine di migliorare la sicurezza stradale e quella del conducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un successivo obbligo di formazione periodica. Tali principi sono stati recepiti, in ambito nazionale, dal d.lgs. n. 286/2005 che, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, ha sancito l'obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l'obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (art. 14). La normativa interna, inoltre, ha previsto che la “carta di qualificazione del conducente” sostituisca il “certificato di abilitazione professionale” (CAP) di tipo KC e KD previsto dall'art. 311 del DPR 495/1992 (art. 18 co. 2) e che venga rilasciata a seguito di frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione iniziale e previo superamento di un esame di idoneità (art 19). I titolari della “carta” sono tenuti al rinnovo della stessa, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un ulteriore corso di formazione, di durata pari a 35 ore, in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di carburante, e dopo aver superato un esame finale (art. 20).
Ulteriori disposizioni attuative relative ai corsi di formazione e ai soggetti erogatori dei corsi sono contenute nel decreto ministeriale 20/09/2013.
La normativa citata, quindi, pone un obbligo di formazione, sia iniziale che ricorrente (ogni 5
anni), per i soggetti che svolgono un servizio che necessita della massima tutela, a garanzia della sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei cittadini.
Con specifico riferimento all'obbligo di conseguimento iniziale della CQC (art.19), tale documento rappresenta una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l'esercizio dell'attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all'assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all'assunzione o al superamento del successivo periodo di prova. Appare perciò del tutto corretto
7 ritenere che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.
Dopo l'assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l'attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale.
Tale interesse impone che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) debbano essere sostenuti dal datore di lavoro;
e qualora il dipendente abbia anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall'ente datore di lavoro.
Del resto, le spese necessarie ad ottenere il rinnovo della CQC sono annoverabili tra quelle
“spese di formazione” che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore di lavoro.
Tali considerazioni appaiono congruenti con i precedenti in analoghe controversie espressi dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Corte App. Napoli, n. 1892/2018, ma vedi pure Cass. n. 5747/2020), la quale ha ribadito un orientamento generale (cfr. Cass. n. 7776/2015) che fa gravare sul datore di lavoro gli oneri necessari per il conseguimento di un titolo abilitativo tutte le volte che sussista un vincolo di esclusività (anche quivi imposto dall'art. 5 del regolamento allegato al RD 148/31) ed il titolo sia funzionale allo svolgimento di un'attività professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Sotto tale ultimo profilo si reputa del tutto irrilevante la circostanza che non risulti nella specie una esplicita richiesta dell'azienda di procedere al rinnovo della CQC, poiché è pacifico che questo fosse indispensabile per la prosecuzione della prestazione resa in favore dell CP_6
La superiore ricostruzione trova ulteriore conferma nella disciplina all'uopo stabilita dal CCNL, il quale all'art. 35, comma 7, – laddove regolamenta le conseguenze della sospensione e/o della detrazione di punti dalla patente e/o dalla CQC dei conducenti per infrazioni al codice della strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni – addebita al lavoratore solo i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e le ore di frequentazione dei corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa, ma fa comunque gravare sull'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore.
Appare pertanto persuasiva, perciò, la tesi che sia l'azienda a dovere farsi carico dei costi sostenuti dai ricorrenti per il periodico rinnovo della CQC, rimborsando ai ricorrenti gli importi di
200,00 euro ciascuno oggetto delle quietanze in atti loro rilasciate dai titolari delle autoscuole presso le quali hanno conseguito il rinnovo della carta.
8 Va a questo punto osservato che il richiamato art. 35 del CCNL, al comma 11, detta una disciplina specifica in relazione alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione utili al rinnovo della CQC, prevedendo che solo la quota oraria dei medesimi destinata agli obblighi in materia di sicurezza debba essere svolta in orario di servizio o altrimenti compensata con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito. La restante quota oraria deve perciò rimanere a carico del lavoratore, il quale dovrà evidentemente parteciparvi fuori dall'orario di lavoro fruendo di un corrispondente periodo di ferie.
Ritiene tuttavia il Tribunale che tale disciplina, obbligando il dipendente a destinare una parte delle ferie non alla funzione di recupero delle proprie energie bensì al soddisfacimento di un interesse che, si è visto, essere esclusivamente del datore di lavoro, si ponga in aperto contrasto con l'art. 36 della Costituzione e con la regola che vede come irrinunciabile il diritto del lavoratore alle ferie. La relativa nullità ex art. 1418 c.c. ne impone, di conseguenza, la disapplicazione e rende coerentemente fondata la domanda dei ricorrenti volta all'ottenimento del “rimborso/risarcimento” delle 35 ore sottratte al periodo feriale e dedicate alla frequentazione del corso di formazione, quantificabile in misura corrispondente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rappresentando questo lo specifico emolumento “volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” ma anche il “corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato” (cfr. Cass. 1757 del 29.1.2016). Tenuto conto di una retribuzione giornaliera che, dalle prodotte buste paga, risultava ammontare:
- ad euro 68,68 per il ricorrente (cfr. buste paga del ricorrente allegate al Pt_1 Pt_1
ricorso);
- ad euro 73,10 per il ricorrente (cfr. buste paga del ricorrente allegate al Pt_2 Pt_2
ricorso);
il relativo importo è calcolato:
- in euro 343,40 lordi per il ricorrente , oltre interessi e rivalutazione monetaria come Pt_1
per legge;
- e in euro 365,50 lordi per il ricorrente , oltre interessi e rivalutazione monetaria come Pt_2
per legge.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché dell'esistenza di pronunce di segno contrario di questo Tribunale, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17 aprile 2025.
Il Giudice
9 Giuseppe Tango
10
Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 7274/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Parte_1 Parte_2
Lo Bello e Teresa Tornambé ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, corso
Il Cancelliere
Tukory, n. 278.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Paola Buscema ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via
Mario Rutelli, n. 38.
- resistente –
All'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma netta di euro
200,00 per il periodico rinnovo della CQC oltre interessi dalla notificazione del ricorso al saldo;
condanna la società resistente a corrispondere:
- al ricorrente la somma lorda di euro 343,40 a titolo di indennità sostitutiva Parte_1
delle ferie non godute nei giorni di partecipazione ai corsi per il rinnovo della CQC, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- al ricorrente la somma lorda di euro 365,50 a titolo di indennità sostitutiva Parte_2
delle ferie non godute nei giorni di partecipazione ai corsi per il rinnovo della CQC, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
1 rigetta per il resto il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 luglio 2022, i ricorrenti in epigrafe - premesso di essere ex dipendenti collocati in quiescenza - convenivano in giudizio l' per ivi Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale) e così 1.Per la determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti in caso di contestazione sulle somme di cui al punto 1, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
3.Per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente la riliquidazone del TFR, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
4.Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione
degli stessi nei modi e termini di legge .
5.Dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510
3512 3516 3518 3520. • PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 - 3123 -3039 •
FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO • INDENNITA' DI GUIDA •
INDENNITA' DI TURNO • IND. EFF. GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 • IND. EFF.
cod 3147 • COD 3019 • Controparte_2 Controparte_3
COD 3001 • COD 3020 • TEMPI ACC.ART1 CP_4 Controparte_5
AA18/10/95 COD 3004 • RATEI 13° E 14° MENSILITA' 6.Conseguentemente condannare
l' convenuta al pagamento delle somme derivanti sia dal riconoscimento della CP_6
riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività
soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa 7. Ritenere e dichiarare che il possesso del titolo (nel caso di specie la carta CQC) risponda all'interesse esclusivo del datore di lavoro e come tale le spese devono essere a carico dell' 8. Condannare CP_1
l' rimborsare ai ricorrenti autisti la somma di 200,00 euro per ciascun ricorrente anticipata CP_1
di tasca propria per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). "In spregio agli accordi sottoscritti con i sindacati e al CCNL di settore 9. Ritenere e dichiarare che il corso
2 per il rinnovo della cqc doveva essere esperito durante l'orario di lavoro (art 35 ccnl autoferrotranviari). 10.Condannare l' a rimborsare/risarcire le 35 ore dedicate al rinnovo CP_1
della CQC nelle giornate di ferie nella misura di euro 600,00 o in quella minore o maggiore somma
che il Tribunale riterrà equa per ciascun ricorrente. 11.Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente qualora venga contesta la somma di euro 800,00 (200,00 per il costo anticipato per il rinnovo della cqc oltre euro 600,00 per rimborso/risarcimento delle 35 ore) per ciascun ricorrente ed in caso di contestazione sull'ammontare disporre e nominare un ctu per consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. 12.Condannare l' n persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore convenuto alle spese ed onorari del giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo variamente l'infondatezza delle domande, delle quali chiedeva il rigetto, producendo in atti accordi aziendali nei quali si sarebbe stabilita l'esclusione dalla base di calcolo del T.F.R. delle indennità in essi previste e oggetto della domanda.
La causa, senza istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Va rilevato, anzitutto, che la società convenuta ha depositato in allegato al ricorso gli accordi aziendali del 1995, del 2000, del 2003 e del 2006 (cfr. allegati nn. da 3 a 7 della memoria di costituzione).
In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n. 297/1982
- prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5.
Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. è “quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla
contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione
3 della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019).
Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal 1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità
previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti
incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di
produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale 100/225”.
Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14).
Ed ancora, ove l'Accordo del 31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19: “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del
23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^, 14^mensilità , TFR e straordinario”.
Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi “non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge 297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del
TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la
4 misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge 297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR”; art. 1 dell'Accordo del
31.7.2003 “A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di “ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su
13°, 14°, T.F.R. e straordinario”).
Per quanto concerne, poi, l'indennità ex art 12 dell'Accordo del 31.07.2003, si osserva che la stessa è stata riconosciuta solo al personale con la qualifica di “Quadro” e, quindi, non anche ai ricorrenti.
Infine, appare infondata l'eccezione sollevata dai ricorrenti di nullità delle clausole sopra indicate degli accordi aziendali, che escludono le citate indennità dalla base di computo della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in violazione dell'art. 2120 c.c. e del principio di gerarchia delle fonti contrattuali.
L'eccezione, infatti, non può essere accolta, posto che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che le parti collettive possono pattuire la prevalenza da attribuire per la disciplina dei rapporti di lavoro a una clausola del contratto collettivo nazionale o di un contratto aziendale con possibile concorrenza delle due discipline, ove non sia diversamente previsto. Il criterio interpretativo che va utilizzato dal giudice è costituito dalla volontà delle parti e dalla prevalenza della fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, secondo il criterio di competenza e di specialità, con il solo limite del rispetto della normativa di legge inderogabile
(Cass. civ., sez. lav., n. 19351/2007; da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 17939/2022: “il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline -e di un loro diverso ambito
applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili- che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali).
Dunque, il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale, né di quello cronologico, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più prossima – non solo territorialmente ma anche in relazione alla specialità della disciplina - agli interessi oggetto di regolamentazione.
5 Deve, pertanto, concludersi che l'espressa esclusione da parte degli accordi aziendali delle richiamate indennità dalla base di calcolo del T.F.R e la congruità degli importi liquidati ai ricorrenti alla cessazione del rapporto di lavoro precludono l'accoglimento delle domande attoree.
Soltanto in estrema sintesi, dunque, va rilevato come nel caso di specie la contrattazione collettiva stabilisca espressamente l'esclusione delle indennità 7/a e 7/b dalla base di calcolo del
TFR e come tale previsione, del tutto lecita ai sensi dell'art. 2120 c.c. (secondo cui la retribuzione rilevante ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”), comporti l'irrilevanza del carattere continuativo dell'erogazione avvenuta nel corso del rapporto di lavoro (fatta salva ogni valutazione circa le contestazioni di anche sul carattere continuativo dell'emolumento). CP_1
La seconda pretesa, concernente il mancato godimento dei 4 giorni di ex festività soppresse, è
parimenti infondata perché, come correttamente osservato dalla resistente, i 25 giorni di ferie totali riconosciuti da erano conformi al dettato dell'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980 (cfr. CP_1
sul punto la precedente pronuncia di questo Tribunale prodotta come allegato n. 11 della memoria di costituzione, cui appare senz'altro sufficiente rinviare).
La terza pretesa riguarda l'importo spettante per i giorni di ferie che, secondo i ricorrenti, non può essere inferiore a quello spettante i giorni di lavoro (dovendo includere, quindi, tutte le indennità espressamente elencate a pagina 7 del ricorso).
Ebbene, nei termini in cui è stata avanzata in ricorso, tale pretesa non può trovare accoglimento perché se, da un lato (in via dirimente), “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente"” (Cass., sez. lav., sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022), dall'altro lato (a fortiori) i ricorrenti hanno fatto generico riferimento ad una serie di voci “retributive” da cui è praticamente impossibile cogliere la loro effettiva inclusione nella retribuzione “normale” (cfr. pagina 7 del ricorso, prestando attenzione al fatto che chi agisce in giudizio non può farlo soltanto per far valere dei principi o per richiedere l'astratta applicazione di una regola, ma è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa concretamente fatta valere).
Per quanto concerne, invece, la carta di qualificazione del conducente, la questione relativa alla natura dell'interesse sotteso al possesso nonché al rinnovo della stessa è stata reiteratamente
6 affrontata, con esiti non sempre univoci, soprattutto dalla magistratura contabile, anche in sede consultiva, nonché dalla giurisprudenza ordinaria.
Determinanti, per la risoluzione della questione, appaiono le seguenti considerazioni, mutuate dal condivisibile parere espresso a tal proposito dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana nel precedente segnalato dai ricorrenti nelle note conclusive (deliberazione n.
30/2020/PAR del 03 aprile 2020):
L'articolo 3, par. 1, della direttiva 2003/59/CE in tema di “qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri” prevede, al fine di migliorare la sicurezza stradale e quella del conducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un successivo obbligo di formazione periodica. Tali principi sono stati recepiti, in ambito nazionale, dal d.lgs. n. 286/2005 che, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, ha sancito l'obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l'obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (art. 14). La normativa interna, inoltre, ha previsto che la “carta di qualificazione del conducente” sostituisca il “certificato di abilitazione professionale” (CAP) di tipo KC e KD previsto dall'art. 311 del DPR 495/1992 (art. 18 co. 2) e che venga rilasciata a seguito di frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione iniziale e previo superamento di un esame di idoneità (art 19). I titolari della “carta” sono tenuti al rinnovo della stessa, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un ulteriore corso di formazione, di durata pari a 35 ore, in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di carburante, e dopo aver superato un esame finale (art. 20).
Ulteriori disposizioni attuative relative ai corsi di formazione e ai soggetti erogatori dei corsi sono contenute nel decreto ministeriale 20/09/2013.
La normativa citata, quindi, pone un obbligo di formazione, sia iniziale che ricorrente (ogni 5
anni), per i soggetti che svolgono un servizio che necessita della massima tutela, a garanzia della sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei cittadini.
Con specifico riferimento all'obbligo di conseguimento iniziale della CQC (art.19), tale documento rappresenta una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l'esercizio dell'attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all'assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all'assunzione o al superamento del successivo periodo di prova. Appare perciò del tutto corretto
7 ritenere che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.
Dopo l'assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l'attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale.
Tale interesse impone che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) debbano essere sostenuti dal datore di lavoro;
e qualora il dipendente abbia anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall'ente datore di lavoro.
Del resto, le spese necessarie ad ottenere il rinnovo della CQC sono annoverabili tra quelle
“spese di formazione” che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore di lavoro.
Tali considerazioni appaiono congruenti con i precedenti in analoghe controversie espressi dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Corte App. Napoli, n. 1892/2018, ma vedi pure Cass. n. 5747/2020), la quale ha ribadito un orientamento generale (cfr. Cass. n. 7776/2015) che fa gravare sul datore di lavoro gli oneri necessari per il conseguimento di un titolo abilitativo tutte le volte che sussista un vincolo di esclusività (anche quivi imposto dall'art. 5 del regolamento allegato al RD 148/31) ed il titolo sia funzionale allo svolgimento di un'attività professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Sotto tale ultimo profilo si reputa del tutto irrilevante la circostanza che non risulti nella specie una esplicita richiesta dell'azienda di procedere al rinnovo della CQC, poiché è pacifico che questo fosse indispensabile per la prosecuzione della prestazione resa in favore dell CP_6
La superiore ricostruzione trova ulteriore conferma nella disciplina all'uopo stabilita dal CCNL, il quale all'art. 35, comma 7, – laddove regolamenta le conseguenze della sospensione e/o della detrazione di punti dalla patente e/o dalla CQC dei conducenti per infrazioni al codice della strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni – addebita al lavoratore solo i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e le ore di frequentazione dei corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa, ma fa comunque gravare sull'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore.
Appare pertanto persuasiva, perciò, la tesi che sia l'azienda a dovere farsi carico dei costi sostenuti dai ricorrenti per il periodico rinnovo della CQC, rimborsando ai ricorrenti gli importi di
200,00 euro ciascuno oggetto delle quietanze in atti loro rilasciate dai titolari delle autoscuole presso le quali hanno conseguito il rinnovo della carta.
8 Va a questo punto osservato che il richiamato art. 35 del CCNL, al comma 11, detta una disciplina specifica in relazione alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione utili al rinnovo della CQC, prevedendo che solo la quota oraria dei medesimi destinata agli obblighi in materia di sicurezza debba essere svolta in orario di servizio o altrimenti compensata con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito. La restante quota oraria deve perciò rimanere a carico del lavoratore, il quale dovrà evidentemente parteciparvi fuori dall'orario di lavoro fruendo di un corrispondente periodo di ferie.
Ritiene tuttavia il Tribunale che tale disciplina, obbligando il dipendente a destinare una parte delle ferie non alla funzione di recupero delle proprie energie bensì al soddisfacimento di un interesse che, si è visto, essere esclusivamente del datore di lavoro, si ponga in aperto contrasto con l'art. 36 della Costituzione e con la regola che vede come irrinunciabile il diritto del lavoratore alle ferie. La relativa nullità ex art. 1418 c.c. ne impone, di conseguenza, la disapplicazione e rende coerentemente fondata la domanda dei ricorrenti volta all'ottenimento del “rimborso/risarcimento” delle 35 ore sottratte al periodo feriale e dedicate alla frequentazione del corso di formazione, quantificabile in misura corrispondente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rappresentando questo lo specifico emolumento “volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” ma anche il “corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato” (cfr. Cass. 1757 del 29.1.2016). Tenuto conto di una retribuzione giornaliera che, dalle prodotte buste paga, risultava ammontare:
- ad euro 68,68 per il ricorrente (cfr. buste paga del ricorrente allegate al Pt_1 Pt_1
ricorso);
- ad euro 73,10 per il ricorrente (cfr. buste paga del ricorrente allegate al Pt_2 Pt_2
ricorso);
il relativo importo è calcolato:
- in euro 343,40 lordi per il ricorrente , oltre interessi e rivalutazione monetaria come Pt_1
per legge;
- e in euro 365,50 lordi per il ricorrente , oltre interessi e rivalutazione monetaria come Pt_2
per legge.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché dell'esistenza di pronunce di segno contrario di questo Tribunale, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17 aprile 2025.
Il Giudice
9 Giuseppe Tango
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