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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9189 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA CHISIMAIO 38 ROMA presso il difensore avv.
[...]
Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELI BRUNO Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA NR.25 21040 OGGIONA S.STEFANO presso il difensore avv. FEDELI BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 12.10.25 e in data 10.10.25.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è stata introdotta per il pagamento dei compensi relativi alla prestazione professionale resa dalll'avv.to Emanuele Giudici a favore di relativamente alla fase istruttoria e Controparte_1 decisoria, poiché la fase di studio e introduttiva era state oggetto di decreto di pagamento a carico dello
Stato.
Dai documenti depositati emerge il provvedimento (RG 16811/2019 sez. specializzata in materia di immigrazione) di accoglimento del ricorso al diritto al rilascio di permesso di soggiorno datato 1.2.23 a favore della parte resistente, nonché il decreto di pagamento del medesimo procedimento emesso a favore dell'avv.to Giudice con il quale si pone il pagamento del compenso in relazione alla fase di studio e introduttiva con patrocinio a carico dello Stato (risulta agli atti anche la delibera di ammissione del patrocinio a carico dello Stato). Nello stesso provvedimento del giorno 1.2.2023 si dava atto del della revoca del patrocinio a carico dello Stato dal 31.10.22 tenuto conto del superamento del limite di euro 11.493,32.
Il ricorso del 31.2.2019 era stato proposto dall'avv.to Giudice a seguito de provvedimento di non accoglimenti di protezione umanitaria del 10.10.2018.
Si è costituita la parte resistente che ha contestato la sola quantificazione degli importi richiesti dovendosi applicare gli importi minimi di cui al d.m. 55/14 e succ modifiche,
Il Tribunale osserva, preliminarmente, che l'assenza di un accordo in relazione all'entità del compenso da corrispondere al professionista implica l'applicazione dell'art. 2233 c.c. e dunque il riferimento al d.m. 55/14.
Dovendo dunque procedersi alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria e decisoria con applicazione dello scaglione di valore sino ad euro 5200,00 e applicazione dei parametri medi, esclusa ogni maggiorazione, si liquida euro 851,00 + 851,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%. Da tale importo va detratto l'importo di euro 300,00 oggetto di bonifico (cfr deposito del giorno 10.10.25.)
Pertanto, la parte resistente deve corrispondere l'importo di euro 1402,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
La parte ricorrente ha poi diritto alle spese di lite di questa causa che si liquidano in euro 1278,00 e pertanto ai minimi rispetto allo scaglione sino a euro 5200,00 tenuto conto della semplicità di causa,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna a pagare a favore di l'importo di euro 1401,00 Controparte_1 Parte_1 oltre iva cpa e spese generali al 15%, più interessi legali dal 15.5.23 e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo,
- Condanna altresì la parte a pagare le spese di lite di questa causa che liquida in Controparte_1 euro 1278,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% e contributo unificato.
Milano, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3508/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1 elettivamente domiciliato in VIA CHISIMAIO 38 ROMA presso il difensore avv.
[...]
Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELI BRUNO Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA NR.25 21040 OGGIONA S.STEFANO presso il difensore avv. FEDELI BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 12.10.25 e in data 10.10.25.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è stata introdotta per il pagamento dei compensi relativi alla prestazione professionale resa dalll'avv.to Emanuele Giudici a favore di relativamente alla fase istruttoria e Controparte_1 decisoria, poiché la fase di studio e introduttiva era state oggetto di decreto di pagamento a carico dello
Stato.
Dai documenti depositati emerge il provvedimento (RG 16811/2019 sez. specializzata in materia di immigrazione) di accoglimento del ricorso al diritto al rilascio di permesso di soggiorno datato 1.2.23 a favore della parte resistente, nonché il decreto di pagamento del medesimo procedimento emesso a favore dell'avv.to Giudice con il quale si pone il pagamento del compenso in relazione alla fase di studio e introduttiva con patrocinio a carico dello Stato (risulta agli atti anche la delibera di ammissione del patrocinio a carico dello Stato). Nello stesso provvedimento del giorno 1.2.2023 si dava atto del della revoca del patrocinio a carico dello Stato dal 31.10.22 tenuto conto del superamento del limite di euro 11.493,32.
Il ricorso del 31.2.2019 era stato proposto dall'avv.to Giudice a seguito de provvedimento di non accoglimenti di protezione umanitaria del 10.10.2018.
Si è costituita la parte resistente che ha contestato la sola quantificazione degli importi richiesti dovendosi applicare gli importi minimi di cui al d.m. 55/14 e succ modifiche,
Il Tribunale osserva, preliminarmente, che l'assenza di un accordo in relazione all'entità del compenso da corrispondere al professionista implica l'applicazione dell'art. 2233 c.c. e dunque il riferimento al d.m. 55/14.
Dovendo dunque procedersi alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria e decisoria con applicazione dello scaglione di valore sino ad euro 5200,00 e applicazione dei parametri medi, esclusa ogni maggiorazione, si liquida euro 851,00 + 851,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%. Da tale importo va detratto l'importo di euro 300,00 oggetto di bonifico (cfr deposito del giorno 10.10.25.)
Pertanto, la parte resistente deve corrispondere l'importo di euro 1402,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
La parte ricorrente ha poi diritto alle spese di lite di questa causa che si liquidano in euro 1278,00 e pertanto ai minimi rispetto allo scaglione sino a euro 5200,00 tenuto conto della semplicità di causa,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna a pagare a favore di l'importo di euro 1401,00 Controparte_1 Parte_1 oltre iva cpa e spese generali al 15%, più interessi legali dal 15.5.23 e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo,
- Condanna altresì la parte a pagare le spese di lite di questa causa che liquida in Controparte_1 euro 1278,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% e contributo unificato.
Milano, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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