TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 577/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 577/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI PAOLO FABIO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 15/05/1993 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 15/05/2025, i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo. In attuazione degli accordi di cui al ricorso, i coniugi sottoscrivevano, altresì, dinanzi al Presidente la parte dell'accordo concernente il materiale trasferimento di quote societarie.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 8 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 15/05/2025:
Sulla assegnazione della casa coniugale
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
La casa coniugale con le relative pertinenze è assegnata e resta nella disponibilità esclusiva della GN che ivi vivrà con le figlie e Parte_1 Per_1 [...]
, provvedendo alla voltura ed al pagamento delle utenze di luce, acqua, gas, Per_2
oneri condominiali, rifiuti e altre imposte annesse al godimento dell'immobile, mentre il figlio andrà a vivere con il padre. Per_3
I beni mobili costituenti l'arredo e le suppellettili della casa coniugale sono lasciati nella disponibilità della GN ad eccezione di alcuni di essi Parte_1
riconosciuti al SI ed opportunamente dettagliati in separato Controparte_1
elenco, da considerarsi parte integrante del presente accordo.
Il SI lascerà l'abitazione coniugale, unitamente al figlio Controparte_1 Per_3
entro e non oltre il termine di due mesi decorrenti dalla udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Giudice, liberando entro lo stesso termine anche il garage e la cantina pertinenziale dai beni personali, trasferendo altrove la propria residenza anagrafica ed il proprio domicilio entro lo stesso termine, portando seco esclusivamente gli effetti personali ed i beni mobili formalmente accordati.
Sull'assegno di mantenimento
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, vivranno ciascuno dei propri redditi e delle proprie sostanze.
Il SI , a titolo di contributo di mantenimento, verserà Controparte_1
direttamente alla FI , maggiorenne ma economicamente non indipendente, Per_2
un assegno mensile di euro 250,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT e a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, da pagina 3 di 8 corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese direttamente sul seguente IBAN
[...] e da sospendere automaticamente al raggiungimento della indipendenza economica da parte della stessa.
Il SI corrisponderà altresì a titolo di rimborso alla GN Controparte_1
la metà delle spese straordinarie sostenute da quest'ultima Parte_1 nell'interesse e per le esigenze della FI , previamente documentate, Per_2 secondo la classificazione e le modalità stabilite nel “Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Pescara.
In particolare, si precisa:
A. assumono natura di spese straordinarie subordinate al previo consenso di entrambi i genitori, le seguenti categorie di spesa:
• Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura etc.), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
pagina 4 di 8 Per le spese straordinarie non obbligatorie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro (che potrà essere formalizzata mediante raccomandata AR, e-mail, sms) sarà tenuto a manifestare motivato dissenso per iscritto (che potrà parimenti essere formalizzato mediante raccomandata AR, email, sms) nella immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre il termine di giorni dieci, condividendo la regola del silenzio assenso.
B. Assumono natura di spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, le seguenti categorie di spesa: Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per i mezzi di trasporto intestati ai figli e da questi utilizzati.
Sui rapporti tra le Parti
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e ad astenersi da giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza dei figli, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di questi ultimi con ciascuno di essi.
Ulteriori obbligazioni
Per quanto attiene alle disposizioni traslative contenute nel ricorso congiunto della separazione, in atti depositata, le parti - come da verbale di udienza del 15/05/2025 - danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale, il Giudice – per il tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n. 21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà di beni mobiliari. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di iscrizione al Conservatore del Registro delle Imprese.
pagina 5 di 8 I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione già contenute nel ricorso congiunto e qui espressamente richiamate, le ulteriori attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, quanto segue: il SI , a titolo di Controparte_1
riconoscimento dell'apporto profuso dalla moglie nella gestione della famiglia, nella crescita ed educazione della prole, trasferisce alla GN che Parte_1
accetta, la quota sociale da egli posseduta nel capitale sociale della Società Edilizia
Cooperativa “Sara” in liquidazione (P.IV , con sede in Chieti, al P.IVA_1
Piazzale Marconi n. 13, il cui valore nominale è complessivamente pari ad euro
258,22, dichiarando di rinunciare irrevocabilmente a pretenderne il rimborso e la restituzione. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987,
n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il Signor inoltre dichiara di rinunciare irrevocabilmente alla restituzione ed CP_1
al rimborso delle somme versate alla predetta società, pari ad euro 7.375,54 per la quota di interessi di preammortamento, in ragione della originaria sottoscrizione della quota di mutuo di Euro 115.000,00 da frazionare dal finanziamento contratto dalla cooperativa per la costruzione dell'intervento e alla somma di euro 21.941,78, al netto di I.V.A., corrisposta a titolo di acconto sul corrispettivo di cessione dell'alloggio e delle pertinenze prenotate.
L'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali sopra descritte è stato formalizzato nel verbale di udienza del 15/05/2025, celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara;
a tal fine e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso pagina 6 di 8 congiunto, il SI ha sottoscritto la comunicazione da trasmettere Controparte_1 ai sensi dell'art. 2530 c.c. al legale rappresentante della Società Edilizia Cooperativa
“Sara”, con la richiesta di autorizzazione al trasferimento della partecipazione azionaria nei confronti della moglie, avendo precisato se e per quanto possa occorrere che il trasferimento delle partecipazioni sociali sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente con la sottoscrizione del verbale dell'udienza di comparizione presidenziale, delegando irrevocabilmente l'Avv. Antonio Camplone a trasmettere la suddetta comunicazione al legale rappresentante di tale società edilizia .
La GN una volta subentrata nella titolarità della suindicata Parte_1
partecipazione sociale e, dunque, assunta la qualità di socio della predetta Società
Edilizia e divenuta assegnataria dell'immobile meglio descritto nelle premesse del presente Accordo, contrarrà il necessario mutuo fondiario ed a sostenere ogni relativo onere e costo, nessuno escluso, per il trasferimento in suo favore della proprietà immobiliare;
la GN rimarrà, pertanto, unica ed esclusiva Parte_1 obbligata e responsabile nei confronti della Società Edilizia Cooperativa “Sara” e/o di terzi a qualsiasi titolo aventi causa, per il pagamento di ogni e qualsivoglia onere e spesa, a qualsiasi titolo maturati, inerenti all'assegnazione ed il godimento dell'immobile.
I coniugi si prestano preventivo reciproco assenso per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente.
Ciascun coniuge coprirà le competenze del proprio legale di fiducia, intendendosi le spese del presente procedimento integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 7 di 8 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 577/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI PAOLO FABIO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CAMPLONE ANTONIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 15/05/1993 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 15/05/2025, i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo. In attuazione degli accordi di cui al ricorso, i coniugi sottoscrivevano, altresì, dinanzi al Presidente la parte dell'accordo concernente il materiale trasferimento di quote societarie.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 8 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 15/05/2025:
Sulla assegnazione della casa coniugale
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
La casa coniugale con le relative pertinenze è assegnata e resta nella disponibilità esclusiva della GN che ivi vivrà con le figlie e Parte_1 Per_1 [...]
, provvedendo alla voltura ed al pagamento delle utenze di luce, acqua, gas, Per_2
oneri condominiali, rifiuti e altre imposte annesse al godimento dell'immobile, mentre il figlio andrà a vivere con il padre. Per_3
I beni mobili costituenti l'arredo e le suppellettili della casa coniugale sono lasciati nella disponibilità della GN ad eccezione di alcuni di essi Parte_1
riconosciuti al SI ed opportunamente dettagliati in separato Controparte_1
elenco, da considerarsi parte integrante del presente accordo.
Il SI lascerà l'abitazione coniugale, unitamente al figlio Controparte_1 Per_3
entro e non oltre il termine di due mesi decorrenti dalla udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Giudice, liberando entro lo stesso termine anche il garage e la cantina pertinenziale dai beni personali, trasferendo altrove la propria residenza anagrafica ed il proprio domicilio entro lo stesso termine, portando seco esclusivamente gli effetti personali ed i beni mobili formalmente accordati.
Sull'assegno di mantenimento
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, vivranno ciascuno dei propri redditi e delle proprie sostanze.
Il SI , a titolo di contributo di mantenimento, verserà Controparte_1
direttamente alla FI , maggiorenne ma economicamente non indipendente, Per_2
un assegno mensile di euro 250,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT e a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, da pagina 3 di 8 corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese direttamente sul seguente IBAN
[...] e da sospendere automaticamente al raggiungimento della indipendenza economica da parte della stessa.
Il SI corrisponderà altresì a titolo di rimborso alla GN Controparte_1
la metà delle spese straordinarie sostenute da quest'ultima Parte_1 nell'interesse e per le esigenze della FI , previamente documentate, Per_2 secondo la classificazione e le modalità stabilite nel “Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Pescara.
In particolare, si precisa:
A. assumono natura di spese straordinarie subordinate al previo consenso di entrambi i genitori, le seguenti categorie di spesa:
• Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura etc.), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
pagina 4 di 8 Per le spese straordinarie non obbligatorie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro (che potrà essere formalizzata mediante raccomandata AR, e-mail, sms) sarà tenuto a manifestare motivato dissenso per iscritto (che potrà parimenti essere formalizzato mediante raccomandata AR, email, sms) nella immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre il termine di giorni dieci, condividendo la regola del silenzio assenso.
B. Assumono natura di spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, le seguenti categorie di spesa: Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per i mezzi di trasporto intestati ai figli e da questi utilizzati.
Sui rapporti tra le Parti
Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e ad astenersi da giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza dei figli, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di questi ultimi con ciascuno di essi.
Ulteriori obbligazioni
Per quanto attiene alle disposizioni traslative contenute nel ricorso congiunto della separazione, in atti depositata, le parti - come da verbale di udienza del 15/05/2025 - danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale, il Giudice – per il tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n. 21761/2021) – si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà di beni mobiliari. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di iscrizione al Conservatore del Registro delle Imprese.
pagina 5 di 8 I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione già contenute nel ricorso congiunto e qui espressamente richiamate, le ulteriori attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, quanto segue: il SI , a titolo di Controparte_1
riconoscimento dell'apporto profuso dalla moglie nella gestione della famiglia, nella crescita ed educazione della prole, trasferisce alla GN che Parte_1
accetta, la quota sociale da egli posseduta nel capitale sociale della Società Edilizia
Cooperativa “Sara” in liquidazione (P.IV , con sede in Chieti, al P.IVA_1
Piazzale Marconi n. 13, il cui valore nominale è complessivamente pari ad euro
258,22, dichiarando di rinunciare irrevocabilmente a pretenderne il rimborso e la restituzione. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987,
n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il Signor inoltre dichiara di rinunciare irrevocabilmente alla restituzione ed CP_1
al rimborso delle somme versate alla predetta società, pari ad euro 7.375,54 per la quota di interessi di preammortamento, in ragione della originaria sottoscrizione della quota di mutuo di Euro 115.000,00 da frazionare dal finanziamento contratto dalla cooperativa per la costruzione dell'intervento e alla somma di euro 21.941,78, al netto di I.V.A., corrisposta a titolo di acconto sul corrispettivo di cessione dell'alloggio e delle pertinenze prenotate.
L'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali sopra descritte è stato formalizzato nel verbale di udienza del 15/05/2025, celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara;
a tal fine e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso pagina 6 di 8 congiunto, il SI ha sottoscritto la comunicazione da trasmettere Controparte_1 ai sensi dell'art. 2530 c.c. al legale rappresentante della Società Edilizia Cooperativa
“Sara”, con la richiesta di autorizzazione al trasferimento della partecipazione azionaria nei confronti della moglie, avendo precisato se e per quanto possa occorrere che il trasferimento delle partecipazioni sociali sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente con la sottoscrizione del verbale dell'udienza di comparizione presidenziale, delegando irrevocabilmente l'Avv. Antonio Camplone a trasmettere la suddetta comunicazione al legale rappresentante di tale società edilizia .
La GN una volta subentrata nella titolarità della suindicata Parte_1
partecipazione sociale e, dunque, assunta la qualità di socio della predetta Società
Edilizia e divenuta assegnataria dell'immobile meglio descritto nelle premesse del presente Accordo, contrarrà il necessario mutuo fondiario ed a sostenere ogni relativo onere e costo, nessuno escluso, per il trasferimento in suo favore della proprietà immobiliare;
la GN rimarrà, pertanto, unica ed esclusiva Parte_1 obbligata e responsabile nei confronti della Società Edilizia Cooperativa “Sara” e/o di terzi a qualsiasi titolo aventi causa, per il pagamento di ogni e qualsivoglia onere e spesa, a qualsiasi titolo maturati, inerenti all'assegnazione ed il godimento dell'immobile.
I coniugi si prestano preventivo reciproco assenso per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente.
Ciascun coniuge coprirà le competenze del proprio legale di fiducia, intendendosi le spese del presente procedimento integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 7 di 8 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 15/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8