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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 757 del 2023 R.G.A.C., pendente TRA (Partita Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 resentata e v. Giovanni Pagano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Pisa, in Lungarno Mediceo n. 56, giusta procura alle liti allegata agli atti in data 11 Luglio 2023,
- Attrice - NEI CONFRONTI DI (C.F. ) in persona legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
e dif e e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Codroico e dall'Avv. Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Trento, in Via del Brennero, n. 139, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, c. 3, c.p.c., allegata agli atti
- Convenuta –
****
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale.
Causa decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 14 Maggio 2025, con fissazione del termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c. per il deposito della sentenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e scritti difensivi, nonché da verbali di causa e da note autorizzate versate in telematico.
1 ****
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Parte attorea, con apposito atto di citazione, ha dedotto:
1) che, è proprietaria di un complesso immobiliare denominato “Il Pappafico”, comprensivo di uno stabilimento balneare, con annesso locale ristorante e discoteca, ubicati in Marina di Pisa (PI), in Via Litoranea n. 14;
2) che, le strutture del complesso sono state realizzate con particolare cura e pregio architettonico, essendo la zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, in quanto inclusa nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
3) che, lo stabilimento balneare si caratterizza per le sue strutture peculiari e ricercate: a disposizione dei clienti, infatti, oltre ai classici ombrelloni e alle sdraio, vi sono ampi gazebo fronte mare, realizzati in legno e copertura in canniccio;
3) che, il bar ristorante, poi, si compone di una struttura con soffitti molto resistenti in PVC ed alluminio, infissi in PVC e vetro e pareti in mura- tura, con sedie e tavoli esterni;
4) che, al fine di tutelare un simile patrimonio immobiliare, la Società stipulava con l'istituto assicurativo la polizza n. CP_1 CP_2
07/M14245753 (si v. doc. 3: polizz i generali di polizza);
5) che, in data 26 Settembre 2021, la struttura assicurata subiva notevoli danneggiamenti, a causa di eventi atmosferici particolarmente gravosi che hanno investito il litorale pisano;
6) che, a causa dei predetti eventi atmosferici, il locale ristorante veniva gravemente danneggiato nelle sue vetrate perimetrali e venivano, altresì, compromesse le strutture esterne;
7) che, a causa della violenza del vento, la struttura del bar ristorante è stata completamente divelta, gli infissi danneggiati e l'intera sala ristorante è stata esposta alle intemperie, come risulta dalle foto scattate sul luogo del sinistro;
8) che, i danneggiamenti hanno riguardato: gli infissi del bar ristorante, le vetrate, ma anche le finestre e le strutture orizzontali e verticali, compreso il controsoffitto e parti di murature;
la struttura portante;
i gazebo, in particolare i teli verticali, controsoffitto porte e infissi;
le pareti e i soffitti dei locali interni, i quali hanno subito danneggiamenti a seguito delle infiltrazioni dovute ai danni delle coperture;
vari elementi sono stati spostati dal vento e sparsi su tutta l'area del bagno;
9) che, a fronte di tali danni, il ripristino delle strutture veniva stimato in complessivi Euro 30.000,00, anche in virtù dei preventivi che si producono (si v. doc.ti 6, 7 ed 8: preventivo della preventivo del- CP_3 la Ditta D'Alessio e preventivo della Nike S.r.l.);
2 10) che, la Società si attivava tempestivamente a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa, allegando la perizia suddetta e la Compagnia non ha mai negato l'an, ma solo un equo ristoro del danno;
11) che, veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita, al quale la Compagnia Assicurativa forniva risposta negativa, sostenendo che: “… in base alla stima effettuata dal ns fiduciario rinnoviamo l'offerta trasmessa al broker come da atto di liquidazione che per comodità alleghiamo. ri-cordiamo la possibilità' di perizia formale come previsto dalle cga art. 7.4”;
12) che, la Compagnia convenuta è tenuta a risarcire i danni subiti dal complesso immobiliare di cui si discute, dei quali è stata costretta a farsi carico l'attrice, nonostante che fosse in essere, al momento del sinistro, il rapporto contrattuale. Si deve rilevare, infatti, che l'evento dannoso descritto in narrativa rientra tra quelli specificatamente coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta;
13) che, ricorrono i presupposti per la liquidazione dei danni patiti a fronte della responsabilità per inadempimento contrattuale della controparte ai sensi dell'art. 1218 c.c. Sulla scorta di tali premesse, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Accertare e dichiarare che il danno subito dall'Attrice nell'evento verificatosi il giorno 26 settembre 2021 ammonta ad euro 30.000,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
accertare e dichiarare che la Compagnia assicurativa è contrattualmente tenuta al risarcimento del danno subito dall'Attrice, così come descritto in narrativa, in forza della copertura assicurativa operante nel caso del sinistro occorso;
per l'effetto, condannare la Compagnia al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte Attrice in conseguenza del sinistro de quo per lucro cessante e danno emergente, liquidati in euro 30.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, in ogni ipo-tesi conclusiva”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
1) che, si contesta, da un lato, che lo Stabilimento Balneare abbia subito tutti i danni elencati a pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione e si evidenzia, con riferimento alla perizia di parte avversaria, che, per stessa ammissione del perito che l'ha redatta, è una mera “stima di massima non vincolante per l'effettiva valutazione” (cfr. pag. 1 del doc. 5 avversario) e il relativo contenuto è contestato, risultando priva di valore probatorio, anche in merito alla congruità e alla ragionevolezza dei costi di ripristino;
2) che, la pretesa avversaria di ottenere la corresponsione dell'indennizzo da parte della Compagnia deve necessariamente tenere in considerazione le pattuizioni contrattuali contenute nella Polizza prodotta sub doc. 2 ed, in particolare, i patti relativi ad esclusioni di copertura, massimali di polizza, scoperti e franchigie;
3 3) che, la Polizza copre i seguenti rischi: “Eventi atmosferici”, di cui dall'art.
2.1.14 della “Sezione incendio ed altri eventi” della Polizza (cfr. pag. 13 delle Condizioni di assicurazione di cui al doc. 2), prevedendo che la Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti alle cose assicurate che “si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti” e che sono stati provocati da eventi atmosferici. Alla garanzia “Eventi atmosferici” si applica uno scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 1.000,00;
4) che, la garanzia in esame non opera con riferimento ai danni subiti da talune categorie di beni dettagliatamente elencati nell'articolo in esame, sono infatti previste le seguenti esclusioni in quanto la Compagnia non risponde dei danni subiti da: i) “insegne o antenne e analoghe installazioni esterne” e da ii) “enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione” e da iii) “serramenti, vetrate e lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti”;
4) che, la garanzia base “Spese per demolizione e sgombero” di cui dall'art. 2.1.1, lett. m) della “Sezione incendio ed altri eventi” della Polizza (cfr. pag. 11 delle Condizioni di assicurazione di cui al doc. 2 dell'esponente), prevede che la Compagnia risarcisce “le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, oltre alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi nei limiti previsti alla tabella Limiti, scoperti e franchigie di questa sezione”. Alla garanzia “Spese per demolizione e sgombero” si applica il limite di indennizzo pari al 10 per cento della somma assicurata;
5) che, la garanzia opzionale “Cristalli ed insegne” di cui all'art.
2.2.17 della “Sezione garanzie opzionali” della Polizza (cfr. pag. 17 delle Condizioni di assicurazione di cui al doc. 2 dell'esponente), prevede che la Compagnia assicura “le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda” e ciò a condizione che il danno sia stato causato da fatto accidentale o di terzi;
6) che, non sono indennizzabili i danni ai serramenti, quelli alle vetrate e alle finestre e ai gazebi, in quanto esclusi dalle condizioni della polizza;
7) che, che la Compagnia ha correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dalla Polizza avendo inviato, in data 21.10.2021, presso lo Stabilimento Balneare il proprio perito e, successivamente, in data 30.11.2022 offerto un equo indennizzo alla Società (cfr. il doc. 10 di parte attrice). È la Società ad aver rifiutato la corresponsione del predetto indennizzo, pretendendo la corresponsione da parte di di una CP_1 somma del tutto esorbitante e priva di alcuna giustificazione ai sensi della Polizza;
4 8) che, non sussiste alcun inadempimento da parte di la quale ha CP_1 provveduto a ristorare il pregiudizio subito dall'attrice, mediante offerta di congruo indennizzo. Sulla scorta di tali assunti, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
3. La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e prove testimoniali. All'esito dell'istruttoria, questo Giudice, con ordinanza a scioglimento di riserva del 17 Gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di CTU articolata da parte attorea, in quanto non ritenuta non necessaria ai fini del decidere, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 14 Maggio 2025, concedendo termine per il deposito in telematico di note conclusive. All'esito di tale udienza e della discussione, è stato riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
3.1. Nelle note conclusive autorizzate, parte attorea, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria espletata, ha insistito per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
3.2. Nelle note conclusive autorizzate, la parte convenuta, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria espletata, ha chiesto il rigetto della domanda, per mancata prova dei danni subiti e per inoperatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
4. Tanto premesso la domanda è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Va premesso che l'attrice agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in
5 dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081; Cass., 17/5/1997, n. 4426 e 21 Dicembre 2017). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 15630 del 14/06/2018; ord. n. 9205 del 02/04/2021). La Suprema Corte ha chiarito come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1558 del 2018). Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto. I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. La distinzione appena riassunta riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i
“rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi
“non compresi” costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Nel caso in esame si discute se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il
6 pagamento dell'indennizzo. Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, la prova ricade sull'assicurato. Ciò posto, occorre evidenziare che l'attrice ha lamentato una serie di danni riportati dalla struttura di sua proprietà a seguito degli eventi atmosferici, in particolare fenomeni ventosi, che hanno colpito il litorale sito in Marina di Pisa, in data 26 Settembre 2021, ove è ubicato lo stabilimento balneare denominato “Il Pappafico”. I danneggiamenti indicati nell'atto di citazione riguardano gli infissi del bar ristorante, incluse le vetrate, le finestre e le strutture orizzontali e verticali, compreso il controsoffitto e parti di murature;
la struttura portante;
i gazebo, tra cui i teli verticali e il controsoffitto delle porte e gli infissi, nonché le pareti e i soffitti dei locali interni, deteriorati a causa delle infiltrazioni provenienti dalle coperture e gli ulteriori elementi indicati dal perito di parte, il Geometra CP_4
L'importo richiesto da parte attorea complessivi Euro 30.000,00. La parte convenuta ha contestato tali danni, eccependo la carenza di prova della pretesa avversaria, non essendo stati allegati e dimostrati partitamente i singoli pregiudizi patiti e i costi sostenuti per riparare l'immobile, non potendo ritenersi esaustivi né la perizia di parte, né i preventivi di spesa prodotti. La Compagnia assicurativa ha, poi, eccepito anche la non indennizzabilità dei presunti danni patiti dall'attrice, dal momento che i danneggiamenti ai serramenti non sono coperti dalle condizioni generali della polizza, come risulta dall'art. 2.1.14 (Sezione incendio ed altri eventi); i danni alle vetrate e alle finestre non sono ricompresi nella garanzia “Cristalli ed insegne”, i quali sono risarcibili solo a condizione che siano stati cagionati da fatto accidentale o di terzi e non da un evento atmosferico, come nel caso di specie. Parimenti, i danni ai gazebi non sono coperti dalla garanzia assicurativa, secondo la convenuta, poiché rientranti nell'esclusione contemplata dall'art.
2.1.14 inserito nella garanzia base del contratto. Orbene, dal testo delle condizioni generali della polizza assicurativa risulta che la garanzia base prevede un contributo di Euro 302,00, mentre la garanzia opzionale per gli eventi atmosferici per enti all'aperto contempla un contributo netto di Euro 300,00 e la somma assicurata ammonta ad Euro 30.000,00. L'art.
2.1.14 delle condizioni di assicurazione alla lett. a) e alla lett. b) prevede l'indennizzabilità per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: “da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trascinate (compresa la caduta di alberi), quando tali eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
che si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra 7 l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta”. Il citato disposto esclude dalla sfera applicativa della copertura e non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in favore dell'assicurato per i danni subiti da “fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto”, nonché a “serramenti, vetrate e lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti”. Con riguardo alla sfera applicativa della garanzia opzionale, risulta che l'art.
2.2.2. esclude l'indennizzabilità dei danni causati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine (si v. lett. c), mentre il successivo art.
2.2.17 prevede che:
“La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti”, con esclusione dei danni subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali. Ciò posto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362- 1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia (interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nel contesto in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509). Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva di una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, c. 2, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione. La giurisprudenza dominante, pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di “mezzo prioritario e fondamentale” per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la 8 conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti di assoluta evidenza (cfr. ex multis, Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008; Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997; Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11609/2002). In altri termini, l'art. 1362 c.c. non degrada l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 10967 del 26/04/2023). Va detto, poi, che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, che prevede la traslazione del rischio della realizzazione dei medesimi danni dal soggetto danneggiato-assicurato all'assicuratore, dietro il pagamento del premio. Si tratta di un tipico contratto aleatorio in cui l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato. L'interpretazione del regolamento negoziale ai sensi dell'art. 1362 c.c., tenuto conto del combinato disposto delle clausole dianzi richiamate, pur consentendo astrattamente di ritenere che alcune voci di danno rientrano nelle condizioni applicative della polizza, non esimono questo Giudice dal considerare che: “In tema di assicurazione contro i danni, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'assicurato l'onere di provare che il danno rientra tra i rischi assicurati, ossia quelli per i quali è garantito il pagamento dell'indennizzo, dimostrando che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro”. Del resto, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con le clausole in esame, sicché non risulta infondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in merito alla esatta perimetrazione della copertura assicurativa. Sulla base di tali considerazioni si deve escludere l'operatività della polizza stipulata tra le parti per i danni oggetto di causa. È opportuno, infatti, ribadire che l'attrice ha allegato che i danni dalla stessa subita sono stati causati dall'evento atmosferico avvenuto in data 26 Settembre 2021, in particolare, dalla violenza del vento. A riprova di tale evento parte attorea ha allegato agli atti copia del bollettino meteo della Regione Toscana di data 26 Settembre 2021, ove 9 si fa riferimento a rovesci temporaleschi localmente sparsi di forte intensità e alla presenza, nella mattinata, di vento di Scirocco, di natura moderata sulla costa e sull'Arcipelago e debole da sud e altrove, nel pomeriggio, nonché di venti deboli occidentali in locale rinforzo e moderati di Maestrale sulla Costa centro-meridionale. Non emerge da tale documento, né dalla pagina estratta dal sito “Il Meteo.it”, allegata agli atti, alcuna situazione di allerta metereologica, né la presenza di forti raffiche di vento. Non sono stati, poi, prodotti eventuali articoli di giornale o altri documenti dai quali evincere danneggiamenti a stabilimenti balneari limitrofi per effetto delle avverse condizioni climatiche. A tal fine, non assume valore dirimente sul piano probatorio l'ulteriore documentazione prodotta da parte attorea. Preme evidenziare che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2980 del 2023, e Cass. Civ., ord. n. 34450 del 2022, secondo cui “le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. perché non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”). In particolare, la perizia di parte a firma del Geometra CP_4 sentito anche all'udienza del 27 Novembre 2024, non consen dimostrato il quantum richiesto, atteso che la stessa opera una “stima di massima, non vincolante per l'effettiva valutazione” e non reca neppure un report fotografico dettagliato, da cui evincere lo stato dei luoghi a seguito del danneggiamento, a nulla rilevando le foto allegate sub doc. 4 del fascicolo attoreo, le quali ritraggono genericamente dei locali e sono prive di data. Occorre, poi, considerare che la perizia di parte non rimanda ad alcun prezziario al fine di valutare la congruità dell'importo indicato a titolo di ristoro del danno rispetto a quello oggetto dei preventivi. Inoltre, il Geometra ha reso un narrato alquanto generico, CP_4 affermando: “Ho fatt pare che il sinistro sia avvenuto di notte e mi pare di essere andato il giorno dopo. La perizia con le valutazioni l'ho fatto con l'aiuto di altre ditte, poiché non ero in grado di farlo interamente da solo”. In merito agli eventi meteorologici, il teste si è limitato ad affermare che in quel periodo dell'anno ci sono particolari fenomeni atmosferici, dovuti 10 anche al cambio dei venti col passaggio da una stagione ad un'altra, con ciò risultando alquanto probabile la frequenza di questi fenomeni in quel periodo dell'anno, ma non evidenziando la presenza di una precisa allerta meteo. Non soccorrono, sul piano istruttorio, neppure i preventivi di spesa allegati da parte attorea, i quali, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta, assumono un limitato valore probatorio, assurgendo a mero argomento di prova. La domanda attorea deve essere, dunque, rigettata, non essendo stata provata la riconducibilità del danno ad uno dei rischi assicurati.
5. Quanto alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste a carico della Società attorea e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro di 6.163,50 di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.452,00 per la fase decisoria, dimidiata in ragione della decisione a seguito di discussione orale, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra gli Euro 26.000,01 e gli Euro 52.000,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attorea alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.163,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 9 Giugno 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 757 del 2023 R.G.A.C., pendente TRA (Partita Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 resentata e v. Giovanni Pagano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Pisa, in Lungarno Mediceo n. 56, giusta procura alle liti allegata agli atti in data 11 Luglio 2023,
- Attrice - NEI CONFRONTI DI (C.F. ) in persona legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
e dif e e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Codroico e dall'Avv. Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Trento, in Via del Brennero, n. 139, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, c. 3, c.p.c., allegata agli atti
- Convenuta –
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OGGETTO: azione di adempimento contrattuale.
Causa decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 14 Maggio 2025, con fissazione del termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c. per il deposito della sentenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e scritti difensivi, nonché da verbali di causa e da note autorizzate versate in telematico.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Parte attorea, con apposito atto di citazione, ha dedotto:
1) che, è proprietaria di un complesso immobiliare denominato “Il Pappafico”, comprensivo di uno stabilimento balneare, con annesso locale ristorante e discoteca, ubicati in Marina di Pisa (PI), in Via Litoranea n. 14;
2) che, le strutture del complesso sono state realizzate con particolare cura e pregio architettonico, essendo la zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, in quanto inclusa nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
3) che, lo stabilimento balneare si caratterizza per le sue strutture peculiari e ricercate: a disposizione dei clienti, infatti, oltre ai classici ombrelloni e alle sdraio, vi sono ampi gazebo fronte mare, realizzati in legno e copertura in canniccio;
3) che, il bar ristorante, poi, si compone di una struttura con soffitti molto resistenti in PVC ed alluminio, infissi in PVC e vetro e pareti in mura- tura, con sedie e tavoli esterni;
4) che, al fine di tutelare un simile patrimonio immobiliare, la Società stipulava con l'istituto assicurativo la polizza n. CP_1 CP_2
07/M14245753 (si v. doc. 3: polizz i generali di polizza);
5) che, in data 26 Settembre 2021, la struttura assicurata subiva notevoli danneggiamenti, a causa di eventi atmosferici particolarmente gravosi che hanno investito il litorale pisano;
6) che, a causa dei predetti eventi atmosferici, il locale ristorante veniva gravemente danneggiato nelle sue vetrate perimetrali e venivano, altresì, compromesse le strutture esterne;
7) che, a causa della violenza del vento, la struttura del bar ristorante è stata completamente divelta, gli infissi danneggiati e l'intera sala ristorante è stata esposta alle intemperie, come risulta dalle foto scattate sul luogo del sinistro;
8) che, i danneggiamenti hanno riguardato: gli infissi del bar ristorante, le vetrate, ma anche le finestre e le strutture orizzontali e verticali, compreso il controsoffitto e parti di murature;
la struttura portante;
i gazebo, in particolare i teli verticali, controsoffitto porte e infissi;
le pareti e i soffitti dei locali interni, i quali hanno subito danneggiamenti a seguito delle infiltrazioni dovute ai danni delle coperture;
vari elementi sono stati spostati dal vento e sparsi su tutta l'area del bagno;
9) che, a fronte di tali danni, il ripristino delle strutture veniva stimato in complessivi Euro 30.000,00, anche in virtù dei preventivi che si producono (si v. doc.ti 6, 7 ed 8: preventivo della preventivo del- CP_3 la Ditta D'Alessio e preventivo della Nike S.r.l.);
2 10) che, la Società si attivava tempestivamente a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa, allegando la perizia suddetta e la Compagnia non ha mai negato l'an, ma solo un equo ristoro del danno;
11) che, veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita, al quale la Compagnia Assicurativa forniva risposta negativa, sostenendo che: “… in base alla stima effettuata dal ns fiduciario rinnoviamo l'offerta trasmessa al broker come da atto di liquidazione che per comodità alleghiamo. ri-cordiamo la possibilità' di perizia formale come previsto dalle cga art. 7.4”;
12) che, la Compagnia convenuta è tenuta a risarcire i danni subiti dal complesso immobiliare di cui si discute, dei quali è stata costretta a farsi carico l'attrice, nonostante che fosse in essere, al momento del sinistro, il rapporto contrattuale. Si deve rilevare, infatti, che l'evento dannoso descritto in narrativa rientra tra quelli specificatamente coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta;
13) che, ricorrono i presupposti per la liquidazione dei danni patiti a fronte della responsabilità per inadempimento contrattuale della controparte ai sensi dell'art. 1218 c.c. Sulla scorta di tali premesse, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Accertare e dichiarare che il danno subito dall'Attrice nell'evento verificatosi il giorno 26 settembre 2021 ammonta ad euro 30.000,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
accertare e dichiarare che la Compagnia assicurativa è contrattualmente tenuta al risarcimento del danno subito dall'Attrice, così come descritto in narrativa, in forza della copertura assicurativa operante nel caso del sinistro occorso;
per l'effetto, condannare la Compagnia al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte Attrice in conseguenza del sinistro de quo per lucro cessante e danno emergente, liquidati in euro 30.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, in ogni ipo-tesi conclusiva”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito:
1) che, si contesta, da un lato, che lo Stabilimento Balneare abbia subito tutti i danni elencati a pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione e si evidenzia, con riferimento alla perizia di parte avversaria, che, per stessa ammissione del perito che l'ha redatta, è una mera “stima di massima non vincolante per l'effettiva valutazione” (cfr. pag. 1 del doc. 5 avversario) e il relativo contenuto è contestato, risultando priva di valore probatorio, anche in merito alla congruità e alla ragionevolezza dei costi di ripristino;
2) che, la pretesa avversaria di ottenere la corresponsione dell'indennizzo da parte della Compagnia deve necessariamente tenere in considerazione le pattuizioni contrattuali contenute nella Polizza prodotta sub doc. 2 ed, in particolare, i patti relativi ad esclusioni di copertura, massimali di polizza, scoperti e franchigie;
3 3) che, la Polizza copre i seguenti rischi: “Eventi atmosferici”, di cui dall'art.
2.1.14 della “Sezione incendio ed altri eventi” della Polizza (cfr. pag. 13 delle Condizioni di assicurazione di cui al doc. 2), prevedendo che la Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti alle cose assicurate che “si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti” e che sono stati provocati da eventi atmosferici. Alla garanzia “Eventi atmosferici” si applica uno scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 1.000,00;
4) che, la garanzia in esame non opera con riferimento ai danni subiti da talune categorie di beni dettagliatamente elencati nell'articolo in esame, sono infatti previste le seguenti esclusioni in quanto la Compagnia non risponde dei danni subiti da: i) “insegne o antenne e analoghe installazioni esterne” e da ii) “enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione” e da iii) “serramenti, vetrate e lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti”;
4) che, la garanzia base “Spese per demolizione e sgombero” di cui dall'art. 2.1.1, lett. m) della “Sezione incendio ed altri eventi” della Polizza (cfr. pag. 11 delle Condizioni di assicurazione di cui al doc. 2 dell'esponente), prevede che la Compagnia risarcisce “le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, oltre alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi nei limiti previsti alla tabella Limiti, scoperti e franchigie di questa sezione”. Alla garanzia “Spese per demolizione e sgombero” si applica il limite di indennizzo pari al 10 per cento della somma assicurata;
5) che, la garanzia opzionale “Cristalli ed insegne” di cui all'art.
2.2.17 della “Sezione garanzie opzionali” della Polizza (cfr. pag. 17 delle Condizioni di assicurazione di cui al doc. 2 dell'esponente), prevede che la Compagnia assicura “le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda” e ciò a condizione che il danno sia stato causato da fatto accidentale o di terzi;
6) che, non sono indennizzabili i danni ai serramenti, quelli alle vetrate e alle finestre e ai gazebi, in quanto esclusi dalle condizioni della polizza;
7) che, che la Compagnia ha correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dalla Polizza avendo inviato, in data 21.10.2021, presso lo Stabilimento Balneare il proprio perito e, successivamente, in data 30.11.2022 offerto un equo indennizzo alla Società (cfr. il doc. 10 di parte attrice). È la Società ad aver rifiutato la corresponsione del predetto indennizzo, pretendendo la corresponsione da parte di di una CP_1 somma del tutto esorbitante e priva di alcuna giustificazione ai sensi della Polizza;
4 8) che, non sussiste alcun inadempimento da parte di la quale ha CP_1 provveduto a ristorare il pregiudizio subito dall'attrice, mediante offerta di congruo indennizzo. Sulla scorta di tali assunti, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
3. La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e prove testimoniali. All'esito dell'istruttoria, questo Giudice, con ordinanza a scioglimento di riserva del 17 Gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di CTU articolata da parte attorea, in quanto non ritenuta non necessaria ai fini del decidere, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 14 Maggio 2025, concedendo termine per il deposito in telematico di note conclusive. All'esito di tale udienza e della discussione, è stato riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
3.1. Nelle note conclusive autorizzate, parte attorea, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria espletata, ha insistito per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
3.2. Nelle note conclusive autorizzate, la parte convenuta, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria espletata, ha chiesto il rigetto della domanda, per mancata prova dei danni subiti e per inoperatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
4. Tanto premesso la domanda è infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Va premesso che l'attrice agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in
5 dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081; Cass., 17/5/1997, n. 4426 e 21 Dicembre 2017). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 15630 del 14/06/2018; ord. n. 9205 del 02/04/2021). La Suprema Corte ha chiarito come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1558 del 2018). Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto. I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. La distinzione appena riassunta riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i
“rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi
“non compresi” costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Nel caso in esame si discute se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il
6 pagamento dell'indennizzo. Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, la prova ricade sull'assicurato. Ciò posto, occorre evidenziare che l'attrice ha lamentato una serie di danni riportati dalla struttura di sua proprietà a seguito degli eventi atmosferici, in particolare fenomeni ventosi, che hanno colpito il litorale sito in Marina di Pisa, in data 26 Settembre 2021, ove è ubicato lo stabilimento balneare denominato “Il Pappafico”. I danneggiamenti indicati nell'atto di citazione riguardano gli infissi del bar ristorante, incluse le vetrate, le finestre e le strutture orizzontali e verticali, compreso il controsoffitto e parti di murature;
la struttura portante;
i gazebo, tra cui i teli verticali e il controsoffitto delle porte e gli infissi, nonché le pareti e i soffitti dei locali interni, deteriorati a causa delle infiltrazioni provenienti dalle coperture e gli ulteriori elementi indicati dal perito di parte, il Geometra CP_4
L'importo richiesto da parte attorea complessivi Euro 30.000,00. La parte convenuta ha contestato tali danni, eccependo la carenza di prova della pretesa avversaria, non essendo stati allegati e dimostrati partitamente i singoli pregiudizi patiti e i costi sostenuti per riparare l'immobile, non potendo ritenersi esaustivi né la perizia di parte, né i preventivi di spesa prodotti. La Compagnia assicurativa ha, poi, eccepito anche la non indennizzabilità dei presunti danni patiti dall'attrice, dal momento che i danneggiamenti ai serramenti non sono coperti dalle condizioni generali della polizza, come risulta dall'art. 2.1.14 (Sezione incendio ed altri eventi); i danni alle vetrate e alle finestre non sono ricompresi nella garanzia “Cristalli ed insegne”, i quali sono risarcibili solo a condizione che siano stati cagionati da fatto accidentale o di terzi e non da un evento atmosferico, come nel caso di specie. Parimenti, i danni ai gazebi non sono coperti dalla garanzia assicurativa, secondo la convenuta, poiché rientranti nell'esclusione contemplata dall'art.
2.1.14 inserito nella garanzia base del contratto. Orbene, dal testo delle condizioni generali della polizza assicurativa risulta che la garanzia base prevede un contributo di Euro 302,00, mentre la garanzia opzionale per gli eventi atmosferici per enti all'aperto contempla un contributo netto di Euro 300,00 e la somma assicurata ammonta ad Euro 30.000,00. L'art.
2.1.14 delle condizioni di assicurazione alla lett. a) e alla lett. b) prevede l'indennizzabilità per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: “da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trascinate (compresa la caduta di alberi), quando tali eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
che si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra 7 l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta”. Il citato disposto esclude dalla sfera applicativa della copertura e non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in favore dell'assicurato per i danni subiti da “fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto”, nonché a “serramenti, vetrate e lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti”. Con riguardo alla sfera applicativa della garanzia opzionale, risulta che l'art.
2.2.2. esclude l'indennizzabilità dei danni causati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine (si v. lett. c), mentre il successivo art.
2.2.17 prevede che:
“La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti”, con esclusione dei danni subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali. Ciò posto, va ricordato che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362- 1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia (interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nel contesto in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/2008; Cass. 11104/2007; in tal senso anche Cass. civ. Sez. II, 04/07/2008, n. 18509). Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva di una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362, c. 2, c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione. La giurisprudenza dominante, pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di “mezzo prioritario e fondamentale” per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la 8 conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti di assoluta evidenza (cfr. ex multis, Cass. 12082/2015; Cass. 21797/2008; Cass. 10218/2008; Cass. 14495/2004; 11609/2002; Cass. 10106/2000; Cass. 11574/1997; Cass. 5406/1991); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11609/2002). In altri termini, l'art. 1362 c.c. non degrada l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 10967 del 26/04/2023). Va detto, poi, che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, che prevede la traslazione del rischio della realizzazione dei medesimi danni dal soggetto danneggiato-assicurato all'assicuratore, dietro il pagamento del premio. Si tratta di un tipico contratto aleatorio in cui l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato. L'interpretazione del regolamento negoziale ai sensi dell'art. 1362 c.c., tenuto conto del combinato disposto delle clausole dianzi richiamate, pur consentendo astrattamente di ritenere che alcune voci di danno rientrano nelle condizioni applicative della polizza, non esimono questo Giudice dal considerare che: “In tema di assicurazione contro i danni, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'assicurato l'onere di provare che il danno rientra tra i rischi assicurati, ossia quelli per i quali è garantito il pagamento dell'indennizzo, dimostrando che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro”. Del resto, non vi sono elementi contrattuali ed extra contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con le clausole in esame, sicché non risulta infondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in merito alla esatta perimetrazione della copertura assicurativa. Sulla base di tali considerazioni si deve escludere l'operatività della polizza stipulata tra le parti per i danni oggetto di causa. È opportuno, infatti, ribadire che l'attrice ha allegato che i danni dalla stessa subita sono stati causati dall'evento atmosferico avvenuto in data 26 Settembre 2021, in particolare, dalla violenza del vento. A riprova di tale evento parte attorea ha allegato agli atti copia del bollettino meteo della Regione Toscana di data 26 Settembre 2021, ove 9 si fa riferimento a rovesci temporaleschi localmente sparsi di forte intensità e alla presenza, nella mattinata, di vento di Scirocco, di natura moderata sulla costa e sull'Arcipelago e debole da sud e altrove, nel pomeriggio, nonché di venti deboli occidentali in locale rinforzo e moderati di Maestrale sulla Costa centro-meridionale. Non emerge da tale documento, né dalla pagina estratta dal sito “Il Meteo.it”, allegata agli atti, alcuna situazione di allerta metereologica, né la presenza di forti raffiche di vento. Non sono stati, poi, prodotti eventuali articoli di giornale o altri documenti dai quali evincere danneggiamenti a stabilimenti balneari limitrofi per effetto delle avverse condizioni climatiche. A tal fine, non assume valore dirimente sul piano probatorio l'ulteriore documentazione prodotta da parte attorea. Preme evidenziare che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2980 del 2023, e Cass. Civ., ord. n. 34450 del 2022, secondo cui “le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. perché non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”). In particolare, la perizia di parte a firma del Geometra CP_4 sentito anche all'udienza del 27 Novembre 2024, non consen dimostrato il quantum richiesto, atteso che la stessa opera una “stima di massima, non vincolante per l'effettiva valutazione” e non reca neppure un report fotografico dettagliato, da cui evincere lo stato dei luoghi a seguito del danneggiamento, a nulla rilevando le foto allegate sub doc. 4 del fascicolo attoreo, le quali ritraggono genericamente dei locali e sono prive di data. Occorre, poi, considerare che la perizia di parte non rimanda ad alcun prezziario al fine di valutare la congruità dell'importo indicato a titolo di ristoro del danno rispetto a quello oggetto dei preventivi. Inoltre, il Geometra ha reso un narrato alquanto generico, CP_4 affermando: “Ho fatt pare che il sinistro sia avvenuto di notte e mi pare di essere andato il giorno dopo. La perizia con le valutazioni l'ho fatto con l'aiuto di altre ditte, poiché non ero in grado di farlo interamente da solo”. In merito agli eventi meteorologici, il teste si è limitato ad affermare che in quel periodo dell'anno ci sono particolari fenomeni atmosferici, dovuti 10 anche al cambio dei venti col passaggio da una stagione ad un'altra, con ciò risultando alquanto probabile la frequenza di questi fenomeni in quel periodo dell'anno, ma non evidenziando la presenza di una precisa allerta meteo. Non soccorrono, sul piano istruttorio, neppure i preventivi di spesa allegati da parte attorea, i quali, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta, assumono un limitato valore probatorio, assurgendo a mero argomento di prova. La domanda attorea deve essere, dunque, rigettata, non essendo stata provata la riconducibilità del danno ad uno dei rischi assicurati.
5. Quanto alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno poste a carico della Società attorea e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro di 6.163,50 di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.452,00 per la fase decisoria, dimidiata in ragione della decisione a seguito di discussione orale, tenuto conto dello scaglione previsto per le controversie di importo compreso tra gli Euro 26.000,01 e gli Euro 52.000,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attorea alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.163,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 9 Giugno 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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