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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 554\2024 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Salerno (SA), in via Diaz n.12, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Brunella De Maio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Rosaria Nasti,
che lo rappresentano e difendono come da procura alla lite conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Vico Controparte_1
Equense (NA), in via Alberi n. 3, presso lo studio dell'avv. Carmela Russo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alla lite conferita in foglio separato in calce alla comparsa di
1 costituzione in appello, così come autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale
n. 13 del 5/03/2025;
APPELLATO
E
in persona della Responsabile Direzione Affari Legali, avv. Eleonora Maria CP_2
Mariani, elettivamente domiciliata a Salerno, al corso Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'avv.
NO CI, che la rappresenta e la difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1847/2024, pubblicata in data 05\04\2024 dal
Tribunale di Salerno;
in materia di responsabilità da danni cagionati da cose in custodia ex art.
2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
22\05\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13\05\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1847\2024 del 5\4\2024 (pubblicata in pari
[...]
data e notificata il 15/04/2024), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di accertamento della responsabilità proposta dal nei confronti del Parte_1 CP_1
della società
[...] CP_2
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado, notificato in data 25\02\2016, Parte_1
esponeva che in data 12/04/2015, alle ore 11.30 circa, mentre percorreva in sella al
[...]
proprio velocipede e a velocità moderata la via Matteo Camera ad n direzione di marcia CP_1
verso Salerno, giunto all'altezza della “Porta della Marina”, iniziava a rallentare a causa del
2 traffico e si incolonnava dietro le vetture che lo precedevano;
che, tuttavia, nel riprendere la propria marcia cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una caditoia stradale
(ossia un sistema composto da griglia e pozzetto che raccoglie acqua piovana lungo le strade)
non facilmente visibile in quanto posta in una condizione di dislivello rispetto al piano viabile e, dunque, avvallata e disallineata, peraltro appoggiata in senso verticale e non già in senso orizzontale rispetto al manto stradale;
che tale caduta si determinava in quanto la ruota anteriore della bicicletta dell'attore si incastrava nel reticolo della griglia, arrestandone bruscamente la marcia e facendolo riversare a terra;
che a causa delle gravi lesioni personali riportate si rendeva necessario il ricovero ospedaliero, a seguito del quale veniva diagnosticata la lussazione della spalla destra e frattura del trochide omerale con prognosi di 15 giorni.
Pertanto, l'attore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il CP_1
e l' per sentirne accertare la responsabilità e dichiarare l'esclusiva
[...] CP_2
responsabilità, in solido o alternativamente tra loro, con condanna al risarcimento di €
24.954,12, comprese spese vive, interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino a quella di soddisfo. Il tutto, oltre spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in primo grado il chiedendo Controparte_1
in via preliminare di essere estromesso dal giudizio in quanto la strada percorsa dall'attore era sottoposta al controllo di nonchè concludendo per il rigetto della domanda, CP_2
infondata in fatto e in diritto e priva di riscontri probatori.
Si costituiva, altresì, la società la quale, contestando quanto ex adverso dedotto CP_2
dall'attore, eccepiva la nullità della domanda giudiziale per violazione degli artt. 163 e 164 cpc stante l'assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Comunque, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea, perché
inammissibile e improcedibile e, in via subordinata, per la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione della responsabilità concorrente del danneggiato.
3 Di poi, assunte le testimonianze richieste dalle parti (cfr. verbale di udienza del 7\06\2018 per il teste;
verbale di udienza del 23/05/2019 per il teste ) e Testimone_1 Testimone_2
disposta CTU medico-legale, la causa era decisa con la sentenza qui gravata, previa concessione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 190 cpc, che così statuiva:Rigetta la domanda
dell'attore ; 2. - dichiara la carenza di legittimazione del Parte_1 Controparte_1
: 3.- Condanna il predetto attore al pagamento, in favore del convenuto delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 2552,00 per competenze legali, oltre rimborso spese
generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4.- Condanna il predetto attore al pagamento, in
favore del convenuto delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.552,00 per CP_2
competenze legali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
5. le spese
di ctu restano a definitivo carico della parte soccombente attrice>
In particolare, il Tribunale, esclusa la legittimazione passiva del erché Controparte_1
la strada teatro del sinistro (SS 163) era di “competenza” dell' riteneva che la CP_2
responsabilità dell'evento in esame fosse imputabile totalmente al , essendo la Parte_1
strada statale in buono stato manutentivo e non costituendo la grata di scolo delle acque piovane un pericolo occulto, imprevedibile ed inevitabile, usando l'ordinaria diligenza richiesta agli utenti della strada a cd “insidia”. Peraltro, il primo giudice sottolineava come i due testi escussi non avessero assistito al dedotto sinistro, risultando, quindi, del tutto inutilizzabili ai fini della decisione.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
omettendo di considerare che in fase stragiudiziale né il CP_1 CP_1
né l' avevano mai chiarito la titolarità del tratto stradale in questione,
[...] CP_2
“palleggiandosi” le rispettive competenze e costringendo l'attore a citarli entrambi in
4 giudizio. L'appellante, dunque, asseriva che l'eccezione di difetto di legittimazione del era destituita di fondamento;
CP_1
- Il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato elementi mai dedotti (accumulo di fogliame, alterazione del suolo), trascurando invece i veri fattori causali del sinistro,
specificamente allegati e provati, ossia il posizionamento della grata ad un livello inferiore rispetto al manto stradale e, soprattutto, la disposizione delle feritoie in senso parallelo al senso di marcia (circostanze provate tramite le foto allegate, non contestate e confermate anche dalle testimonianze. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la grata fosse in buono stato manutentivo ed estranea a qualsiasi responsabilità della P.A., qualificando l'evento come caso fortuito, in netto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la pericolosa conformazione delle grate stradali, specie se con feritoie parallele al senso di marcia, integra insidia e fonte di responsabilità ex art. 2051
c.c. a carico dell'ente custode, con conseguente inversione dell'onere della prova;
- Infine, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente svalutato, senza giustificazione, le prove documentali, fotografiche e testimoniali offerte dall'attore, nonché la CTU e la consulenza di parte, che dimostravano la piena compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate.
Pertanto, l'appellante così concludeva:
1. Accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata nel senso indicato nell'atto di gravame, accogliendo cioè le
conclusioni di primo grado che qui si ripropongono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda e così dichiarare e
provvedere: -Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti così come innanzi
indicati, in solido e/o alternativamente tra loro, nella produzione dell'evento che ha portato il
Sig. all'invalidità di cui alla premessa. Per l'effetto sentirli in solido e/o Parte_1
alternativamente condannare al risarcimento dei danni tutti descritti in premessa, ammontanti
ad € 24.954,12, comprese le spese vive, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda
5 giudiziale a quella dell'effettivo soddisfo;
- Condannare i convenuti così come innanzi indicati,
in solido e/o alternativamente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre le spese
generali ex art. 15 della tariffa professionale, cpa ed iva da distrarsi in favore dei procuratori
costituiti che si dichiarano antistatari”.
2. In subordine, accogliere parzialmente l'appello e,
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo parzialmente le conclusioni di primo
grado, riproposte al punto che precede, riconoscendo il concorso di colpa del Sig. Parte_1
nella causazione del sinistro e riducendo l'ammontare della condanna per quanto ritenuto
giusto in relazione alla percentuale di concorso riconosciuto.
3. Condannare in ogni caso i
convenuti alla restituzione di tutte le somme che sono state sborsate e che saranno sborsate dal
sig.r in esecuzione della sentenza di primo grado>. Spese vinte. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva la società CP_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc, nonchè la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348bis cpc. In
subordine, l' contestando gli assunti avversi, affermava l'assenza della dedotta CP_2
insidia stradale - la grata, visibile e priva di difetti manutentivi, non integrava alcuna situazione di pericolo occulto né di insidia non prevedibile - e l'esclusiva responsabilità dell'appellante,
che procedeva a velocità eccessiva in violazione dell'art. 141 C.d.S., perdendo il controllo del mezzo in condizioni di perfetta visibilità (ora diurna, mese di aprile). IN merito al quantum,
poi, l'appellata società faceva rilevare che la CTU aveva quantificato i postumi in misura inferiore rispetto alla pretesa dell'attore (4% e non 9%), confermando così l'eccessività della domanda risarcitoria. Pertanto, chiedeva il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Di seguito, la causa era rinviata all'udienza del 22\5\2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.- 352 cpc per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusioni ed eventuali repliche.
6 Si costituiva tardivamente solo in data 13\5\2025 il contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348sib cpc, mancando una specifica censura anche sul capo relativo alla dichiarata carenza di legittimazione passiva del da ritenersi ormai coperto da giudicato. CP_1
Infine, sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
22\5\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del
26\5\2025, veniva riservata per la decisione all'udienza del 22\05\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
7 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, ad eccezione di quanto si dirà al successivo punto di motivazione.
B. Sulla legittimazione passiva degli enti convenuti.
Nell'incipit della descrizione dei motivi di appello, si doleva Parte_1
dell'omessa valutazione da parte del Tribunale sul comportamento dei convenuti, i quali nella fase stragiudiziale si erano reciprocamente rimpallati la competenza sul tratto di strada,
costringendo l'attore a convenire entrambi.
Il motivo è inammissibile nel senso sopra indicato, non contendo alcuna critica della statuizione di primo grado in riferimento al dichiarato difetto di legittimazione passiva del CP_1
l'appellante, infatti, si è limitato a giustificare la vocatio in ius di entrambi i
[...]
convenuti, verosimilmente al solo fine di evitare la condanna alle spese del CP_1
Comunque, ad avviso della Corte correttamente il Tribunale di Salerno escludeva l'obbligo di vigilanza e manutenzione del tratto viario teatro del sinistro in capo al Controparte_1
Premesso che il sinistro si è verificato lungo la via Matteo Camera in tratto della Strada CP_1
Statale n. 163 cd. “Amalfitana”, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice della
Strada (d.lgs. n. 285/1992) le strade statali appartengono alla rete viaria di interesse nazionale e rientrano nella competenza dell'Ente nazionale proprietario e gestore, ossia con CP_2
8 conseguente responsabilità diretta ex art. 2051 cc per i danni derivanti da difetti di conservazione o da situazioni di pericolo presenti lungo il tracciato.
Peraltro, la circostanza che nella fase stragiudiziale vi siano state interlocuzioni tra gli enti coinvolti non vale a radicare la legittimazione passiva del CP_1
C. Sulla responsabilità per i danni da cose in custodia e prova del nesso causale.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado evidenziando come il Giudice avesse fondato la motivazione su circostanze mai dedotte – quali la presenza di fogliame o alterazioni del suolo – trascurando, invece, gli elementi effettivamente allegati e provati, ossia il posizionamento della grata ad un livello inferiore rispetto al manto stradale e,
soprattutto, la conformazione delle sbarre parallele al senso di marcia, circostanza documentata fotograficamente e mai contestata. Per il , il giudice di prime cure, richiamando Parte_1
lo “stato manutentivo” regolare della grata e configurando l'evento come caso fortuito o come pericolo visibile e prevedibile, aveva del tutto omesso di considerare che la pericolosità non derivava da difetti di manutenzione bensì dalla conformazione intrinsecamente inidonea del manufatto, già ritenuta fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c. dalla giurisprudenza di merito.
La doglianza è infondata.
Orbene, prima di procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, pare opportuno una rapida disamina della figura speciale di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia, insieme con le figure ex artt. 2052, 2053 e 2054, ultimo comma c.c., rappresenta una delle ipotesi di responsabilità oggettive, derogatorie al modello generale ex art. 2043 c.c. conosciute dal codice civile.
Come le ipotesi surricchiamate, il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta non iure commissiva o omissiva, ma in quanto costui eserciterebbe su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053 c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
9 E' noto, invero, che a partire dalle famose decisioni nn. 2477-2483 datate 1\02\2018 ormai è
definitivamente acclarata la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 cc, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità
emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. Tale qualificazione ha, poi, ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 20943 del 30\06\2022), la quale hanno ribadito che «La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»,
precisando espressamente che: art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in
custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
10 causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale">.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione di detta responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore\danneggiato della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. Cass.
ordinanza n. 18518/2024). Nesso di causalità da intendersi, tuttavia, in senso “concreto”: è
necessaria, cioè, la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. n. 35991/2023).
Va osservato, infatti, che sia il fatto fortuito – che appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo - sia l'atto del terzo o del danneggiato (da considerarsi come atto giuridico caratterizzato dalla colpa, ex art. 1227, I comma, cc con rilevanza causale esclusiva o concorrente) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41
11 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della
res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi) [cfr. in termini, Cass. n. 11152\2023].
Orbene, alla luce dei principi sin qui enucleati, questa Corte condivide la pronuncia del primo giudice, sebbene con diversa motivazione, dovendosi ritenere non dimostrato il necessario nesso di causalità concreto.
Nel caso che ci occupa, rappresentava che il danno patito era da Parte_1
ricondursi, sul piano eziologico, non alla cattiva manutenzione della strada statale teatro del sinistro, ma alla conformazione intrinsecamente inidonea della grata di scolo delle acque piovane. Quindi, in omaggio all'onere probatorio gravante sulla danneggiata, l'odierno appellante avrebbe dovuto dimostrare la specifica caratterizzazione della res, potenzialmente lesiva, e il nesso di causalità con l'evento.
Dimostrazione che, nella specie, è mancata.
In primo luogo, entrambi i testi di parte attrice\appellante, escussi in primo grado, nulla riferivano sia in merito alla dinamica del sinistro, non essendo presenti al momento della sua verificazione: , infatti, riferiva esclusivamente sulla riduzione delle capacità Testimone_1
fisiche dell'appellante a seguito dell'incidente, in quanto suo istruttore di sci, evidenziando il drastico allontanamento dell'attore dalle attività sportive precedentemente praticate (cfr.
verbale di udienza del 7\06\2018); l'agente di Polizia Municipale, Testimone_2
dichiarava di essere giunto sul posto dopo circa 10 minuti, ragion per cui non poteva fornire alcuna informazione diretta circa le modalità dell'evento (cfr. verbale di udienza del
23/05/2019).
12 Inoltre, la disposizione delle barre parallele al senso di marcia non integra, di per sé, vizio costruttivo o pericolo occulto, trattandosi di soluzione tecnica diffusa e conforme alle regole dell'arte, priva di carattere intrinsecamente pericoloso, e sebbene sia stata contestata come difettosa dall'attore, il presunto dislivello della grata rispetto al piano stradale rientra nei limiti di normale tollerabilità del manto stradale.
Neutra deve considerarsi, poi, la successiva sostituzione della grata - riferita dal teste Tes_2
- non potendo ritenersi indice di inadeguatezza o di pericolosità preesistente e, quindi, non potendo costituire prova della responsabilità dell'ente, né incidere sul giudizio di regolarità
della manutenzione al momento del fatto.
In conclusione, difetta la prova del nesso causale in concreto, nel senso sopra chiarito, con conseguente rigetto dell'appello.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori doglianze e\o questioni sollevate dalle parti.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1847\2024, pubblicata in data 5\4\2024 dal Tribunale di Salerno;
13 2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 per compensi professionali della difesa,
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
3) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella CP_2
complessiva somma di € 2.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 554\2024 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Salerno (SA), in via Diaz n.12, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Brunella De Maio, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Rosaria Nasti,
che lo rappresentano e difendono come da procura alla lite conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Vico Controparte_1
Equense (NA), in via Alberi n. 3, presso lo studio dell'avv. Carmela Russo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alla lite conferita in foglio separato in calce alla comparsa di
1 costituzione in appello, così come autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale
n. 13 del 5/03/2025;
APPELLATO
E
in persona della Responsabile Direzione Affari Legali, avv. Eleonora Maria CP_2
Mariani, elettivamente domiciliata a Salerno, al corso Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'avv.
NO CI, che la rappresenta e la difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1847/2024, pubblicata in data 05\04\2024 dal
Tribunale di Salerno;
in materia di responsabilità da danni cagionati da cose in custodia ex art.
2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
22\05\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13\05\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1847\2024 del 5\4\2024 (pubblicata in pari
[...]
data e notificata il 15/04/2024), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di accertamento della responsabilità proposta dal nei confronti del Parte_1 CP_1
della società
[...] CP_2
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado, notificato in data 25\02\2016, Parte_1
esponeva che in data 12/04/2015, alle ore 11.30 circa, mentre percorreva in sella al
[...]
proprio velocipede e a velocità moderata la via Matteo Camera ad n direzione di marcia CP_1
verso Salerno, giunto all'altezza della “Porta della Marina”, iniziava a rallentare a causa del
2 traffico e si incolonnava dietro le vetture che lo precedevano;
che, tuttavia, nel riprendere la propria marcia cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una caditoia stradale
(ossia un sistema composto da griglia e pozzetto che raccoglie acqua piovana lungo le strade)
non facilmente visibile in quanto posta in una condizione di dislivello rispetto al piano viabile e, dunque, avvallata e disallineata, peraltro appoggiata in senso verticale e non già in senso orizzontale rispetto al manto stradale;
che tale caduta si determinava in quanto la ruota anteriore della bicicletta dell'attore si incastrava nel reticolo della griglia, arrestandone bruscamente la marcia e facendolo riversare a terra;
che a causa delle gravi lesioni personali riportate si rendeva necessario il ricovero ospedaliero, a seguito del quale veniva diagnosticata la lussazione della spalla destra e frattura del trochide omerale con prognosi di 15 giorni.
Pertanto, l'attore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il CP_1
e l' per sentirne accertare la responsabilità e dichiarare l'esclusiva
[...] CP_2
responsabilità, in solido o alternativamente tra loro, con condanna al risarcimento di €
24.954,12, comprese spese vive, interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino a quella di soddisfo. Il tutto, oltre spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in primo grado il chiedendo Controparte_1
in via preliminare di essere estromesso dal giudizio in quanto la strada percorsa dall'attore era sottoposta al controllo di nonchè concludendo per il rigetto della domanda, CP_2
infondata in fatto e in diritto e priva di riscontri probatori.
Si costituiva, altresì, la società la quale, contestando quanto ex adverso dedotto CP_2
dall'attore, eccepiva la nullità della domanda giudiziale per violazione degli artt. 163 e 164 cpc stante l'assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Comunque, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea, perché
inammissibile e improcedibile e, in via subordinata, per la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione della responsabilità concorrente del danneggiato.
3 Di poi, assunte le testimonianze richieste dalle parti (cfr. verbale di udienza del 7\06\2018 per il teste;
verbale di udienza del 23/05/2019 per il teste ) e Testimone_1 Testimone_2
disposta CTU medico-legale, la causa era decisa con la sentenza qui gravata, previa concessione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 190 cpc, che così statuiva:Rigetta la domanda
dell'attore ; 2. - dichiara la carenza di legittimazione del Parte_1 Controparte_1
: 3.- Condanna il predetto attore al pagamento, in favore del convenuto delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 2552,00 per competenze legali, oltre rimborso spese
generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4.- Condanna il predetto attore al pagamento, in
favore del convenuto delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.552,00 per CP_2
competenze legali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
5. le spese
di ctu restano a definitivo carico della parte soccombente attrice>
In particolare, il Tribunale, esclusa la legittimazione passiva del erché Controparte_1
la strada teatro del sinistro (SS 163) era di “competenza” dell' riteneva che la CP_2
responsabilità dell'evento in esame fosse imputabile totalmente al , essendo la Parte_1
strada statale in buono stato manutentivo e non costituendo la grata di scolo delle acque piovane un pericolo occulto, imprevedibile ed inevitabile, usando l'ordinaria diligenza richiesta agli utenti della strada a cd “insidia”. Peraltro, il primo giudice sottolineava come i due testi escussi non avessero assistito al dedotto sinistro, risultando, quindi, del tutto inutilizzabili ai fini della decisione.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
omettendo di considerare che in fase stragiudiziale né il CP_1 CP_1
né l' avevano mai chiarito la titolarità del tratto stradale in questione,
[...] CP_2
“palleggiandosi” le rispettive competenze e costringendo l'attore a citarli entrambi in
4 giudizio. L'appellante, dunque, asseriva che l'eccezione di difetto di legittimazione del era destituita di fondamento;
CP_1
- Il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato elementi mai dedotti (accumulo di fogliame, alterazione del suolo), trascurando invece i veri fattori causali del sinistro,
specificamente allegati e provati, ossia il posizionamento della grata ad un livello inferiore rispetto al manto stradale e, soprattutto, la disposizione delle feritoie in senso parallelo al senso di marcia (circostanze provate tramite le foto allegate, non contestate e confermate anche dalle testimonianze. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la grata fosse in buono stato manutentivo ed estranea a qualsiasi responsabilità della P.A., qualificando l'evento come caso fortuito, in netto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la pericolosa conformazione delle grate stradali, specie se con feritoie parallele al senso di marcia, integra insidia e fonte di responsabilità ex art. 2051
c.c. a carico dell'ente custode, con conseguente inversione dell'onere della prova;
- Infine, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente svalutato, senza giustificazione, le prove documentali, fotografiche e testimoniali offerte dall'attore, nonché la CTU e la consulenza di parte, che dimostravano la piena compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate.
Pertanto, l'appellante così concludeva:
1. Accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata nel senso indicato nell'atto di gravame, accogliendo cioè le
conclusioni di primo grado che qui si ripropongono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda e così dichiarare e
provvedere: -Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti così come innanzi
indicati, in solido e/o alternativamente tra loro, nella produzione dell'evento che ha portato il
Sig. all'invalidità di cui alla premessa. Per l'effetto sentirli in solido e/o Parte_1
alternativamente condannare al risarcimento dei danni tutti descritti in premessa, ammontanti
ad € 24.954,12, comprese le spese vive, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda
5 giudiziale a quella dell'effettivo soddisfo;
- Condannare i convenuti così come innanzi indicati,
in solido e/o alternativamente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre le spese
generali ex art. 15 della tariffa professionale, cpa ed iva da distrarsi in favore dei procuratori
costituiti che si dichiarano antistatari”.
2. In subordine, accogliere parzialmente l'appello e,
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo parzialmente le conclusioni di primo
grado, riproposte al punto che precede, riconoscendo il concorso di colpa del Sig. Parte_1
nella causazione del sinistro e riducendo l'ammontare della condanna per quanto ritenuto
giusto in relazione alla percentuale di concorso riconosciuto.
3. Condannare in ogni caso i
convenuti alla restituzione di tutte le somme che sono state sborsate e che saranno sborsate dal
sig.r in esecuzione della sentenza di primo grado>. Spese vinte. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva la società CP_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc, nonchè la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348bis cpc. In
subordine, l' contestando gli assunti avversi, affermava l'assenza della dedotta CP_2
insidia stradale - la grata, visibile e priva di difetti manutentivi, non integrava alcuna situazione di pericolo occulto né di insidia non prevedibile - e l'esclusiva responsabilità dell'appellante,
che procedeva a velocità eccessiva in violazione dell'art. 141 C.d.S., perdendo il controllo del mezzo in condizioni di perfetta visibilità (ora diurna, mese di aprile). IN merito al quantum,
poi, l'appellata società faceva rilevare che la CTU aveva quantificato i postumi in misura inferiore rispetto alla pretesa dell'attore (4% e non 9%), confermando così l'eccessività della domanda risarcitoria. Pertanto, chiedeva il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Di seguito, la causa era rinviata all'udienza del 22\5\2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.- 352 cpc per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusioni ed eventuali repliche.
6 Si costituiva tardivamente solo in data 13\5\2025 il contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348sib cpc, mancando una specifica censura anche sul capo relativo alla dichiarata carenza di legittimazione passiva del da ritenersi ormai coperto da giudicato. CP_1
Infine, sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
22\5\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del
26\5\2025, veniva riservata per la decisione all'udienza del 22\05\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
7 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma, ad eccezione di quanto si dirà al successivo punto di motivazione.
B. Sulla legittimazione passiva degli enti convenuti.
Nell'incipit della descrizione dei motivi di appello, si doleva Parte_1
dell'omessa valutazione da parte del Tribunale sul comportamento dei convenuti, i quali nella fase stragiudiziale si erano reciprocamente rimpallati la competenza sul tratto di strada,
costringendo l'attore a convenire entrambi.
Il motivo è inammissibile nel senso sopra indicato, non contendo alcuna critica della statuizione di primo grado in riferimento al dichiarato difetto di legittimazione passiva del CP_1
l'appellante, infatti, si è limitato a giustificare la vocatio in ius di entrambi i
[...]
convenuti, verosimilmente al solo fine di evitare la condanna alle spese del CP_1
Comunque, ad avviso della Corte correttamente il Tribunale di Salerno escludeva l'obbligo di vigilanza e manutenzione del tratto viario teatro del sinistro in capo al Controparte_1
Premesso che il sinistro si è verificato lungo la via Matteo Camera in tratto della Strada CP_1
Statale n. 163 cd. “Amalfitana”, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice della
Strada (d.lgs. n. 285/1992) le strade statali appartengono alla rete viaria di interesse nazionale e rientrano nella competenza dell'Ente nazionale proprietario e gestore, ossia con CP_2
8 conseguente responsabilità diretta ex art. 2051 cc per i danni derivanti da difetti di conservazione o da situazioni di pericolo presenti lungo il tracciato.
Peraltro, la circostanza che nella fase stragiudiziale vi siano state interlocuzioni tra gli enti coinvolti non vale a radicare la legittimazione passiva del CP_1
C. Sulla responsabilità per i danni da cose in custodia e prova del nesso causale.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado evidenziando come il Giudice avesse fondato la motivazione su circostanze mai dedotte – quali la presenza di fogliame o alterazioni del suolo – trascurando, invece, gli elementi effettivamente allegati e provati, ossia il posizionamento della grata ad un livello inferiore rispetto al manto stradale e,
soprattutto, la conformazione delle sbarre parallele al senso di marcia, circostanza documentata fotograficamente e mai contestata. Per il , il giudice di prime cure, richiamando Parte_1
lo “stato manutentivo” regolare della grata e configurando l'evento come caso fortuito o come pericolo visibile e prevedibile, aveva del tutto omesso di considerare che la pericolosità non derivava da difetti di manutenzione bensì dalla conformazione intrinsecamente inidonea del manufatto, già ritenuta fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c. dalla giurisprudenza di merito.
La doglianza è infondata.
Orbene, prima di procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, pare opportuno una rapida disamina della figura speciale di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia, insieme con le figure ex artt. 2052, 2053 e 2054, ultimo comma c.c., rappresenta una delle ipotesi di responsabilità oggettive, derogatorie al modello generale ex art. 2043 c.c. conosciute dal codice civile.
Come le ipotesi surricchiamate, il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta non iure commissiva o omissiva, ma in quanto costui eserciterebbe su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053 c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
9 E' noto, invero, che a partire dalle famose decisioni nn. 2477-2483 datate 1\02\2018 ormai è
definitivamente acclarata la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 cc, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità
emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. Tale qualificazione ha, poi, ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 20943 del 30\06\2022), la quale hanno ribadito che «La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»,
precisando espressamente che: art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in
custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
10 causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale">.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione di detta responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore\danneggiato della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. Cass.
ordinanza n. 18518/2024). Nesso di causalità da intendersi, tuttavia, in senso “concreto”: è
necessaria, cioè, la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. n. 35991/2023).
Va osservato, infatti, che sia il fatto fortuito – che appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo - sia l'atto del terzo o del danneggiato (da considerarsi come atto giuridico caratterizzato dalla colpa, ex art. 1227, I comma, cc con rilevanza causale esclusiva o concorrente) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41
11 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della
res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi) [cfr. in termini, Cass. n. 11152\2023].
Orbene, alla luce dei principi sin qui enucleati, questa Corte condivide la pronuncia del primo giudice, sebbene con diversa motivazione, dovendosi ritenere non dimostrato il necessario nesso di causalità concreto.
Nel caso che ci occupa, rappresentava che il danno patito era da Parte_1
ricondursi, sul piano eziologico, non alla cattiva manutenzione della strada statale teatro del sinistro, ma alla conformazione intrinsecamente inidonea della grata di scolo delle acque piovane. Quindi, in omaggio all'onere probatorio gravante sulla danneggiata, l'odierno appellante avrebbe dovuto dimostrare la specifica caratterizzazione della res, potenzialmente lesiva, e il nesso di causalità con l'evento.
Dimostrazione che, nella specie, è mancata.
In primo luogo, entrambi i testi di parte attrice\appellante, escussi in primo grado, nulla riferivano sia in merito alla dinamica del sinistro, non essendo presenti al momento della sua verificazione: , infatti, riferiva esclusivamente sulla riduzione delle capacità Testimone_1
fisiche dell'appellante a seguito dell'incidente, in quanto suo istruttore di sci, evidenziando il drastico allontanamento dell'attore dalle attività sportive precedentemente praticate (cfr.
verbale di udienza del 7\06\2018); l'agente di Polizia Municipale, Testimone_2
dichiarava di essere giunto sul posto dopo circa 10 minuti, ragion per cui non poteva fornire alcuna informazione diretta circa le modalità dell'evento (cfr. verbale di udienza del
23/05/2019).
12 Inoltre, la disposizione delle barre parallele al senso di marcia non integra, di per sé, vizio costruttivo o pericolo occulto, trattandosi di soluzione tecnica diffusa e conforme alle regole dell'arte, priva di carattere intrinsecamente pericoloso, e sebbene sia stata contestata come difettosa dall'attore, il presunto dislivello della grata rispetto al piano stradale rientra nei limiti di normale tollerabilità del manto stradale.
Neutra deve considerarsi, poi, la successiva sostituzione della grata - riferita dal teste Tes_2
- non potendo ritenersi indice di inadeguatezza o di pericolosità preesistente e, quindi, non potendo costituire prova della responsabilità dell'ente, né incidere sul giudizio di regolarità
della manutenzione al momento del fatto.
In conclusione, difetta la prova del nesso causale in concreto, nel senso sopra chiarito, con conseguente rigetto dell'appello.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori doglianze e\o questioni sollevate dalle parti.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1847\2024, pubblicata in data 5\4\2024 dal Tribunale di Salerno;
13 2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 per compensi professionali della difesa,
oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
3) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella CP_2
complessiva somma di € 2.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
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