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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Gerolamo
Belloni n. 88, giusta delega in calce al ricorso in appello.
Appellante- appellato
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata ex Controparte_1 art. 83 c.p.c., dall'avv. Claudia Pezzi, in sostituzione ai già costituiti difensori avv.
Giuseppe Niccolini e avv. Federica Niccolini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Michele Mercati 51
Appellato-appellante
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7248/2022, pubblicata in data 19.09.2022.
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma così statuiva: al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 40.259,16, oltre Controparte_1 interessi legali su ciascuna quota di credito dalle singole scadenze fino al saldo;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna la
[...] al pagamento, in favore del ricorrente, delle Parte_1 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.207,05 , di cui € 940,05 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato>>.
Con il ricorso di primo grado il chiedeva di: “…I. accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla
[...]
a favore dei Dottori sulla pensione di Parte_1 Parte_1 vecchiaia del prof. dott. a titolo di contributo di solidarietà e Controparte_1 per l'effetto condannare la a favore dei Parte_1
Dottori a restituire al prof. dott. tutte le somme Parte_1 Controparte_1 trattenute a tale titolo dal 2009 all'ottobre 2020, per complessivi euro 82.974,24
(salvo maggiore o minore importo che risulterà all'esito di istruttoria), e quelle che dovessero essere trattenute dal novembre 2020 in poi, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute al saldo;
II. dichiarare la nullità e l'inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti, approvato con d.i. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità del dottore commercialista;
voglia quindi il
Tribunale affermare il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata la Parte_2
è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della
[...] pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con d.i. del 14 luglio
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista fino al 31 dicembre 2003 e, per l'effetto: a) condannare la a favore dei Parte_1 Controparte_2
2
[...] a corrispondere al prof. dott. la pensione di vecchiaia secondo Controparte_1 le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con d.i. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista fino al 31 dicembre 2003; b) condannare la a favore dei Parte_1 [...]
a corrispondere al prof. dott. il trattamento Parte_1 Controparte_1 pensionistico, calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.i. del 14 luglio 2004, e cioè a norma degli artt. 2 e 15 della l. n. 21/1986 ed a norma dall'art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente (l.
8 agosto 1995, n. 335), nel rispetto del principio del pro rata temporis, pari ad euro
3.313,40, ovvero pari alla somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito di istruttoria, oltre rivalutazione e interessi di legge fino al saldo;
III. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'importo del trattamento pensionistico determinato dalla a favore dei Dottori Parte_1
Commercialisti in favore del prof. dott. , e: a) rideterminare – Controparte_1 eventualmente attraverso ctu per lo sviluppo dei calcoli – il trattamento pensionistico spettante al prof. dott. secondo quella delle Controparte_1 quattro ipotesi formulate nel paragrafo 3 del presente ricorso (euro 184.428,24, in subordine euro 167.928,27, in ulteriore subordine euro 133.991,88, e in estremo subordine euro 117.491,92) reputata di giustizia, e per l'effetto b) condannare la a favore dei a Parte_1 Parte_1 corrispondere al prof. dott. le maggiori somme così Controparte_1 rideterminate, tanto per la differenza rispetto ai trattamenti pensionistici erogati
(con rivalutazione e interessi di legge fino al dì del pagamento), quanto per le erogazioni future;
IV. condannare la a Parte_1 favore dei Dottori alle spese di lite.” (ricorso); “rinuncia alle Parte_1 domande svolte sul punto, contenute nelle conclusioni del ricorso del 5 ottobre
2020, sub punto III” (note depositate in data 11.1.2022).”
La Controparte_3 Parte_1 concludeva chiedendo: “- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o nullo in parte qua ovvero respingere
3 integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: ove anche si ritenesse illegittimo e/o inapplicabile il Regolamento di
Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della pensione del Dott. , accertare e dichiarare, per le ragioni CP_1 di cui in narrativa, che la pensione del ricorrente vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995; - ancora in subordine: dichiarare prescritte le domande del ricorrente per il periodo precedente al 02.12.2015 (ovvero al 5.11.2015), o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, precedente al 02.12.2010 (ovvero, in estremo subordine, al 5.11.2010); - sempre in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda del ricorrente di restituzione delle somme a titolo di contributo di solidarietà che siano state e/o che saranno eventualmente trattenute dalla e/o di Parte_1 restituzione delle differenze eventualmente maturate rispetto al trattamento pensionistico erogato dalla per il periodo successivo Parte_1 all'introduzione del presente giudizio, ovvero a partire dal mese di novembre 2020;
- sempre in subordine: anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di prescrizione e di inammissibilità della domanda avversaria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della per quanto interessa nella presente sede: a) accertata Parte_1
e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di CP_1 solidarietà a partire dall'anno 2011, nelle misure e modalità previste dalle predette norme regolamentari della limitare l'eventuale condanna di restituzione alle Pt_1 differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto a tale titolo dal ricorrente per il periodo a partire dal 2011; b) ovvero, in ulteriore subordine, accertata e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di solidarietà ex art. 24, co. CP_1
24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente
4 trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal ricorrente a tale titolo per gli anni 2012 e 2013; - sempre in subordine: escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott. e limitare il computo degli CP_1 interessi, sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott.
, a partire dal 5.11.2020. - Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari”.
Con la sentenza gravata il Tribunale dava seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui la non ha il potere di imporre il contributo di Pt_1 solidarietà né di emanare disposizioni relative al trattamento pensionistico, esulando peraltro il contributo di solidarietà dal novero (numerus clausus) dei provvedimenti che la può assumere. Pt_1
Sarebbe stato in ogni caso precluso all' , una volta maturato il Controparte_4 diritto alla pensione di anzianità, ridurne l'importo con atto unilaterale.
Alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale dei crediti maturati fino al
5 luglio 2011 e quinquennale di quelli maturati a decorrere dal 6 luglio 2011.
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione doveva farsi risalire alla data di notificazione del ricorso, avvenuta in data 2 dicembre 2020, dovevano considerarsi prescritti (per decorso del termine decennale) i crediti maturati entro il
2 dicembre 2010 e spettanti quelli maturati dal 3 dicembre 2010 al 5 luglio 2011; sono inoltre da considerare prescritti (per decorso del termine quinquennale) i crediti maturati entro il 2 dicembre 2015 e spettanti quelli maturati dal 3 dicembre
2015 all'anno 2020.
La veniva dunque condannata a restituire le somme indebitamente trattenute Pt_1 sul trattamento pensionistico del in ragione delle prescrizioni poc'anzi CP_1 rappresentate, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con il gravame la ha censurato la sentenza per aver ritenuto illegittimo il Pt_1 contributo di solidarietà.
Il Tribunale avrebbe errato laddove ha fondato la propria pronuncia sulla carenza di poteri normativi della pronunciandosi sulla scorta di quanto previsto Pt_1 dall'art. 3, co. 12, l. 335 nella sua formulazione del 1995, dunque nella sua formulazione anteriore a quella della l. n. 296 del 2006. In sostanza non avrebbe tenuto conto del fatto che gli enti previdenziali (quindi anche la possono Pt_1 adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio;
ove il Giudice di
5 prima istanza avesse correttamente applicato l'art. 3 L. 335/95 come modificato dalla Legge n. 296/2006, avrebbe ritenuto che la Parte_1 nell'introdurre il contributo di solidarietà per cui è causa, aveva legittimamente esercitato i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore
Con il secondo motivo di appello la si duole del fatto che il Tribunale abbia Pt_1 ritenuto vigente il principio di intangibilità del trattamento pensionistico che «non sussiste nel nostro ordinamento», potendo essere limitato e modificato in pejus anche in corso di erogazione, ogniqualvolta vi siano motivi di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale e l'organo previdenziale abbia delega normativa per operare in tal senso
Con ulteriore motivo di appello la impugna la sentenza di primo grado per Pt_1 non aver considerato che il contributo di solidarietà è volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine, posto peraltro a corollario del passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo, così non valutando adeguatamente il contesto storico-normativo in cui si inserisce il contributo di solidarietà, nonché la riforma organica che ha interessato la Pt_1
Con il successivo motivo di appello la censura la sentenza di prime cure per Pt_1 aver male interpretato l'art. 1, co. 448, L. n. 147/2003, norma di carattere interpretativo con efficacia retroattiva.
Di seguito si duole del fatto che il Tribunale abbia negato alla il diritto di Pt_1 applicare il contributo di solidarietà, trattandosi di riduzione del trattamento pensionistico rispettoso dei parametri costituzionali e del principio di ragionevolezza, senza adeguata motivazione e in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.
Ancora sostiene afferma che la sentenza sia errata per aver ritenuto che il Pt_1 contributo di solidarietà prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore, quando, invece, il contributo di solidarietà – che «non è stato introdotto da provvedimenti unilaterali dell'Ente, ma da norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita … sono persino idonee a derogare ed abrogare disposizioni di rango legislativo … nel pieno rispetto della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost.
Ulteriormente si duole la del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto Pt_1 che il contributo di solidarietà rispetta tutti i principi di equità intergenerazionale e di gradualità.
6 Altra censura aggredisce la statuizione sul principio pro rata temporis.
Secondo l'appellante il contributo di solidarietà prescinde dal pro rata, né lo intacca in alcun modo avendo applicazione solo rispetto ai trattamenti già in corso di erogazione;
il giudice, ancora una volta, non avrebbe adeguatamente considerato la regola portata dall'art. 24, co. 24, d.l. 201/2011, a tenore del quale gli enti previdenziali avrebbero non solo il potere, ma addirittura il dovere, di adottare il contributo di solidarietà per assicurare a stabilità finanziaria.
La impugna la sentenza anche per omessa pronuncia e difetto di motivazione Pt_1 in merito alla prospettata legittimità del contributo di solidarietà quantomeno a partire dal 2011 in ragione di quanto disposto dall'art. 24, co. 24, del d.l. 201/2011.
Censura il rigetta dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata con riferimento alle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà per il periodo antecedente al mese di luglio 2011, in violazione di quanto previsto dall'art. 19, co.
3, l. 21/1986 e dall'art. 2948 cod. civ;
lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, mentre gli interessi non potrebbero che decorrere dal momento di ciascun prelievo trattandosi, nel caso di specie, non di una mancata liquidazione del trattamento ma di una trattenuta;
ed ancora che gli interessi non potrebbero che decorrere dalla data di notifica del ricorso del (2 dicembre 2020) CP_1 ovvero, al più, dalla data di deposito dello stesso (5 novembre 2020).
La ha concluso chiedendo di << riformare la sentenza impugnata n. Pt_1
7248/2022, resa inter partes dal Tribunale di Roma …, pubblicata il 19.09.2022 e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 23.09.2022, e, per l'effetto, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo di primo grado, poiché infondate in fatto e in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le Parte_1 somme eventualmente corrisposte al professionista a titolo di restituzione del contributo di solidarietà, in esecuzione provvisoria;
- ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della per Parte_1 quanto interessa nella presente sede, accertata e dichiarata comunque la debenza del contributo di solidarietà a partire dall'anno 2011, nelle misure e modalità previste dalle predette norme regolamentari della limitare l'eventuale Pt_1
7 condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto, dal professionista, a tale titolo per il periodo a partire dal 2011; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla dichiarare prescritte le somme richieste in restituzione Parte_1 anteriori al 2.12.2015; - in ulteriore subordine, limitare il computo degli interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute come eventualmente da restituire all'odierno appellato a far data dal 2.12.2020 ovvero, al più, dal 5.11.2020; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.
Con la memoria di costituzione la difesa del ha contestato CP_1 puntualmente nel merito le avverse censure, preliminarmente ritenendo l'appello inammissibile, stigmatizzando che dalla propria produzione, relativa ai cedolini del trattamento pensionistico del dall'ottobre 2020 (data di introduzione CP_1 del giudizio di primo grado) all'agosto 2023, emerge per tabulas < ha Pt_1 perseverato nel trattenere mensilmente somme a titolo di contributo di solidarietà dalla pensione erogata in favore dell'appellato…per un totale di euro 20.966,58, nonostante tale condotta fosse stata dichiarata illegittima dal Tribunale di
Roma…>>.
L'appellato ha proposto appello incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione, sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha disposto che «tenendo conto della prescrizione decennale dei crediti maturati fino al 5 luglio 2011 e quinquennale di quelli maturati a decorrere dal 6 luglio 2011», e «poiché il primo atto interruttivo della prescrizione
è costituito dalla notificazione del ricorso, avvenuta in data 2.12.2020, si devono considerare prescritti (per decorso del termine decennale) i crediti maturati entro il
2.12.2010 e spettanti quelli maturati dal 3.12.2010 al 5.7.2011; si devono inoltre considerare prescritti (per decorso del termine quinquennale) i crediti maturati entro il 2.12.2015 e spettanti quelli maturati dal 3.12.2015 all'anno 2020»
Per la difesa del il primo giudice avrebbe mal interpretato le norme in CP_1 materia di prescrizione così errando nel non riconoscere la prescrizione decennale delle trattenute illegittimamente operate dalla a titolo di contributo di Pt_1 solidarietà sul trattamento pensionistico.
Sul punto, in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti privatizzati ai sensi del d. lgs. n. 509/1994: nella specie si trattava della
[...]
[..
[...] la Parte_3 prescrizione quinquennale richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, quale posto a disposizione del creditore pensionato, mentre quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (come nel caso in esame dove la doglianza originaria ha riguardatol'attribuzione di un trattamento inferiore a quello spettante conseguente ad un'arbitraria riduzione operata dalla il diritto alla Pt_1 riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.; si tratterebbe di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. per cui alla fattispecie si applica l'art. 2946 cod. civ. (termine decennale).
A corredo della censura ha richiamato Cass. 25.11.2021, n. 36618: «in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994)la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, cod. civ. – così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove – come è accaduto nel caso di specie [la
[...] aveva trattenuto, Parte_4 sul trattamento pensionistico erogato ad un suo iscritto, una somma a titolo di contributo di solidarietà] – sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale dì cui all'art. 2946 cod. civ.».
L'appellante incidentale ha così chiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado con condanna della a corrispondere al tutte le somme Pt_1 CP_1 illegittimamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato dal 2010 al 2020, come quantificate nel giudizio di primo grado.
Concesso termine per repliche l'appellante principale ha, fra l'altro ricordato come fosse stato oggetto di gravame principale le statuizioni in ordine alla prescrizione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, limitatamente alla parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute per il periodo antecedente il luglio 2011 (ossia per il periodo dal
3.12.2010 al 5.7.2011).
Ha avversato la pronuncia n. 1772/2015 evidenziandone le criticità; ha obiettato che in considerazione del carattere speciale della previsione espressa di cui all'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dettata dal Legislatore con riferimento alla Parte_5
[..
[...] (Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni
[...] della con riferimento alle prestazioni della questa Pt_1 Parte_1
<>.
Ha aggiunto che anche a voler considerare l'avversato orientamento, lo stesso << sarebbe comunque errato allorché ritiene che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. sarebbe applicabile solamente nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, cioè “pagabile”, in quanto così viola palesemente il dettato di tale norma;
invero, quest'ultima include chiaramente nel proprio ambito di applicazione ciascun pagamento che deve essere effettuato periodicamente, senza prevedere alcuna distinzione. Tra tali pagamenti non possono che essere ricomprese anche le somme non liquide né esigibili, come peraltroevidenziato dal fatto che è ritenuto pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che il termine quinquennale di prescrizione si applichi anche alle somme dovute a titolo retributivo, anche quando, ad esempio, esse sono contestate nel quantum (e, quindi, anche quando non siano liquide ed esigibili). Inoltre, non va trascurato che l'art. 2948, n. 4, c.c. non ricollega in alcun modo il suo ambito di applicazione alla natura negoziale della fonte dell'obbligo di pagamento. Vero è invece che tale norma ricomprende nel proprio ambito applicativo tutti i pagamenti oggetto di un'obbligazione periodica secondo scadenze pari od inferiori ad un anno,
a prescindere dalla fonte, legale o contrattuale, di tale obbligazione. Infine, si deve considerare che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà per cui è causa sono certamente assistite anche da liquidità, rappresentando una mera percentuale della pensione ed essendo facilmente computabili dall'interessato e risultanti dai cedolini di pensione>>.
In sede di note l'appellante incidentale ha dedotto e documentato che < di gennaio 2024 la non trattiene più il contributo di solidarietà a carico CP_5 dei dottori commercialisti pensionati e quindi la domanda del…Caratozzolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo deve comprendere oltre all'importo di € 76.304,33 per gli anni 2010-ottobre 2020 (deposito del ricorso) anche l'ulteriore importo di € 23.867,60 relativo alle illegittime trattenute poste in essere in corso di causa (e tutte documentate in primo grado, docc. 4-14, e in secondo grado, doc. 15) sino a dicembre 2023 (doc. 16).
Le illegittime trattenute operate dalla sia prima del deposito del ricorso CP_5 che in corso di giudizio sono state richieste dal prof. in primo grado e CP_1
10 ribadite nella presente sede (v. conclusioni in calce alla comparsa), senza bisogno di apposito motivo di appello incidentale relativo alle trattenute successive al deposito del ricorso, essendo tale domanda rimasta assorbita nel grado precedente in quanto il Tribunale ha ritenuto «superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida» (pag. 26 della sentenza impugnata).
3. Su tutti gli importi devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dal momento delle singole trattenute al soddisfo, così come ritenuto dalla costante giurisprudenza, la quale afferma che «i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
“maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” ….granitico l'orientamento giurisprudenziale che ritiene doversi applicare all'azione del dottore commercialista pensionato di ripetizione del contributo di solidarietà indebitamente trattenuto dalla la Pt_1 prescrizione decennale…>>.
All'udienza odierna all'esito della discussione orale e degli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa.
Quanto all'appello principale i motivi possono essere esaminati congiuntamente con il richiamo ex art. 118 c.p.c. Disp. Att. pronuncia della Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024, la cui massima recita: <<sono illegittime le previsioni di trattenute, a titolo contributo solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti disciplina degli enti previdenziali privatizzati (nella specie, dall'art. 22, ratione temporis vigente, del regolamento regime previdenziale della
Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti - CNPADC), in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.>>.
In quella controversia, similmente alla attuale, la ha lamentato la Pt_1 <dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 94, dell'art 3, 12, della legge 335 95, come modificato dall'art. 763, 296 2006 ed autenticamente interpretato 488, 147 2013, dell'art. 24,
24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello
11 Statuto della e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, Pt_1 emanate anche in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott…. In subordine, la lamenta violazione o falsa Pt_1 applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 2010/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo dell'1% ivi previsto per il biennio 2012/2013. In ulteriore subordine, infine, deduce violazione o falsa applicazione, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell'art.2948, n. dell'art. 2943 cod. civ., dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 3 Cost., per aver la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale>>.
Si legge nella pronuncia:- < del consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019,
n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n.
12 603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1 norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202)
e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, [...] sicché ad essi – […] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione […] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che Parte_1
“L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di
13 numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis,
14 Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n.
147/2013, lo ha considerato come un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e CP_5 non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un
15 prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la violazione o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e
2013. L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che
«non si comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex Pt_1 lege l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in cui si considera illegittimo il contributo di
16 solidarietà previsto dalla in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1 equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della “inerzia”.
Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei
Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1 che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha Pt_1 espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)>>.
Con riguardo alle questioni relative al termine di prescrizione ed alla relativa decorrenza, si legge nella mesedima pronuncia, che si richiama sempre ex art. 118
Disp. Att. C.p.c., i seguenti principi di diritto, dai quali questa Corte di merito, al pari di quelli in precedenza riportati, non ha ragioni per discostarsi:- << Anche il terzo motivo è infondato. Come evidenziato in Cass. n. 31527/2022, «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui
17 in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura Pt_1 obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che Pt_6 gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre,
l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere
«pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
«pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17.
Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito
18 consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha esercitato unilateralmente un potere di Pt_1 prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n.
31527/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023,
n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023, n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis del d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi nei quali questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza>>.
Sul punto da ultimo esaminato si richiama anche Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 dove si è condivisibilmente ritenuto che : < maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla dottori Parte_1 commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.>>. Sul tema si riporta altresì Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025 secondo cui <<la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto restituirle in unica soluzione e rate, la conseguenza il diritto al rimborso tali importi soggetto termine prescrizione quinquennale cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario
19 decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla di Parte_1 Parte_1
e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla
[...] pensione di vecchiaia)>>.
Si rileva inoltre che la fattispecie oggetto dell'appello principale appare del tutto sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. . 1615/2024 pubbl. il 29/04/2024 nel procedimento RG n. 2423/2023 che, risulta del tutto in linea ed aderente rispetto all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra riportata e condivisa.
Anche in questo caso si formula relatio ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. e per chiarezza di riporta, condividendola come di seguito: << Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1 chiedendo la riforma della decisione impugnata per i seguenti, articolati motivi: I)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L.
n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24,
D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost.
e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza Parte_1 impugnata ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott…, in virtù delle delibere nn. 3/2013 e 10/2017.
Vizio di motivazione”. II) In subordine: “Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n.
21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e
38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute”; III) “Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza ha condannato la a Pt_1 restituire le somme trattenute oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole trattenute al saldo. Difetto di motivazione.”. Pertanto, così concludeva: “respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. , poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le somme Parte_1 eventualmente corrisposte al Dott…a titolo di restituzione del contributo di solidarietà, in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del Dott…di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla
[...]
[...]
[...] per il periodo precedente al 17.03.2017; - sempre in Parte_7 subordine: escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi e limitare il computo degli interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott…a partire dal 17.03.2022”; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio…, confutando le avverse censure alla sentenza di primo grado, di cui chiedeva la conferma. All'udienza del
23.4.2024, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.
Questo Collegio condivide e fa proprio l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha riguardato, da ultimo, e specificamente, anche le questioni che costituiscono oggetto del presente gravame.
In particolare, la Corte di Cassazione Sez. L, con ordinanza n. 3093/2023 (ud.
10/11/2022 - dep. 01/02/2023), a fronte di censure del tutto sovrapponibili a quelle prospettate dalla nell'atto di appello (ed in particolare con riferimento alla Pt_1 dedotta violazione degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994, art. 3 co.12, l. n. 335/1995, come modificato dall'art.1 comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, dell'art. 24 co. 4 d.l.
n.201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione al combinato disposto agli artt. 2, 9, e 32 dello statuto della Parte_1 nonché alle delibere della del 28.10.2008 e del 27.6.2013 e 10/2017, emanate Pt_1 anche in virtù dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004), ha richiamato “il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022;
v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre)” e ribadito “il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi
21 ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. È bene precisare, avuto riguardo alle argomentazioni di cui al primo motivo di gravame, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., in motivazione, la già richiamata
Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018), alla legittimità della trattenuta non si può giungere “attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995”, che “non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488 della L n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, secondo cui : “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”, va rilevato che la Corte (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 6702 del 2016, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7568 del 2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente”. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che “la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”. Tali conclusioni sono state, motivatamente, ribadite da Sez. L, Ordinanza n. 10047 del
2023, ove si legge che l'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, non si tramuta in una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti, anche con riguardo alla riduzione contra
22 legem delle prestazioni già erogate (sentenza n. 25212 del 2009, cit.; nello stesso senso, Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, punto 11). Lo ius superveniens, menzionato anche nell'odierno giudizio dalla “non sta ad indicare che tali Pt_1 atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge” (Cass., sez. VI-L, 8 agosto 2017, n. 19711).
Quanto alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, invocata anche nell'odierno giudizio al fine di conferire un crisma di legittimità al prelievo contestato, è già stato affermato che le Casse dispongono della facoltà di apprestare “le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate” (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 53, punto 4). Né il contributo di solidarietà rappresenta implicazione ineludibile del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995. È stato altresì ribadito – da ultimo, tra le altre, dall'ordinanza Sez. L, n. 36560/2022 (ud. 27/10/2022 dep.
14/12/2022), specificamente concernente le medesime questioni oggetto del presente gravame, con precipuo riferimento al contributo di solidarietà trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per il quinquennio 2014/2018 - che “con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)” e che “esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”. Proprio con riferimento alla citata sentenza n. 173 del 2016, è stato di recente affermato che con tale pronuncia la Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dall'art. 1,
23 comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato. Purtuttavia, la Corte costituzionale, “nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost.
L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta Pt_1 fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato
(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo” (cfr. la già citata Sez. L, Ordinanza n. 10047 del 2023). Con particolare riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, specificamente menzionato nell'atto di gravame, è noto che tale norma statuisce:
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico
24 dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. Orbene, non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui detta norma legittimerebbe il contributo di solidarietà di cui alle delibere per cui è causa. In proposito giova innanzi tutto evidenziare, in piena adesione all'indirizzo di legittimità sul punto, che l'art. 24, comma 24 citato è “una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge” (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 2454 del 2023). Le delibere n. 3/13
e n. 10/17, che hanno introdotto il contributo di solidarietà al di fuori dei limiti
(anche temporali) specificamente indicati dal legislatore del 2011, sono quindi prive di “copertura normativa”, non potendosi in alcun modo condividere l'interpretazione secondo cui la norma in esame non individuerebbe un arco temporale limitato per la vigenza di tale contributo di solidarietà”. A ciò osta, con manifesta evidenza, il dato normativo, che indica espressamente un limite temporale (30 settembre 2012) entro cui la avrebbe dovuto adottare misure Pt_1 volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, stabilendo altresì (a riprova della rigidità del termine) che, in caso di inerzia, trova applicazione un contributo compiutamente disciplinato, quanto ad anni di riferimento e criteri di calcolo, dal legislatore (contributo, quest'ultimo, estraneo al presente giudizio). Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, a fronte dell'assenza in capo all'ente previdenziale del potere di adottare atti che impongono trattenute a titolo di contributo di solidarietà, nessun rilievo assume la circostanza di fatto, stigmatizzata dalla nell'atto di gravame, che il trattamento di Pt_1 quiescenza di… sia stato erogato dopo che il contributo di solidarietà era stato introdotto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004. Invero, le delibere n. 3/13 e n. 10/17 (che hanno determinato le trattenute oggetto del presente giudizio) hanno indebitamente inciso su un trattamento già in corso di erogazione, sia pure illegittimamente decurtato anche per gli anni precedenti (in relazione ai quali non è stata proposta domanda attesa l'intervenuta prescrizione). La legittimità di dette delibere, e delle trattenute che hanno comportato, non può certo discendere dal fatto che la misura de qua fosse già stata, illegittimamente, introdotta. È appena il caso di evidenziare che le sentenze della Corte di Cassazione che hanno ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà si riferiscono anche a trattamenti successivi
25 all'introduzione del contributo di solidarietà da parte del predetto regolamento e non hanno ritenuto tale dato rilevante anche quando è stato oggetto di specifico motivo di doglianza da parte della (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35469 del Pt_1
2021 riguardante l'imposizione del contributo di solidarietà su trattamento pensionistico erogato dal luglio 2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico maturato dall'1.5.2009; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2013; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36096 del 2022 concernente un trattamento pensionistico maturato dall'1.11.2004; Sez. L, Ordinanza n. 3093 del
2023 relativa a trattamento di quiescenza con decorrenza 1.2.2006; Sez. IV civile n. 9886 del 2023 relativa a pensione maturata dal 22.2.2012)>>.
Con la medesima pronuncia di merito, quanto all'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale e di seguito quanto alla decorrenza della prescrizione, così passandosi anche all'esame dell'appello incidentale, si è condivisibilmente ritenuto che: << In proposito giova rilevare che, da ultimo, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4604 del 2023 ha evidenziato che rappresenta un orientamento di legittimità ormai consolidato quello secondo cui “il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. A fondamento del principio, la Corte, richiamati i precedenti conformi, ha osservato che “se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi “pagabile” e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.”; ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di
26 riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata”. Alla luce di tali argomentazioni, che questa Corte condivide e fa proprie, la decisione impugnata, che ha applicato i predetti principi,
è immune da censure. Infatti, nella specie, non si pone alcun problema di prescrizione, atteso che la domanda riguarda le trattenute dall'anno 2014 e il ricorso di primo grado è stato notificato il 9.11.2022…>>
Quanto alla decorrenza ed al preteso divieto di cumulo si legge <<…oggetto di domanda (come detto non coperte da prescrizione), interessi legali e rivalutazione monetaria senza applicare il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, della l.
n. 412/1991 e ha fatto decorrere gli accessori non già dalla domanda di restituzione, ma dai singoli prelievi. In ordine alla contestazione relativa al riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme trattenute, costituisce ius receptum che al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda per cui è causa, competono gli accessori dalla data di maturazione del diritto - coincidente con i prelievi effettuati dalla - Pt_1 fino al momento dell'effettivo pagamento. E ciò in base ad un consolidato indirizzo di legittimità che, con riguardo alla decorrenza degli accessori maturati sulle somme trattenute, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
“maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L, Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La S.C. ha chiarito che dalla natura previdenziale del credito deriva che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, sicché gli accessori devono essere calcolati dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito. Ciò posto, giova rilevare che, esprimendosi in ordine alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle trattenute per cui è causa (su cui cfr. infra), i giudici di legittimità hanno chiarito che anche gli “interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte
27 integrante dei ratei corrisposti in ritardo”, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr., ex ceteris, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 4362 del
2023). Ne discende che, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, è pacifico che, nel caso considerato, spettino non solo gli interessi legali ma anche la rivalutazione monetaria. Tale conclusione è, del resto coerente, con i principi che regolano la materia degli accessori in campo previdenziale. E invero, al trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali privatizzati (tra cui rientra la Pt_1 odierna appellante) non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi introdotto dall'art. 16 c. 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Il diritto alla rivalutazione monetaria del credito previdenziale di natura non pubblicistica
(quale è quello per cui è causa) deriva, invero, dall'intervento della Corte
Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare gli interessi a tasso legale dovuti e il maggior danno eventualmente subito dal titolare del credito per la diminuzione di valore del credito a causa della svalutazione monetaria. Dunque,
l'equiparazione ai crediti di lavoro di quelli previdenziali non aventi natura pubblicistica (ovviamente ai fini dell'applicazione della rivalutazione monetaria) deriva dal già menzionato intervento della Consulta e non già da un'interpretazione a contrariis della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, norma dettata per un'esigenza di salvaguardia del bilancio statale, che non sussiste con riguardo agli enti previdenziali privatizzati quale è la . Pt_1
L'appello incidentale è parzialmente fondato.
La Corte prende atto che, come da dischiarazione dell'appellante incidentale resa in sede di note autorizzate, < non CP_5 trattiene più il contributo di solidarietà a carico dei dottori commercialisti pensionati e quindi la domanda del…Caratozzolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo deve comprendere oltre all'importo di € 76.304,33 per gli anni 2010-ottobre 2020 (deposito del ricorso) anche l'ulteriore importo di €
23.867,60 relativo alle illegittime trattenute poste in essere in corso di causa (e tutte documentate in primo grado, docc. 4-14, e in secondo grado, doc. 15) sino a dicembre 2023.
28 Si è rammentato come la domanda fosse < in quanto il Tribunale ha ritenuto «superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida» (pag. 26 della sentenza impugnata)>>.
Ha richiesto il sugli importi predetti il calcolo degli interessi e della CP_1 rivalutazione monetaria dal momento delle singole trattenute al soddisfo < come ritenuto dalla costante giurisprudenza, la quale afferma che «i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L,
Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n.
18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016)» (C. App. Lav. Roma, 23 aprile 2024: docc. 17 e 18).
L'appellante incidentale ha così concluso:- < dell'appello incidentale del prof. dott. , accertare e dichiarare la prescrizione Controparte_1 decennale delle trattenute operate dalla Parte_2 sulla pensione di vecchiaia del prof.
[...] [...]
a titolo di contributo di solidarietà dal 2010 all'ottobre 2020, e per CP_1
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado del Tribunale Roma 15.9.2022, n.
7248, e condannare la Parte_2
a restituire al prof. dott. tutte le somme
[...] Controparte_1 trattenute a tale titolo dal 2010 all'ottobre 2020, per complessivi € 76.304,33 (salvo maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), e quelle trattenute dal novembre
2020 al dicembre 2023 pari a € 23.867,60, oltre interessi e rivalutazione dalle singole trattenute al soddisfo;
VI) condannare la Parte_1
a favore dei alla corresponsione delle spese,
[...] Parte_1 onorari, spese generali al 15% e accessori di legge>>.
Ritiene la Corte, stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, che le somme dovute in restituzione vanno rideterminate come da conteggi dell'appellante incidentale non avversati specificamente.
Spettano inoltre anche le somme derivanti dalle illegittime trattenute per i mesi successivi al deposito dei ricorsi di primo grado, in coerenza con le domande che facevano comunque espresso riferimento alle somme trattenute e alla protrazione
29 dell'indebito sino all'attualità. Le somme spettanti all'appellante incidentale sono state rideterminate sino a dicembre 2023.
I relaviti importi sono stati provati con specifiche allegazioni non contestate sul punto nonché dai CUD e dai cedolini in atti.
Non può invece accogliersi la domanda di inibizione delle trattenute per il futuro.
Vale la pena in ultimo di richiamare quanto ritenuto dalla S.C. sugli argomenti di cui è causa dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16677/2025 del 22/06/2025
I motivi della sono analoghi agli altri giudizi ( I) Violazione dell'art. 2 del Pt_1
d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e con la Delibera della CP_5
del 27.6.2013; dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. CP_5
1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 1, 3 comma 488, della legge n.
147/2013; dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011; degli artt. 3, 23 e 38 Cost. II) Violazione dell'art. 1 della legge n.
147/2013, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CP_5
e successive delibere. III)Violazione dell'art. 1 della legge n. 147/2013, degli artt.
2946 e 2948 cod. civ.; dell'art. 129 del R.D.L n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis del
D.P.R. n. 639/1970. IV)violazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991, dell'art. 1224 cod. civ., dell'art. 2033 cod. civ.)
La Corte ha esaminato i primi due motivi congiuntamente e li ha ritenuti << manifestamente infondati alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_1 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni
30 patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Cassazione n. 603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n.
147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore». Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass.
n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.
16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024 è consolidato e va confermato. La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale. Va nuovamente richiamato l'orientamento di legittimità consolidato sul punto. Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n.
4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70,
31 secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l.
n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis,
Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n.
31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.>>.
Sulla decorrenza degli accessori si è poi ritenuto << infondato è anche il quarto mezzo di gravame relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute. Su punto si richiama ex multis Cass. n. 36560/2022: «Cass.
n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al Pt_1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n.
12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del
2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del
2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale
(del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...)
32 consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)» (cosi Cass. n. 36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n.
36002/2022, n. 687/2023, n. 3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n.
24255/2024)>>.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la Parte_1 al pagamento in restituzione ed in favore di della maggior Controparte_1 somma di € 76.304,33 in luogo di quella liquidata in prime cure di € 40.259,16, per gli anni 2010-ottobre 2020 e della somma di € 23.867,60 relativo alle ulteriori trattenute in corso di causa, sino a dicembre 2023; sulle somme così determinate la predetta va condannata al pagamento degli interessi e la rivaluzione Pt_1 monetaria dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i singoli prelievi effettuati dalla fino al momento dell'effettivo pagamento. Condanna la Pt_1 [...] al pagamento delle spese di Parte_1 lite del doppio grado che si liquidano per il primo grado in complessivi € 7.500,00, per il secondo in € 7.800,00 oltre al rimborso spese forfettarie iva e cpa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 2 Ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Gerolamo
Belloni n. 88, giusta delega in calce al ricorso in appello.
Appellante- appellato
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata ex Controparte_1 art. 83 c.p.c., dall'avv. Claudia Pezzi, in sostituzione ai già costituiti difensori avv.
Giuseppe Niccolini e avv. Federica Niccolini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Michele Mercati 51
Appellato-appellante
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7248/2022, pubblicata in data 19.09.2022.
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma così statuiva: al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 40.259,16, oltre Controparte_1 interessi legali su ciascuna quota di credito dalle singole scadenze fino al saldo;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna la
[...] al pagamento, in favore del ricorrente, delle Parte_1 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.207,05 , di cui € 940,05 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato>>.
Con il ricorso di primo grado il chiedeva di: “…I. accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla
[...]
a favore dei Dottori sulla pensione di Parte_1 Parte_1 vecchiaia del prof. dott. a titolo di contributo di solidarietà e Controparte_1 per l'effetto condannare la a favore dei Parte_1
Dottori a restituire al prof. dott. tutte le somme Parte_1 Controparte_1 trattenute a tale titolo dal 2009 all'ottobre 2020, per complessivi euro 82.974,24
(salvo maggiore o minore importo che risulterà all'esito di istruttoria), e quelle che dovessero essere trattenute dal novembre 2020 in poi, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute al saldo;
II. dichiarare la nullità e l'inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti, approvato con d.i. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità del dottore commercialista;
voglia quindi il
Tribunale affermare il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata la Parte_2
è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della
[...] pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con d.i. del 14 luglio
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista fino al 31 dicembre 2003 e, per l'effetto: a) condannare la a favore dei Parte_1 Controparte_2
2
[...] a corrispondere al prof. dott. la pensione di vecchiaia secondo Controparte_1 le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con d.i. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista fino al 31 dicembre 2003; b) condannare la a favore dei Parte_1 [...]
a corrispondere al prof. dott. il trattamento Parte_1 Controparte_1 pensionistico, calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.i. del 14 luglio 2004, e cioè a norma degli artt. 2 e 15 della l. n. 21/1986 ed a norma dall'art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente (l.
8 agosto 1995, n. 335), nel rispetto del principio del pro rata temporis, pari ad euro
3.313,40, ovvero pari alla somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito di istruttoria, oltre rivalutazione e interessi di legge fino al saldo;
III. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'importo del trattamento pensionistico determinato dalla a favore dei Dottori Parte_1
Commercialisti in favore del prof. dott. , e: a) rideterminare – Controparte_1 eventualmente attraverso ctu per lo sviluppo dei calcoli – il trattamento pensionistico spettante al prof. dott. secondo quella delle Controparte_1 quattro ipotesi formulate nel paragrafo 3 del presente ricorso (euro 184.428,24, in subordine euro 167.928,27, in ulteriore subordine euro 133.991,88, e in estremo subordine euro 117.491,92) reputata di giustizia, e per l'effetto b) condannare la a favore dei a Parte_1 Parte_1 corrispondere al prof. dott. le maggiori somme così Controparte_1 rideterminate, tanto per la differenza rispetto ai trattamenti pensionistici erogati
(con rivalutazione e interessi di legge fino al dì del pagamento), quanto per le erogazioni future;
IV. condannare la a Parte_1 favore dei Dottori alle spese di lite.” (ricorso); “rinuncia alle Parte_1 domande svolte sul punto, contenute nelle conclusioni del ricorso del 5 ottobre
2020, sub punto III” (note depositate in data 11.1.2022).”
La Controparte_3 Parte_1 concludeva chiedendo: “- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o nullo in parte qua ovvero respingere
3 integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: ove anche si ritenesse illegittimo e/o inapplicabile il Regolamento di
Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004 in merito al calcolo della pensione del Dott. , accertare e dichiarare, per le ragioni CP_1 di cui in narrativa, che la pensione del ricorrente vada calcolata considerando un periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile non inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17 e 18, L. n. 335/1995, così come previsto dall'art. 3, co. 12 terzultimo periodo, L. n. 335/1995; - ancora in subordine: dichiarare prescritte le domande del ricorrente per il periodo precedente al 02.12.2015 (ovvero al 5.11.2015), o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, precedente al 02.12.2010 (ovvero, in estremo subordine, al 5.11.2010); - sempre in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda del ricorrente di restituzione delle somme a titolo di contributo di solidarietà che siano state e/o che saranno eventualmente trattenute dalla e/o di Parte_1 restituzione delle differenze eventualmente maturate rispetto al trattamento pensionistico erogato dalla per il periodo successivo Parte_1 all'introduzione del presente giudizio, ovvero a partire dal mese di novembre 2020;
- sempre in subordine: anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di prescrizione e di inammissibilità della domanda avversaria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della per quanto interessa nella presente sede: a) accertata Parte_1
e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di CP_1 solidarietà a partire dall'anno 2011, nelle misure e modalità previste dalle predette norme regolamentari della limitare l'eventuale condanna di restituzione alle Pt_1 differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto a tale titolo dal ricorrente per il periodo a partire dal 2011; b) ovvero, in ulteriore subordine, accertata e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. del contributo di solidarietà ex art. 24, co. CP_1
24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente
4 trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal ricorrente a tale titolo per gli anni 2012 e 2013; - sempre in subordine: escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott. e limitare il computo degli CP_1 interessi, sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott.
, a partire dal 5.11.2020. - Con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari”.
Con la sentenza gravata il Tribunale dava seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui la non ha il potere di imporre il contributo di Pt_1 solidarietà né di emanare disposizioni relative al trattamento pensionistico, esulando peraltro il contributo di solidarietà dal novero (numerus clausus) dei provvedimenti che la può assumere. Pt_1
Sarebbe stato in ogni caso precluso all' , una volta maturato il Controparte_4 diritto alla pensione di anzianità, ridurne l'importo con atto unilaterale.
Alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale dei crediti maturati fino al
5 luglio 2011 e quinquennale di quelli maturati a decorrere dal 6 luglio 2011.
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione doveva farsi risalire alla data di notificazione del ricorso, avvenuta in data 2 dicembre 2020, dovevano considerarsi prescritti (per decorso del termine decennale) i crediti maturati entro il
2 dicembre 2010 e spettanti quelli maturati dal 3 dicembre 2010 al 5 luglio 2011; sono inoltre da considerare prescritti (per decorso del termine quinquennale) i crediti maturati entro il 2 dicembre 2015 e spettanti quelli maturati dal 3 dicembre
2015 all'anno 2020.
La veniva dunque condannata a restituire le somme indebitamente trattenute Pt_1 sul trattamento pensionistico del in ragione delle prescrizioni poc'anzi CP_1 rappresentate, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con il gravame la ha censurato la sentenza per aver ritenuto illegittimo il Pt_1 contributo di solidarietà.
Il Tribunale avrebbe errato laddove ha fondato la propria pronuncia sulla carenza di poteri normativi della pronunciandosi sulla scorta di quanto previsto Pt_1 dall'art. 3, co. 12, l. 335 nella sua formulazione del 1995, dunque nella sua formulazione anteriore a quella della l. n. 296 del 2006. In sostanza non avrebbe tenuto conto del fatto che gli enti previdenziali (quindi anche la possono Pt_1 adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio;
ove il Giudice di
5 prima istanza avesse correttamente applicato l'art. 3 L. 335/95 come modificato dalla Legge n. 296/2006, avrebbe ritenuto che la Parte_1 nell'introdurre il contributo di solidarietà per cui è causa, aveva legittimamente esercitato i poteri normativi alla stessa attribuiti dal Legislatore
Con il secondo motivo di appello la si duole del fatto che il Tribunale abbia Pt_1 ritenuto vigente il principio di intangibilità del trattamento pensionistico che «non sussiste nel nostro ordinamento», potendo essere limitato e modificato in pejus anche in corso di erogazione, ogniqualvolta vi siano motivi di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale e l'organo previdenziale abbia delega normativa per operare in tal senso
Con ulteriore motivo di appello la impugna la sentenza di primo grado per Pt_1 non aver considerato che il contributo di solidarietà è volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine, posto peraltro a corollario del passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo, così non valutando adeguatamente il contesto storico-normativo in cui si inserisce il contributo di solidarietà, nonché la riforma organica che ha interessato la Pt_1
Con il successivo motivo di appello la censura la sentenza di prime cure per Pt_1 aver male interpretato l'art. 1, co. 448, L. n. 147/2003, norma di carattere interpretativo con efficacia retroattiva.
Di seguito si duole del fatto che il Tribunale abbia negato alla il diritto di Pt_1 applicare il contributo di solidarietà, trattandosi di riduzione del trattamento pensionistico rispettoso dei parametri costituzionali e del principio di ragionevolezza, senza adeguata motivazione e in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.
Ancora sostiene afferma che la sentenza sia errata per aver ritenuto che il Pt_1 contributo di solidarietà prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore, quando, invece, il contributo di solidarietà – che «non è stato introdotto da provvedimenti unilaterali dell'Ente, ma da norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita … sono persino idonee a derogare ed abrogare disposizioni di rango legislativo … nel pieno rispetto della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost.
Ulteriormente si duole la del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto Pt_1 che il contributo di solidarietà rispetta tutti i principi di equità intergenerazionale e di gradualità.
6 Altra censura aggredisce la statuizione sul principio pro rata temporis.
Secondo l'appellante il contributo di solidarietà prescinde dal pro rata, né lo intacca in alcun modo avendo applicazione solo rispetto ai trattamenti già in corso di erogazione;
il giudice, ancora una volta, non avrebbe adeguatamente considerato la regola portata dall'art. 24, co. 24, d.l. 201/2011, a tenore del quale gli enti previdenziali avrebbero non solo il potere, ma addirittura il dovere, di adottare il contributo di solidarietà per assicurare a stabilità finanziaria.
La impugna la sentenza anche per omessa pronuncia e difetto di motivazione Pt_1 in merito alla prospettata legittimità del contributo di solidarietà quantomeno a partire dal 2011 in ragione di quanto disposto dall'art. 24, co. 24, del d.l. 201/2011.
Censura il rigetta dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata con riferimento alle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà per il periodo antecedente al mese di luglio 2011, in violazione di quanto previsto dall'art. 19, co.
3, l. 21/1986 e dall'art. 2948 cod. civ;
lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, mentre gli interessi non potrebbero che decorrere dal momento di ciascun prelievo trattandosi, nel caso di specie, non di una mancata liquidazione del trattamento ma di una trattenuta;
ed ancora che gli interessi non potrebbero che decorrere dalla data di notifica del ricorso del (2 dicembre 2020) CP_1 ovvero, al più, dalla data di deposito dello stesso (5 novembre 2020).
La ha concluso chiedendo di << riformare la sentenza impugnata n. Pt_1
7248/2022, resa inter partes dal Tribunale di Roma …, pubblicata il 19.09.2022 e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 23.09.2022, e, per l'effetto, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via principale: respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo di primo grado, poiché infondate in fatto e in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le Parte_1 somme eventualmente corrisposte al professionista a titolo di restituzione del contributo di solidarietà, in esecuzione provvisoria;
- ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della per Parte_1 quanto interessa nella presente sede, accertata e dichiarata comunque la debenza del contributo di solidarietà a partire dall'anno 2011, nelle misure e modalità previste dalle predette norme regolamentari della limitare l'eventuale Pt_1
7 condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto, dal professionista, a tale titolo per il periodo a partire dal 2011; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla dichiarare prescritte le somme richieste in restituzione Parte_1 anteriori al 2.12.2015; - in ulteriore subordine, limitare il computo degli interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute come eventualmente da restituire all'odierno appellato a far data dal 2.12.2020 ovvero, al più, dal 5.11.2020; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio>>.
Con la memoria di costituzione la difesa del ha contestato CP_1 puntualmente nel merito le avverse censure, preliminarmente ritenendo l'appello inammissibile, stigmatizzando che dalla propria produzione, relativa ai cedolini del trattamento pensionistico del dall'ottobre 2020 (data di introduzione CP_1 del giudizio di primo grado) all'agosto 2023, emerge per tabulas < ha Pt_1 perseverato nel trattenere mensilmente somme a titolo di contributo di solidarietà dalla pensione erogata in favore dell'appellato…per un totale di euro 20.966,58, nonostante tale condotta fosse stata dichiarata illegittima dal Tribunale di
Roma…>>.
L'appellato ha proposto appello incidentale per violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione, sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha disposto che «tenendo conto della prescrizione decennale dei crediti maturati fino al 5 luglio 2011 e quinquennale di quelli maturati a decorrere dal 6 luglio 2011», e «poiché il primo atto interruttivo della prescrizione
è costituito dalla notificazione del ricorso, avvenuta in data 2.12.2020, si devono considerare prescritti (per decorso del termine decennale) i crediti maturati entro il
2.12.2010 e spettanti quelli maturati dal 3.12.2010 al 5.7.2011; si devono inoltre considerare prescritti (per decorso del termine quinquennale) i crediti maturati entro il 2.12.2015 e spettanti quelli maturati dal 3.12.2015 all'anno 2020»
Per la difesa del il primo giudice avrebbe mal interpretato le norme in CP_1 materia di prescrizione così errando nel non riconoscere la prescrizione decennale delle trattenute illegittimamente operate dalla a titolo di contributo di Pt_1 solidarietà sul trattamento pensionistico.
Sul punto, in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti privatizzati ai sensi del d. lgs. n. 509/1994: nella specie si trattava della
[...]
[..
[...] la Parte_3 prescrizione quinquennale richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, quale posto a disposizione del creditore pensionato, mentre quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (come nel caso in esame dove la doglianza originaria ha riguardatol'attribuzione di un trattamento inferiore a quello spettante conseguente ad un'arbitraria riduzione operata dalla il diritto alla Pt_1 riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.; si tratterebbe di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. per cui alla fattispecie si applica l'art. 2946 cod. civ. (termine decennale).
A corredo della censura ha richiamato Cass. 25.11.2021, n. 36618: «in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994)la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, cod. civ. – così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove – come è accaduto nel caso di specie [la
[...] aveva trattenuto, Parte_4 sul trattamento pensionistico erogato ad un suo iscritto, una somma a titolo di contributo di solidarietà] – sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale dì cui all'art. 2946 cod. civ.».
L'appellante incidentale ha così chiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado con condanna della a corrispondere al tutte le somme Pt_1 CP_1 illegittimamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato dal 2010 al 2020, come quantificate nel giudizio di primo grado.
Concesso termine per repliche l'appellante principale ha, fra l'altro ricordato come fosse stato oggetto di gravame principale le statuizioni in ordine alla prescrizione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, limitatamente alla parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute per il periodo antecedente il luglio 2011 (ossia per il periodo dal
3.12.2010 al 5.7.2011).
Ha avversato la pronuncia n. 1772/2015 evidenziandone le criticità; ha obiettato che in considerazione del carattere speciale della previsione espressa di cui all'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dettata dal Legislatore con riferimento alla Parte_5
[..
[...] (Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni
[...] della con riferimento alle prestazioni della questa Pt_1 Parte_1
<>.
Ha aggiunto che anche a voler considerare l'avversato orientamento, lo stesso << sarebbe comunque errato allorché ritiene che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. sarebbe applicabile solamente nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, cioè “pagabile”, in quanto così viola palesemente il dettato di tale norma;
invero, quest'ultima include chiaramente nel proprio ambito di applicazione ciascun pagamento che deve essere effettuato periodicamente, senza prevedere alcuna distinzione. Tra tali pagamenti non possono che essere ricomprese anche le somme non liquide né esigibili, come peraltroevidenziato dal fatto che è ritenuto pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che il termine quinquennale di prescrizione si applichi anche alle somme dovute a titolo retributivo, anche quando, ad esempio, esse sono contestate nel quantum (e, quindi, anche quando non siano liquide ed esigibili). Inoltre, non va trascurato che l'art. 2948, n. 4, c.c. non ricollega in alcun modo il suo ambito di applicazione alla natura negoziale della fonte dell'obbligo di pagamento. Vero è invece che tale norma ricomprende nel proprio ambito applicativo tutti i pagamenti oggetto di un'obbligazione periodica secondo scadenze pari od inferiori ad un anno,
a prescindere dalla fonte, legale o contrattuale, di tale obbligazione. Infine, si deve considerare che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà per cui è causa sono certamente assistite anche da liquidità, rappresentando una mera percentuale della pensione ed essendo facilmente computabili dall'interessato e risultanti dai cedolini di pensione>>.
In sede di note l'appellante incidentale ha dedotto e documentato che < di gennaio 2024 la non trattiene più il contributo di solidarietà a carico CP_5 dei dottori commercialisti pensionati e quindi la domanda del…Caratozzolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo deve comprendere oltre all'importo di € 76.304,33 per gli anni 2010-ottobre 2020 (deposito del ricorso) anche l'ulteriore importo di € 23.867,60 relativo alle illegittime trattenute poste in essere in corso di causa (e tutte documentate in primo grado, docc. 4-14, e in secondo grado, doc. 15) sino a dicembre 2023 (doc. 16).
Le illegittime trattenute operate dalla sia prima del deposito del ricorso CP_5 che in corso di giudizio sono state richieste dal prof. in primo grado e CP_1
10 ribadite nella presente sede (v. conclusioni in calce alla comparsa), senza bisogno di apposito motivo di appello incidentale relativo alle trattenute successive al deposito del ricorso, essendo tale domanda rimasta assorbita nel grado precedente in quanto il Tribunale ha ritenuto «superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida» (pag. 26 della sentenza impugnata).
3. Su tutti gli importi devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dal momento delle singole trattenute al soddisfo, così come ritenuto dalla costante giurisprudenza, la quale afferma che «i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
“maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” ….granitico l'orientamento giurisprudenziale che ritiene doversi applicare all'azione del dottore commercialista pensionato di ripetizione del contributo di solidarietà indebitamente trattenuto dalla la Pt_1 prescrizione decennale…>>.
All'udienza odierna all'esito della discussione orale e degli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa.
Quanto all'appello principale i motivi possono essere esaminati congiuntamente con il richiamo ex art. 118 c.p.c. Disp. Att. pronuncia della Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024, la cui massima recita: <<sono illegittime le previsioni di trattenute, a titolo contributo solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti disciplina degli enti previdenziali privatizzati (nella specie, dall'art. 22, ratione temporis vigente, del regolamento regime previdenziale della
Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti - CNPADC), in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.>>.
In quella controversia, similmente alla attuale, la ha lamentato la Pt_1 <dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 94, dell'art 3, 12, della legge 335 95, come modificato dall'art. 763, 296 2006 ed autenticamente interpretato 488, 147 2013, dell'art. 24,
24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello
11 Statuto della e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, Pt_1 emanate anche in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott…. In subordine, la lamenta violazione o falsa Pt_1 applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 2010/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo dell'1% ivi previsto per il biennio 2012/2013. In ulteriore subordine, infine, deduce violazione o falsa applicazione, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell'art.2948, n. dell'art. 2943 cod. civ., dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 3 Cost., per aver la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale>>.
Si legge nella pronuncia:- < del consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019,
n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n.
12 603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1 norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202)
e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, [...] sicché ad essi – […] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione […] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che Parte_1
“L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di
13 numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis,
14 Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n.
147/2013, lo ha considerato come un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e CP_5 non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un
15 prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la violazione o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e
2013. L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che
«non si comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex Pt_1 lege l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in cui si considera illegittimo il contributo di
16 solidarietà previsto dalla in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1 equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della “inerzia”.
Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei
Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1 che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha Pt_1 espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)>>.
Con riguardo alle questioni relative al termine di prescrizione ed alla relativa decorrenza, si legge nella mesedima pronuncia, che si richiama sempre ex art. 118
Disp. Att. C.p.c., i seguenti principi di diritto, dai quali questa Corte di merito, al pari di quelli in precedenza riportati, non ha ragioni per discostarsi:- << Anche il terzo motivo è infondato. Come evidenziato in Cass. n. 31527/2022, «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui
17 in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura Pt_1 obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che Pt_6 gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre,
l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere
«pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
«pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17.
Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito
18 consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha esercitato unilateralmente un potere di Pt_1 prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n.
31527/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023,
n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023, n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis del d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi nei quali questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza>>.
Sul punto da ultimo esaminato si richiama anche Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 dove si è condivisibilmente ritenuto che : < maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla dottori Parte_1 commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.>>. Sul tema si riporta altresì Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025 secondo cui <<la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto restituirle in unica soluzione e rate, la conseguenza il diritto al rimborso tali importi soggetto termine prescrizione quinquennale cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario
19 decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla di Parte_1 Parte_1
e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla
[...] pensione di vecchiaia)>>.
Si rileva inoltre che la fattispecie oggetto dell'appello principale appare del tutto sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. . 1615/2024 pubbl. il 29/04/2024 nel procedimento RG n. 2423/2023 che, risulta del tutto in linea ed aderente rispetto all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra riportata e condivisa.
Anche in questo caso si formula relatio ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. e per chiarezza di riporta, condividendola come di seguito: << Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1 chiedendo la riforma della decisione impugnata per i seguenti, articolati motivi: I)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L.
n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24,
D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost.
e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza Parte_1 impugnata ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott…, in virtù delle delibere nn. 3/2013 e 10/2017.
Vizio di motivazione”. II) In subordine: “Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n.
21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e
38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute”; III) “Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza ha condannato la a Pt_1 restituire le somme trattenute oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole trattenute al saldo. Difetto di motivazione.”. Pertanto, così concludeva: “respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. , poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le somme Parte_1 eventualmente corrisposte al Dott…a titolo di restituzione del contributo di solidarietà, in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del Dott…di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla
[...]
[...]
[...] per il periodo precedente al 17.03.2017; - sempre in Parte_7 subordine: escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi e limitare il computo degli interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott…a partire dal 17.03.2022”; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio…, confutando le avverse censure alla sentenza di primo grado, di cui chiedeva la conferma. All'udienza del
23.4.2024, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.
Questo Collegio condivide e fa proprio l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha riguardato, da ultimo, e specificamente, anche le questioni che costituiscono oggetto del presente gravame.
In particolare, la Corte di Cassazione Sez. L, con ordinanza n. 3093/2023 (ud.
10/11/2022 - dep. 01/02/2023), a fronte di censure del tutto sovrapponibili a quelle prospettate dalla nell'atto di appello (ed in particolare con riferimento alla Pt_1 dedotta violazione degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994, art. 3 co.12, l. n. 335/1995, come modificato dall'art.1 comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, dell'art. 24 co. 4 d.l.
n.201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione al combinato disposto agli artt. 2, 9, e 32 dello statuto della Parte_1 nonché alle delibere della del 28.10.2008 e del 27.6.2013 e 10/2017, emanate Pt_1 anche in virtù dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004), ha richiamato “il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022;
v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre)” e ribadito “il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi
21 ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. È bene precisare, avuto riguardo alle argomentazioni di cui al primo motivo di gravame, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., in motivazione, la già richiamata
Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018), alla legittimità della trattenuta non si può giungere “attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995”, che “non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488 della L n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, secondo cui : “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”, va rilevato che la Corte (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 6702 del 2016, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7568 del 2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente”. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che “la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”. Tali conclusioni sono state, motivatamente, ribadite da Sez. L, Ordinanza n. 10047 del
2023, ove si legge che l'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, non si tramuta in una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti, anche con riguardo alla riduzione contra
22 legem delle prestazioni già erogate (sentenza n. 25212 del 2009, cit.; nello stesso senso, Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, punto 11). Lo ius superveniens, menzionato anche nell'odierno giudizio dalla “non sta ad indicare che tali Pt_1 atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge” (Cass., sez. VI-L, 8 agosto 2017, n. 19711).
Quanto alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, invocata anche nell'odierno giudizio al fine di conferire un crisma di legittimità al prelievo contestato, è già stato affermato che le Casse dispongono della facoltà di apprestare “le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate” (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 53, punto 4). Né il contributo di solidarietà rappresenta implicazione ineludibile del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995. È stato altresì ribadito – da ultimo, tra le altre, dall'ordinanza Sez. L, n. 36560/2022 (ud. 27/10/2022 dep.
14/12/2022), specificamente concernente le medesime questioni oggetto del presente gravame, con precipuo riferimento al contributo di solidarietà trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per il quinquennio 2014/2018 - che “con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)” e che “esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”. Proprio con riferimento alla citata sentenza n. 173 del 2016, è stato di recente affermato che con tale pronuncia la Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dall'art. 1,
23 comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato. Purtuttavia, la Corte costituzionale, “nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost.
L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta Pt_1 fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato
(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo” (cfr. la già citata Sez. L, Ordinanza n. 10047 del 2023). Con particolare riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, specificamente menzionato nell'atto di gravame, è noto che tale norma statuisce:
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico
24 dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. Orbene, non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui detta norma legittimerebbe il contributo di solidarietà di cui alle delibere per cui è causa. In proposito giova innanzi tutto evidenziare, in piena adesione all'indirizzo di legittimità sul punto, che l'art. 24, comma 24 citato è “una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge” (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 2454 del 2023). Le delibere n. 3/13
e n. 10/17, che hanno introdotto il contributo di solidarietà al di fuori dei limiti
(anche temporali) specificamente indicati dal legislatore del 2011, sono quindi prive di “copertura normativa”, non potendosi in alcun modo condividere l'interpretazione secondo cui la norma in esame non individuerebbe un arco temporale limitato per la vigenza di tale contributo di solidarietà”. A ciò osta, con manifesta evidenza, il dato normativo, che indica espressamente un limite temporale (30 settembre 2012) entro cui la avrebbe dovuto adottare misure Pt_1 volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, stabilendo altresì (a riprova della rigidità del termine) che, in caso di inerzia, trova applicazione un contributo compiutamente disciplinato, quanto ad anni di riferimento e criteri di calcolo, dal legislatore (contributo, quest'ultimo, estraneo al presente giudizio). Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, a fronte dell'assenza in capo all'ente previdenziale del potere di adottare atti che impongono trattenute a titolo di contributo di solidarietà, nessun rilievo assume la circostanza di fatto, stigmatizzata dalla nell'atto di gravame, che il trattamento di Pt_1 quiescenza di… sia stato erogato dopo che il contributo di solidarietà era stato introdotto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004. Invero, le delibere n. 3/13 e n. 10/17 (che hanno determinato le trattenute oggetto del presente giudizio) hanno indebitamente inciso su un trattamento già in corso di erogazione, sia pure illegittimamente decurtato anche per gli anni precedenti (in relazione ai quali non è stata proposta domanda attesa l'intervenuta prescrizione). La legittimità di dette delibere, e delle trattenute che hanno comportato, non può certo discendere dal fatto che la misura de qua fosse già stata, illegittimamente, introdotta. È appena il caso di evidenziare che le sentenze della Corte di Cassazione che hanno ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà si riferiscono anche a trattamenti successivi
25 all'introduzione del contributo di solidarietà da parte del predetto regolamento e non hanno ritenuto tale dato rilevante anche quando è stato oggetto di specifico motivo di doglianza da parte della (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35469 del Pt_1
2021 riguardante l'imposizione del contributo di solidarietà su trattamento pensionistico erogato dal luglio 2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico maturato dall'1.5.2009; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2013; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36096 del 2022 concernente un trattamento pensionistico maturato dall'1.11.2004; Sez. L, Ordinanza n. 3093 del
2023 relativa a trattamento di quiescenza con decorrenza 1.2.2006; Sez. IV civile n. 9886 del 2023 relativa a pensione maturata dal 22.2.2012)>>.
Con la medesima pronuncia di merito, quanto all'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale e di seguito quanto alla decorrenza della prescrizione, così passandosi anche all'esame dell'appello incidentale, si è condivisibilmente ritenuto che: << In proposito giova rilevare che, da ultimo, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4604 del 2023 ha evidenziato che rappresenta un orientamento di legittimità ormai consolidato quello secondo cui “il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. A fondamento del principio, la Corte, richiamati i precedenti conformi, ha osservato che “se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi “pagabile” e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.”; ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di
26 riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata”. Alla luce di tali argomentazioni, che questa Corte condivide e fa proprie, la decisione impugnata, che ha applicato i predetti principi,
è immune da censure. Infatti, nella specie, non si pone alcun problema di prescrizione, atteso che la domanda riguarda le trattenute dall'anno 2014 e il ricorso di primo grado è stato notificato il 9.11.2022…>>
Quanto alla decorrenza ed al preteso divieto di cumulo si legge <<…oggetto di domanda (come detto non coperte da prescrizione), interessi legali e rivalutazione monetaria senza applicare il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, della l.
n. 412/1991 e ha fatto decorrere gli accessori non già dalla domanda di restituzione, ma dai singoli prelievi. In ordine alla contestazione relativa al riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme trattenute, costituisce ius receptum che al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda per cui è causa, competono gli accessori dalla data di maturazione del diritto - coincidente con i prelievi effettuati dalla - Pt_1 fino al momento dell'effettivo pagamento. E ciò in base ad un consolidato indirizzo di legittimità che, con riguardo alla decorrenza degli accessori maturati sulle somme trattenute, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
“maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L, Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La S.C. ha chiarito che dalla natura previdenziale del credito deriva che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, sicché gli accessori devono essere calcolati dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito. Ciò posto, giova rilevare che, esprimendosi in ordine alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle trattenute per cui è causa (su cui cfr. infra), i giudici di legittimità hanno chiarito che anche gli “interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte
27 integrante dei ratei corrisposti in ritardo”, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr., ex ceteris, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 4362 del
2023). Ne discende che, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, è pacifico che, nel caso considerato, spettino non solo gli interessi legali ma anche la rivalutazione monetaria. Tale conclusione è, del resto coerente, con i principi che regolano la materia degli accessori in campo previdenziale. E invero, al trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali privatizzati (tra cui rientra la Pt_1 odierna appellante) non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi introdotto dall'art. 16 c. 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Il diritto alla rivalutazione monetaria del credito previdenziale di natura non pubblicistica
(quale è quello per cui è causa) deriva, invero, dall'intervento della Corte
Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare gli interessi a tasso legale dovuti e il maggior danno eventualmente subito dal titolare del credito per la diminuzione di valore del credito a causa della svalutazione monetaria. Dunque,
l'equiparazione ai crediti di lavoro di quelli previdenziali non aventi natura pubblicistica (ovviamente ai fini dell'applicazione della rivalutazione monetaria) deriva dal già menzionato intervento della Consulta e non già da un'interpretazione a contrariis della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, norma dettata per un'esigenza di salvaguardia del bilancio statale, che non sussiste con riguardo agli enti previdenziali privatizzati quale è la . Pt_1
L'appello incidentale è parzialmente fondato.
La Corte prende atto che, come da dischiarazione dell'appellante incidentale resa in sede di note autorizzate, < non CP_5 trattiene più il contributo di solidarietà a carico dei dottori commercialisti pensionati e quindi la domanda del…Caratozzolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo deve comprendere oltre all'importo di € 76.304,33 per gli anni 2010-ottobre 2020 (deposito del ricorso) anche l'ulteriore importo di €
23.867,60 relativo alle illegittime trattenute poste in essere in corso di causa (e tutte documentate in primo grado, docc. 4-14, e in secondo grado, doc. 15) sino a dicembre 2023.
28 Si è rammentato come la domanda fosse < in quanto il Tribunale ha ritenuto «superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida» (pag. 26 della sentenza impugnata)>>.
Ha richiesto il sugli importi predetti il calcolo degli interessi e della CP_1 rivalutazione monetaria dal momento delle singole trattenute al soddisfo < come ritenuto dalla costante giurisprudenza, la quale afferma che «i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L,
Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n.
18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016)» (C. App. Lav. Roma, 23 aprile 2024: docc. 17 e 18).
L'appellante incidentale ha così concluso:- < dell'appello incidentale del prof. dott. , accertare e dichiarare la prescrizione Controparte_1 decennale delle trattenute operate dalla Parte_2 sulla pensione di vecchiaia del prof.
[...] [...]
a titolo di contributo di solidarietà dal 2010 all'ottobre 2020, e per CP_1
l'effetto, riformare la sentenza di primo grado del Tribunale Roma 15.9.2022, n.
7248, e condannare la Parte_2
a restituire al prof. dott. tutte le somme
[...] Controparte_1 trattenute a tale titolo dal 2010 all'ottobre 2020, per complessivi € 76.304,33 (salvo maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), e quelle trattenute dal novembre
2020 al dicembre 2023 pari a € 23.867,60, oltre interessi e rivalutazione dalle singole trattenute al soddisfo;
VI) condannare la Parte_1
a favore dei alla corresponsione delle spese,
[...] Parte_1 onorari, spese generali al 15% e accessori di legge>>.
Ritiene la Corte, stante l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, che le somme dovute in restituzione vanno rideterminate come da conteggi dell'appellante incidentale non avversati specificamente.
Spettano inoltre anche le somme derivanti dalle illegittime trattenute per i mesi successivi al deposito dei ricorsi di primo grado, in coerenza con le domande che facevano comunque espresso riferimento alle somme trattenute e alla protrazione
29 dell'indebito sino all'attualità. Le somme spettanti all'appellante incidentale sono state rideterminate sino a dicembre 2023.
I relaviti importi sono stati provati con specifiche allegazioni non contestate sul punto nonché dai CUD e dai cedolini in atti.
Non può invece accogliersi la domanda di inibizione delle trattenute per il futuro.
Vale la pena in ultimo di richiamare quanto ritenuto dalla S.C. sugli argomenti di cui è causa dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16677/2025 del 22/06/2025
I motivi della sono analoghi agli altri giudizi ( I) Violazione dell'art. 2 del Pt_1
d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e con la Delibera della CP_5
del 27.6.2013; dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. CP_5
1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 1, 3 comma 488, della legge n.
147/2013; dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011; degli artt. 3, 23 e 38 Cost. II) Violazione dell'art. 1 della legge n.
147/2013, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CP_5
e successive delibere. III)Violazione dell'art. 1 della legge n. 147/2013, degli artt.
2946 e 2948 cod. civ.; dell'art. 129 del R.D.L n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis del
D.P.R. n. 639/1970. IV)violazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991, dell'art. 1224 cod. civ., dell'art. 2033 cod. civ.)
La Corte ha esaminato i primi due motivi congiuntamente e li ha ritenuti << manifestamente infondati alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_1 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni
30 patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Cassazione n. 603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n.
147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore». Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass.
n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.
16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024 è consolidato e va confermato. La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale. Va nuovamente richiamato l'orientamento di legittimità consolidato sul punto. Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n.
4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70,
31 secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l.
n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis,
Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n.
31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.>>.
Sulla decorrenza degli accessori si è poi ritenuto << infondato è anche il quarto mezzo di gravame relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute. Su punto si richiama ex multis Cass. n. 36560/2022: «Cass.
n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al Pt_1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n.
12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del
2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del
2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale
(del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...)
32 consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)» (cosi Cass. n. 36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n.
36002/2022, n. 687/2023, n. 3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n.
24255/2024)>>.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la Parte_1 al pagamento in restituzione ed in favore di della maggior Controparte_1 somma di € 76.304,33 in luogo di quella liquidata in prime cure di € 40.259,16, per gli anni 2010-ottobre 2020 e della somma di € 23.867,60 relativo alle ulteriori trattenute in corso di causa, sino a dicembre 2023; sulle somme così determinate la predetta va condannata al pagamento degli interessi e la rivaluzione Pt_1 monetaria dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i singoli prelievi effettuati dalla fino al momento dell'effettivo pagamento. Condanna la Pt_1 [...] al pagamento delle spese di Parte_1 lite del doppio grado che si liquidano per il primo grado in complessivi € 7.500,00, per il secondo in € 7.800,00 oltre al rimborso spese forfettarie iva e cpa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 2 Ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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