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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1540/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
15.05.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla Via Don Minzoni n. 5, ed ivi elettivamente domiciliato, al Corso Umberto I n. 8, presso lo studio dell'avv. Stefanella Breda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente, in Corso Umberto I n. 86, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F. Molini n. 6/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano M. Falcioni e Fiorella Feliciani, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Resistente nonché contro
1 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Ronciglione, Corso Umberto I n. 86, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F. Molini n. 6/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano M. Falcioni e Fiorella Feliciani, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Terza chiamata
e contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._4
Ronciglione, Corso Umberto I n. 86, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Sandro Pertini n.
3, presso lo studio dell'avv. Silvia Grassi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Terza chiamata
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2024, esponeva che questo Tribunale, dopo Parte_1
aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con
, dalla cui unione nascevano le figlie in data 04.06.2004, e in data Controparte_1 CP_2 CP_3
11.02.2007, poneva a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 250,00 per ciascuna figlia).
Il ricorrente riteneva che fossero sopravvenute le seguenti circostanze, asseritamente idonee ad incidere sull'an e sulle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento: la CP_1 avrebbe perso la legittimazione “iure proprio” a percepire l'assegno per entrambe le figlie, in quanto all'epoca del divorzio conviveva sia con che con mentre attualmente si CP_2 CP_3
sarebbe trasferita definitivamente a vivere in Civitella Val di Chiana (AR), Via del Chiesino n. 24, con il suo nuovo compagno e i loro due figli, e;
la figlia Persona_1 Persona_2
è nel frattempo divenuta maggiorenne e, pur essendo in cerca di occupazione, non solo CP_2
beneficerebbe dei redditi percepiti dal compagno con cui avrebbe costituito una Persona_3
famiglia e con il quale avrebbe avuto il figlio , ma non dovrebbe neppure sostenere alcun Per_4
2 costo, in quanto convivrebbe con la sua nuova famiglia nell'appartamento sito in Ronciglione,
Corso Umberto I n. 86, acquistato dal stesso;
la figlia pur ancora non Pt_1 CP_3
economicamente indipendente, non convivrebbe più con la madre, ma risiederebbe con i nonni materni, per cui l'assegno di mantenimento non potrebbe essere percepito dalla ma CP_1
dovrebbe essere versato direttamente nelle mani di CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente chiedeva, da un lato, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico per la figlia dall'altro, disporsi il CP_2 versamento diretto dell'assegno di mantenimento nelle mani della figlia CP_3
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande formulate dal Controparte_1
ricorrente.
La resistente osservava che il fatto che fosse andata a vivere in Toscana con il suo nuovo compagno non le avrebbe impedito di occuparsi di ed e di gestire gli importi versati dal CP_3 CP_2 ricorrente, per cui non vi sarebbero i presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani di CP_3
Inoltre, negava che avesse costituito un autonomo nucleo familiare con il compagno CP_2 [...]
, perché non aveva iniziato una convivenza more uxorio, ma ciascuno era rimasto ad Per_3
abitare con la propria famiglia di origine.
3. Si costituivano in giudizio e evocate in giudizio per integrare Controparte_3 Controparte_2
il contradditorio, le quali chiedevano di essere estromesse in quanto prive di legittimazione passiva, perché non erano state parti del giudizio divorzile.
Successivamente con la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., chiedeva che le fosse Controparte_3 versato direttamente l'assegno di mantenimento, esponendo di essere andata a vivere con il proprio fidanzato e di aver cessato la convivenza con la madre fin da quando la stessa si era trasferita in
Civitella Val di Chiana, formando un nuovo nucleo familiare con il relativo compagno.
4. All'udienza del 15.05.2025 il ricorrente si riportava alle proprie conclusioni, mentre la resistente, da un lato, aderiva alla richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani di dall'altro, riteneva insussistenti i presupposti per il versamento dell'assegno CP_3
direttamente nelle mani di la quale, a propria volta, si dichiarava indifferente rispetto alle CP_2 modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Le parti, quindi, discutevano oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione.
3 5. Preliminarmente, occorre rilevare che la resistente ha perso la legittimazione “iure proprio” a richiedere l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e . CP_2 CP_3
Invero, la legittimazione “iure proprio” del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si atteggia diversamente, a seconda che il figlio stesso abbia o meno formulato una espressa richiesta di riconoscimento in proprio favore dell'assegno: nella prima ipotesi, concorrere con quella del figlio;
nel secondo caso, invece, si configura come esclusiva.
In ogni caso, la casa familiare deve rimanere in concreto un punto di riferimento stabile per il figlio maggiorenne, che deve farvi sistematico ritorno, affinché permanga un collegamento stabile (Cass.,
n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Il “collegamento stabile” con la casa familiare si configura anche qualora la coabitazione con il genitore non sia quotidiana, perché l'assenza del figlio può protrarsi per periodi non brevi, per motivi di studio o di lavoro, ma è comunque necessario che il figlio stesso vi ritorni regolarmente, appena possibile (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Peraltro, è necessario che il genitore che chiede l'assegno di mantenimento “iure proprio” sia colui che provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente: solo in questo caso il genitore richiedente l'assegno per il figlio maggiorenne è titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.
Infatti, il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n.
29977/2020 Cass., n. 359/2014; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 25300/2013; Cass., n. 18075/2013).
Qualora non ricorrano i presupposti di cui sopra, il genitore richiedente l'assegno non è legittimato
“iure proprio” (né in via concorrente, né, tantomeno, in via esclusiva), per cui il versamento dell'assegno di mantenimento deve essere necessariamente disposto direttamente in favore del figlio maggiorenne, che formuli una domanda in tal senso (art. 337 septies c.c.).
Ebbene, nel caso in scrutinio ha affermato di essere andata a coabitare con il Controparte_3 proprio fidanzato e di non convivere più con la madre da quando quest'ultima si è trasferita a vivere con il suo nuovo compagno in Civitella Val di Chiana.
La resistente ha “preso atto” della circostanza sopravvenuta, per cui ha perso la legittimazione “iure proprio” a percepire l'assegno di mantenimento nell'interesse di CP_3
D'altro canto, anche il ricorrente ha riconosciuto che non ha ancora raggiunto l'indipendenza CP_3
4 economica e ha chiesto di disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani della figlia.
Pertanto, l'assegno di mantenimento di € 250,00 dovrà essere corrisposto direttamente alla figlia
CP_3
Rispetto alla figlia invece, posto che non potrebbe essere estromessa dal presente giudizio CP_2 in considerazione della giurisprudenza sopra richiamata, è vero che l'eventuale instaurazione di una convivenza more uxorio e la creazione di una “famiglia di fatto” è idonea, in astratto, a far cessare l'obbligo di mantenimento dei figli cui sono tenuti i genitori, ma non è men vero che nel giudizio di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio incombe sul genitore che chiede la revoca o la riduzione dell'assegno posto a proprio carico in favore dei figli, medio tempore divenuti maggiorenni, l'onere di provare che la convivenza more uxorio da loro eventualmente avviata abbia influito in melius sulla loro condizione economica (Cass., n.
6111/2024).
Ora, pur essendo presumibile che abbia intrapreso una convivenza more uxorio con il suo CP_2
nuovo compagno (con il quale ha anche avuto un figlio), il ricorrente non ha provato che la creazione di una “famiglia di fatto” in un'abitazione diversa da quella ove conviveva con la CP_2
madre, (circostanza che vale di per sé a privare la della legittimazione alla percezione CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore di considerando anche che non risulta se e con CP_2 quale frequenza la medesima abbia fatto ritorno nell'abitazione ove in precedenza viveva con la madre), abbia influito ed eventualmente in quale misura sulla situazione economica di CP_2
Il ricorrente, peraltro, non solo ha affermato che è in cerca di occupazione, ma non ha CP_2
indicato la misura del reddito asseritamente percepito dal suo compagno.
Inoltre, la circostanza che non debba sostenere costi abitativi non rileva ai fini del presente CP_2
giudizio, perché non ha comportato un sopravvenuto mutamento della relativa situazione economica.
Lo stesso ricorrente, peraltro, ha dedotto di essersi sempre adoperato per aiutare economicamente e la sua nuova famiglia, lasciando presumere che quest'ultima non abbia ancora raggiunto la CP_2 piena indipendenza economica, neppure con l'eventuale apporto fornitole dal suo compagno.
Ne discende che anche la figlia ha diritto di ricevere direttamente dal ricorrente l'assegno di CP_2 mantenimento di € 250,00, come del resto chiesto in via subordinata dal ricorrente stesso nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra tutte le parti, in ragione del rapporto esistente fra loro, della natura e dell'oggetto del giudizio, nonché delle richieste sostanzialmente
5 convergenti formulate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1540/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) A parziale modifica della sentenza n. 51/2021 (R.G. n. 680/2017), emessa da questo Tribunale in data 07.01.2021 e pubblicata in data 15.01.2021, dispone che provveda a Parte_1 versare direttamente l'assegno di mantenimento, pari a complessivi € 500,00, ad CP_2
e a (€ 250,00 per ciascuna figlia);
[...] Controparte_3
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1540/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
15.05.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla Via Don Minzoni n. 5, ed ivi elettivamente domiciliato, al Corso Umberto I n. 8, presso lo studio dell'avv. Stefanella Breda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente, in Corso Umberto I n. 86, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F. Molini n. 6/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano M. Falcioni e Fiorella Feliciani, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Resistente nonché contro
1 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Ronciglione, Corso Umberto I n. 86, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F. Molini n. 6/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano M. Falcioni e Fiorella Feliciani, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Terza chiamata
e contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._4
Ronciglione, Corso Umberto I n. 86, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Sandro Pertini n.
3, presso lo studio dell'avv. Silvia Grassi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Terza chiamata
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2024, esponeva che questo Tribunale, dopo Parte_1
aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con
, dalla cui unione nascevano le figlie in data 04.06.2004, e in data Controparte_1 CP_2 CP_3
11.02.2007, poneva a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 250,00 per ciascuna figlia).
Il ricorrente riteneva che fossero sopravvenute le seguenti circostanze, asseritamente idonee ad incidere sull'an e sulle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento: la CP_1 avrebbe perso la legittimazione “iure proprio” a percepire l'assegno per entrambe le figlie, in quanto all'epoca del divorzio conviveva sia con che con mentre attualmente si CP_2 CP_3
sarebbe trasferita definitivamente a vivere in Civitella Val di Chiana (AR), Via del Chiesino n. 24, con il suo nuovo compagno e i loro due figli, e;
la figlia Persona_1 Persona_2
è nel frattempo divenuta maggiorenne e, pur essendo in cerca di occupazione, non solo CP_2
beneficerebbe dei redditi percepiti dal compagno con cui avrebbe costituito una Persona_3
famiglia e con il quale avrebbe avuto il figlio , ma non dovrebbe neppure sostenere alcun Per_4
2 costo, in quanto convivrebbe con la sua nuova famiglia nell'appartamento sito in Ronciglione,
Corso Umberto I n. 86, acquistato dal stesso;
la figlia pur ancora non Pt_1 CP_3
economicamente indipendente, non convivrebbe più con la madre, ma risiederebbe con i nonni materni, per cui l'assegno di mantenimento non potrebbe essere percepito dalla ma CP_1
dovrebbe essere versato direttamente nelle mani di CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente chiedeva, da un lato, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico per la figlia dall'altro, disporsi il CP_2 versamento diretto dell'assegno di mantenimento nelle mani della figlia CP_3
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande formulate dal Controparte_1
ricorrente.
La resistente osservava che il fatto che fosse andata a vivere in Toscana con il suo nuovo compagno non le avrebbe impedito di occuparsi di ed e di gestire gli importi versati dal CP_3 CP_2 ricorrente, per cui non vi sarebbero i presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani di CP_3
Inoltre, negava che avesse costituito un autonomo nucleo familiare con il compagno CP_2 [...]
, perché non aveva iniziato una convivenza more uxorio, ma ciascuno era rimasto ad Per_3
abitare con la propria famiglia di origine.
3. Si costituivano in giudizio e evocate in giudizio per integrare Controparte_3 Controparte_2
il contradditorio, le quali chiedevano di essere estromesse in quanto prive di legittimazione passiva, perché non erano state parti del giudizio divorzile.
Successivamente con la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., chiedeva che le fosse Controparte_3 versato direttamente l'assegno di mantenimento, esponendo di essere andata a vivere con il proprio fidanzato e di aver cessato la convivenza con la madre fin da quando la stessa si era trasferita in
Civitella Val di Chiana, formando un nuovo nucleo familiare con il relativo compagno.
4. All'udienza del 15.05.2025 il ricorrente si riportava alle proprie conclusioni, mentre la resistente, da un lato, aderiva alla richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani di dall'altro, riteneva insussistenti i presupposti per il versamento dell'assegno CP_3
direttamente nelle mani di la quale, a propria volta, si dichiarava indifferente rispetto alle CP_2 modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Le parti, quindi, discutevano oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione.
3 5. Preliminarmente, occorre rilevare che la resistente ha perso la legittimazione “iure proprio” a richiedere l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e . CP_2 CP_3
Invero, la legittimazione “iure proprio” del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si atteggia diversamente, a seconda che il figlio stesso abbia o meno formulato una espressa richiesta di riconoscimento in proprio favore dell'assegno: nella prima ipotesi, concorrere con quella del figlio;
nel secondo caso, invece, si configura come esclusiva.
In ogni caso, la casa familiare deve rimanere in concreto un punto di riferimento stabile per il figlio maggiorenne, che deve farvi sistematico ritorno, affinché permanga un collegamento stabile (Cass.,
n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Il “collegamento stabile” con la casa familiare si configura anche qualora la coabitazione con il genitore non sia quotidiana, perché l'assenza del figlio può protrarsi per periodi non brevi, per motivi di studio o di lavoro, ma è comunque necessario che il figlio stesso vi ritorni regolarmente, appena possibile (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Peraltro, è necessario che il genitore che chiede l'assegno di mantenimento “iure proprio” sia colui che provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente: solo in questo caso il genitore richiedente l'assegno per il figlio maggiorenne è titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.
Infatti, il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n.
29977/2020 Cass., n. 359/2014; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 25300/2013; Cass., n. 18075/2013).
Qualora non ricorrano i presupposti di cui sopra, il genitore richiedente l'assegno non è legittimato
“iure proprio” (né in via concorrente, né, tantomeno, in via esclusiva), per cui il versamento dell'assegno di mantenimento deve essere necessariamente disposto direttamente in favore del figlio maggiorenne, che formuli una domanda in tal senso (art. 337 septies c.c.).
Ebbene, nel caso in scrutinio ha affermato di essere andata a coabitare con il Controparte_3 proprio fidanzato e di non convivere più con la madre da quando quest'ultima si è trasferita a vivere con il suo nuovo compagno in Civitella Val di Chiana.
La resistente ha “preso atto” della circostanza sopravvenuta, per cui ha perso la legittimazione “iure proprio” a percepire l'assegno di mantenimento nell'interesse di CP_3
D'altro canto, anche il ricorrente ha riconosciuto che non ha ancora raggiunto l'indipendenza CP_3
4 economica e ha chiesto di disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani della figlia.
Pertanto, l'assegno di mantenimento di € 250,00 dovrà essere corrisposto direttamente alla figlia
CP_3
Rispetto alla figlia invece, posto che non potrebbe essere estromessa dal presente giudizio CP_2 in considerazione della giurisprudenza sopra richiamata, è vero che l'eventuale instaurazione di una convivenza more uxorio e la creazione di una “famiglia di fatto” è idonea, in astratto, a far cessare l'obbligo di mantenimento dei figli cui sono tenuti i genitori, ma non è men vero che nel giudizio di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio incombe sul genitore che chiede la revoca o la riduzione dell'assegno posto a proprio carico in favore dei figli, medio tempore divenuti maggiorenni, l'onere di provare che la convivenza more uxorio da loro eventualmente avviata abbia influito in melius sulla loro condizione economica (Cass., n.
6111/2024).
Ora, pur essendo presumibile che abbia intrapreso una convivenza more uxorio con il suo CP_2
nuovo compagno (con il quale ha anche avuto un figlio), il ricorrente non ha provato che la creazione di una “famiglia di fatto” in un'abitazione diversa da quella ove conviveva con la CP_2
madre, (circostanza che vale di per sé a privare la della legittimazione alla percezione CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore di considerando anche che non risulta se e con CP_2 quale frequenza la medesima abbia fatto ritorno nell'abitazione ove in precedenza viveva con la madre), abbia influito ed eventualmente in quale misura sulla situazione economica di CP_2
Il ricorrente, peraltro, non solo ha affermato che è in cerca di occupazione, ma non ha CP_2
indicato la misura del reddito asseritamente percepito dal suo compagno.
Inoltre, la circostanza che non debba sostenere costi abitativi non rileva ai fini del presente CP_2
giudizio, perché non ha comportato un sopravvenuto mutamento della relativa situazione economica.
Lo stesso ricorrente, peraltro, ha dedotto di essersi sempre adoperato per aiutare economicamente e la sua nuova famiglia, lasciando presumere che quest'ultima non abbia ancora raggiunto la CP_2 piena indipendenza economica, neppure con l'eventuale apporto fornitole dal suo compagno.
Ne discende che anche la figlia ha diritto di ricevere direttamente dal ricorrente l'assegno di CP_2 mantenimento di € 250,00, come del resto chiesto in via subordinata dal ricorrente stesso nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra tutte le parti, in ragione del rapporto esistente fra loro, della natura e dell'oggetto del giudizio, nonché delle richieste sostanzialmente
5 convergenti formulate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1540/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) A parziale modifica della sentenza n. 51/2021 (R.G. n. 680/2017), emessa da questo Tribunale in data 07.01.2021 e pubblicata in data 15.01.2021, dispone che provveda a Parte_1 versare direttamente l'assegno di mantenimento, pari a complessivi € 500,00, ad CP_2
e a (€ 250,00 per ciascuna figlia);
[...] Controparte_3
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
6