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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2024, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 26/11/2024 N. 6196/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA MARIO RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17.5.24,
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 lusioni di seguito ritrascritte:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che l'importo di € 20,00 dovuto quale “Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali” (in breve AFAC) sia ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della
“Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106 CCNL, nonché della “Retribuzione Normale” e “Paga Base Tabellare Conglobata” di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo CCNL Sezione Servizi Fiduciari, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro Straordinario e Festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TFR.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per le ore di prestazione di lavoro straordinario lavorate, la retribuzione calcolata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 113, 115 e 116 CCNL Vigilanza Privata, mediante applicazione alla retribuzione mensile, maggiorata della percentuale contrattualmente prevista per il lavoro straordinario, del divisore convenzionale orario 173.
3. Accertare e dichiarare la violazione da parte di dell'obbligo di Controparte_1 procedere alla iscrizione del ricorrente al Fondo Sanitario Integrati 01/01/2018 al 31/12/2018 ed il conseguente diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di mancata iscrizione del ricorrente al FASIV, e dunque dall'01/01/2018 al 31/12/2018, l' della non assorbibile di Controparte_2 CP_3 importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità annue, di cui all'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari.
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'importo di € 300,00 indebitamente trattenuto nella busta paga di dicembre 2023 a titolo di “Trattenuta Divisa”.
5. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in via Monte C al ricorrente, per i titoli di cui al ricorso il complessivo importo di € 3.807,67.
6. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo e con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, IVA e cpa. si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed Controparte_1 in diritto la pretesa avversaria e nel merito chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, alla udienza del 26.11.24, tenutasi mediante collegamento da remoto, le parti hanno argomentato le rispettive pretese, ribadendo le conclusioni rassegnate in atti ed il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Nella presente sede dunque parte ricorrente agisce ai fini dell'accertamento: del diritto a che l'importo c.d. AFAC sia ricompreso quale elemento fisso della retribuzione;
del diritto a percepire per le ore di prestazione di lavoro straordinario lavorate la retribuzione maggiorata della percentuale per lo straordinario utilizzando il divisore convenzionale 173; del diritto a percepire, per tutto il periodo di mancata iscrizione al FASIV, l'elemento distinto della retribuzione;
del diritto alla restituzione dell'importo di euro 300 indebitamente trattenuto dalla datrice nella busta baga di dicembre 2023,; nonché per la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 3.807,67 oltre interessi legali e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo. È documentale oltre che del tutto pacifico che il ricorrente abbia lavorato per
[...] dal 1.1.2018 con inquadramento, da ultimo, al quarto livello CCNL Vigilanza Controparte_1 puntato. Nel presente giudizio il ricorrente si duole del fatto che: a) la società, illegittimamente, non avrebbe incluso nella normale retribuzione (e, quindi, non considerato nel computo dei vari istituti contrattuali) l'importo mensile previsto a titolo acconto sui futuri aumenti contrattuali (c.d. AFAC) previsto dall'articolo 109 CCNL di settore (c.d. AFAC); b) sarebbe stato adottato un illegittimo criterio di calcolo dei compensi del lavoro straordinario;
c) la convenuta non gli avrebbe corrisposto l'EDR che avrebbe dovuto percepire per la mancata iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa ex art. 29 CCNL di settore;
d) la datrice, in spregio al tenore dell'art 7 del CCNL e nonostante la intervenuta riconsegna della divisa avvenuta in data 13.12.23, avrebbe comunque operato ai suoi danni una trattenuta a titolo appunto 'trattenuta divisa' pari a 300 euro. Tanto premesso, si osserva quanto segue. L'art. 109 C.C.N.L. Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari stabilisce che “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”. All'art. 105 del contratto collettivo di settore – definizione della “Retribuzione normale” – è previsto che “per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”; al successivo art. 106 – rubricato “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)” – è stabilito che “il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:… Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati: a) indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977; b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1° novembre 1991; c) elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (Euro 6,497); d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (Euro 10,329) e) Quota Integrativa Territoriale conglobata a decorrere dall'1.5.2001. Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel
2 presente articolo. Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente C.C.N.L., il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali”. Per quanto concerne la domanda relativa all'inserimento negli elementi fissi della retribuzione normale mensile anche della voce AFAC, si richiamano, in quanto pienamente condivise dal giudicante, le motivazioni della sentenza n. 436/2020 della Corte di Appello di Milano, che nell'accogliere analoghi ricorsi, ha così motivato: […] “la materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi”) e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante. E' indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che “L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)”. Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso. La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella
“retribuzione normale” di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti” (cfr. nello stesso senso anche sent. Corte d'appello di Milano n. 159/2021 rel Dossi). Chiarito, dunque, che la voce “Copertura Economica art. 109 CCNL” debba essere ricompresa tra gli elementi “fissi” della retribuzione, la richiesta dei lavoratori deve essere accolta con la conseguente condanna della società alle relative differenze retributive. I conteggi prodotti dai ricorrenti al riguardo appaiono corretti in quanto basati sulle buste paga e sulle disposizioni del CCNL. Del resto, parte convenuta, non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica, ha omesso di svolgere qualsivoglia contestazione al riguardo […]. La applicazione dei principi giuridici poco sopra richiamati alla fattispecie concreta rende chiara la fondatezza della pretesa di parte ricorrente. La datrice dovrà quindi essere condannata a pagare le differenze maturate in ragione della mancata integrazione con l'AFAC degli elementi fissi della retribuzione, con il conseguente diritto al
3 computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per festività, lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, permessi banca ore, permessi annuali, ferie e TFR: voci retributive che fanno, tutte, espresso riferimento alla “normale retribuzione” e al “salario unico nazionale”. Parte ricorrente si duole, poi, dell'erroneità del metodo di calcolo adottato da
[...] per la remunerazione del lavoro straordinario. In relazione a tale d CP_1 giudicante intende dare continuità all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1152/2021), ove le ragioni di fondatezza del ricorso sono state così motivate.
[…] Occorre innanzitutto riportare l'art. 116 CCNL che sul punto specifico prevede:
“le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105.” Il calcolo secondo la quota oraria non presenta alcuna difficoltà poiché si individua la retribuzione oraria (retribuzione mensile:173) maggiorando l'importo del 30%. L'operazione in tal caso è intuitiva perché lo straordinario si individua, come tale, sempre in ore (v. art. 79 CCNL in relazione ai limiti settimanali di cui agli articoli 75 e 76 CCNL). L'azienda, invece, dal gennaio 2017 ha operato come segue (si riporta quanto esposto nella memoria di primo grado)
<<come opera il calcolo aziendale:
1. Viene calcolato l'importo della quota giornaliera di normale retribuzione: 1381,49 / 26 (coefficiente giornaliero dato dal CCNL) = 53,13423.
2. Viene calcolato l'importo della maggiorazione per lavoro straordinario: 53,13423* 30% = 15,94026.
3. Viene calcolato l'importo della retribuzione giornaliera comprensiva della maggiorazione del 30%: 53,13423 + 15,94026 = 69,07450 (che è l'importo unitario che compare in busta paga alla voce “straordinario 30%”).
4. Vengono poi prese le ore straordinarie lavorate in ogni singola giornata del mese. Esempio a gennaio 2017 vi sono stati 15 giorni in cui il ricorrente ha svolto lavoro straordinario: nei periodi 11-14, 17-22 e 26-30 gennaio 2017. Per ciascuna di queste giornate il ricorrente ha prestato 45 minuti di straordinario. A questo punto vengono riproporzionate queste ore su base giornaliera (sulla base dell'orario giornaliero di 7,15 ore stabilito dal CCNL per il 6+1+1), facendo questa operazione per ogni singola giornata e non in maniera cumulativa;
cioè NON si riproporzionano le ore totali sommate (che in questo caso sarebbero 11,5), ma occorre riproporzionare le ore prestate in ogni singola giornata, sommando alla fine i risultati. 22. Nel nostro caso (che è semplice, avendo sempre lo stesso quantitativo di lavoro straordinario per ogni giornata) abbiamo:
- 11 gennaio: 0,75 ( cioè 45 minuti, ) / 7,25 = 0,10
- 12 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 13 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 14 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 17 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 18 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 19 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 20 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 21 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 22 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 26 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 27 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 28 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 29 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
- 30 gennaio: 0,75 / 7,25 = 0,10
4 - Totale= 0,10 x 15 = 1,5 (valore che compare in busta, che è quindi la quota dello straordinario rapportato alla quantità giornaliera). Vengono, infine, moltiplicate le ore riproporzionate con l'importo della giornata maggiorata, ottenendo: 1,5 * 69,07450 = 103,61 che è appunto l'importo finale che compare in busta paga erogato al dipendente”. Il punto in cui tale calcolo diverge da quello del lavoratore è l'adozione del divisore 7,25 anziché 6,653846. Sostituendo tale divisore nel calcolo aziendale dell'esempio del mese di gennaio 2017, la quota giornaliera sarebbe non più 0,10 ma 0,112716 che, rapportata al mese, non darebbe più 1,5 ma (0,112716 x15)=1,690751 che individua le
“quote giornaliere di straordinario” lavorate nel mese di gennaio 2017. Moltiplicando tale somma per l'importo giornaliero di retribuzione straordinaria ovvero euro 69,07450, si ottiene l'importo di euro 116,787779, e non euro 103,61 pagati dall'azienda. Si osserva che l'adozione del sistema su base giornaliera deve necessariamente prevedere un coefficiente convenzionale, proprio perché lo straordinario viene sempre individuato dal CCNL in ore e non in quote di giornata lavorativa. Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili, mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare una “giornata tipo effettiva di lavoro straordinario” che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali. Si osserva inoltre che, qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario, sì da ottenere -in pratica- un importo minore (e quindi sfavorevole per il lavoratore) calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria, avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati, mentre l'art. 116 si limita a prevedere “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”; appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici legali ritenere che, se di alternativa si tratta, questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi. Sarebbe altresì illogico che le parti sociali rimettessero il calcolo più sfavorevole al lavoratore alla libera scelta del datore di lavoro senza alcuna contropartita contrattuale. Ed ancora, come correttamente rileva l'appellante, nel caso di turno effettivo 5+1 il lavoro straordinario verrebbe compensato in modo superiore rispetto al turno 6+1+1, il che non trova alcuna giustificazione né logica, né in base alle previsioni delle parti sociali: infatti è illogico che per il lavoratore come , il cui orario giornaliero è 7 ore e quindici minuti anziché Persona_1
7, l'ora straordinaria “valga meno” rispetto a quella di un lavoratore la cui giornata lavorativa è di 7 ore. Poiché non vi sono contestazione sul quantum, l'accoglimento dell'appello comporta la condanna della società appellata al pagamento dell'ulteriore somma di euro 567,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Quanto all'appello incidentale della società, il Collegio osserva che il Tribunale è pervenuto all'accoglimento della domanda del lavoratore sulla base dell'esame dell'art. 7 del Contratto Integrativo Provinciale che, nella sentenza impugnata, è trascritto come segue
“Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera nei giorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota giornaliera di retribuzione oraria di tale retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dall'art. 116 comma c) del vigente CCNL. Il testo dell'articolo, risultante dal documento 3 prodotto dallo stesso ricorrente è invece:
“Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera nei giorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 del vigente CCNL, verrà corrisposta la quota giornaliera oraria di tale retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista dall'art. 116 comma c) del vigente CCNL.” L'appellante incidentale ha prodotto il previgente contratto provinciale dove la norma è identica, salvo che fra la parola giornaliera e oraria vi è la disgiuntiva “o” che invece manca nel testo del 2010. La società sostiene che il testo del 2010 sia viziato da un errore materiale, posto che altrimenti l'espressione (al pari di quella trascritta nella sentenza impugnata) non avrebbe alcun senso compiuto. A tale proposito il Collegio osserva che l'unica soluzione per ricondurre ad un significato la clausola contrattuale è che anche il CIP proponga la medesima “alternativa” di cui al CCNL, ovvero che verrà corrisposta la
5 quota giornaliera o oraria di tale retribuzione, etc. ; pertanto la soluzione dovrà essere la medesima rispetto alla questione del calcolo dello straordinario e del festivo. Ciò corrisponde alla evidente ratio della clausola, che è quella di parificare il lavoro nel giorno di permesso al lavoro straordinario e festivo. In definitiva, pure essendo corretto il rilievo dell'appellante incidentale circa l'erronea trascrizione da parte del Tribunale del testo dell'art. 7 del contratto provinciale, il risultato non è quello voluto dalla società, in forza delle ragioni sopra esposte circa la fondatezza dell'appello principale. Il gravame incidentale deve essere pertanto respinto, sia pure con diversa motivazione […]. Tali argomentazioni appaiono del tutto condivisibili. Sul punto peraltro si è pronunciata anche recente giurisprudenza di merito di questo stesso Tribunale ( Trib. Milano Sentenza n. 1717/2024 pubbl. il 05/04/2024 -Giudice- dott. Perillo) la quale ha ulteriormente chiarito che: Ad avviso del giudicante l'aspetto rilevante per il corretto calcolo della retribuzione dovuta per lo straordinario in un caso quale quello in commento non è tanto la base di partenza (ovvero avendo riguardo alla retribuzione giornaliera piuttosto che alla retribuzione oraria) ma l'individuazione del corretto coefficiente per la loro determinazione. Nella sentenza della Corte di Appello richiamata al paragrafo precedente, difatti, viene applicato il medesimo criterio adottato dalla società, vale a dire l'adozione della base giornaliera, salvo non condividersi le argomentazioni difensive dell'azienda secondo cui il coefficiente per riproporzionare le ore su base giornaliera debba essere quello di 7,15 (avendo riguardo all'orario giornaliero di 7,15 ore stabilito dal CCNL) e non già quello di 6,653846 (ottenuto attraverso la divisione del coefficiente di 173 con il coefficiente 26). Ora, si rileva che una terza modalità per il calcolo della retribuzione oraria, invero la più semplice ed immediata (e richiamata in ricorso), è quella che, partendo dalla retribuzione mensile riconosciuta in busta paga, la divide per il divisore 173, per poi moltiplicare il dato così ottenuto con le ore di straordinario lavorate giornalmente. In tutti questi tre casi, il risultato finale deve necessariamente, per essere corretto, portare allo stesso importo di straordinario riconosciuto al lavoratore. Ed allora, è agevole osservare che in tutti i casi in cui si adottino i criteri individuati dalla parte ricorrente piuttosto che dalla Corte di appello (ovvero utilizzando la retribuzione mensile diviso 173, il risultato matematico ottenuto è sempre (verrebbe da dire, necessariamente e logicamente) il medesimo. La distorsione, quindi, è proprio la scelta aziendale di voler utilizzare un coefficiente diverso, questo sì fondato sulla mera convenienza di ottenere un risultato matematico inferiore e, quindi, corrispondere al lavoratore importi inferiori al dovuto. Quanto poco sopra rilevato dalla decisione richiamata appare valevole anche con riferimento alla fattispecie di causa. Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, la convenuta deve essere condannata a corrispondere, a titolo di incidenza dell'importo di cui all'art. 109 C.C.N.L. 8 aprile 2013 – AFAC – sul calcolo delle retribuzioni per festività, lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, permessi banca ore, permessi annuali e ferie, complessivi € 3.087,67 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo Quanto alla questione relativa all'elemento distinto della retribuzione non assorbibile di cui all'art. 29 Parte Generale e all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del contratto collettivo di settore, si osserva quanto segue. Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per la Vigilanza, c.d. FASIV, è stato costituito tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL del settore Vigilanza e Servizi di sicurezza sussidiaria, con la finalità di garantire agli iscritti una assistenza sanitaria integrativa ed ulteriore rispetto alla assistenza sanitaria obbligatoria. L'art. 29, Parte Generale, C.C.N.L. dispone: “ A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1°
6 gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare;
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”. L'art. 32, Sezione Servizi Fiduciari, C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dispone: “per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 euro/mese, a partire dal 1° luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V. Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 23”. Il Tribunale di Milano ha già avuto modo di pronunziarsi in senso favorevole in materia (Tribunale di Milano, 5 maggio 2021, n. 1291) e detto orientamento, pienamente condiviso dalla scrivente, ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Appello di Milano (cfr. in particolare C.d.A. Milano, Sez. Lav., 30 gennaio 2019, n. 56 e C.d. A Milano, Sez. Lav., 9 dicembre 2021, n. 1222). Quanto alla specifica regolamentazione del FASIV non appare discutibile il fatto che l'iniziativa di iscrizione al Fondo del proprio dipendente sia posta a carico dalla datrice di lavoro. L'art.4 dello Statuto prevede infatti che “Al fondo aderiscono le Imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (..) iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (..) che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari delle prestazioni. La già menzionata disposizione di cui all'art.32 del CCNL Sez. Serv. Fid. sancisce che “per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 euro/mese (..) per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V.” Sicchè, come correttamente evidenziato anche dalla ricorrente, la erogazione del contributo da parte della datrice di lavoro non può che configurarsi quale condicio sine qua non per la “iscrizione al Fondo stesso del singolo lavoratore”, pacificamente posta a carico della datrice di lavoro, dovendosi escludere la natura “facoltativa” dell'iscrizione al fondo da parte del datore di lavoro. Dalla violazione di tale obbligazione consegue l'onere datoriale, di cui all'art. 29 Parte Generale del CCNL applicato, che prevede, in caso di omesso versamento da parte del datore delle quote mensili al Fondo, l'obbligo di versamento al lavoratore di un “elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art.105. Nel caso in analisi la società convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto alla obbligazione su di lei gravante e nella specie non ha reso dimostrazione della iscrizione del ricorrente al fondo – in data anteriore al 31/12/2018- né, in sua vece, dei versamenti mensili dell'EDR. La documentazione offerta in uno alla memoria dalla datrice (nella specie la c.d. scheda FASIV, l'attestato di iscrizione FASIV;
la lista dei versamenti eseguiti a titolo FASIV;
F24 decorrenti dal gennaio 2019 al dicembre 2023) non appaiono dirimenti. In particolare, la scheda, l'attestato di iscrizione e la lista versamenti forniti, appaiono documenti di formazione unilaterale -estratti verosimilmente dall'intranet aziendale o comunque da applicativi riferibili alla società e da essa gestiti- e non comprovano né il fatto storico dell'iscrizione in sé, né comunque l'effettuazione dei correlati versamenti. Gli F24 prodotti si riferiscono a periodo non rilevante ai fini di causa (essendo che parte ricorrente lamenta l'inadempimento datoriale riferito all'anno 2018). Alla udienza del 3.10.24 la resistente si è peraltro limitata a genericamente allegare di non poter accedere ai dati relativi ai versamenti effettuati per i periodi anteriori al 2018, chiedendo, solo nella predetta sede, che il Giudice ordinasse al Fondo Fasiv l'esibizione dell'estratto versamenti della singola posizione eseguiti nel periodo oggetto di contestazione da La istanza, oltre che tardiva, CP_1 appare comunque inammissibile poiché in effetti non relativ ntazione che la ricorrente non
7 possa autonomamente procurarsi (essendovi comunque modo per la datrice di restituire prova del pagamento indipendentemente dalla richiesta acquisizione del dettaglio versamenti indicato solo in sede d'udienza). Per quanto sin qui osservato e dovendosi conseguentemente nella specie attribuirsi efficacia alle richiamate disposizioni contrattuali, si ritiene allora sussista il lamentato inadempimento con onere datoriale di corrispondere al lavoratore ricorrente, per l'annualità in questione, l'elemento distinto della retribuzione pari a € 30,00 mensili (pacificamente non corrisposto come emerge dai cedolini prodotti al doc. 2 del ricorso). Deve quindi ritenersi accertato il diritto di di percepire l'elemento Parte_1 distinto della retribuzione nell'importo pari a € 30,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità di cui all'art. 29, Parte Generale, e all'art. 32, Sezione Servizi Fiduciari, C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per l'effetto, deve essere condannata a corrispondere – per il Controparte_1 suddetto titolo, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei – complessivi € 420,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Anche la domanda finalizzata all'accertamento della illegittimità della 'trattenuta divisa' operata dalla datrice in concomitanza alla cessazione del rapporto appare meritevole di accoglimento. L'art.7 del CCNL Vigilanza quanto alla “Divisa (indumenti di lavoro)” stabilisce che “Qualora l'azienda fornisca al lavoratore indumenti di lavoro, questi ha l'obbligo d'indossarli e restituirli all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro alla restituzione della divisa;
in caso contrario il costo della divisa, nella misura predeterminata nella lettera d'assunzione, sarà posto a carico del lavoratore.” Parte ricorrente ha documentato mediante la produzione del documento 9 di aver provveduto, alla data del 13.12.23, alla restituzione alla datrice della dotazione di servizio e dunque anche della divisa. In particolare il documento in questione, recante intestazione riferibile alla società, è denominato 'verifica divisa drop riconsegnata dimessi' e riporta in uno alla data del 13.12.23 anche il nominativo del lavoratore, del soggetto che ha effettuato la verifica, delle dotazioni riconsegnate - indumenti appunto- nonché la apposizione di timbro ' Il documento non è stato Controparte_1 minimamente contestato dalla resistente che si è limitata in memoria ad una generica replica in ordine al fatto che la trattenuta sarebbe stata giustificata appunto dalla mancata restituzione della divisa. Tanto giustifica l'accoglimento della domanda sul punto svolta da parte attrice e dunque la condanna della società alla restituzione dell'importo di euro 300 indebitamente trattenuto. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura indicata in dispositivo, che tiene anche conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accerta il diritto del ricorrente a che l'importo di € 20,00 dovuto quale “Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali” (in breve AFAC) sia ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della
“Retribuzione Normale” di cui all'art. 105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art. 106 CCNL, nonché della “Retribuzione Normale” e “Paga Base Tabellare Conglobata” di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo CCNL Sezione Servizi Fiduciari, con il conseguente diritto del ricorrente al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per Festività, Lavoro Straordinario e Festivo e relative maggiorazioni, Indennità di Malattia, Mensilità aggiuntive, Permessi Banca Ore, Permessi annuali, Ferie e TFR;
8 2)accerta il diritto del ricorrente a percepire, per le ore di prestazione di lavoro straordinario lavorate, la retribuzione calcolata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 113, 115 e 116 CCNL Vigilanza Privata, mediante applicazione alla retribuzione mensile, maggiorata della percentuale contrattualmente prevista per il lavoro straordinario, del divisore convenzionale orario 173;
3) accerta la violazione da parte di dell'obbligo di procedere alla Controparte_1 iscrizione del ricorrente al Fondo Sanitario Integrativo per la Vigilanza (c.d. FASIV) dall'01/01/2018 al 31/12/2018 ed il conseguente diritto del ricorrente a percepire per tutto il periodo di mancata iscrizione del ricorrente al FASIV, e dunque dall'01/01/2018 al 31/12/2018, l della Controparte_2
non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corris silità CP_3 annue, di cui all'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari;
4) accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'importo di € 300,00 indebitamente trattenuto nella busta paga di dicembre 2023 a titolo di “Trattenuta Divisa”.
5) per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente il complessivo Controparte_1 importo di € 3.807,67 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
6) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1 spese che si e generali, IVA, CPA, C.U., oneri accessori dovuti per legge;
7) riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 26/11/2024 Il Giudice Claudia Tosoni
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