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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/06/2024, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
n.3046/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SCARDIGNO LUCA SAVINO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/06/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 21/04/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza
1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nel merito, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP – le cui conclusioni Questo
Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 66% inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal
CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla disamina della documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo la perizianda risulta affetta
2 da complesso pluripatologico consistente in “Diabete mellito 2 in
TIGO in attuale labile compenso, esiti di salpingectomia, esiti recenti di prolasso uterino trattato chirurgicamente, ipertensione arteriosa, snd ansioso depressiva, ernie discali e gonartrosi”.
Secondo il DM Febbraio 1992, Tabelle di riferimento per le patologie da cui è affetta la perizianda possono essere:
5 9309 DIABETE MELLITO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICROMACROANGIOPATICHE 41 50 0
CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
MEDIO GRADO (CLASSE III)
Considerando una percentuale minima tabellare del 41% date le minime complicanze rilevate.
19 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE 0 0 35
Considerando una percentuale del 35% non solo per la salpingectomia ma anche per il prolasso uterino di cui attualmente soffre la paziente.
11 2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE 0 0 10
Considerando un 10% per la ripercussione delle patologie sullo status psichico della perizianda.
In merito alla lieve gonartrosi varizzante con minima riduzione della rima articolare ed alla riduzione degli spazi intersomatici a livello di C5-C6, L4-L5 ed L5-S1 (non ernie discali) così come riportato alla RX del 26.4.2021 non si riscontra alcun tipo di limitazione all'obiettività, se non per un lieve dolore spinalgico evocato alla digitopressione. Per completezza si sottolinea che la valutazione medico legale di qualsivoglia patologia prevede che vi sia una limitazione funzionale “functio laesa” non riscontrata nel caso in esame e quindi non quantificabile.
Dal calcolo riduzionistico secondo AR si ottiene una percentuale del:
Calcolo riduzionistico prima men seconda men riduz prima e seconda men 0,41 0,35 0,62
Riduz + terza men 0,62 0,10 0,66
CONCLUSIONI:
In base agli elementi sin qui esposti, è possibile dare ai quesiti posti dal Giudice le seguenti risposte:
3 1. La Sig.ra all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa e del susseguente procedimento amministrativo, era affetta da “Diabete mellito 2 in TIGO in attuale labile compenso, esiti di salpingectomia, esiti recenti di prolasso uterino trattato chirurgicamente, ipertensione arteriosa, snd ansioso depressiva, ernie discali e gonartrosi”.
2. La ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa pari al 66% (sessantasei per cento)».
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 11/06/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. SCARDIGNO LUCA SAVINO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/06/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 21/04/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza
1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nel merito, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP – le cui conclusioni Questo
Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 66% inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal
CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla disamina della documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo la perizianda risulta affetta
2 da complesso pluripatologico consistente in “Diabete mellito 2 in
TIGO in attuale labile compenso, esiti di salpingectomia, esiti recenti di prolasso uterino trattato chirurgicamente, ipertensione arteriosa, snd ansioso depressiva, ernie discali e gonartrosi”.
Secondo il DM Febbraio 1992, Tabelle di riferimento per le patologie da cui è affetta la perizianda possono essere:
5 9309 DIABETE MELLITO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICROMACROANGIOPATICHE 41 50 0
CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
MEDIO GRADO (CLASSE III)
Considerando una percentuale minima tabellare del 41% date le minime complicanze rilevate.
19 6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE 0 0 35
Considerando una percentuale del 35% non solo per la salpingectomia ma anche per il prolasso uterino di cui attualmente soffre la paziente.
11 2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE 0 0 10
Considerando un 10% per la ripercussione delle patologie sullo status psichico della perizianda.
In merito alla lieve gonartrosi varizzante con minima riduzione della rima articolare ed alla riduzione degli spazi intersomatici a livello di C5-C6, L4-L5 ed L5-S1 (non ernie discali) così come riportato alla RX del 26.4.2021 non si riscontra alcun tipo di limitazione all'obiettività, se non per un lieve dolore spinalgico evocato alla digitopressione. Per completezza si sottolinea che la valutazione medico legale di qualsivoglia patologia prevede che vi sia una limitazione funzionale “functio laesa” non riscontrata nel caso in esame e quindi non quantificabile.
Dal calcolo riduzionistico secondo AR si ottiene una percentuale del:
Calcolo riduzionistico prima men seconda men riduz prima e seconda men 0,41 0,35 0,62
Riduz + terza men 0,62 0,10 0,66
CONCLUSIONI:
In base agli elementi sin qui esposti, è possibile dare ai quesiti posti dal Giudice le seguenti risposte:
3 1. La Sig.ra all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa e del susseguente procedimento amministrativo, era affetta da “Diabete mellito 2 in TIGO in attuale labile compenso, esiti di salpingectomia, esiti recenti di prolasso uterino trattato chirurgicamente, ipertensione arteriosa, snd ansioso depressiva, ernie discali e gonartrosi”.
2. La ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa pari al 66% (sessantasei per cento)».
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 11/06/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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