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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
217/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzi osi, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Curtoli n. 19 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rizzo ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco alla Via G. Marconi n. 10
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla Via G. Marconi n.
10
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.02.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento
1 previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto dell'iscrizione al ruolo.
Il P.M., in data 02.02.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 15.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del Greco in data 29.07.2017, dal quale è nato un figlio, ancora minorenne, , nato a Persona_1
Castellammare di Stabia il 21.08.2019; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 28.02.2024, il giudice delegato con ordinanza del 29.02.2024 ha rimesso la causa al collegio per l'omologa. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
02.02.2024.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
2 Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non
3 vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che è un marittimo con Controparte_1
mansioni di operaio motorista con un reddito annuo pari, per l'anno 2023, a circa euro 13.000,00;
è proprietario del 50% dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Curtoli n. 19, primo piano, per il quale corrisponde una rata mensile, a titolo di mutuo, di euro 370,00, nonché proprietario per la quota di 1670/10000 dell'immobile sito in Torre del Greco alla Via Curtoli n. 19 secondo piano;
risiede presso l'abitazione materna essendo la casa coniugale sottoposta a sequestro preventivo. Egli, inoltre, è titolare dei seguenti finanziamenti: 1) prestito personale Org_1
n. 14784755 di € 6.000,00 con rata di € 40,76 con scadenza in 01.04.2043; 2) prestito facile
[...]
n. 10660414 di € 7.500,00 con rata di € 94,97 con scadenza il 01.12.2030; 3) Org_1 mutuo n. 44146614 di € 104.000,00 con rata di € 372,15 con scadenza il Org_1
01.09.2049 cointestato con la sig.ra 4) prestito facile n. Parte_1 Org_1
59188025 di € 31.901,57 con rata di € 232,04 con scadenza il 01.05.2028; 5) prestito personale
Compass n. 28853098 di € 25.000,00 con rata di €446,45 per 84 rate con decorrenza da Dicembre
4 2023; è titolare di polizza proteggi mutuo con n. 48703459; infine, è proprietario Org_1
dei seguenti veicoli: NI AS Tg. DJ073NS e Fiat PA Tg. CV591AV.
invece, svolge l'attività di capotreno presso con un reddito annuale Parte_1 CP_2 lordo di circa euro 17.000,00 ed è proprietaria al 50% dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Curtoli n. 19 e al 50% dell'immobile sito in Torre del Greco al Viale Toscana n. 14. E', inoltre, titolare dei seguenti finanziamenti: 1) prestito personale di €6.000,00 con rata di Org_1
€40,03 con scadenza il 01.06.2043; prestito n. 14811579 di Organizzazione_2
€11.000,00 con rata di €138,92 con scadenza il 01.05.2033; Organizzazione_3 Org_4
n. 49002936160 di €20.000 con rata di €250,00 con scadenza Maggio 2033; mutuo Org_1
n. 44146614 di € 104.000,00 con rata di € 372,15 con scadenza il 01.09.2049 cointestato
[...]
con il sig. . È titolare di polizza proteggi mutuo con n. Controparte_1 Org_1
48703459.
Risulta, poi, che il minore vive con la madre presso l'immobile sito in Torre del Greco al Viale
Toscana n. 14, avendo i coniugi concordato che l'immobile adibito a residenza familiare resti nella disponibilità del (è in tal senso che deve essere intesta la previsione contenuta in CP_1 ricorso di assegnazione dell'immobile al ) con obbligo assunto dalla di CP_1 Pt_1
provvedere al trasferimento della quota del 50% di cui è titolare;
il minore frequenta l'
[...]
in Torre del Greco ed è seguito Organizzazione_5 quotidianamente da entrambi i genitori, con l'ausilio della nonna materna;
che ha Parte_1
un orario lavorativo, quale capotreno, organizzato secondo turni programmati e flessibili di 5/7 h dalle ore 5.00 alle 23.40 e lavora come marittimo con mansione di operaio Controparte_1
motorista presso la con periodi di imbarco di 60/90 giorni. Org_6
Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 28.02.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5 La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Controparte_1
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. di comune accordo i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Torre del Greco alla
Via Curtoli n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata al Sig. Controparte_1 mentre la sig.ra vivrà con il figlio nell'immobile di sua proprietà sito Parte_1 Per_1
in Torre del Greco al Viale Toscana n. 14;
3. il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa con residenza Per_1
con la madre presso la casa di sua proprietà.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore ed almeno un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento a settimane alterne ed almeno 1 giorno a settimana qualsiasi salvo variazioni da concordarsi di volta in volta.
Il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio nel mese di agosto o luglio Per_1
in occasione della vacanze estive con pernottamento. Durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà con il padre almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento in particolare Per_1
dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro con ordine invertito l'anno successivo salvo diversi accordi che raggiungeranno di volta in volta. Le vacanze pasquali saranno divise in modo che il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro invertendo l'ordine l'anno successivo;
4. essendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ogni decisione relativa alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni da intraprendersi nell'esclusivo interesse del minore, dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori;
5. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il Controparte_1 Parte_1
figlio l'importo di € 300,00 (euro trecento//00) mensili entro il giorno 05 di ciascun Per_1 mese oltre all'assegno unico di importo pari a € 189,00 (euro centottantanove//00) e al 50% delle spese straordinarie ludiche, mediche e scolastiche, con le modalità previste da l protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Torre Annunziata;
6 6. la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà del 50 % dell'immobile sito in Parte_1
Torre del Greco alla Via Curtoli n. 19 entro e non oltre 90 giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
7. i coniugi hanno prestato il proprio reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio, consentendo reciprocamente che ognuno di loro possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 130 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.03.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzi osi, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Curtoli n. 19 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rizzo ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco alla Via G. Marconi n. 10
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla Via G. Marconi n.
10
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.02.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento
1 previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto dell'iscrizione al ruolo.
Il P.M., in data 02.02.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 15.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del Greco in data 29.07.2017, dal quale è nato un figlio, ancora minorenne, , nato a Persona_1
Castellammare di Stabia il 21.08.2019; che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 28.02.2024, il giudice delegato con ordinanza del 29.02.2024 ha rimesso la causa al collegio per l'omologa. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
02.02.2024.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
2 Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non
3 vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che è un marittimo con Controparte_1
mansioni di operaio motorista con un reddito annuo pari, per l'anno 2023, a circa euro 13.000,00;
è proprietario del 50% dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Curtoli n. 19, primo piano, per il quale corrisponde una rata mensile, a titolo di mutuo, di euro 370,00, nonché proprietario per la quota di 1670/10000 dell'immobile sito in Torre del Greco alla Via Curtoli n. 19 secondo piano;
risiede presso l'abitazione materna essendo la casa coniugale sottoposta a sequestro preventivo. Egli, inoltre, è titolare dei seguenti finanziamenti: 1) prestito personale Org_1
n. 14784755 di € 6.000,00 con rata di € 40,76 con scadenza in 01.04.2043; 2) prestito facile
[...]
n. 10660414 di € 7.500,00 con rata di € 94,97 con scadenza il 01.12.2030; 3) Org_1 mutuo n. 44146614 di € 104.000,00 con rata di € 372,15 con scadenza il Org_1
01.09.2049 cointestato con la sig.ra 4) prestito facile n. Parte_1 Org_1
59188025 di € 31.901,57 con rata di € 232,04 con scadenza il 01.05.2028; 5) prestito personale
Compass n. 28853098 di € 25.000,00 con rata di €446,45 per 84 rate con decorrenza da Dicembre
4 2023; è titolare di polizza proteggi mutuo con n. 48703459; infine, è proprietario Org_1
dei seguenti veicoli: NI AS Tg. DJ073NS e Fiat PA Tg. CV591AV.
invece, svolge l'attività di capotreno presso con un reddito annuale Parte_1 CP_2 lordo di circa euro 17.000,00 ed è proprietaria al 50% dell'immobile sito in Torre del Greco alla via Curtoli n. 19 e al 50% dell'immobile sito in Torre del Greco al Viale Toscana n. 14. E', inoltre, titolare dei seguenti finanziamenti: 1) prestito personale di €6.000,00 con rata di Org_1
€40,03 con scadenza il 01.06.2043; prestito n. 14811579 di Organizzazione_2
€11.000,00 con rata di €138,92 con scadenza il 01.05.2033; Organizzazione_3 Org_4
n. 49002936160 di €20.000 con rata di €250,00 con scadenza Maggio 2033; mutuo Org_1
n. 44146614 di € 104.000,00 con rata di € 372,15 con scadenza il 01.09.2049 cointestato
[...]
con il sig. . È titolare di polizza proteggi mutuo con n. Controparte_1 Org_1
48703459.
Risulta, poi, che il minore vive con la madre presso l'immobile sito in Torre del Greco al Viale
Toscana n. 14, avendo i coniugi concordato che l'immobile adibito a residenza familiare resti nella disponibilità del (è in tal senso che deve essere intesta la previsione contenuta in CP_1 ricorso di assegnazione dell'immobile al ) con obbligo assunto dalla di CP_1 Pt_1
provvedere al trasferimento della quota del 50% di cui è titolare;
il minore frequenta l'
[...]
in Torre del Greco ed è seguito Organizzazione_5 quotidianamente da entrambi i genitori, con l'ausilio della nonna materna;
che ha Parte_1
un orario lavorativo, quale capotreno, organizzato secondo turni programmati e flessibili di 5/7 h dalle ore 5.00 alle 23.40 e lavora come marittimo con mansione di operaio Controparte_1
motorista presso la con periodi di imbarco di 60/90 giorni. Org_6
Tanto premesso, le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 28.02.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5 La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Controparte_1
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. di comune accordo i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Torre del Greco alla
Via Curtoli n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata al Sig. Controparte_1 mentre la sig.ra vivrà con il figlio nell'immobile di sua proprietà sito Parte_1 Per_1
in Torre del Greco al Viale Toscana n. 14;
3. il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa con residenza Per_1
con la madre presso la casa di sua proprietà.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore ed almeno un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento a settimane alterne ed almeno 1 giorno a settimana qualsiasi salvo variazioni da concordarsi di volta in volta.
Il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con il figlio nel mese di agosto o luglio Per_1
in occasione della vacanze estive con pernottamento. Durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà con il padre almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento in particolare Per_1
dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro con ordine invertito l'anno successivo salvo diversi accordi che raggiungeranno di volta in volta. Le vacanze pasquali saranno divise in modo che il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro invertendo l'ordine l'anno successivo;
4. essendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ogni decisione relativa alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni da intraprendersi nell'esclusivo interesse del minore, dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori;
5. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il Controparte_1 Parte_1
figlio l'importo di € 300,00 (euro trecento//00) mensili entro il giorno 05 di ciascun Per_1 mese oltre all'assegno unico di importo pari a € 189,00 (euro centottantanove//00) e al 50% delle spese straordinarie ludiche, mediche e scolastiche, con le modalità previste da l protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Torre Annunziata;
6 6. la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà del 50 % dell'immobile sito in Parte_1
Torre del Greco alla Via Curtoli n. 19 entro e non oltre 90 giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
7. i coniugi hanno prestato il proprio reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio, consentendo reciprocamente che ognuno di loro possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 130 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.03.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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