Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra la Repubblica italiana ed il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra la Repubblica italiana ed il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.