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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4955/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. DRAGHETTI CP_1 C.F._1
[...]
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
DRAGHETTI LUANA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
02/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12/01/2022 innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 5366/2021 omologata con decreto del
19/01/2022
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6/09/2003
in Mirandola (MO), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Mirandola,
Anno 2003 Parte 2 Serie A Numero 37, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
pagina 2 di 6 2) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e manterrà la propria Per_1
residenza anagrafica presso quella che era la casa familiare insieme al padre, in Cavezzo
(MO), Via Papazzoni Ernesto, 150/B.
I genitori intendono garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi con collocamento alternato e paritetico con il padre e con la madre sulla base del rispetto delle esigenze e dei bisogni di e tenuto altresì conto delle esigenze lavorative dei Per_1
genitori.
A tal fin starà con uno dei genitori da lunedì pomeriggio al rientro da scuola sino Per_1
al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
dall'uscita di scuola del mercoledì pomeriggio sino all'ingresso a scuola di venerdì mattina starà con l'altro genitore mentre dal venerdì pomeriggio al rientro da scuola sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola starà con il primo coniuge. La settimana successiva le parti s'invertono.
In questo modo il figlio resterà per pari tempo con i genitori durante la settimana e a week-end alterni con il padre e con la madre.
Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore due settimane di vacanza anche non consecutive. Entro la fine di maggio di ciascun anno i genitori dovranno concordare il suddetto periodo di vacanza.
Le vacanze Pasquali e Natalizie saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, seguendo il criterio dell'alternanza e sempre tenuto conto di tempi paritetici tra i genitori. In caso di disaccordo i tempi saranno così suddivisi tra i genitori: durante le vacanze natalizie trascorra sette giorni con il padre e sette giorni con la madre Per_1
comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno (cioè dal 24 al pagina 3 di 6 trascorra tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'angelo.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore presente.
Le decisioni di maggiore interesse per il figli relative all'istruzione, all'educazione Per_1
ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, nell'interesse esclusivo del figlio.
3) I coniugi convengono di non prevedere alcuna corresponsione di assegni periodici per il mantenimento del figlio minore, in ragione del mantenimento diretto negli equivalenti periodi di frequentazione. Tutte le spese ordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno previo consenso da parte dei genitori.
Le seguenti spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio minore saranno a carico dei genitori nella misura del cinquanta per cento ciascuno:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 4 di 6 corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La richiesta e il percepimento dell'assegno unico spetta ai genitori al 50% ciascuno.
4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi obbligandosi a prestarsi al compimento di tutte le formalità eventualmente necessarie per il rilascio degli stessi.
pagina 5 di 6 5) I signori e disponendo ciascuno di autonome ed adeguate CP_1 CP_2
fonti di reddito, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e di aver già precedentemente definito ogni altro e/o diverso rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro fatta eccezione per quanto previsto sopra;
6) Le spese della presente procedura saranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RA
(MO) il 06/09/2003 fra nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n. 37 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio), e durante le vacanze pasquali