Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1866/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
nella persona del Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1866/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ad istanza
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , in proprio ed in Controparte_1 CodiceFiscale_1 qualità di erede di nato a [...] in data [...] e deceduto a Nocera Persona_1
Inferiore (SA) il 20.10.2019, c.f. , a sua volta erede di , nata CodiceFiscale_2 Persona_2
a NO (NA) il 06.04.1951 ed ivi deceduta il 22.05.2012, c.f. ; CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], c.f. , in Controparte_2 CodiceFiscale_4 proprio ed in qualità di erede di a sua volta erede di;
Persona_1 Persona_2
, nata a [...] il [...] c.f. , in proprio ed in Parte_1 CodiceFiscale_5 qualità di erede di a sua volta erede di Persona_1 Persona_2
tutte rappresentate e difese dagli Avvocati Luigi Santopietro, c.f. , ed CodiceFiscale_6
Andrea De Vivo, c.f. , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in CodiceFiscale_7
NI (SA) al corso Ettore Padovano n. 98, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali E
.salerno e in virtù di Email_1 CP_3 Email_3 procure in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
, c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
RESISTENTE
letto il ricorso presentato in data 13 maggio 2025 dalle ricorrenti indicate in epigrafe, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo svoltosi in un unico grado
1
osservato che esso è durato 13 anni, 9 mesi e 11 giorni, avendo trovato definizione con la sentenza n. 3341/2024, pubblicata il 4 dicembre 2024, oltre i tempi previsti come ragionevoli;
giudicata l'istanza tempestiva, non risultando il passaggio in giudicato della detta sentenza al momento della presentazione del ricorso;
considerato che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 88 del 26 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89/2001, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, cosicché la domanda proposta deve ritenersi proponibile;
vista la documentazione degli atti di causa allegata;
valutati non sussistenti, ex art. 6 comma 2 bis della legge n. 89/2001, i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, 1° comma, della stessa legge sul mancato esperimento dei rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo, avendo già avuto la causa, alla data del 31 ottobre
2016, una durata eccedente la ragionevole durata del processo;
esclusa anche l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 83, 10° comma, del D.L. n. 18/2020 per la decurtazione dal periodo indennizzabile dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020;
letta – invero - la norma citata, all'esito delle modifiche ad opera dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020, secondo cui “Ai fini del computo di cui all'articolo
2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020”;
rilevato – infatti - che all'udienza tenutasi il 13 giugno 2019 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 giugno 2020, coincidente con la ripresa delle attività ordinarie;
preso atto che l'udienza si è infatti celebrata con le modalità della trattazione scritta, con la conseguenza che l'emergenza sanitaria da Covid- 19 non ha nel concreto dilatato lo svolgimento del giudizio e che nessun rinvio è stato eseguito a causa di questa;
ritenuto che il ritardo, rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001, fissati, per il giudizio in primo grado, in anni tre, è complessivamente di 10 anni, 9 mesi e 11 giorni;
2 preso atto nondimeno che nel corso del giudizio è sopravvenuto il decesso di che Persona_1 vi aveva dato impulso e che tanto è avvenuto il 20 ottobre 2019, ossia dopo che si era già procurato un ritardo di 5 anni, 7 mesi e 27 giorni (oltre i tre che sarebbero stati ragionevolmente sufficienti per definirlo);
osservato anche che le odierne ricorrenti, alla morte di , hanno personalmente Persona_1 assunto la qualità di parti nel procedimento presupposto per effetto della comparsa depositata il 25 giugno 2020, attendendo l'esito della sentenza per 4 anni, 5 mesi e 27 giorni;
considerato che in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo, ma in questo caso iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla C.E.D.U.
e tradotto in norme nazionali dalla l. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (Cassazione civile sez. II, 21 marzo 2019, n. 8053; Cassazione civile, sez. VI, 3 febbraio 2017, n. 3001; Cassazione civile sez. II, 19 febbraio 2014, n. 4003; Cassazione civile sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21646; Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011 n. 13803);
considerato – dunque - che per il periodo intercorso tra il decesso del de cuius e la definizione del giudizio il diritto delle ricorrenti quali eredi non è configurabile atteso che il primo, essendo deceduto, non ha potuto più patire alcuna sofferenza né trasmetterla alle ricorrenti le quali, avendo proseguito la lite costituendosi nel giudizio presupposto, hanno da allora patito un personale pregiudizio dal ritardo successivo;
applicato l'insegnamento della Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II, 8 maggio 2023, n. 12096) secondo cui “In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della
l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia iure haereditatis sia iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio” (nello stesso senso anche Cassazione civile, sez. II, 27 aprile 2023, n. 11048);
3 verificato anche che nel corso del giudizio ha assunto la qualità di parte anche come Persona_1 erede della defunta , mancata ai vivi in data 22 maggio 2012, ad appena 1 anno e 3 Persona_2 mesi dall'introduzione della lite e che il germano tramite la sua procuratrice si è costituito per proseguirne la posizione solamente il 27 ottobre 2018, ma che neanche per lui nella spiegata qualità si è procurato altro ritardo, essendone il decesso seguito ad appena un anno di distanza ed applicandosi anche in questo caso il principio per cui l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio, dovuto al superamento del predetto termine, soltanto, a decorrere dalla sua costituzione in giudizio;
tenuto conto che il periodo indennizzabile a , sottratto il triennio di durata Persona_1 ragionevole, è pari a 5 anni, 7 mesi e 27 giorni;
considerato poi che stante la necessità di frazionare i periodi, il danno proprio per le ricorrenti ha riguardato un segmento temporale di complessivi 4 anni 5 mesi e 9 giorni, da cui però va sottratto il tempo ragionevole di un giudizio da valutare in maniera frazionata;
valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché quello degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
tenuto conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali delle parti;
letto l'art. 2 bis, 1° comma della legge n. 89/2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore ad
€ 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis, secondo cui “la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”;
considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis, 3° comma della legge n. 89/2001, come modificato dal D.L. n.
83/2012, conv. in legge n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
considerato che la posizione delle ricorrenti, in proprio, copre il periodo di 4 anni, 5 mesi e 9 giorni dalla loro costituzione in data 25 giugno 2020, alla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 4
4 dicembre 2024, con un ritardo di un solo anno, essendo la frazione del secondo insufficiente ad integrarlo;
ritenuto che, in considerazione degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, sia equo, ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 400,00 (nei limiti di cui al citato art. 2 bis, 3° comma) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, per un importo complessivo pari ad € 400,00, per ciascuna delle ricorrenti in proprio € 400,00 x 4 anni = € 1.500,00);
rilevato che le ricorrenti hanno chiesto l'equa riparazione, anche in qualità di eredi di _1
, loro dante causa e parte nel giudizio dalla sua introduzione in data 23 febbraio 2011 al
[...] decesso intervenuto il 20 ottobre 2019, per un tempo complessivo di 8 anni, 7 mesi e 27 giorni;
tenuto conto che il periodo indennizzabile , sottratto il triennio di durata Persona_1 ragionevole, già indicato pari a 5 anni, 7 mesi e 27 giorni, importa il valore dell'indennizzo da ripartire pro quota tra le eredi di € 2.400,00 (€ 400,00 x 5 anni = € 2.000,00 + € 400,00 per frazione di anno superiore ai sei mesi = € 2.400,00);
considerato che era la moglie del defunto che Controparte_1 Persona_1
e ne erano le figlie e che, pertanto, ai sensi degli artt. 537 e 581 c.c., Controparte_2 Parte_1 al coniuge spetta un terzo della suddetta somma, mentre i restanti due terzi devono essere divisi in parti uguali tra le due figlie;
ritenuta, quindi, spettante a ciascuna delle ricorrenti l'ulteriore somma di € 800,00, pari ad un terzo dell'importo di € 2.400,00;
ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate applicando il
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con le maggiorazioni ivi previste all'art. 4, 2° comma, per la difesa di più parti, ed all'art. 4, comma 1 bis, per la redazione dell'atto con l'impiego di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione, con distrazione in favore degli Avvocati Andrea De Vivo e Luigi Santopietro, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, II Sezione Civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, di pagare senza dilazione, in favore di di e di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
la somma di € 400,00, ciascuna, a titolo di equa riparazione, in proprio, oltre interessi legali
[...] dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
5 b) ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_4 dilazione, in favore di di e di , l'ulteriore somma Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di € 800,00 ciascuna, a titolo di equa riparazione, in qualità di eredi del defunto Persona_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
c) condanna, altresì, il , in persona del tempore, al pagamento Controparte_4 CP_5 delle spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in € 27,00 per spese ed in € 898,70 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Andrea De Vivo e Luigi Santopietro, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli in data 5 giugno 2025
Il Consigliere
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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