CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott.Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) – Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.11.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Taffuri ( ), presso il cui studio elegge domicilio in Vairano Scalo, CodiceFiscale_1 alla via L. da Vinci nr. 15 ed elegge domicilio digitale al suo indirizzo pec (quale casella postale certificata a cui indirizzare Email_1 ogni comunicazione, notificazione ed ogni atto relativo al presente procedimento), giusta procura speciale redatta in formato p7m e costituente tutt'uno con il ricorso in appello.
Appellante
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., avv. Francesco Controparte_1
Lavanga, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in NE, Viale Margherita 93, (C.F. – P.Iva ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 P.IVA_2 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed in virtù di decreto sindacale di conferimento di incarico n. 11 del 03.03.2025, dall'avv. Lucilla Cipolletta (C.F. ), con la quale CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, via F. Pezzella n. 19, (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. di fax 0823 812133 ovvero all'indirizzo PEC . Email_2
Appellato NONCHE'
Controparte_2
), con sede in Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del Direttore Regionale p.t.
[...] della Campania, giusta delibera del CdA dell' del 25.2.98, rappresentato e CP_2 difeso per procura generale alle liti, conferita con atto per Notar Persona_1 di Napoli in data 18.06.14, Rep. n.17705, Racc. n.8545, registrato in Napoli, Uff. Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( ; C.F._3 pec: ) ed elettivamente domiciliato presso Email_3
l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale
Appellato
E
(cf. ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Piera Messina (c.f. , pec C.F._4 E
– fax 94527721), e Luca Cuzzupoli (c.f. Email_4
pec t), giusta C.F._5 Email_6 procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in data 22 Persona_2 marzo 2024, rep. 37875 racc. 7313 versata in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55. I difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al sopraindicato indirizzo di PEC, comunicato al proprio ordine professionale.
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 294/2024 (RG 2701/2020)emessa inter partes dal Tribunale di S. Maria C. V., in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 2.2.2024 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 12.5.2020 l'odierno appellante conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C. V. le odierni parti appellate chiedendo in via principale, previo accertamento del nesso causale tra il servizio espletato e il sinistro subito in data 4.1.2017, di disporre il mutamento del titolo indennitario di quest'ultimo, da “malattia ordinaria” ad “infortunio sul lavoro”, di accertare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica tra il 6% ed il 15%, ad esito di CTU e condannare l' CP_2 alla corresponsione del danno biologico nella misura predetta, detratto quanto già percepito dall' a titolo di indennità di malattia. CP_3
In via subordinata, in caso di invalidità permanente inferiore al 6%, dichiarare, comunque , mutato il titolo indennitario, e condannare l' ad intervenire in CP_2 sostituzione alla retribuzione, nella misura di legge, a partire dal 4° giorno, detraendo quanto già percepito dall' . CP_3
Condannare, in ogni caso, l'Ente datore di lavoro, alla corresponsione dell'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio e per quelli successivi, fino al periodo di
“carenza”, detratto l'importo già corrisposto dall' ed ordinare a quest'ultimo CP_3 di cancellare il periodo che va dal 04.01.2017 al 22.01.2017 come malattia ordinaria, e trasmettere la posizione (cartacea ed informatica) del ricorrente all' ; il tutto con il favore delle spese, da distrarsi. CP_2
A fondamento della domanda esponeva di essere dipendente del Comune di NE dal 17.6.2000 a tempo indeterminato, inquadrato come Maresciallo di Polizia Locale;
che il giorno 4.1.2017, durante l'orario di lavoro, con turno dalle 8.00 alle 14.00, uscendo (alle 9:30 circa) in uniforme dal Comando (ubicato in NE, alla P.zza Umberto I) per espletare servizi esterni, slittava sui gradini in marmo dell'ingresso dello stabile bagnati dalla pioggia, privi di adesivo antisdrucciolo, lamentando nell'immediato un leggero dolore alla caviglia sinistra, ma riprendendo comunque il servizio programmato;
che però, durante il servizio di quella mattina, notava un ingrossamento della caviglia ed una ridotta funzionalità del piede sinistro per cui si recava al Presidio Ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno accompagnato dal collega Gaetano Papa, ove veniva dimesso con prognosi di due giorni s.c. per “Trauma caviglia sinistra con edema locale”, e con l'espressa indicazione di “infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro”; che il medico di turno del P.S., dott. , inoltrava all' Persona_3 CP_2 certificato medico di infortunio lavorativo per inabilità temporanea assoluta dal 4 al 5 gennaio 2017, e che il Comandante della Polizia Municipale, dott. Tes_1
(responsabile di settore), indirizzava la denuncia di infortunio al
[...]
Responsabile degli Affari Generali e del Procedimento, dr.ssa ; Controparte_4 che quest'ultima tuttavia non denunciava l'evento all' , perché la prognosi CP_2 ospedaliera era stata di soli due giorni. Assumeva ancora che il giorno 6 gennaio si recava alla Guardia Medica di NE lamentando ancora dolore e gonfiore alla caviglia, e che, successivamente, il suo medico curante, dott. certificava l'ulteriore CP_5 periodo di assenza, (sempre) come “malattia ordinaria” (ndr., “continuazione”), fino al 22 gennaio 2017; che, a causa dell'omissione datoriale, tramite il proprio medico curante, aveva inviato i successivi certificati medici direttamente all' , CP_3 non solo per giustificare al datore l'assenza, ma per conseguire nell'immediato il pagamento dell'indennità; che provvedeva personalmente non solo a relazionare al Comando, ma anche a comunicare all' con nota del 31.03.2017 (prot. CP_2
144015470) l'accaduto, senza che l'Istituto disponesse visita medico-legale.
Tanto esposto rassegnava le conclusioni di cui sopra. Con distinte memorie difensive si costituivano in giudizio l' e il CP_2 CP_1 resistendo alle avverse prospettazioni con svariate argomentazioni
[...] in diritto, difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendone il rigetto della domanda, in quanto infondata. Si costituiva anche l' , che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3 atteso che alcuna pretesa era stata avanzata nei propri confronti.
Istruita in via documentale la causa, il Tribunale adito , con la sentenza in epigrafe indicata così provvedeva : .
1.rigetta il ricorso;
2.condanna soccombente al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.750,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, da versare in favore di ciascuno dei due contraddittori, e CP_2 Controparte_1
3.compensa le spese di lite con l' . CP_3
A fondamento del decisum il Tribunale sostanzialmente riteneva che non vi erano i presupposti per considerare le certificazioni successive alla prima come poste in continuazione e a titolo di infortunio sul lavoro per cui non era possibile un mutamento della malattia ordinaria a carico dell' in infortunio su CP_3 lavoro di competenza dell' ; riteneva inoltre che il Comune di NE CP_2 correttamente aveva riconosciuto l'intera retribuzione senza decurtazione, per tutto il periodo di assenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 , comma 7, lettera a) del CCNL Enti locali. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 26.7.2024 deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale .In particolare ha sostenuto che le successive certificazioni mediche attestavano invece un “ prolungamento “della prognosi e , dunque erano riferibili all'infortunio ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965 e non a malattia ordinaria, come reso palese dal fatto che il certificato del PS Pineta Grande recava la dicitura “salvo complicazioni “; che era, quindi , evidente che la prognosi della patologia del 4 e 5 gennaio, pacificamente riconosciuta come verificatasi in servizio, era “continuata “ superando i tre giorni , ed originando così l'obbligo di denuncia ex TU 1124/1965 . Censurava inoltre la CP_2 sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva escluso il pagamento dell'intera retribuzione dal giorno dell'infortunio sino al periodo di carenza e , quindi rigettato la domanda di commutazione della malattia in infortunio nonostante l'ammissione del di aver pagato integralmente tutti i giorni di CP_1 assenza, facendo rilevare che se fosse stata malattia ordinaria il CP_1 non avrebbe pagato tutti i 19 giorni per intero ma solo i primi 10 gg. Concludeva , pertanto ,previa nomina di CTU medico -legale ed ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso introduttivo , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente le domande tutte formulate in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1 che,in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art
[...]
434 cpc;
nel merito , sulla base di plurime argomentazioni ,resisteva all'appello chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del grado . Si costituiva altresì l' che rilevava la correttezza della decisione impugnata CP_2 con conseguente sua conferma. Si costituiva anche l' che instava per il rigetto dell'appello siccome CP_3 inammissibile ed infondato.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (da ultimo v. Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015). Inoltre dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata (sul punto cfr. Cass. n. 9166 del 10 aprile 2017).
Tuttavia è nel merito che l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre . Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro probatorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Il Tribunale dopo aver ripercorso in maniera analitica e puntuale la normativa di riferimento ex DPR n.1124/1965 modif. dal Dlgs n. 38/2000 il cui contenuto non è stato per nulla contestato nonché ricostruito la dinamica dell'accaduto , anch'essa pacifica nel suo verificarsi, ha ritenuto che non vi era alcun obbligo di denuncia all' da parte del Comune datore di lavoro in quanto il ricorrente CP_2 era stato dimesso con una prognosi di soli due giorni per infortunio “sul lavoro” dal 4 al 5 gennaio , come emergeva dal Verbale P.S. 426/2017 e Certificato inf. lav.
4.1.2017 del dott. . Peraltro per gli stessi motivi l' non aveva Per_3 CP_2 accolto la domanda di indennizzabilità, ex art. 2 T.U. Infatti la denuncia presentata all' veniva definita, in via amm/va “per franchigia” ossia per CP_2 prognosi inferiore ai 3 gg. previsti ex art. 53 del DPR n.1124/65 , mentre il periodo di assenza dal 04.01.2017 al 22.01.2017 veniva regolarmente indennizzato dal competente Ente previdenziale. Mette anche conto osservare che il datore di lavoro non aveva neppure l'obbligo di comunicazione di infortunio ex D.M. n. 183 del 25.5.2016 trattandosi di fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma ossia antecedentemente al 12 ottobre 2017. Ebbene essendo tale la prognosi originaria, secondo il primo certificato medico, il Tribunale ha ritenuto che le successive documentazioni cliniche non erano state poste “in continuazione” della prognosi – unico dato rilevante al fine di applicare quanto previsto dal comma 3 dell'art. 53 , poiché non erano coincidenti le date indicate-- né erano state rese a titolo di infortunio sul lavoro, attestando le stesse unicamente uno stato di malattia ordinaria mentre il lavoratore, al momento del loro rilascio, nulla aveva avuto da obiettare. Le conclusioni cui è giunto il tribunale vanno pienamente condivise dal Collegio.
All'uopo vanno fatte le seguenti osservazioni. Con lettera datata 4 Gennaio 2017, prot. n. 1533, il denunciava al Parte_1
Comune e precisamente alla dott.ssa di essere scivolato sui gradini posti CP_4 all'ingresso della Porta ubicata in Piazza Umberto I, riportando un “trauma caviglia con edema locale guaribile in due giorni”. La dott.ssa , in forza di quanto disposto dall'art 53 TU 1124/65, non CP_4 inoltrava alcuna denuncia all' posto che è a decorrere dal 12 ottobre 2017 CP_2
(art. 3, co.
3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) che è sorto l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di comunicare all' entro 48 ore CP_2 dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (la denuncia continua ad essere richiesta nel caso in cui l'infortunio preveda un'assenza superiore ai tre giorni). Nel caso in oggetto, la denuncia all' da parte dell'Ente non veniva inoltrata, CP_2 giacchè l'appellante veniva dimesso con una prognosi di soli due giorni ( dal 4 al 5 gennaio). Nessuna omissione può essere imputata al resistente posto che le CP_1 successive documentazioni cliniche non sono state poste “in continuazione” della prognosi né sono state rese a titolo di infortunio sul lavoro, tant'è vero che non veniva utilizzato il modello certificazione ma attestato unicamente uno stato CP_2 di malattia ordinaria. In particolare, il certificato rilasciato dalla Guardia Medica il 6 gennaio, quando il richiedeva una nuova visita medica alla caviglia, con prognosi di Parte_1 ulteriori due giorni, attestava l'assenza per malattia e non per infortunio, e indicava quale data di inizio malattia il 6 gennaio stesso e non già il 4 gennaio, risultando come un nuovo “primo certificato”.
Nell'attestato di malattia telematico del 9.1.2017, a firma del dott. Per_4
medico curante del , da una parte si legge “il dipendente
[...] Parte_1 dichiara di essere ammalato dall'8.01.2017” (non dal 4.1.2017), dall'altra, viene barrata la casella “in continuazione” e “malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio”. Nel successivo certificato, datato 17.01.2017, si legge che il dipendente dichiara di “essersi ammalato il 16.1.2017” . Pertanto, è evidente che, dalla documentazione in atti, non vi sono i presupposti per considerare le certificazioni successive alla prima come poste in continuazione e a titolo di infortunio sul lavoro. Il cd “certificato continuativo” che documenta il protrarsi dell'inabilità temporanea assoluta , è una certificazione che attesta che la prognosi originariamente data , deve essere estesa perché la guarigione ha tardato a realizzarsi. Nella specie -- come si è detto -- tali caratteristiche non si rinvengono assolutamente nelle certificazioni successive sicchè del tutto infondata si appalesa la domanda di conversione della malattia ordinaria in infortunio. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante che pretende di infirmare la
“veridicità” di certificazioni emesse da un operatore sanitario del SSN, ovvero da un pubblico ufficiale. Sul punto il Tribunale , con iter logico ineccepibile, ha ben evidenziato che
,anche voler ad accedere alla tesi attorea secondo cui le premesse oggettive su cui si basano i certificati medici sarebbero non corrispondenti al vero sia per quanto riguarda la data di “inizio” della malattia, indicata erroneamente come successiva a quella del sinistro e quindi non posta in continuazione, sia per il titolo della malattia – il lavoratore avrebbe avuto l'onere di proporre querela di falso, trattandosi di atti provenienti da un pubblico ufficiale ( qualifica che riveste sia il medico del PS che il medico di famiglia ). E nella specie il non ha proposto alcuna querela di falso. Parte_1
D'altronde, anche l' ha evidenziato che la denuncia presentata dallo stesso CP_2 lavoratore il 31.3.2017 era stata chiusa amministrativamente “per franchigia” - prognosi inferiore ai 3 gg. come previsto ex art. 53 DPR n.1124/65 -, poiché i successivi certificati allegati si riferivano a “malattia ordinaria”, automaticamente trasmessi all' per competenza, che ha infatti indennizzato il periodo di CP_3 assenza dal 4.1.2017 al 22.1.2017. Non è , dunque, condivisibile la tesi propugnata dall'appellante che sostiene sostanzialmente che il “prolungamento” del periodo di assenza dal lavoro doveva essere interpretato come “continuazione” dell'infortunio, poiché essa non considera la specifica indicazione apposta nelle certificazioni successive prodotte, riportanti la dicitura ”malattia ordinaria”. Sul punto va rimarcato che sia il primo presidio ospedaliero che la guardia medica hanno concesso una brevissima prognosi ( solo nn. 2 giorni) e che notoriamente la rituale dicitura “ s.c.” ( salvo complicazioni) , cui parte appellante pone richiamo nei motivi di gravame, viene apposta abitualmente nelle prognosi, in via generale e cautelativa e giammai - come si vorrebbe fare intendere – solo nei casi in cui ne “viene paventato un prolungamento”. Per tali ragioni, correttamente la domanda di commutazione/conversione del titolo delle certificazioni mediche in atti, con conseguente mutamento della malattia ordinaria a carico dell' in infortunio sul lavoro di competenza CP_3 dell' è stata rigettata dal Tribunale e con essa la richiesta di riconoscimento CP_2 di postumi invalidanti, quale antecedente logico necessario l'eziologia lavorativa dell'evento, siccome non sussistente nella specie .
Quanto all'altro motivo di doglianza relativo inerente l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva riconosciuto il pagamento dell'intera retribuzione dal giorno dell'infortunio sino al periodo di carenza nonostante l'ammissione del di aver pagato per intero tutti i giorni di assenza ( 19 gg) , CP_1 laddove se fosse stata malattia ordinaria il avrebbe pagato solo i CP_1 primi 10 gg, parimenti lo stesso è destituito di ogni fondamento . Il Tribunale con argomentazione immune da censure ha rilevato che , a fronte di certificati medici che attestavano una malattia per causa di servizio – (che non si identifica con l'infortunio contrariamente a quanto dedotto dall'appellante) NE aveva documentalmente comprovato di aver Parte_2 corrisposto al l'intera retribuzione, senza decurtazione, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 21 , comma 7 lett. a) del CCNL Enti locali , per tutto il periodo di assenza, così come si evinceva dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2017 nonché dal prospetto “periodi di malattia del personale della Polizia Municipale per il periodo dal 01.01.2017 al 5.03.2017” prot. n 11999, inviato dal Comandante della polizia municipale.
In conclusione ritiene la Corte che, all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. Invero la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni altra doglianza ,e ritenuta superflua l'ammissione dei mezzi istruttori reiterati in grado di appello, discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore delle due odierni parti appellate- e - CP_2 Controparte_1 come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese del grado vanno invece compensate nei confronti dell' non avendo CP_3 il spiegato alcuna specifica domanda nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così come statuito dal primo giudice e per nulla censurato in grado CP_6 di appello;
pertanto, non essendo stato impugnato tale specifico capo della decisione, esso risulta incontrovertibilmente passato in giudicato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento , in favore di ciascuna delle due parti appellate e -delle spese del presente grado che CP_7 Controparte_1 liquida in euro 2.900,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, se dovuto.
- Spese compensate nei confronti dell' CP_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott.Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) – Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.11.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Taffuri ( ), presso il cui studio elegge domicilio in Vairano Scalo, CodiceFiscale_1 alla via L. da Vinci nr. 15 ed elegge domicilio digitale al suo indirizzo pec (quale casella postale certificata a cui indirizzare Email_1 ogni comunicazione, notificazione ed ogni atto relativo al presente procedimento), giusta procura speciale redatta in formato p7m e costituente tutt'uno con il ricorso in appello.
Appellante
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., avv. Francesco Controparte_1
Lavanga, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in NE, Viale Margherita 93, (C.F. – P.Iva ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 P.IVA_2 giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed in virtù di decreto sindacale di conferimento di incarico n. 11 del 03.03.2025, dall'avv. Lucilla Cipolletta (C.F. ), con la quale CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, via F. Pezzella n. 19, (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. di fax 0823 812133 ovvero all'indirizzo PEC . Email_2
Appellato NONCHE'
Controparte_2
), con sede in Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del Direttore Regionale p.t.
[...] della Campania, giusta delibera del CdA dell' del 25.2.98, rappresentato e CP_2 difeso per procura generale alle liti, conferita con atto per Notar Persona_1 di Napoli in data 18.06.14, Rep. n.17705, Racc. n.8545, registrato in Napoli, Uff. Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( ; C.F._3 pec: ) ed elettivamente domiciliato presso Email_3
l'Avvocatura Regionale INAIL per la Campania in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale
Appellato
E
(cf. ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Piera Messina (c.f. , pec C.F._4 E
– fax 94527721), e Luca Cuzzupoli (c.f. Email_4
pec t), giusta C.F._5 Email_6 procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in data 22 Persona_2 marzo 2024, rep. 37875 racc. 7313 versata in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55. I difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al sopraindicato indirizzo di PEC, comunicato al proprio ordine professionale.
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 294/2024 (RG 2701/2020)emessa inter partes dal Tribunale di S. Maria C. V., in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 2.2.2024 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 12.5.2020 l'odierno appellante conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C. V. le odierni parti appellate chiedendo in via principale, previo accertamento del nesso causale tra il servizio espletato e il sinistro subito in data 4.1.2017, di disporre il mutamento del titolo indennitario di quest'ultimo, da “malattia ordinaria” ad “infortunio sul lavoro”, di accertare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica tra il 6% ed il 15%, ad esito di CTU e condannare l' CP_2 alla corresponsione del danno biologico nella misura predetta, detratto quanto già percepito dall' a titolo di indennità di malattia. CP_3
In via subordinata, in caso di invalidità permanente inferiore al 6%, dichiarare, comunque , mutato il titolo indennitario, e condannare l' ad intervenire in CP_2 sostituzione alla retribuzione, nella misura di legge, a partire dal 4° giorno, detraendo quanto già percepito dall' . CP_3
Condannare, in ogni caso, l'Ente datore di lavoro, alla corresponsione dell'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio e per quelli successivi, fino al periodo di
“carenza”, detratto l'importo già corrisposto dall' ed ordinare a quest'ultimo CP_3 di cancellare il periodo che va dal 04.01.2017 al 22.01.2017 come malattia ordinaria, e trasmettere la posizione (cartacea ed informatica) del ricorrente all' ; il tutto con il favore delle spese, da distrarsi. CP_2
A fondamento della domanda esponeva di essere dipendente del Comune di NE dal 17.6.2000 a tempo indeterminato, inquadrato come Maresciallo di Polizia Locale;
che il giorno 4.1.2017, durante l'orario di lavoro, con turno dalle 8.00 alle 14.00, uscendo (alle 9:30 circa) in uniforme dal Comando (ubicato in NE, alla P.zza Umberto I) per espletare servizi esterni, slittava sui gradini in marmo dell'ingresso dello stabile bagnati dalla pioggia, privi di adesivo antisdrucciolo, lamentando nell'immediato un leggero dolore alla caviglia sinistra, ma riprendendo comunque il servizio programmato;
che però, durante il servizio di quella mattina, notava un ingrossamento della caviglia ed una ridotta funzionalità del piede sinistro per cui si recava al Presidio Ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno accompagnato dal collega Gaetano Papa, ove veniva dimesso con prognosi di due giorni s.c. per “Trauma caviglia sinistra con edema locale”, e con l'espressa indicazione di “infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro”; che il medico di turno del P.S., dott. , inoltrava all' Persona_3 CP_2 certificato medico di infortunio lavorativo per inabilità temporanea assoluta dal 4 al 5 gennaio 2017, e che il Comandante della Polizia Municipale, dott. Tes_1
(responsabile di settore), indirizzava la denuncia di infortunio al
[...]
Responsabile degli Affari Generali e del Procedimento, dr.ssa ; Controparte_4 che quest'ultima tuttavia non denunciava l'evento all' , perché la prognosi CP_2 ospedaliera era stata di soli due giorni. Assumeva ancora che il giorno 6 gennaio si recava alla Guardia Medica di NE lamentando ancora dolore e gonfiore alla caviglia, e che, successivamente, il suo medico curante, dott. certificava l'ulteriore CP_5 periodo di assenza, (sempre) come “malattia ordinaria” (ndr., “continuazione”), fino al 22 gennaio 2017; che, a causa dell'omissione datoriale, tramite il proprio medico curante, aveva inviato i successivi certificati medici direttamente all' , CP_3 non solo per giustificare al datore l'assenza, ma per conseguire nell'immediato il pagamento dell'indennità; che provvedeva personalmente non solo a relazionare al Comando, ma anche a comunicare all' con nota del 31.03.2017 (prot. CP_2
144015470) l'accaduto, senza che l'Istituto disponesse visita medico-legale.
Tanto esposto rassegnava le conclusioni di cui sopra. Con distinte memorie difensive si costituivano in giudizio l' e il CP_2 CP_1 resistendo alle avverse prospettazioni con svariate argomentazioni
[...] in diritto, difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendone il rigetto della domanda, in quanto infondata. Si costituiva anche l' , che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3 atteso che alcuna pretesa era stata avanzata nei propri confronti.
Istruita in via documentale la causa, il Tribunale adito , con la sentenza in epigrafe indicata così provvedeva : .
1.rigetta il ricorso;
2.condanna soccombente al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.750,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, da versare in favore di ciascuno dei due contraddittori, e CP_2 Controparte_1
3.compensa le spese di lite con l' . CP_3
A fondamento del decisum il Tribunale sostanzialmente riteneva che non vi erano i presupposti per considerare le certificazioni successive alla prima come poste in continuazione e a titolo di infortunio sul lavoro per cui non era possibile un mutamento della malattia ordinaria a carico dell' in infortunio su CP_3 lavoro di competenza dell' ; riteneva inoltre che il Comune di NE CP_2 correttamente aveva riconosciuto l'intera retribuzione senza decurtazione, per tutto il periodo di assenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 , comma 7, lettera a) del CCNL Enti locali. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 26.7.2024 deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale .In particolare ha sostenuto che le successive certificazioni mediche attestavano invece un “ prolungamento “della prognosi e , dunque erano riferibili all'infortunio ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965 e non a malattia ordinaria, come reso palese dal fatto che il certificato del PS Pineta Grande recava la dicitura “salvo complicazioni “; che era, quindi , evidente che la prognosi della patologia del 4 e 5 gennaio, pacificamente riconosciuta come verificatasi in servizio, era “continuata “ superando i tre giorni , ed originando così l'obbligo di denuncia ex TU 1124/1965 . Censurava inoltre la CP_2 sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva escluso il pagamento dell'intera retribuzione dal giorno dell'infortunio sino al periodo di carenza e , quindi rigettato la domanda di commutazione della malattia in infortunio nonostante l'ammissione del di aver pagato integralmente tutti i giorni di CP_1 assenza, facendo rilevare che se fosse stata malattia ordinaria il CP_1 non avrebbe pagato tutti i 19 giorni per intero ma solo i primi 10 gg. Concludeva , pertanto ,previa nomina di CTU medico -legale ed ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso introduttivo , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente le domande tutte formulate in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1 che,in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art
[...]
434 cpc;
nel merito , sulla base di plurime argomentazioni ,resisteva all'appello chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del grado . Si costituiva altresì l' che rilevava la correttezza della decisione impugnata CP_2 con conseguente sua conferma. Si costituiva anche l' che instava per il rigetto dell'appello siccome CP_3 inammissibile ed infondato.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (da ultimo v. Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015). Inoltre dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata (sul punto cfr. Cass. n. 9166 del 10 aprile 2017).
Tuttavia è nel merito che l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre . Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro probatorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Il Tribunale dopo aver ripercorso in maniera analitica e puntuale la normativa di riferimento ex DPR n.1124/1965 modif. dal Dlgs n. 38/2000 il cui contenuto non è stato per nulla contestato nonché ricostruito la dinamica dell'accaduto , anch'essa pacifica nel suo verificarsi, ha ritenuto che non vi era alcun obbligo di denuncia all' da parte del Comune datore di lavoro in quanto il ricorrente CP_2 era stato dimesso con una prognosi di soli due giorni per infortunio “sul lavoro” dal 4 al 5 gennaio , come emergeva dal Verbale P.S. 426/2017 e Certificato inf. lav.
4.1.2017 del dott. . Peraltro per gli stessi motivi l' non aveva Per_3 CP_2 accolto la domanda di indennizzabilità, ex art. 2 T.U. Infatti la denuncia presentata all' veniva definita, in via amm/va “per franchigia” ossia per CP_2 prognosi inferiore ai 3 gg. previsti ex art. 53 del DPR n.1124/65 , mentre il periodo di assenza dal 04.01.2017 al 22.01.2017 veniva regolarmente indennizzato dal competente Ente previdenziale. Mette anche conto osservare che il datore di lavoro non aveva neppure l'obbligo di comunicazione di infortunio ex D.M. n. 183 del 25.5.2016 trattandosi di fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma ossia antecedentemente al 12 ottobre 2017. Ebbene essendo tale la prognosi originaria, secondo il primo certificato medico, il Tribunale ha ritenuto che le successive documentazioni cliniche non erano state poste “in continuazione” della prognosi – unico dato rilevante al fine di applicare quanto previsto dal comma 3 dell'art. 53 , poiché non erano coincidenti le date indicate-- né erano state rese a titolo di infortunio sul lavoro, attestando le stesse unicamente uno stato di malattia ordinaria mentre il lavoratore, al momento del loro rilascio, nulla aveva avuto da obiettare. Le conclusioni cui è giunto il tribunale vanno pienamente condivise dal Collegio.
All'uopo vanno fatte le seguenti osservazioni. Con lettera datata 4 Gennaio 2017, prot. n. 1533, il denunciava al Parte_1
Comune e precisamente alla dott.ssa di essere scivolato sui gradini posti CP_4 all'ingresso della Porta ubicata in Piazza Umberto I, riportando un “trauma caviglia con edema locale guaribile in due giorni”. La dott.ssa , in forza di quanto disposto dall'art 53 TU 1124/65, non CP_4 inoltrava alcuna denuncia all' posto che è a decorrere dal 12 ottobre 2017 CP_2
(art. 3, co.
3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) che è sorto l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di comunicare all' entro 48 ore CP_2 dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (la denuncia continua ad essere richiesta nel caso in cui l'infortunio preveda un'assenza superiore ai tre giorni). Nel caso in oggetto, la denuncia all' da parte dell'Ente non veniva inoltrata, CP_2 giacchè l'appellante veniva dimesso con una prognosi di soli due giorni ( dal 4 al 5 gennaio). Nessuna omissione può essere imputata al resistente posto che le CP_1 successive documentazioni cliniche non sono state poste “in continuazione” della prognosi né sono state rese a titolo di infortunio sul lavoro, tant'è vero che non veniva utilizzato il modello certificazione ma attestato unicamente uno stato CP_2 di malattia ordinaria. In particolare, il certificato rilasciato dalla Guardia Medica il 6 gennaio, quando il richiedeva una nuova visita medica alla caviglia, con prognosi di Parte_1 ulteriori due giorni, attestava l'assenza per malattia e non per infortunio, e indicava quale data di inizio malattia il 6 gennaio stesso e non già il 4 gennaio, risultando come un nuovo “primo certificato”.
Nell'attestato di malattia telematico del 9.1.2017, a firma del dott. Per_4
medico curante del , da una parte si legge “il dipendente
[...] Parte_1 dichiara di essere ammalato dall'8.01.2017” (non dal 4.1.2017), dall'altra, viene barrata la casella “in continuazione” e “malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio”. Nel successivo certificato, datato 17.01.2017, si legge che il dipendente dichiara di “essersi ammalato il 16.1.2017” . Pertanto, è evidente che, dalla documentazione in atti, non vi sono i presupposti per considerare le certificazioni successive alla prima come poste in continuazione e a titolo di infortunio sul lavoro. Il cd “certificato continuativo” che documenta il protrarsi dell'inabilità temporanea assoluta , è una certificazione che attesta che la prognosi originariamente data , deve essere estesa perché la guarigione ha tardato a realizzarsi. Nella specie -- come si è detto -- tali caratteristiche non si rinvengono assolutamente nelle certificazioni successive sicchè del tutto infondata si appalesa la domanda di conversione della malattia ordinaria in infortunio. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante che pretende di infirmare la
“veridicità” di certificazioni emesse da un operatore sanitario del SSN, ovvero da un pubblico ufficiale. Sul punto il Tribunale , con iter logico ineccepibile, ha ben evidenziato che
,anche voler ad accedere alla tesi attorea secondo cui le premesse oggettive su cui si basano i certificati medici sarebbero non corrispondenti al vero sia per quanto riguarda la data di “inizio” della malattia, indicata erroneamente come successiva a quella del sinistro e quindi non posta in continuazione, sia per il titolo della malattia – il lavoratore avrebbe avuto l'onere di proporre querela di falso, trattandosi di atti provenienti da un pubblico ufficiale ( qualifica che riveste sia il medico del PS che il medico di famiglia ). E nella specie il non ha proposto alcuna querela di falso. Parte_1
D'altronde, anche l' ha evidenziato che la denuncia presentata dallo stesso CP_2 lavoratore il 31.3.2017 era stata chiusa amministrativamente “per franchigia” - prognosi inferiore ai 3 gg. come previsto ex art. 53 DPR n.1124/65 -, poiché i successivi certificati allegati si riferivano a “malattia ordinaria”, automaticamente trasmessi all' per competenza, che ha infatti indennizzato il periodo di CP_3 assenza dal 4.1.2017 al 22.1.2017. Non è , dunque, condivisibile la tesi propugnata dall'appellante che sostiene sostanzialmente che il “prolungamento” del periodo di assenza dal lavoro doveva essere interpretato come “continuazione” dell'infortunio, poiché essa non considera la specifica indicazione apposta nelle certificazioni successive prodotte, riportanti la dicitura ”malattia ordinaria”. Sul punto va rimarcato che sia il primo presidio ospedaliero che la guardia medica hanno concesso una brevissima prognosi ( solo nn. 2 giorni) e che notoriamente la rituale dicitura “ s.c.” ( salvo complicazioni) , cui parte appellante pone richiamo nei motivi di gravame, viene apposta abitualmente nelle prognosi, in via generale e cautelativa e giammai - come si vorrebbe fare intendere – solo nei casi in cui ne “viene paventato un prolungamento”. Per tali ragioni, correttamente la domanda di commutazione/conversione del titolo delle certificazioni mediche in atti, con conseguente mutamento della malattia ordinaria a carico dell' in infortunio sul lavoro di competenza CP_3 dell' è stata rigettata dal Tribunale e con essa la richiesta di riconoscimento CP_2 di postumi invalidanti, quale antecedente logico necessario l'eziologia lavorativa dell'evento, siccome non sussistente nella specie .
Quanto all'altro motivo di doglianza relativo inerente l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva riconosciuto il pagamento dell'intera retribuzione dal giorno dell'infortunio sino al periodo di carenza nonostante l'ammissione del di aver pagato per intero tutti i giorni di assenza ( 19 gg) , CP_1 laddove se fosse stata malattia ordinaria il avrebbe pagato solo i CP_1 primi 10 gg, parimenti lo stesso è destituito di ogni fondamento . Il Tribunale con argomentazione immune da censure ha rilevato che , a fronte di certificati medici che attestavano una malattia per causa di servizio – (che non si identifica con l'infortunio contrariamente a quanto dedotto dall'appellante) NE aveva documentalmente comprovato di aver Parte_2 corrisposto al l'intera retribuzione, senza decurtazione, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 21 , comma 7 lett. a) del CCNL Enti locali , per tutto il periodo di assenza, così come si evinceva dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2017 nonché dal prospetto “periodi di malattia del personale della Polizia Municipale per il periodo dal 01.01.2017 al 5.03.2017” prot. n 11999, inviato dal Comandante della polizia municipale.
In conclusione ritiene la Corte che, all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. Invero la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni altra doglianza ,e ritenuta superflua l'ammissione dei mezzi istruttori reiterati in grado di appello, discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e liquidate, in favore delle due odierni parti appellate- e - CP_2 Controparte_1 come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese del grado vanno invece compensate nei confronti dell' non avendo CP_3 il spiegato alcuna specifica domanda nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così come statuito dal primo giudice e per nulla censurato in grado CP_6 di appello;
pertanto, non essendo stato impugnato tale specifico capo della decisione, esso risulta incontrovertibilmente passato in giudicato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento , in favore di ciascuna delle due parti appellate e -delle spese del presente grado che CP_7 Controparte_1 liquida in euro 2.900,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, se dovuto.
- Spese compensate nei confronti dell' CP_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc