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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/07/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._2
con sede in Battipaglia alla via Boscofili snc (p.iva ; Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Conte per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_3 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Buonomo e Lorenzo Zampaglione per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 2.5.2023 che dichiara la propria incompetenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “- accogliere l'appello e, in parziale riforma dell'Ordinanza di incompetenza resa dal Tribunale di Salerno il 2.5.2023 n. cronol. 5036/2023 e comunicata il 4.5.2023, notificata a mezzo pec il 12.5.2023, disporre la compensazione totale delle spese di lite;
- in subordine in parziale riforma dell'ordinanza impugnata disporre la compensazione parziale delle spese di lite;
-
1 in via ancora più gradata, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, disporre la liquidazione delle spese di lite di primo grado in base ai parametri relativi al valore indeterminabile della domanda;
- con vittoria di spese”.
Per l'appellata: “chiede a questa Ecc.ma Corte il rigetto dell'appello, palesemente inammissibile e improcedibile, nonché privo di fondatezza, con la condanna degli appellanti alle spese del procedimento, con attribuzione ai procuratori costituiti anticipatari, oltre alla condanna per azione temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
L'ordinanza in oggetto dichiara l'incompetenza del Tribunale di Salerno, essendo competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il
Tribunale di Napoli, e assegna alle parti il termine per la riassunzione della causa
(capo 1); condanna , e la in solido Parte_1 CP_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di delle spese giudiziali, che Controparte_3 liquida in € 150,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge (capo 2); rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta (capo 3).
, e propongono appello avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'ordinanza, con il quale impugnano, per due ordini di motivi, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Il primo motivo censura l'erronea applicazione del principio di soccombenza, ricorrendo ragioni inerenti al mutamento di giurisprudenza che impongono la compensazione, quantomeno parziale, delle spese.
Premesso che l'ordinanza non è stata emessa in limine litis ma a seguito dello svolgimento dell'intero giudizio, nel quale sono state assunte anche testimonianze, gli appellanti deducono che il giudice di primo grado ha dichiarato la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa aderendo ad un principio di diritto
(secondo cui la competenza del giudice specializzato sussiste in tutti i casi in cui si controverte di un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali) affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte, richiamata dal primo giudice, n. 7402 del 14.3.2023, tutt'altro che consolidato al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
che sulla questione di competenza del Tribunale delle imprese nelle controversie relative “alle partecipazioni sociali” o ai “diritti inerenti” si contrapponeva un altro orientamento, espresso da Cass., ord. n. 6882 del 2018 che, riprendendo Cass., ord. n. 8738 del
2 2017, affermava che, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, è esclusa la competenza della sezione specializzata se la controversia non è “direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali”; che, secondo tale orientamento, l'azione che non ha dirette conseguenze sulla titolarità delle quote contese o sui diritti connessi spetta alle sezioni ordinarie (Cass., ord., 8.5.2020, n.
8661); che, a tutto concedere, l'orientamento seguito dal Tribunale di Salerno si sarebbe consolidato solo quando ormai la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ossia il mutamento giurisprudenziale, considerato il lungo lasso di tempo intercorso dall'inizio del giudizio;
che la compensazione, almeno parziale, doveva essere disposta dal Tribunale anche in ragione del fatto che la controparte è risultata soccombente rispetto all'altra eccezione preliminare non collegata a quella di competenza, ossia quella di litispendenza e rispetto, altresì, alla domanda ex art. 96 c.p.c., entrambe rigettate.
Il secondo motivo critica lo scaglione applicato (da € 1.000.000,01 ad €
2.000.000,00) e la liquidazione del valore medio.
Gli appellanti obiettano che il valore dichiarato con l'atto di citazione era
“indeterminabile”; che il giudice di prime cure non ha deciso nel merito;
che nell'ipotesi in cui le spese del giudizio seguono la soccombenza “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5 del Ministero
CP_
Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (ex multis, Cass., ord., 14.1.2020, n. 504; Cass., ord., 4.9.2018, n.
21613); che le spese processuale devono essere liquidate in base ai parametri del valore indeterminabile;
che, con l'applicazione degli accessori, la condanna alle spese raggiunge l'esorbitante cifra di € 55.375,07, per una pronuncia relativa alla sola competenza.
costituitasi, eccepisce la “improcedibilità dell'appello per Controparte_3 mancata “convocatio in ius” dei soggetti nei confronti dei quali andrebbe eseguita
l'emananda sentenza di accoglimento dell'appello”. A suo avviso, essendo impugnata la “condanna” alle spese di “soccombenza” ai procuratori antistatari,
l'appello andava proposto anche “nei confronti dei procuratori antistatari, rappresentando questi “litisconsorti” necessari per la validità del procedimento, essendo questi i soggetti nei confronti dei quali andrebbe eseguita la emananda
3 sentenza, nella misura in cui la domanda è “ristretta” alle spese di soccombenza, e solo a queste”.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per “incompetenza funzionale” della
Corte, “dovendo la “lamentela” degli appellanti essere “attratta” dal Tribunale di
Napoli, in “materia” specializzato, in sede di “riassunzione” del giudizio, rientrando (comunque) i “motivi” sollevati dagli appellanti nella “specificità” della competenza della “Sezione Specializzata in materia di impresa” di tale
Tribunale, anche per evitare contrasti di pronunzie”.
Nel merito, risponde che la pronunzia di incompetenza non è dovuta ad un mutamento dell'orientamento della giurisprudenza, bensì all'erronea valutazione degli appellanti;
che la condanna è già contenuta rispetto a quanto richiesto dall'appellata e a quanto dovuto (pari ad € 73.757,32) in conformità alla tariffa professionale in rapporto al “valore” del giudizio;
che gli appellanti hanno chiesto nel loro atto introduttivo la condanna al pagamento della somma di € 1.800.000,00
o, in subordine, di € 1.310.665,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
31.12.2008; che lo scaglione applicabile è quello superiore (da 2 a 4 milioni), nella misura in cui l'effettivo valore della controversia, in relazione all'importo richiesto,
è di € 3.600.000,00 tenuto conto della penale azionata e degli ulteriori importi richiesti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione, logicamente prioritaria, di “improcedibilità dell'appello per mancata “convocatio in ius” dei soggetti nei confronti dei quali andrebbe eseguita
l'emananda sentenza di accoglimento dell'appello”, è infondata.
L'appellata sostiene che “l'appello andava proposto (anche se non solo?!) nei confronti dei procuratori antistatari, rappresentando questi “litisconsorti” necessari per la validità del procedimento”. Deduce, perciò, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi stessi procuratori in primo grado (gli avv.ti Domenico Buonomo e Lorenzo Zampaglione), ritenendoli litisconsorti necessari. Premesso che l'omessa citazione di litisconsorti necessari non darebbe luogo all'improcedibilità dell'appello, ma all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., i difensori antistatari della parte vittoriosa a cui è stato riconosciuto il diritto al pagamento delle spese processuali non assumono la qualità di parti necessarie nel giudizio di appello, neanche se oggetto dell'impugnazione è direttamente ed esclusivamente il regolamento delle spese processuali dettato dal primo giudice. In tal caso, per
4 giurisprudenza consolidata la parte appellante ha la facoltà, non il dovere, di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello (ex plurimis, Cass., ord.,
24.2.2022, n. 6225).
È infondata anche l'altra eccezione pregiudiziale (“incompetenza funzionale” della Corte adita), non spettando alla sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione della causa, alcun riesame del regolamento delle spese processuali dettato dal giudice dichiaratosi incompetente.
Nel merito, la questione devoluta con il primo motivo di appello consiste nello stabilire se ricorre quella specifica ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, che giustifica la compensazione per intero o parziale delle spese processuali, costituita dal “mutamento di giurisprudenza”.
Il primo giudice ha affermato puramente e semplicemente che “le spese giudiziali seguono la soccombenza”, senza prendere in considerazione alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo emendato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 2018. In particolare, non ha verificato, ai fini del regolamento delle spese, se la questione decisiva (la sussunzione della controversia in quelle che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 168/03, sono di competenza della sezione specializzata, essendo relativa “ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”) sia stata oggetto di un mutamento di giurisprudenza tale da giustificare la proposizione della domanda ad un giudice (il Tribunale di Salerno) che, secondo il pregresso orientamento, doveva ritenersi competente.
Orbene, il rapporto giuridico dedotto in giudizio aveva ad oggetto l'obbligazione assunta (con scrittura privata del 24.4.2008) dalla cessionaria della partecipazione sociale ( di pagare una penale a titolo di risarcimento dei danni Controparte_3 per inadempimento dell'obbligo (assunto nella medesima scrittura) di liberare i cedenti e dalla loro obbligazione fideiussoria in Parte_1 CP_1
favore della società partecipata. Nell'ordinanza impugnata l'affermazione di competenza della sezione specializzata in materia di impresa si basa sulla considerazione che si tratta di un credito connesso al trasferimento delle quote societarie e su un'interpretazione estensiva della norma regolatrice di competenza, nel senso che per “ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
5 diritti inerenti” devono intendersi, non solo i diritti che nascono dal trasferimento delle partecipazioni sociali, ma anche quelli che nascono da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali, ed altresì in ragione del fatto che il credito ceduto conserva la sua natura di credito originante dal negozio di cessione delle quote sociali.
L'aspetto centrale della questione di competenza affrontata in primo grado (e risolta positivamente) riguarda l'esistenza di una connessione del diritto dedotto in giudizio con l'oggetto di competenza delle sezioni specializzate (i rapporti societari e le partecipazioni sociali), che ricorre quando vi è un legame diretto tra la controversia e le partecipazioni sociali.
Ora, la possibilità di ravvisare una connessione diretta, o invece solo indiretta, che confermi (nel primo caso) o escluda (nel secondo caso) la vis actractiva delle sezioni specializzate, non è questione di agevole soluzione in quei casi, come quello in esame, in cui la controversia ha origine in una vicenda negoziale di trasferimento di partecipazioni societarie, ma non si risolve in essa. In questi casi il panorama giurisprudenziale offre soluzioni diversificate in relazione alle fattispecie concrete nelle quali è obiettivamente discutibile la natura, diretta o indiretta, della connessione della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali.
Nella specie, l'applicazione più estesa del criterio della connessione diretta da parte del giudice di primo grado rispetto ad interpretazioni più restrittive, nelle quali il legame con il trasferimento delle quote sociali è circoscritto ai soli casi in cui l'azione ha conseguenze sul trasferimento delle quote, sull'assetto della società o sui rapporti sociali, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali per incertezza giurisprudenziale nell'applicazione del principio risolutore.
Di qui l'accoglimento del primo motivo di appello, che assorbe il secondo motivo (riguardante la liquidazione delle spese processuali).
Le medesime ragioni di incertezza applicativa giustificano la compensazione delle spese processuali di secondo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 660/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2. del dispositivo dell'ordinanza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo grado;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
6 Salerno lì 27/06/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._2
con sede in Battipaglia alla via Boscofili snc (p.iva ; Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Conte per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_3 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Buonomo e Lorenzo Zampaglione per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 2.5.2023 che dichiara la propria incompetenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “- accogliere l'appello e, in parziale riforma dell'Ordinanza di incompetenza resa dal Tribunale di Salerno il 2.5.2023 n. cronol. 5036/2023 e comunicata il 4.5.2023, notificata a mezzo pec il 12.5.2023, disporre la compensazione totale delle spese di lite;
- in subordine in parziale riforma dell'ordinanza impugnata disporre la compensazione parziale delle spese di lite;
-
1 in via ancora più gradata, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, disporre la liquidazione delle spese di lite di primo grado in base ai parametri relativi al valore indeterminabile della domanda;
- con vittoria di spese”.
Per l'appellata: “chiede a questa Ecc.ma Corte il rigetto dell'appello, palesemente inammissibile e improcedibile, nonché privo di fondatezza, con la condanna degli appellanti alle spese del procedimento, con attribuzione ai procuratori costituiti anticipatari, oltre alla condanna per azione temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
L'ordinanza in oggetto dichiara l'incompetenza del Tribunale di Salerno, essendo competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il
Tribunale di Napoli, e assegna alle parti il termine per la riassunzione della causa
(capo 1); condanna , e la in solido Parte_1 CP_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di delle spese giudiziali, che Controparte_3 liquida in € 150,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge (capo 2); rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta (capo 3).
, e propongono appello avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'ordinanza, con il quale impugnano, per due ordini di motivi, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Il primo motivo censura l'erronea applicazione del principio di soccombenza, ricorrendo ragioni inerenti al mutamento di giurisprudenza che impongono la compensazione, quantomeno parziale, delle spese.
Premesso che l'ordinanza non è stata emessa in limine litis ma a seguito dello svolgimento dell'intero giudizio, nel quale sono state assunte anche testimonianze, gli appellanti deducono che il giudice di primo grado ha dichiarato la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa aderendo ad un principio di diritto
(secondo cui la competenza del giudice specializzato sussiste in tutti i casi in cui si controverte di un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali) affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte, richiamata dal primo giudice, n. 7402 del 14.3.2023, tutt'altro che consolidato al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
che sulla questione di competenza del Tribunale delle imprese nelle controversie relative “alle partecipazioni sociali” o ai “diritti inerenti” si contrapponeva un altro orientamento, espresso da Cass., ord. n. 6882 del 2018 che, riprendendo Cass., ord. n. 8738 del
2 2017, affermava che, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, è esclusa la competenza della sezione specializzata se la controversia non è “direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali”; che, secondo tale orientamento, l'azione che non ha dirette conseguenze sulla titolarità delle quote contese o sui diritti connessi spetta alle sezioni ordinarie (Cass., ord., 8.5.2020, n.
8661); che, a tutto concedere, l'orientamento seguito dal Tribunale di Salerno si sarebbe consolidato solo quando ormai la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ossia il mutamento giurisprudenziale, considerato il lungo lasso di tempo intercorso dall'inizio del giudizio;
che la compensazione, almeno parziale, doveva essere disposta dal Tribunale anche in ragione del fatto che la controparte è risultata soccombente rispetto all'altra eccezione preliminare non collegata a quella di competenza, ossia quella di litispendenza e rispetto, altresì, alla domanda ex art. 96 c.p.c., entrambe rigettate.
Il secondo motivo critica lo scaglione applicato (da € 1.000.000,01 ad €
2.000.000,00) e la liquidazione del valore medio.
Gli appellanti obiettano che il valore dichiarato con l'atto di citazione era
“indeterminabile”; che il giudice di prime cure non ha deciso nel merito;
che nell'ipotesi in cui le spese del giudizio seguono la soccombenza “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5 del Ministero
CP_
Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (ex multis, Cass., ord., 14.1.2020, n. 504; Cass., ord., 4.9.2018, n.
21613); che le spese processuale devono essere liquidate in base ai parametri del valore indeterminabile;
che, con l'applicazione degli accessori, la condanna alle spese raggiunge l'esorbitante cifra di € 55.375,07, per una pronuncia relativa alla sola competenza.
costituitasi, eccepisce la “improcedibilità dell'appello per Controparte_3 mancata “convocatio in ius” dei soggetti nei confronti dei quali andrebbe eseguita
l'emananda sentenza di accoglimento dell'appello”. A suo avviso, essendo impugnata la “condanna” alle spese di “soccombenza” ai procuratori antistatari,
l'appello andava proposto anche “nei confronti dei procuratori antistatari, rappresentando questi “litisconsorti” necessari per la validità del procedimento, essendo questi i soggetti nei confronti dei quali andrebbe eseguita la emananda
3 sentenza, nella misura in cui la domanda è “ristretta” alle spese di soccombenza, e solo a queste”.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per “incompetenza funzionale” della
Corte, “dovendo la “lamentela” degli appellanti essere “attratta” dal Tribunale di
Napoli, in “materia” specializzato, in sede di “riassunzione” del giudizio, rientrando (comunque) i “motivi” sollevati dagli appellanti nella “specificità” della competenza della “Sezione Specializzata in materia di impresa” di tale
Tribunale, anche per evitare contrasti di pronunzie”.
Nel merito, risponde che la pronunzia di incompetenza non è dovuta ad un mutamento dell'orientamento della giurisprudenza, bensì all'erronea valutazione degli appellanti;
che la condanna è già contenuta rispetto a quanto richiesto dall'appellata e a quanto dovuto (pari ad € 73.757,32) in conformità alla tariffa professionale in rapporto al “valore” del giudizio;
che gli appellanti hanno chiesto nel loro atto introduttivo la condanna al pagamento della somma di € 1.800.000,00
o, in subordine, di € 1.310.665,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
31.12.2008; che lo scaglione applicabile è quello superiore (da 2 a 4 milioni), nella misura in cui l'effettivo valore della controversia, in relazione all'importo richiesto,
è di € 3.600.000,00 tenuto conto della penale azionata e degli ulteriori importi richiesti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione, logicamente prioritaria, di “improcedibilità dell'appello per mancata “convocatio in ius” dei soggetti nei confronti dei quali andrebbe eseguita
l'emananda sentenza di accoglimento dell'appello”, è infondata.
L'appellata sostiene che “l'appello andava proposto (anche se non solo?!) nei confronti dei procuratori antistatari, rappresentando questi “litisconsorti” necessari per la validità del procedimento”. Deduce, perciò, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi stessi procuratori in primo grado (gli avv.ti Domenico Buonomo e Lorenzo Zampaglione), ritenendoli litisconsorti necessari. Premesso che l'omessa citazione di litisconsorti necessari non darebbe luogo all'improcedibilità dell'appello, ma all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., i difensori antistatari della parte vittoriosa a cui è stato riconosciuto il diritto al pagamento delle spese processuali non assumono la qualità di parti necessarie nel giudizio di appello, neanche se oggetto dell'impugnazione è direttamente ed esclusivamente il regolamento delle spese processuali dettato dal primo giudice. In tal caso, per
4 giurisprudenza consolidata la parte appellante ha la facoltà, non il dovere, di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello (ex plurimis, Cass., ord.,
24.2.2022, n. 6225).
È infondata anche l'altra eccezione pregiudiziale (“incompetenza funzionale” della Corte adita), non spettando alla sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione della causa, alcun riesame del regolamento delle spese processuali dettato dal giudice dichiaratosi incompetente.
Nel merito, la questione devoluta con il primo motivo di appello consiste nello stabilire se ricorre quella specifica ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, che giustifica la compensazione per intero o parziale delle spese processuali, costituita dal “mutamento di giurisprudenza”.
Il primo giudice ha affermato puramente e semplicemente che “le spese giudiziali seguono la soccombenza”, senza prendere in considerazione alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo emendato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 2018. In particolare, non ha verificato, ai fini del regolamento delle spese, se la questione decisiva (la sussunzione della controversia in quelle che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 168/03, sono di competenza della sezione specializzata, essendo relativa “ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”) sia stata oggetto di un mutamento di giurisprudenza tale da giustificare la proposizione della domanda ad un giudice (il Tribunale di Salerno) che, secondo il pregresso orientamento, doveva ritenersi competente.
Orbene, il rapporto giuridico dedotto in giudizio aveva ad oggetto l'obbligazione assunta (con scrittura privata del 24.4.2008) dalla cessionaria della partecipazione sociale ( di pagare una penale a titolo di risarcimento dei danni Controparte_3 per inadempimento dell'obbligo (assunto nella medesima scrittura) di liberare i cedenti e dalla loro obbligazione fideiussoria in Parte_1 CP_1
favore della società partecipata. Nell'ordinanza impugnata l'affermazione di competenza della sezione specializzata in materia di impresa si basa sulla considerazione che si tratta di un credito connesso al trasferimento delle quote societarie e su un'interpretazione estensiva della norma regolatrice di competenza, nel senso che per “ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
5 diritti inerenti” devono intendersi, non solo i diritti che nascono dal trasferimento delle partecipazioni sociali, ma anche quelli che nascono da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali, ed altresì in ragione del fatto che il credito ceduto conserva la sua natura di credito originante dal negozio di cessione delle quote sociali.
L'aspetto centrale della questione di competenza affrontata in primo grado (e risolta positivamente) riguarda l'esistenza di una connessione del diritto dedotto in giudizio con l'oggetto di competenza delle sezioni specializzate (i rapporti societari e le partecipazioni sociali), che ricorre quando vi è un legame diretto tra la controversia e le partecipazioni sociali.
Ora, la possibilità di ravvisare una connessione diretta, o invece solo indiretta, che confermi (nel primo caso) o escluda (nel secondo caso) la vis actractiva delle sezioni specializzate, non è questione di agevole soluzione in quei casi, come quello in esame, in cui la controversia ha origine in una vicenda negoziale di trasferimento di partecipazioni societarie, ma non si risolve in essa. In questi casi il panorama giurisprudenziale offre soluzioni diversificate in relazione alle fattispecie concrete nelle quali è obiettivamente discutibile la natura, diretta o indiretta, della connessione della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali.
Nella specie, l'applicazione più estesa del criterio della connessione diretta da parte del giudice di primo grado rispetto ad interpretazioni più restrittive, nelle quali il legame con il trasferimento delle quote sociali è circoscritto ai soli casi in cui l'azione ha conseguenze sul trasferimento delle quote, sull'assetto della società o sui rapporti sociali, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali per incertezza giurisprudenziale nell'applicazione del principio risolutore.
Di qui l'accoglimento del primo motivo di appello, che assorbe il secondo motivo (riguardante la liquidazione delle spese processuali).
Le medesime ragioni di incertezza applicativa giustificano la compensazione delle spese processuali di secondo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 660/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2. del dispositivo dell'ordinanza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo grado;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
6 Salerno lì 27/06/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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