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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/06/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 85 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata in data 26 gennaio 2024, causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Cristian Riva e Antonella serra Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa in primo grado dall'Avv. Maurizio Miculan
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio d'appello RG. n. 85/24 promosso contro la
[...]
con compensazione delle spese e competenze del giudizio, come da CP_1 accordo intervenuto con la controparte, da manifestarsi in sede di accettazione della presente rinuncia, e chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Controparte_1 Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 116.501,00 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento danni da fatto illecito o, in subordine, di indennizzo ex art. 2041
cod. civ., esponendo che il convenuto aveva beneficiato delle somme accreditate dalla moglie dipendente della società attrice, nei conti correnti Controparte_2
cointestati tra coniugi, somme che quest'ultima aveva illecitamente sottratto dalle disponibilità aziendali.
si era costituito in giudizio resistendo alla pretesa attorea e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita, previa concessione di sequestro conservativo a carico del convenuto, con sentenza pubblicata in data 26
gennaio 2024, avente il seguente dispositivo: “1) accerta e dichiara l'ingiustificato arricchimento di in danno di per le ragioni di Parte_1 Controparte_1
cui alla parte motiva;
2) per l'effetto, condanna a indennizzare, ai Parte_1
sensi dell'art. 2041 cod. civ., della diminuzione patrimoniale Controparte_1
subita nei limiti della somma di euro 80.905,72 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre ad interessi moratori al saggio di legge dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) dichiara il sequestro conservativo, disposto con ordinanza pubblicata in data 29.07.2022, emessa in corso di causa, inefficace per la somma eccedente l'importo di cui al punto che
2 precede;
4) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 16.619,00 di cui
[...]
euro 15.830,00 per competenze professionali riferite al giudizio di merito e al ricorso cautelare in corso di causa, ed euro 786,00 per esborsi (contributo unificato e marca),
oltre a IVA e C.P. come per legge.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 28 febbraio 2024, aveva interposto Parte_1
gravame, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto delle domande proposte dalla società attrice;
malgrado la regolarità della notifica,
nessuno si era costituito per la parte appellata.
Successivamente la parte appellante aveva fatto pervenire, a mezzo del proprio difensore, munito - sulla base della procura alle liti depositata in atti - del “potere di transigere, conciliare, rinunciare alla domanda e agli atti ed accettare rinunce”,
apposita dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., essendo nelle more intervenuta una transazione stragiudiziale;
pertanto, non essendo comparsa nessuna delle parti alla prima udienza avanti al Consigliere istruttore del 12 giugno
2024, la Corte aveva riservato immediatamente la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'intervenuta rinuncia agli atti manifestata dalla parte appellante determina il venir meno del generale interesse alla prosecuzione della controversia, risolvendosi, in conformità alla volontà in tale sede manifestata, in una sostanziale preclusione della possibilità di procedere, in questa sede, all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Va altresì rilevato che ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma
3 dell'art. 306 c.p.c. “l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione;
interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio. A tal riguardo si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento” (Sez. 1, Sentenza n. 10978 del 10/12/1996).
Considerato pertanto che, attesa la mancata costituzione della parte appellata, nel caso di specie non vi sia necessità di accettazione, deve essere a questo punto osservato,
quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Premesse tali considerazioni e rilevata preliminarmente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la regolarità della dichiarazioni di rinuncia, andrà conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla dovrà essere disposto, in conseguenza della mancata costituzione della parte appellata, in merito al regolamento delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai
4 sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 85 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata in data 26 gennaio 2024, causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Cristian Riva e Antonella serra Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa in primo grado dall'Avv. Maurizio Miculan
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio d'appello RG. n. 85/24 promosso contro la
[...]
con compensazione delle spese e competenze del giudizio, come da CP_1 accordo intervenuto con la controparte, da manifestarsi in sede di accettazione della presente rinuncia, e chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Controparte_1 Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 116.501,00 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento danni da fatto illecito o, in subordine, di indennizzo ex art. 2041
cod. civ., esponendo che il convenuto aveva beneficiato delle somme accreditate dalla moglie dipendente della società attrice, nei conti correnti Controparte_2
cointestati tra coniugi, somme che quest'ultima aveva illecitamente sottratto dalle disponibilità aziendali.
si era costituito in giudizio resistendo alla pretesa attorea e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita, previa concessione di sequestro conservativo a carico del convenuto, con sentenza pubblicata in data 26
gennaio 2024, avente il seguente dispositivo: “1) accerta e dichiara l'ingiustificato arricchimento di in danno di per le ragioni di Parte_1 Controparte_1
cui alla parte motiva;
2) per l'effetto, condanna a indennizzare, ai Parte_1
sensi dell'art. 2041 cod. civ., della diminuzione patrimoniale Controparte_1
subita nei limiti della somma di euro 80.905,72 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), oltre ad interessi moratori al saggio di legge dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) dichiara il sequestro conservativo, disposto con ordinanza pubblicata in data 29.07.2022, emessa in corso di causa, inefficace per la somma eccedente l'importo di cui al punto che
2 precede;
4) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 16.619,00 di cui
[...]
euro 15.830,00 per competenze professionali riferite al giudizio di merito e al ricorso cautelare in corso di causa, ed euro 786,00 per esborsi (contributo unificato e marca),
oltre a IVA e C.P. come per legge.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 28 febbraio 2024, aveva interposto Parte_1
gravame, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto delle domande proposte dalla società attrice;
malgrado la regolarità della notifica,
nessuno si era costituito per la parte appellata.
Successivamente la parte appellante aveva fatto pervenire, a mezzo del proprio difensore, munito - sulla base della procura alle liti depositata in atti - del “potere di transigere, conciliare, rinunciare alla domanda e agli atti ed accettare rinunce”,
apposita dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., essendo nelle more intervenuta una transazione stragiudiziale;
pertanto, non essendo comparsa nessuna delle parti alla prima udienza avanti al Consigliere istruttore del 12 giugno
2024, la Corte aveva riservato immediatamente la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'intervenuta rinuncia agli atti manifestata dalla parte appellante determina il venir meno del generale interesse alla prosecuzione della controversia, risolvendosi, in conformità alla volontà in tale sede manifestata, in una sostanziale preclusione della possibilità di procedere, in questa sede, all'accertamento giudiziale della situazione giuridica preesistente.
Va altresì rilevato che ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma
3 dell'art. 306 c.p.c. “l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione;
interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio. A tal riguardo si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento” (Sez. 1, Sentenza n. 10978 del 10/12/1996).
Considerato pertanto che, attesa la mancata costituzione della parte appellata, nel caso di specie non vi sia necessità di accettazione, deve essere a questo punto osservato,
quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Premesse tali considerazioni e rilevata preliminarmente, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la regolarità della dichiarazioni di rinuncia, andrà conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla dovrà essere disposto, in conseguenza della mancata costituzione della parte appellata, in merito al regolamento delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai
4 sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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