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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3553/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3553/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Onorato Gaia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
EL AN, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 13.05.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )],
[...] C.F._1
1 Proc. R.G. n. 3553/2025
premesso di aver contratto matrimonio in data 21.01.2011 in Onesti (Romania) con
[nato in [...] il [...] (C.F. )], dal quale CP_1 C.F._2 erano nati due figli, (04.02.2011) e (13.11.2015), Persona_1 Persona_2 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per i figli e di euro 200,00 in suo favore;
3) la contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) l'assegnazione a sé della casa coniugale;
5) la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con comparsa del 09.09.2025 si costituiva chiedendo: 1) l'affidamento CP_1 congiunto dei figli con collocamento presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita secondo le modalità indicate nella comparsa;
2) la previsione di un assegno di mantenimento non superiore a euro 200,00 per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale;
4) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla udienza del 16.12.2025, a seguito di proposta conciliativa avanzata dal G.D. (nella precedente udienza del 14.10.2025), dichiarano di avere raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori (4.2.2011) e (13.11.2025) Persona_1 Persona_3 restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
3) la casa familiare sita in Aquara (SA) al Corso Umberto I n. 58 resta assegnata alla sig.r per viverci con i figli;
Parte_1
2 Proc. R.G. n. 3553/2025
4) il sig. incontrerà liberamente i due figli minori concordando CP_1 direttamente con loro i tempi e le modalità degli incontri dandone anche comunicazione alla sig.r ; Parte_1
5) il sig acconsente a che l'assegno unico per i figli minor CP_1 Persona_1
(4.2.2011) e (13.11.2025) sia integralmente percepito
[...] Persona_3 dalla sig.r ; Parte_1
6) le parti si impegnano a collaborare attivamente per risolvere il problema relativo alla domanda fatta in passato per la percezione dell'assegno unico, al momento non riconosciuto per il primo figlio, con l'accordo che gli arretrati che saranno riconosciuti dall'Inps verranno versati alla sig.r ; Parte_1
7) tenuto conto della cessione dell'intero assegno unico per i minori, il sig. CP_1 verserà un assegno di mantenimento per i figli di 200,00 euro mensili (100,00
[...] per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 10 di ogni mese alla sig.r ; Parte_1
8) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli - per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF - verranno divise al 50% tra i genitori;
9) la parti danno di essere economicamente autosufficienti.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla
3 Proc. R.G. n. 3553/2025
stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(Romania) il 25.05.1988 (C.F. )] e [nato in C.F._1 CP_1
Romania il 17.02.1989 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
16.12.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Onesti
(Romania).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3553/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Onorato Gaia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
EL AN, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 13.05.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )],
[...] C.F._1
1 Proc. R.G. n. 3553/2025
premesso di aver contratto matrimonio in data 21.01.2011 in Onesti (Romania) con
[nato in [...] il [...] (C.F. )], dal quale CP_1 C.F._2 erano nati due figli, (04.02.2011) e (13.11.2015), Persona_1 Persona_2 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per i figli e di euro 200,00 in suo favore;
3) la contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) l'assegnazione a sé della casa coniugale;
5) la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con comparsa del 09.09.2025 si costituiva chiedendo: 1) l'affidamento CP_1 congiunto dei figli con collocamento presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita secondo le modalità indicate nella comparsa;
2) la previsione di un assegno di mantenimento non superiore a euro 200,00 per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale;
4) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla udienza del 16.12.2025, a seguito di proposta conciliativa avanzata dal G.D. (nella precedente udienza del 14.10.2025), dichiarano di avere raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori (4.2.2011) e (13.11.2025) Persona_1 Persona_3 restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
3) la casa familiare sita in Aquara (SA) al Corso Umberto I n. 58 resta assegnata alla sig.r per viverci con i figli;
Parte_1
2 Proc. R.G. n. 3553/2025
4) il sig. incontrerà liberamente i due figli minori concordando CP_1 direttamente con loro i tempi e le modalità degli incontri dandone anche comunicazione alla sig.r ; Parte_1
5) il sig acconsente a che l'assegno unico per i figli minor CP_1 Persona_1
(4.2.2011) e (13.11.2025) sia integralmente percepito
[...] Persona_3 dalla sig.r ; Parte_1
6) le parti si impegnano a collaborare attivamente per risolvere il problema relativo alla domanda fatta in passato per la percezione dell'assegno unico, al momento non riconosciuto per il primo figlio, con l'accordo che gli arretrati che saranno riconosciuti dall'Inps verranno versati alla sig.r ; Parte_1
7) tenuto conto della cessione dell'intero assegno unico per i minori, il sig. CP_1 verserà un assegno di mantenimento per i figli di 200,00 euro mensili (100,00
[...] per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 10 di ogni mese alla sig.r ; Parte_1
8) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli - per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF - verranno divise al 50% tra i genitori;
9) la parti danno di essere economicamente autosufficienti.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla
3 Proc. R.G. n. 3553/2025
stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(Romania) il 25.05.1988 (C.F. )] e [nato in C.F._1 CP_1
Romania il 17.02.1989 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
16.12.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Onesti
(Romania).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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