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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 26 febbraio 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellante
E
c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Controparte_1 P.IVA_2
Em Umberto Morera in forza di delega in atti (pec ), Email_1 e , c.f. lli (pec CP_2 C.F._1
) , Email_3
appellati
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI appellante: “accogliere il presente appello, e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”,
Contr Contr appellata “in via principale: respingere il gravame avanzato dal poiché infondato e confermare la sentenza del Trib.Roma 4626/22 in punto di tardività della contestazione notificata alla in data 10 aprile 2017 poiché in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art.14 CP_1 legge 689/81, Contr in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame avanzato dal decidere nel merito della opposizione della Banca ed annullare, revocare o comunque privare di efficacia il D.M. 401810/A/20 poiché non sussiste la contestata violazione dell'art.41 d.l.vo 231/07; Contr in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame avanzato dal ed in ipotesi di condanna, rideterminare l'importo della sanzione irrogata alla Banca ed alla CP_2
alla luce dell'attuale art.58 d.l.vo 231/17 in un importo comunque non superiore ad euro
[...] 3.000”; appellata : CP_2
a. in via principale: respingere il gravame proposto dal Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4625/2022 pubblicata in data 23/03/2022 in punto di tardività della contestazione notificata alla odierna appellata, , in data 13 aprile 2017, in violazione del termine di 90 giorni CP_2 previsto dall'art. 14 della Legge n. 689 del 1981;
b. in via subordinata: nel non voluto caso di accoglimento del gravame proposto dal
[...]
, decidere nel merito dell'opposizione della Signora e Parte_1 CP_2 annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto sanzionatorio n. 401810/A del 28 ottobre 2020 emesso dal citato in quanto, per i motivi dedotti, non sussiste, nella fattispecie, Parte_1 alcuna violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame proposto dal e in caso di condanna, rideterminare l'importo della sanzione Parte_1 irrogata alla , riducendolo a Euro 3.000,00=, pari alla misura della sanzione prevista CP_2 dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore, non ricorrendo, nella fattispecie, la particolare gravità dell'asserita violazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al rimborso forfettario per spese generali, CP ed IVA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
FATTO Il in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.4625 del Parte_1
23.3/1.4.2022 del Tribunale di Roma, in cui erano state accolte le opposizioni al decreto DM 401810/A del 28.10.2020, con il quale era stata irrogata alla banca in oggetto filiale de L'Aquila la sanzione di euro 49.513,00, per omessa attivazione delle procedure di controllo anti-riciclaggio ex art.41
d.l.vo 231/07 (ed alla in qualità di obbligata solidale, in CP_2
quanto responsabile della filiale de L'Aquila dello i.c., che non aveva segnalato i numerosi versamenti per somme complessivamente superiori ad alcuni milioni di euro su due c/c accesi dalla CP_5 Controparte_6
Contro
”, e dai suoi gestori, presso detta filiale del ,
[...] il Tribunale di Roma accoglieva, dichiarando assorbiti i restanti motivi oppositivi di merito, il motivo costituito dalla tardiva notificazione, solo in data 13 aprile 2017 del verbale della GdF de L'Aquila del 22 novembre
2016, ex art.14 l. 689/81, e per l'effetto disponendo l'annullamento del decreto opposto;
proponeva gravame il citato , evidenziando la erroneità della Parte_1
decisione, per non avere tenuto conto il giudicante di prime cure della richiesta di chiarimenti formulata dalla autorità di vigilanza alla banca, cui si era avuta risposta solo il 4 aprile 2017, da cui la tempestività della notificazione del verbale in data 13 aprile 2017;
nel merito assumendo la legittimità della irrogata sanzione per assoluta carenza di controllo sulla provenienza della provvista di cui ai cospicui versamenti effettuati sui due conti correnti in oggetto da , CP_7
anche quale gestore della citata Onlus, e di . Controparte_8
Si costituivano le appellate chiedendo la reiezione del gravame, con conferma della impugnata decisione, ovvero in caso di ritenuta tempestività
della notificazione del verbale di accertamento, nel merito ritenere la correttezza dell'operato dello istituto di credito, e quindi la illegittimità della sanzione comminata, che in estremo subordine si chiedeva di rideterminare nell'importo minimo di cui alla sopravvenuta modifica normativa della disciplina applicata;
alla udienza del 26 febbraio 2025, la C.A., tratteneva in decisione la causa dopo discussione dei procuratori delle parti ex art.429 cpc, e decideva mediante lettura in udienza della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponeva gravame, infatti, il citato , evidenziando la erroneità Parte_1
della decisione, per non avere tenuto conto il giudicante di prime cure della richiesta di chiarimenti formulata dalla autorità di vigilanza alla banca, cui si era avuta risposta solo il 4 aprile 2017, da cui la tempestività della notificazione del verbale in data 13 aprile 2017, ai sensi dell'art.14 legge
689/ 81 e del rispetto del termine decadenziale di gg.90 ivi previsto per la comunicazione del verbale di contestazione ai contravventori.
Osserva la Corte quanto segue. L'autorità amministrativa, la quale a fronte dell'avversa eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria (correttamente ricondotta alla data di conoscenza di tutti gli elementi costitutivi delle violazioni) ha inteso spostare in avanti, ben oltre la data di rilascio del nulla osta reso nel novembre 2016, il dies a quo del calcolo del termine di novanta giorni, ovvero alla data della richiesta di ulteriori rilevanti informazioni, ma non ha fornito la prova dei propri assunti. E' invero corretta la considerazione che, a tutto voler concedere, dal 22 novembre 2016, data in cui la Guardia di Finanza aveva redatto e trasmesso il verbale di constatazione, ed il PM presso il T. L'Aquila incaricato delle indagini aveva espresso il suo n.o. alla utilizzazione, circa la segnalazione delle operazioni sospette eseguite sui conti correnti intestati alla citata Onlus ed ai coniugi (da tempo già individuate come tali dalla Controparte_9
GdF) e l'indicazione del nominativo del soggetto a ciò tenuto (i.e. del Contro direttore della filiale di L'Aquila della banca odierna appellata), l'amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi che le avrebbero consentito, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, di provvedere alla contestazione dell'illecito.
Contro Infatti è onere del dimostrare – anche allegando elementi presuntivi, ma concreti, la necessità di un più ampio “spatium deliberandi” rispetto alla data del nulla osta. Contro Inoltre, nel caso di specie, il non aveva neanche prodotto la richiesta di informazioni. Dalla risposta fornita si evince però che si trattava di Contro informazioni già note al sicchè, secondo una valutazione ex ante il Contro supplemento istruttorio pare sopperire ad una inerzia del (il Tribunale questo lo ha ben posto in evidenza); l'iter motivazionale seguito dal Tribunale pare sul punto ineccepibile perché risponde ai principi affermati dalla Corte di Cassazione già con la sentenza 21171/2019. Contro Tale onere non era stato, invece, in alcun modo assolto dal dal momento che è rimasto del tutto ignota la utilità degli accertamenti ulteriori, avuto riguardo anche all'identità degli indagati, nonché alle modalità ed ai tempi del loro svolgimento. In assenza di tali elementi di giudizio, la cui dimostrazione come detto avrebbe fatto carico all'amministrazione a fronte dell'eccezione di decadenza formulata ex adverso, non è possibile ricollegare alla data del 4 aprile 2017 il decorso del termine di legge per la contestazione differita, e per questa via inferire la tempestività della successiva contestazione formalizzata il 13 aprile 2017. Né, tantomeno, può a tal fine farsi riferimento alla successiva data in cui è intervenuta la risposta alle informazioni (del tutto generiche) dell'incolpato, le cui dichiarazioni (altrettanto generiche) sono state acquisite, come detto, il 4 aprile 2017. Ad escludere la possibilità di una simile conclusione osta la considerazione che in esito a tale attività non è emerso alcun elemento di prova ulteriore rispetto a quelli noti all'amministrazione già dal novembre 2016. Contro Il per poter ancorare il decorso del termine di decadenza all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale all'utilizzo a fini amministrativi dei documenti in quella sede acquisiti, avrebbe dunque dovuto dimostrare non rispetto alla data del rilascio del nulla osta, ma soprattutto la necessità delle “ulteriori informazioni” richieste al direttore della filiale dello istituto di credito (nella specie insussistente, trattandosi di richiesta standardizzata, con risposta altrettanto generica); diversamente opinando, infatti, l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza sarebbe rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, in spregio al diritto di difesa dell'incolpato. Ciò non è avvenuto. Contr La si è in quella sede limitata a richiedere alla quale fosse la sua CP_2 qualifica all'interno della filiale de L'Aquila, il periodo in cui la stessa aveva rivestito il ruolo di direttore di filiale, se la stessa avesse o meno dato corso alla segnalazione di operazioni ritenute sospette, quali forme di controllo avesse posto in essere, ed i motivi sottesi alle relative decisioni. Ebbene, si tratta di informazioni che per lo piu' erano in possesso dell'amministrazione già dal novembre 2016 e per altro erano irrilevanti ai fini della contestazione dell'illecito (quanto soprattutto ai motivi soggettivi che avevano indotto la a non procedere alla segnalazione). CP_2
Per quanto necessario, in ogni caso, a fronte dell'acquisizione della compiuta conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito già dal novembre 2016, il differimento delle richieste di chiarimenti alla responsabile ad oltre tre mesi dopo, in assenza di allegazione di un motivo alcuno che avesse imposto una Contr simile dilazione, non può soccorrere agli effetti invocati dal posto che si risolverebbe nel differimento, ad libitum, del decorso termine di decadenza previsto dalla legge (in caso analogo, Cass. 21171/19). Corretta è quindi la motivazione del Tribunale che, sulla base di una valutazione da compiersi “ex ante”, ha ritenuto non sussistesse necessità alcuna di acquisizione di ulteriori informazioni, per individuare l'autore delle violazioni (ovvero il direttore e responsabile della filiale già identificato e sentito dagli operanti) e l'assetto interno alla struttura della funzione anti- riciclaggio. Il Tribunale ha inoltre rimarcato che neppure risultasse prodotta in atti dalla allora opposto la richiesta di chiarimenti risalente a data Parte_1 imprecisata del febbraio 2017 (proprio tre mesi dopo il rilascio del n.o., e nella imminenza della scadenza del termine di cui all'art.14 cit.) da cui desumersi i motivi specifici che avevano indotto alla richiesta di ulteriori informazioni, ma solo la risposta della banca (all.4 al verbale di contestazione) che, nell'unica pagina prodotta, si è limitata a fornire dei semplici dati di ordine generale riguardo al funzionamento dello applicativo
“Gianos” per il controllo dei movimenti anomali sui conti, certamente già ben noto agli operanti ed alla autorità amministrativa di controllo;
Va quindi disposta conferma della pronuncia di primo grado, che statuiva la revoca dell'ordinanza di ingiunzione opposta. La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 2475/2022 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna il alla rifusione delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore di ciascuno degli appellati, che liquida in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 26 febbraio 2025. il Consigliere est. il Presidente dr.Enrico Colognesi dr. Diego Rosario Antonio Pinto