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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 24121/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, via Barbaroux 1, presso lo TR studio dell'avv. Caterina Biafora, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Ferraris 110, presso NT
lo studio degli avv. Francesco Marabeti e Luca Ambrosino, che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuto.
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… In via preliminare
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti per al sua emissione, e per l'effetto assolvere l'opponente dalle avversarie pretese Nel Merito:
Accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_1
alle prestazioni di cui al contratto di appalto e l'intervenuta risoluzione del
[...] contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto:
Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto da perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, TR
revocarlo in considerazione del fatto che è stato dimostrato con prova scritta che l'intera attività svolta dall'opposta è stata errata o non eseguita o eseguita con un ritardo tale da vanificare lo scopo per il quale è stato concluso il contratto e comunque ben oltre il termine ragionevole di svolgimento della prestazione;
In via Riconvenzionale:
In via principale
Condannare la ed il signor Parte_1 Pt_1
al risarcimento dei danni patiti dalla in esito agli
[...] CP_1
inadempimenti posti in essere, pari ad euro 132.503,62 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In subordine
Nel denegato caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere fondata il credito dell'opposta, compensare le somme ingiunte con il maggior danno subito dalla TR
Nel merito, sulla domanda riconvenzionale avversaria,
Assolvere la conchiudente dalle avversarie pretese per i motivi dedotti in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria si spese ed onorari di giudizio e patrocinio.”
Convenuto: “… 1) Rigettare tutte le domande proposte dalla
[...]
, comunque, assolvere la da ogni domanda. CP_1 Parte_1
2) Confermare il decreto ingiuntivo n. 6297/2022 del Tribunale di Torino e,
2 comunque, condannare la in persona del legale TR rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 7.021,00, con interessi di mora ex d.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre spese legali come liquidate, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in favore della . Parte_1
3) In via riconvenzionale, condannare la a pagare in TR favore di parte attrice l'importo di euro 29.164,20 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a titolo di compenso per l'attività di direzione lavori.
4) In ogni caso, condannare la n persona del legale TR
rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 6297/2022, con cui il
Tribunale le ha ingiunto di pagare al convenuto € 7.021,00 (oltre interessi e spese della procedura) - a titolo di corrispettivo di un appalto relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento di un centro medico-sportivo -, adducendo a motivo l'esistenza di difetti e inadempimenti e formulando altresì domanda di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 132.503,62.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del NT decreto, nonché la condanna della controparte al pagamento di € 29.164,20 “a titolo di compenso per l'attività di direzione lavori” (comp. risp. p. 16).
2. Le contrapposte domande rendono necessario rilevare che le parti, in primo luogo, non hanno allegato di aver concluso un contratto scritto, che in ogni caso non è stato prodotto;
in secondo luogo, negli atti introduttivi non hanno compiutamente descritto il contenuto dell'accordo concluso.
Ciò comporta anzitutto l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda del convenuto relativa al pagamento di € 7.021,00, tenuto conto altresì dell'allegato corrispettivo complessivo del contratto (pari a € 145.821,00; comp. risp. p. 4), della ridotta entità dell'importo richiesto e della genericità dell'oggetto delle fatture n. 29/2021 e 7/2022 (doc. 1 e 2 fasc. conv.: “Saldo per lavori di ristrutturazione straordinaria presso vostro immobile ...” e “Opere di lavorazione e
3 fornitura materiali per regolarizzazione richieste dell'ASL presso vostro immobile
...”).
Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne l'attività di direzione lavori, le cui modalità di svolgimento non sono state specificamente allegate e provate dal (comp. risp. p. 9; ). CP_2
Ne discendono la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande del convenuto.
3. Passando alla domanda attorea di risarcimento del danno, va rilevato che essa è stata proposta con riferimento all'occupazione senza titolo di un “immobile adiacente non oggetto di locazione”; all'esistenza di “numerosi difetti nelle opere realizzate, e soprattutto inadempienze rispetto alle normative di riferimento per i centri medico sportivi”; al “ritardo nell'apertura” del centro (cit. p. 3 - 6).
Tale domanda è infondata sotto tutti i profili.
Quanto all'occupazione dell'immobile di terzi, va osservato che l'attrice non ha provato di aver risarcito il danno alla proprietaria, considerato che l'allegato pagamento non è stato né provato documentalmente, né confermato dai testimoni escussi (test. : “La signora ci aveva chiesto il pagamento dell'affitto Persona_1 dei locali. Non ricordo l'ammontare della somma richiesta e non so se sia stata pagata o meno.”; “... non sono informato delle questioni Testimone_1 relative all'occupazione dell'immobile.”).
Per quanto concerne i difetti e le inadempienze, occorre invece considerare che essi sono stati prospettati in modo del tutto generico (sulla necessaria specificità dell'allegazione dell'inadempimento, Cass. 6618/2018); difettano di analiticità anche i capi 10, 11, 22 e 26 della memoria attorea del 22/05/2023; il documento n. 6 fasc. att. è costituito esclusivamente da uno scambio di mail e non contiene la “relazione sopralluogo” menzionata nella citazione (p. 4).
In ordine al ritardo, infine, va osservato che l'affermazione di Persona_1 secondo cui “I lavori dovevano terminare nell'agosto del 2021” è inidonea a dimostrare la violazione di un termine, atteso che l'attrice non ha compiutamente descritto il contenuto complessivo dell'accordo; il testimone ha fatto riferimento a
“un preventivo preparato dal ”, che però non risulta prodotto in causa;
CP_2
l'indicazione del termine non trova riscontro nei verbali delle assemblee dei soci prodotti dal convenuto (doc. 14 - 16 fasc. conv.).
4 Ne discende il rigetto anche delle relative domande attoree.
4. Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenute dal convenuto si liquidano in € 11.977,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase istruttoria e ai valori minimi per la fase decisionale), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
La parziale soccombenza reciproca, l'entità delle rispettive domande e il rigetto da parte dell'attrice della proposta ex art. 185 bis Cpc (verb. ud.
24/01/2024), complessivamente considerati, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, mentre i restanti 3/4 vanno posti a carico dell'attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6297/2022; rigetta le altre domande proposte dalla nei confronti di TR
; NT
rigetta le domande proposte da nei confronti della NT [...]
CP_1 liquida le spese di lite sostenute da in € 11.977,00 per NT
compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna la rimborsare a le spese di TR NT
lite nella misura di 3/4.
Torino, 10/06/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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